Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/04/2025, n. 2913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2913 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13731/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Milano QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa SIMONA BRUSAMOLINO, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13731/2022 promossa da:
P.IVA: ), con sede legale in Milano, via Saffi n. 21, in Controparte_1 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, sig.ra Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Iafrate (CF: ) ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Taranto, via Liside n. 18, in forza di procura speciale alle liti allegata all'atto di citazione Parte attrice opponente
Contro
(p.i. ) corrente in 20091 Bresso Controparte_3 P.IVA_2
(MI), via Verdi n. 38 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Canciani del Foro di Milano (c.f.
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in C.F._2
Pogliano Mil.se (MI), via Garibaldi n. 51, in forza di procura speciale alle liti allegata al ricorso per ingiunzione Parte convenuta opposta
Conclusioni delle parti: parte attrice: accertare e dichiarare che le somme ingiunte non sono dovute per le ragioni evidenziate negli scritti difensivi di e nelle risultanze dell'istruttoria svolta e Controparte_1 comunque non sono dovute nel quantum preteso dall'opposta perché arbitrariamente ed unilateralmente determinato, così come non sono dovuti gli interessi di mora richiesti;
accertare e dichiarare che il rapporto negoziale di sub-affitto/ deposito intercorrente tra la opponente e la è nullo, inefficace, annullabile , Controparte_3 per le motivazioni dedotte nell'atto introduttivo del presente giudizio di opposizione e, comunque che quest'ultima è tenuta alla restituzione in favore dell'opposta delle pagina 1 di 7
condannare l'opposta stessa al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio in favore del sottoscritto difensore antistatario. parte convenuta:
IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE:
- accertato che l'opposizione proposta d non risultava fondata su prova CP_1 scritta e non è di pronta soluzione ai sensi dell'art. 648 c.p.c. e, conseguentemente, già autorizzata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per l'importo di € 6.415,98.
NEL MERITO:
In via principale:
- accertata e dichiarata la fondatezza del diritto vantato dalla convenuta opposta, disattesa e respinta ogni avversa contraria istanza, eccezione e difesa:
- respingere l'opposizione proposta dalla società opponente in quanto CP_1 infondata in fatto e in diritto così come esposto negli atti difensivi tutti e come emerso in corso di causa e confermare il decreto ingiuntivo n. 3219/2022 (RG 1179/2022), emesso dal Tribunale di Milano in questa sede opposto;
- respingere ogni richiesta formulata in via riconvenzionale da parte opponente, perché infondata in fatto ed in diritto, oltre che non provata, come esposto negli atti difensivi tutti e come emerso in corso di causa.
In via subordinata:
-Confermare il decreto ingiuntivo n. n. 3219/2022 (RG 1179/2022), emesso dal Tribunale di Milano, in questa sede opposto, quantomeno per la somma che verrà ritenuta di giustizia;
- respingere ogni domanda riconvenzionale dell perché infondata in fatto CP_1 ed in diritto, oltre che non provata, come esposto negli atti difensivi tutti e come emerso in corso di causa.
In ogni caso:
pagina 2 di 7 - condannare l'opponente a pagare le spese e competenze di causa da distrarsi in favore dell'Avv. Stefano Canciani ex art. 93 c.p.c., oltre rimborso forfetario delle spese generali come per legge, Iva e Cpa.
IN VIA ISTRUTTORIA:
- si insiste in tutte le istanze istruttorie formulate nei precedenti scritti difensivi ed eventualmente non ammesse.
