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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 02/10/2025, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Composta dai sigg. Magistrati:
Dott. Roberto Rezzonico – Presidente rel.
Dott. Emanuele De Gregorio – Consigliere
Dott. Maria Lucia Insinga – Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 188 del ruolo generale dell'anno 2020, portante riunito il proc. n. 197/2020 r.g.a.c., vertente tra
Parte_1 Parte_2 Controparte_1 [...]
, Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
Controparte_5 CP_6 elettivamente domiciliati in Piazza Armerina, Via Mons. Palermo, 69, presso lo studio dell'Avv. Maria Giovanna Ferrante che li rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione di primo grado
A P P E L L A N T I
APPELLATI nel proc. riunito n. 197/2020
E
Controparte_7
In persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
Caltanissetta, Via Rochester n. 2/c, presso lo studio dell'Avv. Pierluigi Zoda, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Barresi per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello nel proc. 188/2020 ed all'atto di citazione d'appello nel proc. n. 197/2020
1 A P P E L L A T A
APPELLANTE nel proc. riunito n. 197/2020
Parte_3
In persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
Enna, Piazza Tremoglie n. 5 presso lo studio dell'Avv. Fulvia Fazzi che la rappresenta e difende per procura in calce alle comparse di costituzione in appello
A P P E L L A T A
OGGETTO: risarcimento danni
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettive note ex art. 127ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 24 aprile 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 17 marzo 2011 gli odierni appellanti (proc. n.
188/2020 r.g.a.c.) convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Enna, la
“ ” (di seguito ) e ne chiedevano la Controparte_8 CP_9 condanna al risarcimento dei danni subiti dal fabbricato di loro proprietà sito in Piazza Armerina in via Itria, n. 24, a seguito del crollo del paramento murario della Chiesa, fatto avvenuto il 29 dicembre 2007. I danni in questione avevano reso pericolante il loro immobile, perciò dichiarato inagibile dal
Sindaco di Piazza Armerina con ordinanza n. 29 del 4 gennaio 2008.
L'Ente convenuto si costituiva, contestando che il crollo della struttura muraria, peraltro dovuto a forza maggiore, avesse davvero interessato il fabbricato degli attori e chiedeva perciò il rigetto della domanda attrice;
in via subordinata, chiedeva dichiararsi il crollo addebitabile alla società Parte_3
che chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa.
[...]
Il Tribunale disponeva in conformità e si costituiva pertanto Parte_3
che contestava qualsivoglia propria responsabilità e chiedeva il rigetto
[...] della domanda.
Espletata attività istruttoria e disposta CTU, il Tribunale, con sentenza n.
590/2019 del 18 novembre 2019, statuiva come segue:
2 in parziale accoglimento della domanda;
-dichiara che la causa del danno subito dal fabbricato di proprietà degli attori è da attribuire al crollo del paramento murario della;
Controparte_10
- dichiara che il crollo del muro della Chiesa sia da attribuire per il 50% a cause di forza maggiore, per il 35% è imputabile a responsabilità della convenuta
, mentre per il 15 % a concausa attribuibile agli attori;
Controparte_10
- condanna la convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e morali subiti dagli attori;
condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice che liquida nella complessiva somma di € 3500,00, già ridotta in ragione della parziale compensazione, oltre rimborso forfettario e oneri di di legge;
condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite in favore della terza chiamata che liquida nella complessiva somma di € 3500,00, già ridotta in ragione della parziale compensazione, oltre rimborso forfettario e oneri di legge;
Le spese di Ctu vengono definitivamente poste a carico di parte convenuta.
In sostanza, il Tribunale recepiva pressoché integralmente le risultanze della
CTU, discostandosene solo con riguardo ad una piccola percentuale (5%) di corresponsabilità che il Consulente aveva individuato in capo agli attori, riducendola perciò dal 20 al 15%.
Avverso la detta sentenza hanno proposto appello in via principale sia gli originari attori (proc. 188/2020), sia la (proc. n. Controparte_7
197/2020).
