Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 27/06/2025, n. 1183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1183 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - Il tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di conIGlio: dott.ssa Beatrice Magarò Presidente dott.ssa Maria Assunta Pacelli Giudice dott. Eduardo Bucciarelli Giudice rel. ed est. ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 2182/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “separazione giudiziale” e vertente TRA
, C.F. parte nata a [...] Parte_1 C.F._1 in data 07/10/1992, rappresentata e difesa dall'avv.DE FRANCO DONATELLA, giusta procura in atti, tutti elettivamente domiciliati come in atti
- RICORRENTE– E
, C.F. parte nata a TORINO (TO) in [...] CP_1 C.F._2 24/12/1987, rappresentata e difesa dall'avv. LAGHI ROBERTO, giusta procura in atti, tutti elettivamente domiciliati come in atti
- RESISTENTE – NONCHÉ PUBBLICO MINISTERO in Sede
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. ha convenuto in giudizio allegando: Parte_1 CP_1
− Di aver contratto matrimonio con la resistente in data 13/06/2017;
− che dall'unione sono nati quattro figli rispettivamente a nome nata il [...] Persona_1 a Corigliano Calabro (CS), nato il [...] a [...], Persona_2
nato il [...] a [...], , nata il [...] a Persona_3 Persona_4 Castrovillari;
− che la casa coniugale è sita in Trebisacce in Viale della Libertà n.238;
− che i coniugi vivono una fase crescente di deminutio dell'affectio maritalis caratterizzata da incomunicabilità e contrasti;
− che , ha posto in essere comportamenti tali da alterare il rapporto fiduciario, CP_1 generando uno stato di incomunicabilità assoluta;
− che non ha avuto alcun amore e alcuna dedizione per la famiglia formata, CP_1 trascurando completamente ogni eIGenza affettiva, morale e materiale ed ogni necessità del coniuge, pretendendo di assumere qualsivoglia decisione ed effettuare qualsivoglia scelta, con grave pregiudizio per la serenità familiare e creando un clima pretestuoso e cupo diretto ad assoggettare la , e ad annullarne la personalità, disinteressandosi di qualsiasi eIGenza Pt_1 e necessità della ricorrente;
− che la giornata spesso era costellata da grottesche scenate di gelosia, che il poneva CP_1 in essere contro la ricorrente ed i figli, anche alla presenza di terzi, corredate da insulti ed urla:
− che il ha abbandonato il tetto coniugale nel mese di ottobre 2024, lasciando senza un CP_1 centesimo, nella disperazione economica totale la IG.ra ed i quattro figli;
Parte_1
− che il profilo economico deve rilevarsi che la ricorrente vive in uno stato di difficoltà economica per cui è costretta a chiedere aiuto mensilmente agli appartenenti alla propria famiglia di origine che la aiutano a sopravvivere.
− che la ricorrente è comproprietaria con il IG. dei seguenti immobili: a) CP_1 immobile sito in Trebisacce censito al catasto immobili urbani del Comune di Trebisacce proprietà per ½ foglio 20 p.lla 701 sub.7, Zona 1 Cat.A/3 cl. 02, Piano 3, vani 9, già Via Alfredo Lutri snc ora Viale della Libertà n. 238, rendita euro 439,25; b) immobile sito in Trebisacce censito al catasto immobili urbani del Comune di Trebisacce proprietà per ½ foglio 20 p.lla 701 sub.12, Zona 1 Cat.C/2 cl. 03, Piano S1, vani 3, già Via Alfredo Lutri S1 snc ora Viale della Libertà n. 238, rendita euro 12,39;
