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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 20/10/2025, n. 1509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1509 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 14969/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
LA GH GI
ANDREA MARCHESI GI ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 14969/2025 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. ELENA PELLEGRIN e l'avv. Parte_1 C.F._1 CHIARA GHIDOTTI e
(c.f. ) con l'avv. ELENA PELLEGRIN e l'avv. CP_1 C.F._2 CHIARA GHIDOTTI;
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione e divorzio.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa per l'udienza del 25/09/2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1. autorizzare i coniugi a vivere separati e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2. la dimora coniugale ubicata nel Comune di Tavernole sul Mella, via J. F. Kennedy, n. 27, di proprietà della signora , unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, rimane nella piena Parte_1 titolarità e detenzione della stessa;
3. la figlia resta affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la Persona_1 responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la minore si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
4. resterà collocata prevalentemente presso la dimora materna, sita in Tavernole sul Mella, via Per_1
J. F. Kennedy, n. 27, ove viene fissata la residenza;
5. il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
- il lunedì la figlia verrà prelevata dal signor dalla casa materna alle ore 18:30 circa e Per_1 CP_1 rimarrà con il padre sino alla mattina del martedì, quando questi la riporterà all'abitazione della madre per le ore 07:00 circa;
- il mercoledì verrà prelevata dal signor dalla casa materna alle ore 18:30 circa e rimarrà Per_1 CP_1 con il padre sino alla mattina del giovedì, quando questi la riporterà all'abitazione della madre per le ore 07:00 circa;
- rimarrà con il padre a weekend alternati, dalle 18:30 del venerdì alle ore 07:00 circa del lunedì; Per_1
6. al termine dell'orario scolastico, , allo stato quasi tredicenne, è autorizzata da entrambi i Per_1 genitori all'uscita autonoma per recarsi presso le abitazioni dei genitori;
7. durante l'orario extrascolastico, qualora i genitori siano impossibilitati nell'accudimento della figlia, quest'ultima potrà essere affidata ai nonni;
8. quanto alle eventuali attività extrascolastiche, qualora trattasi di attività da svolgersi in luoghi limitrofi al luogo di residenza di , quest'ultima potrà recarvisi autonomamente previo consenso Per_1 di entrambi i genitori;
diversamente verrà accompagnata e/o ritirata dai nonni o dai genitori;
9. durante il periodo di sospensione scolastica, quando i genitori saranno impegnati al lavoro, Per_1 verrà accudita dai nonni o frequenterà dei centri estivi;
10. quanto alle vacanze estive, trascorrerà con ciascun genitore un periodo di 15 giorni, anche Per_1 non consecutivi, da concordare con l'altro coniuge entro la fine di maggio di ogni anno;
11. resta inteso che le parti potranno, comunque, accordarsi in futuro per gestire i periodi di vacanza che ciascun genitore dovrà trascorrere con la figlia comunicandosi reciprocamente la meta per la villeggiatura ove si recheranno con la figlia;
12. durante le festività, le parti adotteranno il seguente calendario: durante le festività natalizie il padre vedrà e terrà con sé la figlia per la metà delle festività, alternando di anno in anno il giorno di
Natale e la Vigilia e quello di Capodanno;
durante le festività pasquali, il padre vedrà e terrà con se
, ad anni alterni, il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo; indicativamente trascorrerà Per_1 Per_1 con i genitori le festività infrannuali ed il giorno del suo compleanno, con il criterio dell'alternanza; diversi e/o ulteriori accordi in ordine alla frequentazione tra il padre e la minore verranno stabiliti dai genitori secondo le necessità ed esigenze che si dovessero presentare;
13. il signor concorda nel corrispondere alla signora che accetta, a titolo di CP_1 Parte_1 contributo per il mantenimento di , la somma mensile complessiva di € 350,00, che verrà Per_1 riconosciuto fintantoché non diverrà maggiorenne e/o economicamente autosufficiente;
tale Per_1 importo dovrà essere versato a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 15 di ogni mese e rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT;
il padre corrisponderà inoltre il 50% di tutte le spese straordinarie documentate, così come contemplate nel protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia, che i difensori hanno consegnato alle parti;
14. gli assegni familiari saranno a favore della sig.ra mentre le detrazioni per i figli a carico Parte_1 saranno ripartite nella misura del 50% tra i coniugi;
15. i coniugi si impegnano ad estinguere entro il 31.12.2025 il c/c n. 000042741469, ad CP_2 entrambi cointestato;
16. i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti;
pertanto, non è previsto alcuna forma di mantenimento reciproco;
17. i coniugi danno atto di aver già provveduto a regolare ogni altra questione economica e patrimoniale e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra;
18. le parti, infine, si concedono reciprocamente il consenso per il rilascio ed il rinnovo dei rispettivi passaporti e/o carte d'identità valide per l'estero per sé e per la figlia minore
19. le spese legali sono integralmente compensate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 17/09/2016, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di TAVERNOLE SUL MELLA, BS (atto n. 1, parte I).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le parti hanno chiesto anche la pronuncia di scioglimento del matrimonio, dunque, omologata la separazione, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento allo scioglimento del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473 bis 19, comma 2, c.p.c..
***
Le condizioni di separazione concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse dei figli minori.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione. Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite sono compensate.
Con separata ordinanza si provvede alla rimessione in istruttoria per la fissazione di udienza per il divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, non definitivamente pronunciando,
1. omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3. dispone con separata ordinanza la rimessione della causa in istruttoria per il divorzio.
Brescia, camera di consiglio del 9/10/2025.