La Corte ha disposto la riunione dei procedimenti nonché il rinnovo della CTU
e la causa è stata posta in decisione all'udienza, sostituita da note conclusionali scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., del 24 aprile 2025.
**********
Gli appellanti chiedono la parziale riforma della sentenza impugnata Pt_1 presentando le seguenti conclusioni:
In via preliminare:
-dire e dichiarare che causa del danno della casa degli appellanti è stato il crollo del paramento murario della , al 100%; Controparte_8
-dire e dichiarare l'insussistenza della causa di forza maggiore e /o caso fortuito, per mancanza dei presupposti e in assenza di prova.
-dire e dichiarare la non responsabilità del 15% e comunque la inefficienza della concausa degli appellanti nella causazione dell'evento;
3 -dire e dichiarare esenti da responsabilità gli appellanti da responsabilità e per gli effetti non ridurre gli onorari in ragione della compensazione per il parziale accoglimento della domanda attorea;
In subordine,
-dire e dichiarare la responsabilità di in persona del suo Parte_3 legale rappresentante pro-tempore nella causazione del crollo in quanto gestore del collettore fognario non ha provato di avere prestato la dovuta manutenzione e controllato l'efficienza dello stesso collettore;
- condannare in solido gli appellati e in ragione del grado di responsabilità a risarcire tutti i danni patiti patrimoniali e non patrimoniali agli appellanti
AN:
Condannarli in solido alle spese di giudizio di primo e secondo grado.
Confermare le parti non impugnate.
-Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, da distrarre a favore del difensore ex art 93 c.p.c. in quanto antistatario.
Con il primo motivo di appello, gli lamentano che il Tribunale avrebbe Pt_1 erroneamente evocato la forza maggiore con riferimento agli eventi meteorologici del 28 e 29 dicembre 2007, disattendendo i relativi insegnamenti della Suprema Corte, perciò condividendo le erronee conclusioni del CTU e basandosi altresì sulla relazione tecnica predisposta dal GE Per_1 nell'interesse del al fine, del tutto estraneo Controparte_11 all'accertamento delle cause del fatto lesivo, di ottenere la dichiarazione dello
Stato di Calamità ed i conseguenti contributi economici.
Con il secondo e connesso motivo, gli appellanti lamentano che il Tribunale ha qualificato come “violento nubifragio” le precipitazioni suddette senza avere acquisito i relativi dati pluviometrici. Del resto, l'accennata richiesta del di riconoscimento dello stato di calamità era stata disattesa dalla CP_11
per insussistenza delle relative condizioni, come risultate dal CP_12
Bollettino Regionale del dicembre 2007 emesso dal Servizio Informativo
Agrometeorologico della Regione Sicilia. L'utilizzo a fini decisori della suddetta relazione, neppure giurata, del GE , violava l'art. 115 c.p.c., non Per_1 potendosi l'atto in questione qualificarsi come prova e non essendo il medesimo supportato da riscontri oggettivi.
4 Con il terzo motivo, gli appellanti contestano la ripartizione delle percentuali di responsabilità, in particolare l'attribuzione ad essi del 15% ed all'Ente convenuto del solo 35%.
Con il quarto motivo, gli appellanti lamentano l'erroneità dell'integrale esclusione di responsabilità in capo alla chiamata in causa Parte_3
Con il quinto motivo, gli appellanti lamentano l'omessa pronuncia sulla domanda di riconoscere interessi legali e rivalutazione monetaria sulla liquidazione del risarcimento.
************
Con il suo atto di appello, la ha chiesto: Controparte_7 in via principale,
rigettare la domanda degli attori nel giudizio di primo grado in quanto infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata per i motivi di cui alle premesse del presente atto;
in subordine,
disporre una nuova C.T.U. che appare quantomai necessaria alla luce delle motivazioni sopra esposte;
accertare e dichiarare che il crollo della struttura muraria del presbiterio della
Chiesa è dovuto alla responsabilità esclusiva del terzo e per Controparte_7
l'effetto condannare la società in persona del suo legale Parte_3 rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni subiti dai sig.ri
Pt_1
In ulteriore subordine,
ridurre la percentuale di responsabilità attribuita alla Controparte_7
per i danni lamentati dagli attori.