− che la IG.ra è titolare di un conto corrente postale acceso presso Pt_1 Controparte_2 filiale di Trebisacce recante Iban: [...] e che a questo conto e collegata carta di debito recante il seguente n° 5333 1711 3087 3272 con una giacenza di pochi euro;
− che la ricorrente non dispone di alcuna autovettura, né di altri beni mobili registrati;
− che il IG. , è titolare di un avviato Tabacchino – Edicola – Giochi per bambini - CP_1 Snack e bibite, in Amendolara Marina, sulla frequentatissima Via Nazionale;
− che il resistente è proprietario di numerosi beni immobili: a) immobile sito in Trebisacce censito al catasto immobili urbani del Comune di Trebisacce proprietà per ½ , foglio 20 p.lla 701 sub.7, Zona 1 Cat.A/3 cl. 02, Piano 3, vani 9, già Via Alfredo Lutri snc ora Viale della Libertà n. 238, rendita euro 439,25; b) immobile sito in Trebisacce censito al catasto immobili urbani del Comune di Trebisacce proprietà per ½ , foglio 20 p.lla 701 sub.12, Zona 1 Cat.C/2 cl. 03, Piano S1, vani 3, già Via Alfredo Lutri S1 snc ora Viale della Libertà n. 238, rendita euro 12,39; c) immobile sito in Amendolara censito al catasto immobili urbani del Comune di Amendolara proprietà per ½ , foglio 29 p.lla 241 sub.5, Cat.A/7 cl. 02, Piano T-1, vani 9, sito Amendolara Contrada Falconara snc Piano T-1, rendita euro 683,27; d) immobile sito in Amendolara censito al catasto immobili urbani del Comune di Amendolara, foglio 43 p.lla 327 sub.25, Cat.C/1 cl. 02, Piano T - 3, mq 44, Amendolara Viale Lagaria n.264 interno 3 Piano T, rendita euro 736,26; e) immobile sito in Amendolara censito al catasto immobili urbani del Comune di Amendolara nuda proprietà per ½ , foglio 29 p.lla 567 sub.1, Cat.D/B, sito in Amendolara Contrada Torre Spaccata Piano T, rendita euro 128,00; f) immobile sito in Amendolara censito al catasto immobili urbani del Comune di Amendolara nuda proprietà per ¼ , foglio 34 p.lla 159 sub.1, Cat.A/4, cl. 01, vani 1.5, sito in Amendolara Contrada Straface snc Piano T, rendita euro 43.38; g) immobile sito in Amendolara censito al catasto immobili urbani del Comune di Amendolara proprietà per ½ , foglio 29 p.lla 239, qualità seminativo, cl. 01 ha 1620, rendita dominicale euro 7,11, rendita agrarie euro 3,35; h) immobile sito in Amendolara censito al catasto immobili urbani del Comune di Amendolara proprietà per ½ , foglio 29 p.lla 541, qualità pascolo, cl. 01 ha 7105, rendita dominicale euro 3,67, rendita agrarie euro 1,83; i) immobile sito in Amendolara censito al catasto immobili urbani del Comune di Amendolara proprietà per ½ , foglio 29 p.lla 544, qualità seminativo, cl. 02 ha 410, rendita dominicale euro 0.95, rendita agrarie euro 0.42; j) immobile sito in Amendolara censito al catasto immobili urbani del Comune di Amendolara proprietà per ½ , foglio 29 p.lla 566, qualità seminativo, cl. 03 ha 1700, rendita dominicale euro 2.63, rendita agrarie euro 1.32; k) immobile sito in Amendolara censito al catasto immobili urbani del Comune di Amendolara proprietà per ¼ , foglio 34 p.lla 160;
− che il resistente è proprietario di un'autovettura marca Fiat modello Freemont targata EN760AG. Tanto premesso, ha rassegnato le seguenti conclusioni: Parte_1
“-emettere sentenza immediata di separazione dei coniugi con addebito della stessa al IG.