***
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 30.3.2022 proponeva opposizione Controparte_1 avverso al decreto n. 3219/2022 emesso, su istanza di dal Controparte_3
Tribunale di Milano in data 18.2.2022 (e poi notificato in data 21.2.2022) con cui le veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 6.415,98, oltre interessi e spese della procedura, a fronte delle fatture nn. 122 del 31.5.2021 per euro 1.743,38, 171 del 31.7.2021 per euro 1512,80, 200 del 31.8.2021 per euro 982,10 e 230 del 30.9.2021 per euro 2.177,70, emesse da er attività di vettore eseguita in favore dell'ingiunta. L'opponente allegava che: <<le fatture allegate dalla societ opposta che formalmente si impugnano e contestano sono talmente generiche da non consentire nemmeno l delle prestazioni asseritamente eseguite nei confronti d cp_1> La stessa quantificazione della pretesa avanzata dalla ricorrente promana da un
[...] suo unilaterale atto di determinazione né condiviso, né accettato dall'opponente. Risulta
, poi, che i trasporti della merce prodotta d venivano eseguiti, nei periodi CP_1 in questione, nei periodi cioè indicati dalle fatture, dal signor il quale Controparte_4 caricava i prodotti su un mezzo di sua proprietà (con targa FE436SB) che nulla aveva a che fare con la società opposta (…) In ogni caso, quanto eventualmente preteso dalla opposta è abbondantemente compensato con il maggior credito vantato d CP_1 nei suoi confronti (cfr. comunicazione- pec del sottoscritto dell' 8 novembre 2021) (doc.n.1) L'opponente , infatti, è proprietaria del capannone industriale ubicato in Caronno Pertusella adiacente e confinante con altra porzione di capannone industriale (in passato) detenuto dalla opposta , adibito a sua sede operativa, di proprietà di COVEI RL – società ora fallita come da sentenza dichiarativa 39/2022 del 10 marzo 2022- e che a partire dal mese di gennaio 2021 è oggetto di un pignoramento immobiliare ad opera di altra società, Riviera NPL (cfr. procedura espr. Imm. RGE 25/21 pendente innanzi al Tribunale di Busto RS , iscritta a Ruolo in data 28.01.21) (cfr. all. n. 2). Nella detta porzione di capannone, ha depositato alcuni suoi CP_1 materiali : per tale deposito la opposta ha preteso dapprima un canone (non dovuto) pari ad euro 500,00 oltre iva mensili , successivamente euro 1.000,00 oltre iva mensili. In realtà la opposta non solo non è mai stata autorizzata dalla CO RL (proprietaria del locale) a concedere i locali in (sub)deposito alla opponente;
ma risulta altresì che il contratto eventuale di affitto (transitorio) tra la stessa CO RL e Controparte_3
non è mai stato registrato.. dunque inopponibile alla procedura di
[...] espropriazione e, in definitiva, nullo (cfr. informativa IVG Busto RS: doc.n.3). Anche perché la sua stessa natura transitoria, come si apprende dal tenore del contratto pagina 3 di 7 stesso, è chiaramente fittizia non rispondendo a nessuna reale esigenza legata all'attività stessa del conduttore , come dispone la legge , ma solo ad una sua valutazione di opportunità economica..(l'aspettativa di incrementare in sei mesi il volume di affari della sua attività..!). Né si taccia che lo stesso contratto è datato 2.11.2020 ed ha validità semestrale;
mentre per tutti i mesi precedenti, vale a dire per tutto il 2020 fino al mese di novembre, l'opposta non fruiva di alcun contratto di affitto con CO RL , nemmeno transitorio!! In poche parole, tutto quanto pagato da alla Controparte_1 opposta e documentato nelle fatture (che si esibiscono) è senza causa e giustificazione attesa la chiara inesistenza/ nullità dei rapporti contrattuali che dovrebbero costituirne la causa immediata! A parte il fatto che , a seguito del pignoramento immobiliare del gennaio 2021, gli eventuali canoni- qualora dovuti- avrebbero dovuto essere versati al creditore pignoratizio, l'unico ad averne diritto e non a
[...]
che li ha dunque indebitamente percepiti e trattenuti! Vi è di Controparte_3 più: nell'aprile 2021 è stato nominato Custode Giudiziario del Compendio il CIVG di Busto RS che - nonostante sia stato immesso nel possesso del bene ad opera del GE del Tribunale di Busto RS- non ha potuto prenderne possesso effettivo ,attesa la perdurante indebita occupazione da parte d . Nonostante Controparte_3
l'ordine di sgombero emesso dal Tribunale il 28 luglio 2021 (doc.n.4) , il Custode Giudiziario ha potuto prendere reale possesso dei locali solo nell'ottobre 2021…(doc.n.5)
. Tra l'altro gli stessi, come più avanti si chiarirà, erano occupati da merci, suppellettili, rifiuti, mezzi a motore di proprietà della opposta sicchè non erano punto fruibili. Nel frattempo, e cioè in data 30.09.21 , la ridetta porzione di capannone commerciale è stata concessa in comodato oneroso ( canone mensile di euro 500,00 oltre iva) alla società opponente (cfr. contratto del 30.09.21: doc.n.6) che ha dovuto corrispondere alla procedura e dunque all'IVG di Busto RS la somma di euro 3.915,80 (cfr.doc.n.7) a titolo di indennità di occupazione..per il periodo pregresso – dalla nomina del custode (aprile 2021) cioè, siano alla stipula del ridetto contratto-, somma che naturalmente doveva essere a carico di chi realmente occupava e deteneva le chiavi del locale, vale a dire la società opposta, che- dunque- è tenuta a rifondere dell'esborso frattanto effettuato. In definitiva: ha CP_1 CP_1 corrisposto oltre ad euro 3.915,80- le seguenti somme : Anno 2020: Controparte_3 fatt. n. 177-210-213-239-278-303 (cfr.doc.n.8) per un totale di euro 4.880,00 ;Anno 2021: fatt. n. 6-45-58-133-194-219-253-260-131 - Note credito n. 24-25 - (cfr. doc.n.9) Per un totale di euro 4.880,00 Occorre poi evidenziare che la opponente soltanto a partire dal mese di febbraio 2022- avendo ottenuto il ridetto CIVG di Busto A. dal Giudice dell'Esecuzione lo sgombero forzoso dei locali in danno d (cfr.doc.n.10)- ha potuto fruire pienamente di questi Controparte_3 ultimi, nonostante si fosse onerata del pagamento del corrispettivo sin dal mese di marzo 2021… Il danno patito, a causa dell'evidente inadempimento della opposta, è evidente e rilevante>>. L'opponente così concludeva: <<accertare e dichiarare che le somme ingiunte non sono dovute comunque nella quantificazione operata dall cos come dovuti gli interessi di mora richiesti accertare il rapporto negoziale sub-affitto deposito intercorrente tra la opponente controparte_3> è nullo, inefficace, annullabile , per le motivazioni dedotte nella precedente
[...]
