TRIB
Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/01/2025, n. 867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 867 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 30523/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 30523/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 30 gennaio 2025 ad ore 14,01 innanzi al dott. Francesca Savignano, sono comparsi:
Per l'avv. VALENTINOTTI LUCA e l'avv. MANCONE OLGA, oggi Parte_1 sostituiti dall'avv. Sonia Bortolini.
Per 'avv. GAGLIARDI FABIO, oggi sostituito dall'avv. Laura Gastaldi. Controparte_1
Person E' altresì presente la dott.ssa , Persona_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da atto depositato telematicamente.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Francesca Savignano
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Savignano ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 30523/2024 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIALE BRUNO Parte_1 P.IVA_1
BUOZZI, 32 00197 ROMA , presso lo studio dell'avv. VALENTINOTTI LUCA e dell'avv.
MANCONE OLGA ( ), dai quali è rappresentata e difesa C.F._1
OPPONENTE contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA D'ISERNIA, 16 80132 Controparte_1 P.IVA_2
NAPOLI, presso lo studio dell'avv. GAGLIARDI FABIO, dal quale è rappresentato e difeso
OPPOSTA
CONCLUSIONI
PARTE L'OPPONENTE:
1) in via preliminare, dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in favore del Tribunale civile di Lecce e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
2) in via subordinata, nel merito, accertare l'insussistenza del credito azionato dalla Controparte_1
3) in ogni caso, con vittoria di spese, compensi di giudizio e con salvezza di ogni altro diritto, ragione ed azione.
PARTE L'OPPOSTA:
Si insiste affinché il Tribunale adito, previa revoca del decreto ingiuntivo n.10441/2024, voglia rimettere le parti innanzi al
Tribunale di Lecce, per ivi sentir condannare la al Parte_1 pagamento in favore della dell'importo a determinarsi Controparte_1 in corso di lite ed anche superiore ad €.12.200,00, a titolo di corrispettivo del noleggio per cui è causa ovvero, in via alternativa, a titolo di risarcimento danni o di indebito arricchimento, oltre interessi ex art.1284 IV comma c.c. dalla domanda e spese.
pagina 2 di 4 Nulla per le spese della fase svolta innanzi al Tribunale di Milano.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con citazione regolarmente notificata, ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 10441/2024 (R.G. n. 26051/2024), pubblicato il 25 luglio 2024, col quale questo
Tribunale ha ad essa ingiunto il pagamento, in favore di della somma di € 12.200,00, Controparte_1
oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo per la locazione di abiti ed accessori destinati ad essere utilizzati durante riprese cinematografiche.
L'opponente ha eccepito, in rito, l'incompetenza per territorio del Foro di Milano in favore del
Tribunale di Lecce, essendo PI SA (LE) il luogo ove essa ha sede e quello di consegna dei beni in questione e deducendo l'insussistenza di un contratto scritto.
Ha contestato, nel merito, l'esistenza e l'ammontare del credito ingiunto.
Radicatosi il contraddittorio, la parte opposta ha aderito all'eccezione di incompetenza. Ha contestato, nel merito, la fondatezza delle domande.
Il giudice, preso atto, ha disposto il mutamento del rito nelle forme di quello semplificato ed ha fissato l'odierna udienza per la discussione e decisione della causa, ai sensi dell'art. 281-duodecies cpc.
Sulle conclusioni rassegnate dalle parti, come in epigrafe trascritte, ha deciso la causa, mediante pubblica lettura della sentenza e della contestuale motivazione.
2. Ai sensi dell'art. 38, secondo comma, c.p.c. Fuori dai casi previsti dall'art. 28, quando le parti costituite aderiscono all'indicazione del giudice competente per territorio, la competenza del giudice indicato rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione dalla stessa dal ruolo.
L'adesione dell'opposta alla eccezione formulata dall'opponente preclude qualsiasi pronuncia sulla competenza da parte di questo giudice dell'opposizione, producendo il mero effetto processuale dell'incontestabilità della competenza territoriale del (diverso) giudice indicato concordemente dalle parti (effetto comunque condizionato alla riassunzione della causa dinanzi al nuovo giudice entro tre mesi dalla cancellazione).