[...]
Con il primo motivo di appello, l'Ente ecclesiastico, premesso che si verte in tema di responsabilità extracontrattuale, contesta che gli attori abbiano fornito la prova sia del danno sofferto dal proprio immobile sia del nesso causale fra tale asserito danno ed il crollo oggetto di causa, sia, ancora, che tale crollo fosse dipeso da difetto di manutenzione o altra condotta colpevole imputabile alla . CP_7
Con il secondo ed articolato motivo, l'Ente sottopone ad ampia critica la relazione del CTU, contestando l'individuazione delle concause che avevano determinato l'evento, ed in particolare l'attribuzione ad essa della quota del
35%, quando, invece, l'evento lesivo era da attribuire al concorso dei fenomeni
5 atmosferici, della carenza di manutenzione e cura dell'immobile lesionato da parte degli attori proprietari nonché del sistema fognario, con corresponsabilità anche della società chiamata in causa.
In via consequenziale ai precedenti, con il terzo motivo l'Ente censura la disciplina delle spese, da porsi a carico delle altre parti.
In subordine, sempre sulle spese, con il quarto motivo l'appellante chiede la integrale compensazione delle medesime.
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Gli originari attori assumono che il crollo del paramento murario della
[...]
, avvenuto in data 29 dicembre 2007, aveva cagionato Controparte_8 danni irreversibili all'edificio di loro proprietà ubicato in via Itria n. 24 a Piazza
Armerina, rendendolo inagibile, con divieto di farne uso, come da ordinanza n.
29 del 4 gennaio 2008 del Sindaco di Piazza Armerina.
La fattispecie va perciò ricondotta all'art. 2053 cod. civ., ai sensi del quale,
Il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità
La responsabilità per rovina di edificio ex art. 2053 c.c. - il cui carattere di specialità rispetto a quella ex art. 2051 c.c. deriva dall'essere posta a carico del proprietario o di altro titolare di diritto reale di godimento in base al criterio formale del titolo, non essendo sufficiente ad integrarla il mero potere d'uso della
"res" - ha natura oggettiva e può essere esclusa solo dalla dimostrazione che i danni provocati dalla rovina non sono riconducibili a vizi di costruzione o a difetto di manutenzione, bensì ad un fatto dotato di efficacia causale autonoma, comprensivo del fatto del terzo o del danneggiato, ancorché non imprevedibile ed inevitabile
Cass. 11 dicembre 2023 n. 34401 (negli stessi sensi v. Cass. 26 maggio 2020
n. 9694, nonché, con specifico riguardo alla prova liberatoria, Cass. 21 gennaio
2010 n. 1002).
Questi cenni sono sufficienti ad escludere la fondatezza del primo motivo dell'appello presentato dall'Ente ecclesiastico, fra l'altro reiterato ancora in comparsa conclusionale, laddove sottolinea che non sarebbe stata acquisita alcuna prova su una propria condotta colposa (per carente manutenzione o altro) causativa dell'evento dannoso, spettando invece all'Ente medesimo, come
6 appena visto, l'onere di provare che il crollo del 29 dicembre 2007 non dipese da “difetto di manutenzione, bensì ad un fatto dotato di efficacia causale autonoma”, tale da escluderne la responsabilità.
D'altro canto, la giurisprudenza ha anche evidenziato che l'art. 2053 cod. civ.
“non introduce deroghe ai principi generali in tema di nesso di causalità e di concorso di cause” (Cass. 30 marzo 1985 n. 2234), per cui è ben possibile che nel relativo accertamento si riscontrino fattori concorrenti, il cui apporto nel determinismo causale deve essere valutato distintamente, fattori comprendenti gli eventi naturali, anche laddove essi non siano qualificabili – proprio perché non escludenti il concorso di altre cause – caso fortuito o forza maggiore in senso stretto.