pagina 4 di 7 narrativa e, comunque che quest'ultima è tenuta alla restituzione in favore dell'opposta delle somme indebitamente pagate ed ingiustificatamente percepite e trattenute pari ad euro 13.675,08 , come da fatture esibite, oltre interessi , eventualmente disponendo la compensazione della somma corrispondente al preteso credito della opposta , con il controcredito della opponente, con riserva di azione per la condanna della società opposta al pagamento della somma eccedente, oltre danni ulteriori, interessi dalla messa in mora, con ogni conseguenza. Per l'effetto di tutto quanto sopra, revocare, porre nel nulla, annullare il decreto ingiuntivo opposto, per le ragioni dedotte ed i motivi di cui alla precedente narrativa, con ogni giuridica conseguenza;
condannare l'opposta stessa al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio in favore del sottoscritto difensore antistatario>>.
Si costituiva in giudizio in data 9.9.2022 che contestava Controparte_3 tutto quanto ex adverso sostenuto e chiedeva il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo, vinte le spese.
Alla prima udienza del 12.9.2022 le parti si riportavano alle rispettive istanze e chiedevano che la decisione sulla provvisoria esecuzione venisse assunta all'udienza successiva attesa la costituzione di parte opposta a ridosso dell'udienza; venivano assegnati i richiesti termini ex art. 183.6 c.p.c. Le parti depositavano le memorie. All'udienza del 16.1.2023 le parti si riportavano alle rispettive istanze. Con ordinanza riservata il giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ed ammetteva le prove orali. All'udienza del 3.4.2023 e del 23.10.2023 venivano escussi i testi. Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 28.10.2024 venivano assegnati alle parti i termini ex art. 190 c.p.c., decorsi i quali la causa veniva trattenuta in decisione.
***** Dovendosi, quindi, esaminare l'ammissibilità e la fondatezza delle domande e delle difese come proposte si osserva
Occorre innanzitutto rilevare che parte opponente non ha contestato di aver ricevuto la merce di cui alle fatture poste a base del ricorso per ingiunzione, ma ha invece sostenuto che la merce sarebbe stata consegnata non da ma da un terzo, tale , Controparte_4 che nulla avrebbe a che vedere con la società opposta. E', invece, risultato provato (documentalmente sub docc.
1 -5 e 6 parte opposta) che
è un dipendente di e che lo stesso, per conto di ha eseguito i Controparte_4 trasporti di cui ai DDT prodotti dall'opposta. La circostanza è stata anche confermata dallo stesso , sentito come teste (“cap. 1): Confermo la circostanza;
ero CP_4 dipendente d nel periodo di cui al capitolo;
cap. 2): non emettevo io le fatture che non ho mai visto;
confermo però di avere eseguito trasporti nell'interesse d CP_1 come dipendente di cap. 3): Non ero solo io ad eseguire i trasporti per conto della vi era anche un altro dipendente addetto ai trasporti;
cap. 4): visto il documento che mi si mostra, confermo i singoli documenti e la mia firma apposta in calce agli stessi;
non so se questi documenti si riferiscano alle fatture oggetto del giudizio;
cap. 5):
pagina 5 di 7 confermo la circostanza. Confermo i DDT ma non le fatture che come ho detto non ho mai visto”). Parte opposta ha prodotto sub doc. 2 l'elenco dei DDT relativi alle fatture poste a base del ricorso per ingiunzione. Le fatture fanno riferimento a prestazioni di trasporto;
i DDT fanno riferimento alle prestazioni di trasporto eseguite nel periodo cui si riferiscono le fatture;
la consegna della merce di cui alle fatture non è stata contestata dalla parte opponente;
il teste ha confermato i DDT, sottoscritti dallo stesso, e di aver CP_4 eseguito i trasporti della merce per conto di d in favore di Inoltre anche CP_1 il teste ha confermato l'esecuzione delle prestazioni sia da parte di Testimone_1
che da parte sua, nonché la riferibilità dei DDT alle fatture (“cap. 4): visti i DDT CP_4 che mi vengono mostrati, confermo che gli stessi si riferiscono alle fatture oggetto di causa;
