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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 02/12/2025, n. 2732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2732 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa RO AN, ha pronunciato, in esito all'udienza dell'1 dicembre 2025, a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 2388/2024
TRA
in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria, Grazia Castelli, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso, dall'Avv. Oliviero Atzeni
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione avverso avviso di addebito
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 1 maggio 2024 la società ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 59520240000975850000 notificato in data 30 aprile 2024, con cui l' aveva richiesto il versamento della somma di € 62.908,00 a titolo di recupero CP_1 contributi relativo agli anni 2016-2020, per “Inadempienza 3004- Segnalazione da altri enti- CP_ Diffida prot. CMBDR del 15/05/2023”.
Osservava di avere presunto che l'atto opposto fosse collegato ad un precedente avviso di accertamento e diffida notificato in data 22 maggio 2023, emesso a seguito del verbale di accertamento e notificazione n. GR0000/2021-147-01 del 18 maggio 2021.
Deduceva l'illegittimità dell'avviso di addebito per mancanza delle indicazioni prescritte dalla
Legge e carenza di motivazione. Eccepiva l'intervenuta prescrizione e/o decadenza contributi richiesti. CP_ Rilevava, altresì, l'errata quantificazione effettuata dall' nonché l'errata applicazione del regime sanzionatorio.
Chiedeva, pertanto, preliminarmente, la sospensione inaudita altera parte, dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito n. 59520240000975850000 opposto. Chiedeva, poi, di accertare e dichiarare l'inesistenza e/o l'insussistenza dell'obbligo contributivo a carico di essa società e, per l'effetto, di annullare e/o revocare il predetto atto, dichiarando anche l'illegittimità degli atti presupposti, con ogni sua consequenziale statuizione;
instava per le spese di lite da distrarre in favore del procuratore antistatario.
2.- L' , costituendosi in giudizio, contestava la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il CP_1 rigetto;
in caso di intervenuta decadenza dall'iscrizione a ruolo dei contributi, chiedeva di accertare comunque il diritto dell'Istituto alla riscossione dei contributi portati dell'avviso di addebito accertati nel verbale ispettivo.
3.- Con provvedimento del 6 maggio 2024, confermato con provvedimento del 12 luglio 2024, ritenuta la sussistenza di gravi motivi, veniva disposta la sospensione dell'avviso di addebito n.
59520240000975850000, opposto.
4.- L'udienza dell' 1 dicembre 2025 veniva sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127ter
c.p.c., e in esito al deposito di note, la causa viene decisa.
5.- Parte ricorrente agisce in giudizio proponendo opposizione avverso l'avviso di addebito n.
59520240000975850000 con cui l' ha richiesto il pagamento della somma di € 62.908,00 CP_1 per contributi a titolo di Gestione Aziende con lavoratori dipendenti, per il periodo 05/2016 –
12/2020, in relazione a “Inadempienza 3004- Segnalazione da altri enti- Diffida prot. CP_ CMBDR 15/05/2023”.
Dalla documentazione in atti emerge che con verbale di accertamento e notificazione del 18 maggio 2021 prot 5663 del 20 maggio 2021 è stato, in particolare, rilevato che “dall'esame della documentazione esibita dalla Ditta e dalle dichiarazioni raccolte nel giorno dell'accesso ispettivo e confermate successivamente in data 6/5/2021 dal medesimo lavoratore, sono emerse delle irregolarità per quanto riguarda la registrazione sul LUL delle ore effettivamente prestate nel periodo quinquennale di prescrizione a partire dal Maggio 2016:in quanto responsabile del magazzino, il Sig. fin dalla sua assunzione, svolge un orario di almeno Pt_2
8 ore giornaliere dal lunedì al sabato con turno di riposo la domenica. Poiché sul lul vengono registrate 6,50 ore giornaliere, si rilevano le ore svolte in più maggiorate del 30% previsto dal
CCNL per le prestazioni di lavoro straordinario..”. Con diffida ad adempiere del 15 maggio 2023, emessa a seguito del suindicato verbale, a conclusione dell'accertamento effettuato, sono stati comunicati a parte ricorrente gli addebiti dovuti a titolo di contributi quantificati con i modelli DM/VIG, riportati in allegato.