Deve dunque ritenersi infondato il primo motivo di appello degli appellanti
AN. Sono certamente esatti alcuni loro rilievi in merito al concetto di caso fortuito o forza maggiore, in particolare sui requisiti di eccezionalità ed imprevedibilità degli eventi meteorologici (si veda, da ultimo, Cass. 6 giugno
2025 n. 15187) che il Tribunale non sembra avere tenuto ben presente nell'esaminare la fattispecie;
è pure vero, in punto di fatto, che la Chiesa convenuta non ha offerto prova di tali caratteristiche dei fenomeni atmosferici del 27 – 29 dicembre 2007, prova che dovrebbe raggiungersi attraverso una
“indagine orientata su dati scientifici di tipo statistico (i cd. dati pluviometrici) di lungo periodo, riferiti al contesto specifico di localizzazione della "res" oggetto di custodia” (Cass. 23 novembre 2023 n. 32643). Tuttavia, proprio perché restano operativi i generali principi sul nesso di causalità e del concorso di cause, non possono ritenersi irrilevanti fattori che concretamente concorrono alla rovina dell'edificio ed ai danni conseguenti, ma che sono estranei alla sfera di azione consentita dal diritto di proprietà, che, come visto, è il titolo giuridico-formale su cui si fonda la responsabilità oggettiva di cui all'art. 2053 cod. civ., che va perciò ridotta in misura corrispondente all'incidenza causale del fattore esterno
(si veda, per caso analogo, Cass. 20 dicembre 1976 n. 4694, richiamata nella motivazione di Cass. 11 dicembre 2023 n. 34401), tant'è che questa Corte, come qui appresso si sta per ricordare, ha chiesto al CTU da essa nominato di accertare l'incidenza di tutte le cause che hanno concorso alla verificazione del crollo.
Premesso, dunque, l'inquadramento giuridico della fattispecie, si osserva che le varie doglianze esposte in entrambi gli atti di appello sull'esito della
7 Consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado sono di fatto superate dal rinnovo della CTU disposto da questa Corte con ordinanza del 3 – 7 giugno
2021, che ha richiesto al Consulente di accertare:
“1)… se i danni lamentati dai signori siano stati cagionati dal crollo Pt_1 del muro della Chiesa;
Controparte_7
2) in caso positivo accertare, con autorizzazione ad assumerel informazioni presso la PA ex art. 194 c.p.c., quali siano le cause del predetto crollo e se siano riconducibili a case estranee alla controparte, a caso fortuito, forza maggiore o fatto del terzo, precisando la incidenza delle stesse e la loro efficacia causale rispetto all'evento di danno”.
Per venire subito al punto, il CTU ha confermato che i danni lamentati dagli attori erano stati cagionati dal crollo del muro della Controparte_8
. Circa le concause del crollo in questione e relativa incidenza, il CTU le
[...] ha individuate:
a) nello “aggravio di pesi sulle strutture murarie portanti e di conseguenza sui terreni di sedime” comportato dalla sostituzione della copertura in legno della chiesa con una nuova in cemento armato. Di qui un progressivo cedimento del terreno, di per sé in non ottimali condizioni dal punto di vista geotecnico, fino al venire meno del sostegno al muro.
L'incidenza causale di tale fenomeno è stata stimata nel 30%;
b) nella scarsa manutenzione della chiesa, in particolare dei pluviali, i cui scarichi antistanti l'ingresso principale erano otturati e non canalizzati, con ciò contribuendo considerevolmente, in occasione di fenomeni meteorologici come quelli del 27 – 29 dicembre 2007, ai cedimenti di terreno già in atto per la ragione di cui al punto precedente. L'apporto causale di questo difetto manutentivo è stato valutato nel 40%;
c) infiltrazione di acque provenienti da monte a seguito dei detti fenomeni meteorologici, infiltrazione “che ha fatto emergere tutte le criticità CP_ geologiche – geomorfologiche del quartiere , caratterizzato da una instabilità dovuta alla eterogeneità dei primi metri di terreno… che già di per sé scadenti, male si comportano in presenza di acqua”. Ne è derivata una saturazione dei terreni che hanno annullato “quel minimo di portanza che possedevano”. Il CTU ha attribuito a questo fattore causale un'incidenza del 30%.
