Ordinanza cautelare 24 ottobre 2022
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 22/09/2025, n. 16414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 16414 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 16414/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08674/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8674 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto dal signor PI LL, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Nicodemo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato di Roma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
la Direzione generale per il personale militare presso il Ministero della difesa, non costituita in giudizio;
nei confronti
del signor AN Lombardi, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
previa concessione di misure cautelari
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del verbale n. 20 del 5.05.2022 e dei relativi allegati riferiti al concorso, per titoli ed esami, per la nomina di n. 3 (tre) tenenti in servizio permanente nel ruolo normale dell’Arma dei trasporti e materiali e di 11 (undici) tenenti in servizio permanente nel ruolo normale del Corpo degli ingegneri dell’Esercito prot. n. M_D GMIL REG2021 0509582 del 19.11.2021;
- ove occorrer possa, dell’estratto della pagina online riportante gli esiti della prova orale;
- di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto,
e per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal signor PI LL il 9.09.2022:
- del decreto di approvazione della graduatoria prot. n. M_D AB05933 REG2022 0405020 del 13.07.2022;
- di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, co. 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 19 settembre 2025 il dott. Davide De Grazia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Il sig. PI LL ha partecipato alla procedura selettiva per la nomina di tre tenenti in servizio permanente nel ruolo normale dell’Arma dei trasporti e materiali e di undici tenenti in servizio permanente nel ruolo normale del Corpo degli ingegneri dell’Esercito bandita con decreto del Direttore generale per il personale militare del Ministero della difesa del 19.11.2021.
2. – Con il ricorso notificato il 30.06.2022 e depositato il 21.07.2022, il sig. LL ha impugnato il verbale n. 20 del 5.05.2022, con il quale, all’esito della prova orale, la commissione giudicatrice lo ha ritenuto non idoneo.
I motivi di doglianza riguardano essenzialmente la costituzione dell’organo giudicante: secondo il ricorrente, la commissione giudicatrice non sarebbe stata legittimamente costituita e ciò si evincerebbe dalla mancanza, nel verbale delle operazioni dalla stessa compiute, della sottoscrizione dei due componenti aggiunti nominati, dott.ssa Arianna Baldinelli e ten. col. Antonio Imbò.
3. – L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.
4. – Con decreto del 13.07.2022 sono state approvate le graduatorie del concorso.
5. – Con motivi aggiunti notificati il 8.09.2022 e depositati il 9.09.2022, il ricorrente ha impugnato il decreto del 13.07.2022, deducendone l’illegittimità per via derivata.
6. – Con ordinanza n. 6585 del 24 ottobre 2022, il Tribunale ha rigettato l’istanza cautelare proposta dal ricorrente.
7. – In vista della discussione della causa non sono state svolte ulteriori difese.
8. – All’udienza straordinaria di smaltimento del 19 settembre 2025, viste le conclusioni delle parti come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.
9. – Il ricorso e i motivi aggiunti sono infondati.
Dalla documentazione depositata in giudizio si evince che:
- con decreto dirigenziale del 12.01.2022 è stata nominata la commissione del concorso nelle persone del brig. gen. aus. Dario Vicedomini (presidente), del ten. col. Francesco Malara e del magg. Valeria Dellarocca (membri) e del ten. Giuseppe Puscio (segretario senza diritto di voto);
- come previsto dall’art. 9, co. 2, del bando di concorso, la commissione è stata integrata da un esperto militare e da un esperto civile, in qualità di membri aggiunti, i quali hanno avuto diritto di voto per le sole materie per le quali erano stati chiamati ad integrare la commissione ed hanno contribuito all’elaborazione delle tracce di esame e allo svolgimento delle prove orali e scritte;
- il verbale relativo alla valutazione della prova orale svolta dal ricorrente, in esito alla quale lo stesso è stato dichiarato non idoneo, risulta sottoscritto da tutti i componenti della commissione, compresi i membri aggiunti dott.ssa Arianna Baldinelli (membro aggiunto per laureati in Ingegneria meccanica) e ten. col. Antonio Imbò (membro aggiunto per la materia di cultura tecnico-militare): si veda l’all. C della produzione del 8.09.2022 dell’Amministrazione resistente.
Le doglianze di parte ricorrente relative alla illegittima composizione della commissione giudicatrice sono pertanto destituite di fondamento, risultando documentalmente che i membri aggiunti dell’organo hanno concorso alla valutazione della prova orale sostenuta dal candidato.
10. – In conclusione, il ricorso e i motivi aggiunti devono essere respinti.
11. – Essendosi l’Amministrazione resistente limitata a depositare una relazione degli uffici e la documentazione ad essa allegata, senza svolgere ulteriore attività processuale, le spese di lite possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 19 settembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
Angelo Fanizza, Presidente FF
Davide De Grazia, Primo Referendario, Estensore
AN Caputi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Davide De Grazia | Angelo Fanizza |
IL SEGRETARIO