Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 30/05/2025, n. 10572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10572 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2025
N. 10572/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06098/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6098 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Federica Scafarelli, con domicilio digitale come da PEC Da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Giosuè Borsi n. 4;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria con domicilio digitale come da PEC Da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia e comunque previa adozione delle idonee misure cautelari ai sensi dell'art. 55 c.p.a.
del provvedimento di diniego del visto per lavoro subordinato prot. 280 pratica n. 220076406 del 16.4.2024 dell’Ambasciata d’Italia in Egitto –Cancelleria Consolare Il Cairo,
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 maggio 2025 il dott. Danilo Carrozzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente – cittadino egiziano – ha chiesto l’annullamento del provvedimento del 16 aprile 2024, con cui la sede diplomatica di cui in epigrafe ha respinto la sua richiesta di visto di ingresso per lavoro subordinato.
2. In punto di fatto, il ricorrente ha esposto: (i) di aver ricevuto la proposta di lavorare nell’ambito della ristorazione per una società con sede in Lignano Sabbiadoro; (ii) che quest’ultima aveva ottenuto il necessario nulla osta dal competente Sportello Unico per l'Immigrazione; (iii) che, una volta ricevuto tale atto, presentava domanda di visto alla Sede diplomatica; (iv) che tuttavia la sua richiesta veniva respinta con il provvedimento impugnato, emesso senza previo preavviso di rigetto, sulla base della seguente motivazione: « Non ha presentato un pre-contratto di lavoro; non ha dimostrato di avere esperienza lavorativa nel campo culinario; non parla l’italiano; la sua professione dichiarata e confermata come dentista non coincide con il lavoro richiesto nella ristorazione ».
3. Nei motivi di ricorso si lamenta: (i) la violazione dell’art. 10 bis della l. 241/1990; (ii) il difetto motivazionale e l’eccesso di potere; (III) la violazione di legge relativamente alla disciplina di settore.
4. L’intimata Amministrazione si è costituita in giudizio, producendo documentazione includente una dettagliata relazione sui fatti di causa redatta dalla competente Sede diplomatica. L’Amministrazione resistente, in sintesi, sostiene: preliminarmente l’irregolarità della procura alle liti; nel merito la sussistenza di un “rischio migratorio”, avuto riguardo alle interlocuzioni avute con il soggetto ospitante e a quanto emerso dalle interviste svolte con ricorrente (ossia, in sintesi: la mancanza di esperienza nel settore e la precedente esperienza nell’ambito odontoiatrico; l’ignoranza della lingua italiana; la mancata conoscenza delle condizioni basilari del rapporto di lavoro prospettato; la contraddittorietà delle informazioni fornite con riferimento ai rapporti con il soggetto ospitante).
5. All’udienza camerale del 3/7/24, fissata per la discussione sull’istanza cautelare, all’esito della discussione la difesa di parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla misura cautelare.
6. Infine, all’udienza del 20 maggio 205, la causa è stata trattenuta in decisione.
7 Tutto ciò premesso, ritiene il Collegio che il ricorso sia meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
8. Deve rilevarsi, in via preliminare, che al difensore del ricorrente è stato validamente conferito il potere di svolgere attività difensiva nel presente giudizio. Risulta, infatti, che il ricorrente ha depositato agli atti il 3/9/24 procura alle liti rilasciata dinanzi ad un notaio, atto che poi è stato tradotto e legalizzato. L’eccezione avanzata su questo punto dall’Amministrazione resistente deve perciò essere respinta.
9. Venendo al merito del ricorso, dalla lettura della motivazione del provvedimento, e sulla base degli atti di causa, risulta che l’Amministrazione non abbia preso in considerazione le osservazioni fatte pervenire a seguito del preavviso di rigetto. Tale circostanza, non contestata neppure dalla resistente, induce a ravvisare la fondatezza del primo motivo di ricorso, incentrato sulla violazione dell’art. 10 bis della l. 241/1990.
La conseguente carenza motivazionale sotto l’evidenziato profilo da una parte vanifica la prescritta interlocuzione collaborativa prescritta dalla legge (e segnatamente dall’art. 10 bis l. 241/90) e dall’altra non consente di comprendere con chiarezza l’iter logico-giuridico alla base della decisione dell’amministrazione, vanificando il portato prescrittivo dell’art. 3 l. 241/90.
Dalla fondatezza dell’esposta censura discende l’annullamento del provvedimento impugnato, ferma restando la discrezionalità della pubblica amministrazione nella valutazione del c.d. rischio migratorio, alla luce delle circostanze fattuali emergenti dall’istruttoria.
10. Non appare necessario soffermarsi sugli ulteriori motivi di ricorso, attinenti alla valutazione concretamente operata dall’Amministrazione resistente, in quanto gli stessi saranno presi in considerazione dalla Sede diplomatica, nel contraddittorio procedimentale con il richiedente, in sede di riesercizio del potere.
11. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore di parte ricorrente nella misura individuata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e per l’effetto annulla l’impugnato provvedimento.
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite forfettariamente determinate in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori come per legge e contributo unificato se effettivamente versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Arzillo, Presidente
Roberto Maria Giordano, Referendario
Danilo Carrozzo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Danilo Carrozzo | Francesco Arzillo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.