8 Emerge, in primo luogo, l'infondatezza dei motivi di entrambi gli appelli riguardanti la posizione della chiamata in causa Il CTU ha Parte_3 accertato l'assenza di concorso causale del collettore fognario nella produzione del danno, escludendo che dal medesimo possa essere scaturita una fuoriuscita d'acqua che abbia ulteriormente compromesso la tenuta dei terreni e contribuito perciò al cedimento del paramento murario della chiesa. In risposta alle osservazioni dei Consulenti delle parti, il CTU ha evidenziato che, ipotizzando la suddetta fuoriuscita d'acqua ed il conseguente “dilavamento dei terreni di sedime sotto il muro portante della chiesa”, ciò sarebbe dovuto avvenire “lungo la condotta fognaria con conseguente collasso dei muri in conci di pietra”, collasso viceversa non accaduto. Inoltre, “il cedimento in fondazione non poteva essere localizzato solo al muro della chiesa ed all'apertura della voragine ed al crollo dell'abside, ma anche ad altri edifici, in primis quello dei signori ma ciò non si è verificato”. Pt_1
Sono osservazioni razionali e convincenti, da cui questa Corte non ravvisa ragione di discostarsi.
Va altresì considerato che già il Consulente d'Ufficio nominato dal Tribunale aveva a sua volta escluso la corresponsabilità di La Parte_3 valutazione conforme degli ausiliari qualificati del giudice nominati nei due gradi di giudizio costituisce di per sé fonte di rassicurazione sulla congruità e correttezza delle rispettive conclusioni.
Nella propria comparsa conclusionale, l'Ente ecclesiastico lamenta incompletezza, superficialità ed erroneità dell'operato del CTU nominato da questa Corte, che avrebbe in parte ignorato, in parte riscontrato in modo superficiale le argomentazioni illustrate dal proprio CTP.
Quanto al primo aspetto, il CTU avrebbe omesso di considerare la tomografia elettrica che il CTP della Chiesa aveva depositato, elaborato che avrebbe consentito al CTU di acquisire dati e documenti – essendo stato il CTU, fra l'altro, espressamente autorizzato ad accedere a pubblici uffici e ad estrarre copia di documenti – che lo stesso CTP aveva allegato alle proprie osservazioni, invitando il CTU a tenerne conto e comunque “indicandogli presso quali uffici poterli acquisire direttamente e personalmente”.
Il CTU, viceversa, fra l'altro disattendendo, a dire dell'appellante, le indicazioni della Corte, non aveva confutato i dati forniti dal CTP né aveva spiegato le ragioni della mancata acquisizione dei documenti indicati, limitandosi ad
9 evidenziare che lo stato dei luoghi, al momento delle operazioni peritali, era totalmente modificato rispetto a quello risultante dagli atti di causa, con impossibilità di una valutazione diretta dei cinematismi di caduta del muro della chiesa e di avere perciò formulato le proprie conclusioni in base agli atti ed alla propria conoscenza personale delle condizioni geologiche dell'area.
Palesi, perciò, secondo l'Ente, carenze ed errori del CTU.
La critica è generica ed inconcludente perché non spiega e non precisa quali sarebbero gli specifici documenti ed i dati da essi ricavabili – compresi quelli della tomografia consegnata al CTU e da questi depositata in atti – che concretamente consentirebbero una diversa ricostruzione del nesso causale ed una diversa ripartizione delle quote di responsabilità. Senza tale indispensabile connotazione di specificità, l'acquisizione di una quantità imprecisata di dati e documenti appare idonea solo a generare confusione ed inutili discettazioni. La carenza di specificità assume ancora maggiore rilievo considerando che, come inizialmente rammentato, è onere del proprietario dell'edificio andato in rovina provare che la rovina stessa non fu causata in alcun modo da difetti di manutenzione né da vizi di costruzione, per cui sarebbe stato altresì onere dell'Ente indicare i precisi elementi atti non solo a smentire le affermazioni del
CTU che ha invece positivamente accertato (come quello di primo grado) sia il vizio di costruzione (la sostituzione del tetto in legno con struttura in cemento armato e conseguente aggravio di pesi) sia il difetto di manutenzione (dei pluviali di scarico), ma anche ad individuare le cause esterne dotate di efficacia causale autonoma nella produzione del crollo.