La controversia deve essere esaminata tenendo in considerazione l'orientamento della Corte di
Cassazione secondo cui: “… i verbali redatti dagli ispettori del lavoro o dai funzionari degli enti previdenziali (al pari di quelli redatti dagli altri pubblici ufficiali) fanno piena prova, fino
a querela di falso, unicamente dei fatti attestati nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, mentre la fede privilegiata certamente non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni ovvero alla fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante (vedi Cass. sez. un., n. 12545/1992, n. 17355/2009). In particolare, per quanto concerne la verità di dichiarazioni rese da terzi al pubblico ufficiale, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, ma il materiale raccolto dal verbalizzante deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento addossando l'onere di fornire la prova contraria al soggetto sul quale non grava (Cass. n. 1786/2000, n. 1786, n. 6110/1998; n.
3973/1998; n. 6847/1987). Va pertanto enunciato il seguente principio di diritto: "In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che la CP_ sussistenza del credito contributivo dell preteso sulla base di verbale ispettivo, deve essere comprovata dall con riguardo ai fatti costitutivi rispetto ai quali il verbale non riveste CP_1 efficacia probatoria” ( cfr Cass. Civ., sez. lav., 18 maggio 2010 n. 12108, v. anche Cass. civ., sez. lav., 10 novembre 2010 n. 22862).
Ora, esaminando il verbale in atti, è emerso che parte ricorrente avrebbe commesso alcune irregolarità relativamente alla registrazione sul LUL delle ore effettivamente prestate dal maggio 2016, in quanto responsabile del magazzino, il Sig. fin dalla sua assunzione, Pt_2 avrebbe svolto svolge un orario di almeno 8 ore giornaliere, dal lunedì al sabato, con turno di riposo la domenica.
Tuttavia, l' non ha provato in giudizio le affermazioni contenute nel verbale ispettivo, CP_1 non avendo, al riguardo, neanche formulato richiesta di prova testimoniale, volta a dimostrare le circostanze che darebbero diritto alle somme richieste.
Il ricorso va, pertanto, accolto e conseguentemente vanno dichiarate non dovute le somme indicate nell'avviso di addebito n. 559520240000975850000, che va annullato. 6.- Le spese giudiziali seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ex DM 10 marzo
2014, n. 55, applicando i minimi previsti tenuto conto della semplicità della controversia.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando così provvede:
a) dichiara non dovute da parte dell'opposta le somme indicate nell'avviso di addebito n.
559520240000975850000, che annulla;
CP_ b) condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite che liquida in complessivi € 6114,00, oltre € 43,00 a titolo di c.u., iva e cpa e rimborso spese generali con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Messina, 2 dicembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
RO AN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa RO AN, ha pronunciato, in esito all'udienza dell'1 dicembre 2025, a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 2388/2024
TRA
in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria, Grazia Castelli, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso, dall'Avv. Oliviero Atzeni
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione avverso avviso di addebito
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 1 maggio 2024 la società ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 59520240000975850000 notificato in data 30 aprile 2024, con cui l' aveva richiesto il versamento della somma di € 62.908,00 a titolo di recupero CP_1 contributi relativo agli anni 2016-2020, per “Inadempienza 3004- Segnalazione da altri enti- CP_ Diffida prot. CMBDR del 15/05/2023”.
Osservava di avere presunto che l'atto opposto fosse collegato ad un precedente avviso di accertamento e diffida notificato in data 22 maggio 2023, emesso a seguito del verbale di accertamento e notificazione n. GR0000/2021-147-01 del 18 maggio 2021.
Deduceva l'illegittimità dell'avviso di addebito per mancanza delle indicazioni prescritte dalla
Legge e carenza di motivazione. Eccepiva l'intervenuta prescrizione e/o decadenza contributi richiesti. CP_ Rilevava, altresì, l'errata quantificazione effettuata dall' nonché l'errata applicazione del regime sanzionatorio.
Chiedeva, pertanto, preliminarmente, la sospensione inaudita altera parte, dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito n. 59520240000975850000 opposto. Chiedeva, poi, di accertare e dichiarare l'inesistenza e/o l'insussistenza dell'obbligo contributivo a carico di essa società e, per l'effetto, di annullare e/o revocare il predetto atto, dichiarando anche l'illegittimità degli atti presupposti, con ogni sua consequenziale statuizione;
instava per le spese di lite da distrarre in favore del procuratore antistatario.
2.- L' , costituendosi in giudizio, contestava la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il CP_1 rigetto;
in caso di intervenuta decadenza dall'iscrizione a ruolo dei contributi, chiedeva di accertare comunque il diritto dell'Istituto alla riscossione dei contributi portati dell'avviso di addebito accertati nel verbale ispettivo.
3.- Con provvedimento del 6 maggio 2024, confermato con provvedimento del 12 luglio 2024, ritenuta la sussistenza di gravi motivi, veniva disposta la sospensione dell'avviso di addebito n.