mi occupo di tutto, sia dei trasporti, del magazzino e del passaggio prima della fatturazione, metto in ordine i documenti (e quindi conosco le bolle di consegna di tutti i clienti) e poi mia moglie fattura. Io svolgo anche attività di autista, in quel periodo la maggior parte dei trasporti veniva fatto dall'altro dipendente , io Controparte_4 intervenivo quando il non riusciva a coprire tutto il lavoro;
io guido i mezzi CP_4 pesanti e lui il furgone;
quando i non riusciva a coprire tutte le consegne io lo CP_4 aiutavo”). Il teste , indicato a prova contraria dalla parte opponente, Testimone_2 ha dichiarato di non essere a conoscenza di alcuna circostanza. Pertanto, il credito di cui al decreto ingiuntivo deve essere ritenuto certo. Ciò posto, occorre ora passare alla eccezione di compensazione avanzata da parte opponente. ha riferito che l'immobile in cui esercitava la sua attività di trasporto e CP_1 logistica, ossia un capannone ubicato in Caronno Pertusella era condotto in locazione con contratto stipulato con la società allora proprietaria del bene, CO s.r.l. A seguito di un procedimento di espropriazione immobiliare promosso dai creditori, CO s.r.l., dal gennaio 2021 perdeva la disponibilità del bene. Nonostante ciò, ontinuò ad occupare l'immobile e che lo utilizzava come deposito, continuò a corrisponderle il CP_1 canone mensile concordato, pari ad euro 1.000,00, poi ridotto ad euro 500,00 più iva. Con decreto del GE del Tribunale di Busto RS del 21.09.21 (procedimento RGE 25/21) di autorizzazione del Custode Giudiziario a stipulare un contratto di precario oneroso con avente ad oggetto lo stesso capannone di via Asiago, il GE dava atto che CP_1
l'immobile risultava occupato da soggetto privo di titolo opponibile alla procedura e poneva quale condizione per la concessione del comodato il recupero dei canoni pregressi maturati anteriormente alla stipula del contratto a far data dalla nomina del custode giudiziario. Pertanto, si era vista costretta a corrispondere alla CP_1 procedura la somma di euro 3.915,80 a titolo di occupazione indebita, somma che a dire dell'opponente era dovuta non da bensì da che era l'unico soggetto CP_1 tenuto a versarla. Parte opponente sostiene quindi di essere creditrice di per avere pagato a quest'ultima compensi per deposito merce, divenuti tuttavia indebiti alla luce del fatto che l'opposta non aveva alcuna autorizzazione né regolare contratto stipulato con la proprietà del luogo di deposito, CO s.r.l. Parte opponente ha prodotto in giudizio sub docc. 8 e 9 una serie di fatture emesse da nei confronti di er prestazioni di deposito relative all'anno 2020 e Controparte_1 sino all'ottobre 2021.
pagina 6 di 7 Il fatto che nell'ottobre 2021 abbia stipulato contratti di comodato Controparte_1 precario oneroso per usufruire della possibilità di depositare merce negli stessi spazi già detenuti dall'opposta non ha nulla a che vedere con il fatto che nell'anno 2020 e sino all'ottobre 2021 si sia avvalsa di per prestazioni di deposito di merce, CP_1 prestazioni regolarmente fatturate da in virtù di contratti di locazione intercorsi tra CO s.r.l. e regolarmente registrati (docc. 3 e 7 parte opposta). E' evidente dunque che ben poteva disporre degli spazi per il deposito di merce (propria ed altrui evidentemente) e che quanto pagato da per il deposito risulta legittimamente CP_1 incassato da La documentazione versata in atti dalla parte opponente e comprovante il fallimento della società proprietaria dell'area di cui si tratta, CO s.r.l. ed il successivo pignoramento immobiliare, nonché gli accordi raggiunti dall'opponente con l'Istituto Vendite Giudiziarie al fine di usufruire degli spazi già detenuti dall'opposta, non comprova che abbia pagato due volte le medesime prestazioni di deposito, trattandosi tra CP_1
l'altro di prestazioni riferite a periodi differenti.
Per quanto detto, l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo confermato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta delle spese del giudizio che ex DM 55/2014 liquida in euro 2.538,50, oltre rimborso forfettario ed oneri accessori previsti per legge.
Milano, 30.3.2025
Il giudice dott.ssa SIMONA BRUSAMOLINO
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