L'altro rilievo, concernente l'asserito riscontro superficiale da parte del CTU di altre argomentazioni del CTP dell'Ente, non può essere recepito.
Circa i dedotti abusivismi edilizi che avrebbero caratterizzato l'immobile degli
, il CTU ha sinteticamente, ma efficacemente osservato che i danni da Pt_1 esso subiti sono stati cagionati dal crollo del muro della chiesa e non da cedimenti strutturali dello stesso immobile degli potenzialmente Pt_1 attribuibili agli abusivismi anzidetti. E' evidente che il CTU ha ritenuto perciò irrilevanti gli argomenti sollevati dal CTP della Chiesa e questa Corte condivide tale avviso. Si aggiunge che, anche qui, l'Ente sostiene che la “incredibile affermazione” del CTU non terrebbe “conto di dati acquisiti al processo”, ma non specifica quali sarebbero questi dati ignorati dal CTU.
10 Anche gli appellanti , nella propria conclusionale, hanno evidenziato – Pt_1 fra l'altro sulla base dei rilievi del CTP dell'Ente e non del proprio – asserite incongruenze concernenti l'esclusione di responsabilità in capo ad , Parte_3 soprattutto con riguardo a dei lavori di “rifacimento della pavimentazione di scorrimento in calcestruzzo non armato di recente posa” riguardanti il collettore fognario e successivi al crollo oggetto di causa, mentre all'epoca di tale crollo la suddetta pavimentazione risultava in acciottolato arenario e perciò in materiale non impermeabile, come attestato da nota del Responsabile del Servizio di
Protezione Civile del Comune di Piazza Armerina. Si rileva l'insignificanza della circostanza, perché la non impermeabilizzazione della pavimentazione di scorrimento del collettore fognario avrebbe rilevanza solo in caso di fuoriuscita di acque e liquami in genere dal collettore stesso, fuoriuscita viceversa esclusa da entrambi i Consulenti d'Ufficio nominati nei due gradi (si rinvia alle precedenti osservazioni in merito).
In definitiva, questa Corte ritiene di poter fare applicazione del principio secondo cui laddove il CTU abbia considerato i rilievi dei consulenti di parte e vi abbia fornito adeguata risposta il giudice esaurisce il proprio dovere di motivazione con un rinvio alle argomentazioni dello stesso CTU (Cass. 9 aprile
2024 n. 9529, Cass. 9 gennaio 2024 n. 800, Cass. 16 novembre 2022 n.
33742).
Con il quinto motivo, gli appellanti AN lamentano l'omessa pronuncia sulla domanda di riconoscere interessi legali e rivalutazione monetaria sulla liquidazione del risarcimento.
Il motivo è infondato e, prima ancora, non ben comprensibile.
Come emergente dal sopra trascritto dispositivo, il Tribunale si è limitato a condannare la Chiesa convenuta “al risarcimento dei danni patrimoniali e morali subiti dagli attori”, con ciò emettendo una condanna generica, non contenente alcuna liquidazione del danno, chiaramente rimessa ad un eventuale e separato giudizio. D'altro canto, i suddetti appellanti non hanno censurato in sé l'emissione della condanna generica, non hanno cioè lamentato l'omessa pronuncia sulla domanda di condanna, specifica, ad un quantum monetario determinato (domanda che, per inciso, in effetti non risulta formulata – v. atto di citazione di primo grado e successive memorie ex art. 183 c.p.c.), per cui non ha ragione d'essere la doglianza relativa al mancato riconoscimento degli accessori del credito, incidenti, come tali, proprio sulla determinazione del
11 quantum ed il cui ammontare dipende da quello della sorte capitale, appunto non determinata.