e autorizzarli a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto, con CP_1 contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
-affidare i figli minori congiuntamente ad ambedue i genitori con collocazione presso la madre e che il diritto di visita del padre a vedere e frequentare i figli CP_1 minori , , , , venga esercitato Persona_1 Persona_2 Persona_3 Persona_4 preliminarmente a mezzo di incontri che dovranno tenersi alla presenza degli assistenti sociali nei modi e termini che saranno dagli stessi previsti, subordinatamente che gli incontri padre-figlio Pag. 3 di 6
debbano svolgersi nel seguente modo e termine: -il sabato e la domenica dalle ore 10.00 alle ore 17:00 potranno stare con il padre a settimane alterne con pernottamento presso l'abitazione paterna, ad eccezione della figlia avendo solo 2 anni, la stessa potrà stare con il Persona_4 padre dalle 17 alle 20 del sabato e dalle 11,00 alle 17,00 della domenica senza pernottamento presso la casa paterna, dal compimento del quinto anno di età verrà adottato lo stesso criterio previsto per gli altri figli minori;
- i bambini potranno frequentare i nonni paterni e gli zii paterni negli stessi giorni ed orari in cui sono affidati al padre;
-in occasione delle festività e cioè Natale, Capodanno, Epifania e Pasqua, si stabilisce che, ad anni alterni, i minori trascorreranno la vigilia delle dette festività con un genitore ed il giorno delle dette festività con l'altro genitore, il giorno di Pasqua con un genitore ed il giorno di Lunedi dell con l'altro genitore, dormendo anche Per_5 presso l'abitazione paterna nella notte intercorrente tra la vigilia ed il giorno della detta festività, ad eccezione della minore che potrà stare con il padre e cioè Natale, Capodanno, Persona_4 Epifania, Pasqua e Lunedi dell'Angelo ad anni alterni, dalle ore 10 alle 20 senza pernottamento presso la casa paterna, dal compimento del quinto anno di età verrà adottato lo stesso criterio previsto per gli altri figli minori, per i compleanni dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
-durante le vacanze estive, i figli trascorreranno 10 giorni consecutivi unitamente al padre che saranno liberamente concordati dalle parti, in caso di disaccordo dovranno intendersi i primi 10 giorni di agosto, ad eccezione della minore che potrà stare con il padre nei giorni Persona_4 suindicati dalle ore 10 alle 20 senza pernottamento presso la casa paterna, dal compimento del quinto anno di età verrà adottato lo stesso criterio previsto per gli altri figli minori;
-visto l'affidamento congiunto, è sempre necessario il consenso di entrambi i genitori per eventuali viaggi fuori Regione. I coniugi si impegnano reciprocamente a comunicare eventuali spostamenti;
-i coniugi prestano il loro consenso per il rilascio del passaporto, nonché della carta d'identità a favore dei figli minori;
-i genitori prenderanno di comune accordo le decisioni relative alla cura, all'istruzione, ed all'educazione dei figli minori;
-la madre prenderà decisioni di emergenza quando è compromessa la salute o la sicurezza dei figli minori ed informerà al più presto l'altro genitore;
-i genitori potranno iscrivere i figli e permettergli di partecipare ad attività ludiche, sportive ed extrascolastiche che gli stessi potranno scegliere;
-il padre provvederà al mantenimento dei 4 figli, versando in loro favore, la somma di euro 1000,00 (mille/00) entro il giorno 5 di ogni mese, quale contributo al mantenimento ordinario, con aggiornamento in ragione delle variazioni ISTAT, e sarà corrisposta tramite ricarica su carta prepagata intestata alla IG.ra ; -le spese Parte_1 straordinarie che si renderanno necessarie per i minori sono stabiliti nella misura del 50% per ciascun genitore e dovranno essere documentate. In caso di anticipo da parte di un genitore, l'altro dovrà provvedere al rimborso entro e non oltre i 10 giorni successivi.