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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 07/03/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Composto dai signori magistrati: dr. Giuseppe Rini Presidente dr. Rossana Musumeci Giudice rel. dr. Claudia Musola Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1652 dell'anno 2024 del Ruolo Generale promosso da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizia Ferrante per mandato in atti;
Parte_1
e da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Grazia Lo Cascio per mandato in atti;
Parte_2
e con l'intervento del PM.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio ex art. 9 Legge 898/70 e s.m.i, depositato in data 24.7.2024, ha richiesto la modifica delle condizioni del divorzio statuite da questo Parte_1 tribunale con sentenza n. 204/2012, che aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il ricorrente e alle condizioni pattuite tra i coniugi, di cui al ricorso Parte_2 introduttivo.
Ha dedotto il ricorrente, a sostegno della domanda di modifica delle predette condizioni, che il figlio nato il [...], che era stato affidato congiuntamente a entrambi i genitori con collocazione ER prevalente presso la madre, nei cui confronti il padre si era impegnato a versare un contributo al mantenimento mensile di € 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, divenuto ormai maggiorenne, era divenuto, altresì, economicamente indipendente, avendo trovato un'occupazione lavorativa stabile e ben retribuita.
Ha chiesto, pertanto, sulla scorta delle superiori considerazioni, la revoca dell'assegno di mantenimento previsto in favore del figlio di cui alla sentenza di divorzio congiunto ER pronunciata tra le parti. Assegnati i termini per la notifica a parte resistente e fissato termine per la costituzione, si è costituita in giudizio , la quale, premesso e precisato che il figlio divenuto ormai Parte_2 ER maggiorenne, era stato assunto in data 02.05.2024 da , aderiva alla domanda proposta Controparte_1 dal ricorrente.
Celebrata l'udienza di prima comparizione del 18.11.2024, il procedimento veniva rinviato all'udienza cartolare del 24.2.2025, ove, sulle conclusioni assunte dalle parti con le note di trattazione scritta ritualmente depositate, la causa veniva assunta in decisione, con riserva del Giudice delegato di riferire al Collegio.
Tanto premesso, ritiene il Tribunale che la domanda di modifica delle condizioni del divorzio proposta da e alla quale ha aderito sia meritevole di accoglimento, Parte_1 Parte_2 tenuto conto delle sopravvenute circostanze rappresentate delle stesse.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa: in accoglimento del ricorso proposto da revoca l'assegno di mantenimento per il figlio Parte_1
divenuto maggiorenne ed economicamente autosufficiente, previsto a suo carico e in favore di ER
, genitore collocatario, dalla sentenza n. 204/12 del 12-16.4.2012 pronunciata dal Parte_2
Tribunale di Termini Imerese;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente procedimento.
Manda la cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite.
Così deciso in Termini Imerese nella camera di consiglio del 26 febbraio 2025.
Il Presidente
Il Giudice rel. Giuseppe Rini
Rossana Musumeci
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Composto dai signori magistrati: dr. Giuseppe Rini Presidente dr. Rossana Musumeci Giudice rel. dr. Claudia Musola Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1652 dell'anno 2024 del Ruolo Generale promosso da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizia Ferrante per mandato in atti;
Parte_1
e da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Grazia Lo Cascio per mandato in atti;
Parte_2
e con l'intervento del PM.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio ex art. 9 Legge 898/70 e s.m.i, depositato in data 24.7.2024, ha richiesto la modifica delle condizioni del divorzio statuite da questo Parte_1 tribunale con sentenza n. 204/2012, che aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il ricorrente e alle condizioni pattuite tra i coniugi, di cui al ricorso Parte_2 introduttivo.
Ha dedotto il ricorrente, a sostegno della domanda di modifica delle predette condizioni, che il figlio nato il [...], che era stato affidato congiuntamente a entrambi i genitori con collocazione ER prevalente presso la madre, nei cui confronti il padre si era impegnato a versare un contributo al mantenimento mensile di € 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, divenuto ormai maggiorenne, era divenuto, altresì, economicamente indipendente, avendo trovato un'occupazione lavorativa stabile e ben retribuita.
Ha chiesto, pertanto, sulla scorta delle superiori considerazioni, la revoca dell'assegno di mantenimento previsto in favore del figlio di cui alla sentenza di divorzio congiunto ER pronunciata tra le parti. Assegnati i termini per la notifica a parte resistente e fissato termine per la costituzione, si è costituita in giudizio , la quale, premesso e precisato che il figlio divenuto ormai Parte_2 ER maggiorenne, era stato assunto in data 02.05.2024 da , aderiva alla domanda proposta Controparte_1 dal ricorrente.
Celebrata l'udienza di prima comparizione del 18.11.2024, il procedimento veniva rinviato all'udienza cartolare del 24.2.2025, ove, sulle conclusioni assunte dalle parti con le note di trattazione scritta ritualmente depositate, la causa veniva assunta in decisione, con riserva del Giudice delegato di riferire al Collegio.
Tanto premesso, ritiene il Tribunale che la domanda di modifica delle condizioni del divorzio proposta da e alla quale ha aderito sia meritevole di accoglimento, Parte_1 Parte_2 tenuto conto delle sopravvenute circostanze rappresentate delle stesse.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa: in accoglimento del ricorso proposto da revoca l'assegno di mantenimento per il figlio Parte_1
divenuto maggiorenne ed economicamente autosufficiente, previsto a suo carico e in favore di ER
, genitore collocatario, dalla sentenza n. 204/12 del 12-16.4.2012 pronunciata dal Parte_2
Tribunale di Termini Imerese;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente procedimento.
Manda la cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite.
Così deciso in Termini Imerese nella camera di consiglio del 26 febbraio 2025.
Il Presidente
Il Giudice rel. Giuseppe Rini
Rossana Musumeci