Il Presidente est.
IC PO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
LA GH GI
ANDREA MARCHESI GI ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 14969/2025 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. ELENA PELLEGRIN e l'avv. Parte_1 C.F._1 CHIARA GHIDOTTI e
(c.f. ) con l'avv. ELENA PELLEGRIN e l'avv. CP_1 C.F._2 CHIARA GHIDOTTI;
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione e divorzio.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa per l'udienza del 25/09/2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1. autorizzare i coniugi a vivere separati e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2. la dimora coniugale ubicata nel Comune di Tavernole sul Mella, via J. F. Kennedy, n. 27, di proprietà della signora , unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, rimane nella piena Parte_1 titolarità e detenzione della stessa;
3. la figlia resta affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la Persona_1 responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la minore si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
4. resterà collocata prevalentemente presso la dimora materna, sita in Tavernole sul Mella, via Per_1
J. F. Kennedy, n. 27, ove viene fissata la residenza;
5. il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
- il lunedì la figlia verrà prelevata dal signor dalla casa materna alle ore 18:30 circa e Per_1 CP_1 rimarrà con il padre sino alla mattina del martedì, quando questi la riporterà all'abitazione della madre per le ore 07:00 circa;
- il mercoledì verrà prelevata dal signor dalla casa materna alle ore 18:30 circa e rimarrà Per_1 CP_1 con il padre sino alla mattina del giovedì, quando questi la riporterà all'abitazione della madre per le ore 07:00 circa;
- rimarrà con il padre a weekend alternati, dalle 18:30 del venerdì alle ore 07:00 circa del lunedì; Per_1
6. al termine dell'orario scolastico, , allo stato quasi tredicenne, è autorizzata da entrambi i Per_1 genitori all'uscita autonoma per recarsi presso le abitazioni dei genitori;
7. durante l'orario extrascolastico, qualora i genitori siano impossibilitati nell'accudimento della figlia, quest'ultima potrà essere affidata ai nonni;
8. quanto alle eventuali attività extrascolastiche, qualora trattasi di attività da svolgersi in luoghi limitrofi al luogo di residenza di , quest'ultima potrà recarvisi autonomamente previo consenso Per_1 di entrambi i genitori;
diversamente verrà accompagnata e/o ritirata dai nonni o dai genitori;
9. durante il periodo di sospensione scolastica, quando i genitori saranno impegnati al lavoro, Per_1 verrà accudita dai nonni o frequenterà dei centri estivi;
10. quanto alle vacanze estive, trascorrerà con ciascun genitore un periodo di 15 giorni, anche Per_1 non consecutivi, da concordare con l'altro coniuge entro la fine di maggio di ogni anno;
11. resta inteso che le parti potranno, comunque, accordarsi in futuro per gestire i periodi di vacanza che ciascun genitore dovrà trascorrere con la figlia comunicandosi reciprocamente la meta per la villeggiatura ove si recheranno con la figlia;
12. durante le festività, le parti adotteranno il seguente calendario: durante le festività natalizie il padre vedrà e terrà con sé la figlia per la metà delle festività, alternando di anno in anno il giorno di
Natale e la Vigilia e quello di Capodanno;
durante le festività pasquali, il padre vedrà e terrà con se
, ad anni alterni, il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo; indicativamente trascorrerà Per_1 Per_1 con i genitori le festività infrannuali ed il giorno del suo compleanno, con il criterio dell'alternanza; diversi e/o ulteriori accordi in ordine alla frequentazione tra il padre e la minore verranno stabiliti dai genitori secondo le necessità ed esigenze che si dovessero presentare;
13. il signor concorda nel corrispondere alla signora che accetta, a titolo di CP_1 Parte_1 contributo per il mantenimento di , la somma mensile complessiva di € 350,00, che verrà Per_1 riconosciuto fintantoché non diverrà maggiorenne e/o economicamente autosufficiente;
tale Per_1 importo dovrà essere versato a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 15 di ogni mese e rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT;
il padre corrisponderà inoltre il 50% di tutte le spese straordinarie documentate, così come contemplate nel protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia, che i difensori hanno consegnato alle parti;
14. gli assegni familiari saranno a favore della sig.ra mentre le detrazioni per i figli a carico Parte_1 saranno ripartite nella misura del 50% tra i coniugi;
15. i coniugi si impegnano ad estinguere entro il 31.12.2025 il c/c n. 000042741469, ad CP_2 entrambi cointestato;
16. i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti;
pertanto, non è previsto alcuna forma di mantenimento reciproco;
17. i coniugi danno atto di aver già provveduto a regolare ogni altra questione economica e patrimoniale e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra;
18. le parti, infine, si concedono reciprocamente il consenso per il rilascio ed il rinnovo dei rispettivi passaporti e/o carte d'identità valide per l'estero per sé e per la figlia minore
19. le spese legali sono integralmente compensate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 17/09/2016, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di TAVERNOLE SUL MELLA, BS (atto n. 1, parte I).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le parti hanno chiesto anche la pronuncia di scioglimento del matrimonio, dunque, omologata la separazione, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento allo scioglimento del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473 bis 19, comma 2, c.p.c..
***
Le condizioni di separazione concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse dei figli minori.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione. Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite sono compensate.
Con separata ordinanza si provvede alla rimessione in istruttoria per la fissazione di udienza per il divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, non definitivamente pronunciando,
1. omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3. dispone con separata ordinanza la rimessione della causa in istruttoria per il divorzio.
Brescia, camera di consiglio del 9/10/2025.
Il Presidente est.
IC PO