-le spese potranno essere concordate tra le parti anche tramite mail o il canale whatsapp. In caso di mancata risposta entro 3 giorni, opererà il regime del silenzio- assenso e la spesa sarà da considerarsi autorizzata. - l'assegno unico familiare sarà percepito nella misura del 100% dalla IG.ra ; -il IG. Parte_1 dovrà corrispondere alla IG.ra un assegno a titolo di CP_1 Parte_1 mantenimento della somma di euro 400,00 (quattrocento,00) entro il giorno 5 di ogni mese, quale contributo al mantenimento ordinario, con aggiornamento in ragione delle variazioni ISTAT, e sarà corrisposta tramite ricarica su carta prepagata intestata alla IG.ra ; - assegnare alla Parte_1 ricorrente la casa coniugale sita nel Comune di Trebisacce così censita in catasto: 1) immobile sito in Trebisacce censito al catasto immobili urbani del Comune di Trebisacce proprietà per ½ foglio 20 p.lla 701 sub.7, Zona 1 Cat.A/3 cl. 02, Piano 3, vani 9, già Via Alfredo Lutri snc ora Viale della Libertà n. 238, rendita euro 439,25; 2) immobile sito in Trebisacce censito al catasto immobili urbani del Comune di Trebisacce proprietà per ½ foglio 20 p.lla 701 sub.12, Zona 1 Cat.C/2 cl. 03, Piano S1, vani 3, già Via Alfredo Lutri S1 snc ora Viale della Libertà n. 238, rendita euro 12,39; - disporre che il IG. provveda al pagamento per intero dei ratei di mutuo relativi alla CP_1 casa coniugale sita in Trebisacce in Viale della Libertà n.238, sino a che la IG.ra Parte_1 non troverà collocazione lavorativa che potrà consentirle di corrispondere il 50% dei detti ratei;
Con vittoria di spese e competenze di giudizio”. Si è costituita parte resistente ed ha dedotto: CP_1
− Di aderire alla domanda di separazione, che però dovrà essere addebitata alla;
Pt_1
− la ricorrente in essere addebiti non veritieri. Il Tempo addietro aveva Pt_2 CP_1 comunicato alla moglie la sua volontà di promuovere una separazione giudiziale perché stanco di soprusi, prevaricazioni e di una vita costellata di continui litigi;
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− che il fallimento dell'unione è addebitabile alla , la quale nel corso della vita Pt_1 matrimoniale ha sempre avuto nei confronti del marito un atteggiamento autoritario, imponendogli ogni scelta;
− che il resistente svolge l'attività di tabaccaio in un piccolo paese con guadagni molto modesti;
− che il resistente è proprietario di immobili, di un'autovettura marca Fiat il titolare di conto corrente;
− che la ricorrente è comproprietaria con il resistente di due immobili e non dispone di autovettura o altri mobili registrati. Ciò posto, ha chiesto al Tribunale di: CP_1 a. Dichiarare della separazione personale tra i coniugi;
b. L'affidamento condiviso del dei figli minori ad entrambi i genitori con collocazione privilegiata presso la madre, con regolamentazione del diritto di visita da parte del Tribunale;
c. Stabilire in misura minima assegno mensile per i minori e di escludere l'assegno di mantenimento con riferimento alla moglie;
Il resistente si è anche associato alla richiesta di pagamento per intero dei reati di mutuo relativi alla casa coniugale, fino a quando la ricorrente non trovi un lavoro che le consenta il pagamento del 50% dello stesso. All'udienza del 13.3.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., su richiesta delle parti, le parti hanno chiesto la decisione della causa alle condizioni concordate tra le parti, secondo l'accordo da loro sottoscritto e depositato il 17.12.2024, depositando contestualmente la dichiarazione sottoscritta dalle parti con la quale hanno espresso l'intenzione di non volersi riconciliare. Con l'accordo sottoscritto le parti hanno concordato di “tramutare la propria separazione da giudiziale a consensuale alle condizioni di seguito riportate:
“1. Disporre a carico del IG. l'obbligo alla corresponsione, in favore della CP_1 IG.ra di € 800,00 rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat a titolo di Parte_1 mantenimento per i figli minori , , , Persona_1 Persona_2 Persona_3
entro e non oltre giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese Persona_4 straordinarie documentate e previamente concordate tra le parti. Le spese straordinarie potranno essere concordate tra le parti anche tramite mail o il canale whatsapp. In caso di mancata risposta entro 10 giorni, opererà il regime del silenzio- assenso e la spesa sarà da considerarsi autorizzata.