Alla stregua di quanto precede, la sentenza di primo grado deve essere riformata con riferimento alla ripartizione delle quote di responsabilità e confermata nel resto.
Con riguardo alle spese di lite, si ricorda che la riforma, anche solo parziale, della sentenza di primo grado rende indispensabile una nuova statuizione sulle spese riguardante entrambi i gradi di giudizio, da effettuarsi “tenendo presente
l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado.” (Cass.
30 gennaio 2017 n. 2274; v. anche Cass. 6 febbraio 2017 n. 3083, Cass. 12 aprile 2018 n. 9064, Cass. 11 aprile 2019 n. 10245, Cass. 3 settembre 2021
n. 23877, Cass. 23 febbraio 2022 n. 5890, Cass. S.U. 8 novembre 2022 n.
32906).
Poiché la parziale riforma investe soltanto le statuizioni concernenti il rapporto processuale e sostanziale fra gli appellanti e l'Ente, il suddetto Pt_1 principio viene applicato solo in relazione a queste parti. Le spese seguono la soccombenza, ravvisabile esclusivamente in capo alla Controparte_8
, dal momento che l'accoglimento non integrale di una sola domanda
[...] unitaria non configura soccombenza parziale dell'attore (cfr. Cass. 10 luglio
2024 n. 18929, Cass. 18 dicembre 2024 n. 33147) e vengono liquidate come da dispositivo, tenendo presenti le tabelle di cui al D.M. n. 55 del 2014 e successivi aggiornamenti, con applicazione di compensi di poco superiori ai minimi previsti per cause di valore indeterminabile e bassa complessità (non ponendosi rilevanti e controverse questioni giuridiche, né particolare difficoltà degli accertamenti in fatto, pur richiedenti l'ausilio di un consulente).
Sono a carico della anche le spese della CTU Controparte_8 espletata in questo grado, liquidate con separato decreto.
Viceversa, la conferma delle statuizioni di rigetto delle domande presentate nei confronti di (va notato, sul punto, che anche gli appellanti Parte_3
ne hanno chiesto la condanna, e non solo la Chiesa che aveva Pt_1 chiamato in causa la società) comporta che debbano essere disciplinate le
12 spese solo del presente grado, che vengono liquidate come da dispositivo in applicazione degli stessi criteri già sopra illustrati.
Sussistono i presupposti per la dichiarazione relativa all'obbligo del doppio versamento del contributo unificato a carico della , Controparte_8 alla luce dell'integrale rigetto del suo appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, Sezione Civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa
In parziale riforma della sentenza n. 590/2019 del 18 novembre 2019, del
Tribunale di Enna
D I C H I A R A che il crollo del muro della è da attribuire per il Controparte_8
70% alla responsabilità della convenuta e per il 30% a Controparte_10 cause naturali ad essa estranee
C O N F E R M A
Nel resto, la sentenza impugnata
C O N D A N N A
a rifondere agli attori ed appellanti (nel proc. Controparte_13
188/2020) le spese dei due gradi di giudizio, che liquida in complessivi €
9.200,00, di cui € 4.000,00 per il primo grado ed € 5.200,00 per il secondo, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Maria Giovanna Ferrante, dichiaratosi antistatario
C O N D A N N A
e gli altri appellanti (intesi come una sola Controparte_13 parte), in solido fra loro e, nei rapporti interni, nella misura del 50% ciascuna,
a rifondere ad le spese del presente grado di giudizio, che Parte_3 liquida in complessivi € 5.200,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge,
13 P O N E
Definitivamente a carico della le spese della CTU Controparte_8 disposta in questo grado e liquidate con separato decreto, fermo restando, fra le parti ivi indicate, il vincolo di solidarietà nei confronti del CTU.
D I C H I A R A la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante
, dell'ulteriore importo a titolo di contributo Controparte_8 unificato di cui all'art.13, comma 1 quater del DPR n.115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228/2012.
Caltanissetta, camera di consiglio del 29 settembre 2025.
Il Presidente est.
Roberto Rezzonico
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