Tuttavia, trattandosi di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice non può limitarsi a prendere atto dell'adesione dell'opposta all'eccezione di incompetenza e a disporre la cancellazione della causa dal ruolo, ma deve, altresì, provvedere alla revoca dell'ingiunzione, che richiede un provvedimento espresso, e non implicito, tale da impedire al decreto (emesso da giudice incompetente per concorde dichiarazione delle parti) di produrre effetti provvisori in pendenza dell'opposizione (cfr.: Cass. civ.
Sez. III, 20-03-2006, n. 6106).
pagina 3 di 4 Pertanto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la decisione sulla competenza implica una pronuncia, altresì, di accoglimento in rito dell'opposizione e di caducazione per nullità del decreto, con la conseguenza che ad esso non si applica la previsione della forma conclusiva dell'ordinanza, di cui all' art. 279, 1°comma, cpc , come modificato dall'art. 46 della legge 18 giugno 2009 n. 69 (cfr. Cass. civ.
Sez. VI - 2, Ord., 21-08-2012, n. 14594; Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15579 del 10/06/2019).
L'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale proposta da controparte, ai sensi dell'art. 38 cpc, comporta pure l'esclusione della pronuncia sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti al giudice incompetente, dovendo provvedervi quello al quale è rimessa la causa (cfr. Cass. civ. Sez. VI -
3, 08/11/2013, n. 25180; Cass. civ. Sez. III, 20/03/2006, n. 6106). Ancora di recente, Cassazione civile sez. II, 30/07/2024, n.21300, ha ribadito che “La dichiarazione di invalidità del decreto ingiuntivo opposto, anche se espressamente dichiarata, non ha infatti alcuna valenza decisoria con la conseguenza che competente a provvedere sulle spese processuali è il giudice dinanzi al quale è rimessa la causa”.
In conclusione, va affermata la competenza del Tribunale di Lecce e revocato il decreto ingiuntivo.
La liquidazione delle spese processuali è riservata al giudice competente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 10441/2024 (R.G. n. 26051/2024), essendo competente il Tribunale di
Lecce, innanzi al quale rimette le parti;
2) assegna il termine di tre mesi per la riassunzione della causa;
3) rimette le parti al giudice competente per la liquidazione delle spese processuali.
Sentenza resa ex artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 30 gennaio 2025
Il Giudice
Francesca Savignano
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 30523/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 30 gennaio 2025 ad ore 14,01 innanzi al dott. Francesca Savignano, sono comparsi:
Per l'avv. VALENTINOTTI LUCA e l'avv. MANCONE OLGA, oggi Parte_1 sostituiti dall'avv. Sonia Bortolini.
Per 'avv. GAGLIARDI FABIO, oggi sostituito dall'avv. Laura Gastaldi. Controparte_1
Person E' altresì presente la dott.ssa , Persona_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da atto depositato telematicamente.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Francesca Savignano
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Savignano ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 30523/2024 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIALE BRUNO Parte_1 P.IVA_1
BUOZZI, 32 00197 ROMA , presso lo studio dell'avv. VALENTINOTTI LUCA e dell'avv.
MANCONE OLGA ( ), dai quali è rappresentata e difesa C.F._1
OPPONENTE contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA D'ISERNIA, 16 80132 Controparte_1 P.IVA_2
NAPOLI, presso lo studio dell'avv. GAGLIARDI FABIO, dal quale è rappresentato e difeso
OPPOSTA
CONCLUSIONI
PARTE L'OPPONENTE:
1) in via preliminare, dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in favore del Tribunale civile di Lecce e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
2) in via subordinata, nel merito, accertare l'insussistenza del credito azionato dalla Controparte_1
3) in ogni caso, con vittoria di spese, compensi di giudizio e con salvezza di ogni altro diritto, ragione ed azione.
PARTE L'OPPOSTA:
Si insiste affinché il Tribunale adito, previa revoca del decreto ingiuntivo n.10441/2024, voglia rimettere le parti innanzi al
Tribunale di Lecce, per ivi sentir condannare la al Parte_1 pagamento in favore della dell'importo a determinarsi Controparte_1 in corso di lite ed anche superiore ad €.12.200,00, a titolo di corrispettivo del noleggio per cui è causa ovvero, in via alternativa, a titolo di risarcimento danni o di indebito arricchimento, oltre interessi ex art.1284 IV comma c.c. dalla domanda e spese.
pagina 2 di 4 Nulla per le spese della fase svolta innanzi al Tribunale di Milano.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con citazione regolarmente notificata, ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 10441/2024 (R.G. n. 26051/2024), pubblicato il 25 luglio 2024, col quale questo
Tribunale ha ad essa ingiunto il pagamento, in favore di della somma di € 12.200,00, Controparte_1
oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo per la locazione di abiti ed accessori destinati ad essere utilizzati durante riprese cinematografiche.