59520240000975850000, opposto.
4.- L'udienza dell' 1 dicembre 2025 veniva sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127ter
c.p.c., e in esito al deposito di note, la causa viene decisa.
5.- Parte ricorrente agisce in giudizio proponendo opposizione avverso l'avviso di addebito n.
59520240000975850000 con cui l' ha richiesto il pagamento della somma di € 62.908,00 CP_1 per contributi a titolo di Gestione Aziende con lavoratori dipendenti, per il periodo 05/2016 –
12/2020, in relazione a “Inadempienza 3004- Segnalazione da altri enti- Diffida prot. CP_ CMBDR 15/05/2023”.
Dalla documentazione in atti emerge che con verbale di accertamento e notificazione del 18 maggio 2021 prot 5663 del 20 maggio 2021 è stato, in particolare, rilevato che “dall'esame della documentazione esibita dalla Ditta e dalle dichiarazioni raccolte nel giorno dell'accesso ispettivo e confermate successivamente in data 6/5/2021 dal medesimo lavoratore, sono emerse delle irregolarità per quanto riguarda la registrazione sul LUL delle ore effettivamente prestate nel periodo quinquennale di prescrizione a partire dal Maggio 2016:in quanto responsabile del magazzino, il Sig. fin dalla sua assunzione, svolge un orario di almeno Pt_2
8 ore giornaliere dal lunedì al sabato con turno di riposo la domenica. Poiché sul lul vengono registrate 6,50 ore giornaliere, si rilevano le ore svolte in più maggiorate del 30% previsto dal
CCNL per le prestazioni di lavoro straordinario..”. Con diffida ad adempiere del 15 maggio 2023, emessa a seguito del suindicato verbale, a conclusione dell'accertamento effettuato, sono stati comunicati a parte ricorrente gli addebiti dovuti a titolo di contributi quantificati con i modelli DM/VIG, riportati in allegato.
La controversia deve essere esaminata tenendo in considerazione l'orientamento della Corte di
Cassazione secondo cui: “… i verbali redatti dagli ispettori del lavoro o dai funzionari degli enti previdenziali (al pari di quelli redatti dagli altri pubblici ufficiali) fanno piena prova, fino
a querela di falso, unicamente dei fatti attestati nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, mentre la fede privilegiata certamente non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni ovvero alla fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante (vedi Cass. sez. un., n. 12545/1992, n. 17355/2009). In particolare, per quanto concerne la verità di dichiarazioni rese da terzi al pubblico ufficiale, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, ma il materiale raccolto dal verbalizzante deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento addossando l'onere di fornire la prova contraria al soggetto sul quale non grava (Cass. n. 1786/2000, n. 1786, n. 6110/1998; n.
3973/1998; n. 6847/1987). Va pertanto enunciato il seguente principio di diritto: "In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che la CP_ sussistenza del credito contributivo dell preteso sulla base di verbale ispettivo, deve essere comprovata dall con riguardo ai fatti costitutivi rispetto ai quali il verbale non riveste CP_1 efficacia probatoria” ( cfr Cass. Civ., sez. lav., 18 maggio 2010 n. 12108, v. anche Cass. civ., sez. lav., 10 novembre 2010 n. 22862).
Ora, esaminando il verbale in atti, è emerso che parte ricorrente avrebbe commesso alcune irregolarità relativamente alla registrazione sul LUL delle ore effettivamente prestate dal maggio 2016, in quanto responsabile del magazzino, il Sig. fin dalla sua assunzione, Pt_2 avrebbe svolto svolge un orario di almeno 8 ore giornaliere, dal lunedì al sabato, con turno di riposo la domenica.
Tuttavia, l' non ha provato in giudizio le affermazioni contenute nel verbale ispettivo, CP_1 non avendo, al riguardo, neanche formulato richiesta di prova testimoniale, volta a dimostrare le circostanze che darebbero diritto alle somme richieste.
Il ricorso va, pertanto, accolto e conseguentemente vanno dichiarate non dovute le somme indicate nell'avviso di addebito n. 559520240000975850000, che va annullato. 6.- Le spese giudiziali seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ex DM 10 marzo
2014, n. 55, applicando i minimi previsti tenuto conto della semplicità della controversia.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando così provvede:
a) dichiara non dovute da parte dell'opposta le somme indicate nell'avviso di addebito n.
559520240000975850000, che annulla;
CP_ b) condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite che liquida in complessivi € 6114,00, oltre € 43,00 a titolo di c.u., iva e cpa e rimborso spese generali con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Messina, 2 dicembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
RO AN