2. L'assegno familiare verrà incassato nella misura del 100% dal IG. ; CP_1
3. Disporre l'affido congiunto dei minori , , Persona_1 Persona_2 Per_3
, con collocazione stabile presso la madre nell'abitazione in
[...] Persona_4 comproprietà tra le parti sita in Trebisacce in Viale della Liberta n.238, riconoscendo il diritto di visita del padre ogni qual volta che lo vorrà nel corso della settimana previo preavviso alla IG.ra mentre per il fine settimana sabato e domenica Parte_1 seguirà il criterio dell'alternanza settimanale, in caso di disaccordo si adotteranno le seguenti modalità:
- il martedì ed il giovedì di ogni settimana potranno stare con il padre dalle ore 17,00 alle ore 21.00, con facoltà, previo consenso delle parti, di poter pernottare anche presso l'abitazione del . CP_1
-il sabato dalle ore 10.00 fino alla domenica alle ore 20:00 potranno stare con il padre a settimane alterne con pernottamento presso l'abitazione paterna;
- i bambini potranno frequentare i nonni paterni e gli zii paterni negli stessi giorni ed orari in cui sono affidati al padre;
-in occasione delle festività e cioè Natale, Capodanno, Epifania e Pasqua, si stabilisce che, ad anni alterni, i minori trascorreranno la vigilia delle dette festività con un genitore ed il giorno delle dette festività con l'altro genitore, il giorno di Pasqua con un genitore ed il Pag. 5 di 6
giorno di Lunedi dell'Angelo con l'altro genitore, dormendo anche presso l'abitazione paterna nella notte intercorrente tra la vigilia ed il giorno della detta festività.
-durante le vacanze estive, i figli trascorreranno 20 giorni consecutivi unitamente al padre che saranno liberamente concordati dalle parti, in caso di disaccordo dovranno intendersi i primi 20 giorni di agosto;
-I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo della località di vacanza dove eventualmente porteranno i figli;
-Il compleanno e l'onomastico dei bambini ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore, mentre i minori trascorreranno sempre con il genitore il giorno del compleanno di quest'ultimo.
-La IG.ra si adopererà affinchè i minori, nei giorni in cui il IG. non vede i Pt_1 CP_1 figli, possano contattare il padre una volta al dì telefonicamente o a mezzo videochiamata. Le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli.
-Le parti prestano il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti e della carta d'identità.
-la casa coniugale, sita nel Comune di Trebisacce così censita in catasto, rimarrà nella disponibilità della IG.ra e dei figli delle parti: Parte_1
1) immobile sito in Trebisacce censito al catasto immobili urbani del Comune di Trebisacce proprietà per ½ foglio 20 p.lla 701 sub.7, Zona 1 Cat.A/3 cl. 02, Piano 3, vani 9, già Via Alfredo Lutri snc ora Viale della Libertà n. 238, rendita euro 439,25;
2) immobile sito in Trebisacce censito al catasto immobili urbani del Comune di Trebisacce proprietà per ½ foglio 20 p.lla 701 sub.12, Zona 1 Cat.C/2 cl. 03, Piano S1, vani 3, già Via Alfredo Lutri S1 snc ora Viale della Libertà n. 238, rendita euro 12,39;
- il IG. provvederà al pagamento per intero dei ratei di mutuo relativi alla CP_1 casa coniugale sita in Trebisacce in Viale della Libertà n.238, sino a che la IG.ra Pt_1 non troverà collocazione lavorativa che potrà consentirle di corrispondere il 50%
[...] dei detti ratei.”. La causa è stata, quindi, rimessa dal giudice relatore al collegio per la decisione con acquisizione del parere del P.M.. 2. La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento. Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. In particolare, la gravità delle accuse che un coniuge ha rivolto all'altro, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Conseguentemente, in accoglimento della richiesta concorde delle parti, deve essere pronunziata la loro separazione personale senza addebito;
domanda, da intendersi rinunciata, alla luce del tenore delle conclusioni formulate. Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, poiché gli accordi raggiunti dalle parti, ritualmente espressi, non sono contrari a norme imperative ed appaiono conformi agli interessi dei figli minori, ritiene il Tribunale di poterli porre a base della presente decisione. In considerazione dell'intervenuto accordo le spese di lite possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
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Il Tribunale di Castrovillari –Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. PRONUNCIA ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c. la SEPARAZIONE PERSONALE TRA I CONIUGI e come sopra Parte_1 CP_1 generalizzati;
B. DISPONE, quanto ai provvedimenti accessori, IN CONFORMITÀ degli ACCORDI raggiunti dalle parti, come indicati in motivazione;
C. DICHIARA integralmente compensate le spese del giudizio;
D. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Amendolara per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (atto n. 2, parte II, Serie C, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2018). Così deciso nella camera di conIGlio tenutasi in data 27.6.2025. Il giudice estensore dott. Eduardo Bucciarelli Il Presidente dott.ssa Beatrice Magarò