L'opponente ha eccepito, in rito, l'incompetenza per territorio del Foro di Milano in favore del
Tribunale di Lecce, essendo PI SA (LE) il luogo ove essa ha sede e quello di consegna dei beni in questione e deducendo l'insussistenza di un contratto scritto.
Ha contestato, nel merito, l'esistenza e l'ammontare del credito ingiunto.
Radicatosi il contraddittorio, la parte opposta ha aderito all'eccezione di incompetenza. Ha contestato, nel merito, la fondatezza delle domande.
Il giudice, preso atto, ha disposto il mutamento del rito nelle forme di quello semplificato ed ha fissato l'odierna udienza per la discussione e decisione della causa, ai sensi dell'art. 281-duodecies cpc.
Sulle conclusioni rassegnate dalle parti, come in epigrafe trascritte, ha deciso la causa, mediante pubblica lettura della sentenza e della contestuale motivazione.
2. Ai sensi dell'art. 38, secondo comma, c.p.c. Fuori dai casi previsti dall'art. 28, quando le parti costituite aderiscono all'indicazione del giudice competente per territorio, la competenza del giudice indicato rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione dalla stessa dal ruolo.
L'adesione dell'opposta alla eccezione formulata dall'opponente preclude qualsiasi pronuncia sulla competenza da parte di questo giudice dell'opposizione, producendo il mero effetto processuale dell'incontestabilità della competenza territoriale del (diverso) giudice indicato concordemente dalle parti (effetto comunque condizionato alla riassunzione della causa dinanzi al nuovo giudice entro tre mesi dalla cancellazione).
Tuttavia, trattandosi di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice non può limitarsi a prendere atto dell'adesione dell'opposta all'eccezione di incompetenza e a disporre la cancellazione della causa dal ruolo, ma deve, altresì, provvedere alla revoca dell'ingiunzione, che richiede un provvedimento espresso, e non implicito, tale da impedire al decreto (emesso da giudice incompetente per concorde dichiarazione delle parti) di produrre effetti provvisori in pendenza dell'opposizione (cfr.: Cass. civ.
Sez. III, 20-03-2006, n. 6106).
pagina 3 di 4 Pertanto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la decisione sulla competenza implica una pronuncia, altresì, di accoglimento in rito dell'opposizione e di caducazione per nullità del decreto, con la conseguenza che ad esso non si applica la previsione della forma conclusiva dell'ordinanza, di cui all' art. 279, 1°comma, cpc , come modificato dall'art. 46 della legge 18 giugno 2009 n. 69 (cfr. Cass. civ.
Sez. VI - 2, Ord., 21-08-2012, n. 14594; Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15579 del 10/06/2019).
L'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale proposta da controparte, ai sensi dell'art. 38 cpc, comporta pure l'esclusione della pronuncia sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti al giudice incompetente, dovendo provvedervi quello al quale è rimessa la causa (cfr. Cass. civ. Sez. VI -
3, 08/11/2013, n. 25180; Cass. civ. Sez. III, 20/03/2006, n. 6106). Ancora di recente, Cassazione civile sez. II, 30/07/2024, n.21300, ha ribadito che “La dichiarazione di invalidità del decreto ingiuntivo opposto, anche se espressamente dichiarata, non ha infatti alcuna valenza decisoria con la conseguenza che competente a provvedere sulle spese processuali è il giudice dinanzi al quale è rimessa la causa”.
In conclusione, va affermata la competenza del Tribunale di Lecce e revocato il decreto ingiuntivo.
La liquidazione delle spese processuali è riservata al giudice competente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 10441/2024 (R.G. n. 26051/2024), essendo competente il Tribunale di
Lecce, innanzi al quale rimette le parti;
2) assegna il termine di tre mesi per la riassunzione della causa;
3) rimette le parti al giudice competente per la liquidazione delle spese processuali.
Sentenza resa ex artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 30 gennaio 2025
Il Giudice
Francesca Savignano
pagina 4 di 4