TRIB
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 11/12/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia in data 10.12.2025, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di previdenza e assistenza obbligatorie recante n.R.G.
252/2024
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. F. Lella (C.F.: ) C.F._2
Ricorrente
CONTRO
Controparte_1
(C.F.: .IVA: ), in persona legale rappresentante p.t., P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'Avv. R. Esposito (C.F.: ) C.F._3
Resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03.06.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata, premettendo di essere affetta da “
[...]
Parte_2
insistenti su postumi lavorativi già riconosciti per una percentuale del
[...]
5%, asseritamente contratte in conseguenza della sua attività di operaio metalmeccanico sin dal 1999, occupandosi delle mansioni agli orari e secondo la turnistica analiticamente indicati in ricorso, in particolare adoperando in maniera costante, prolungata, continuativa, abituale e sistematica molteplici attrezzi e strumenti vibranti manuali quali avvitatori, chiavi dinamometriche, chiavi fisse, forbici, martelli, pinze ed inoltre era costretto continuamente alla movimentazione manuale di carichi rilevanti e movimentando manualmente componenti di peso significativo, nonché assumendo posizioni incongrue, ed a causa a causa delle molteplici sollecitazioni fisiche, quali vibrazioni, sollecitazioni statico - dinamiche alle mani, agli arti superiori, alle spalle, alla schiena – quali, ad esempio sforzi di prensione, ritmi lavorativi elevati, stazione eretta prolungata, sforzi per la movimentazione manuale dei carichi, polsi piegati, attività da svolgere con ripetute flesso-estensioni o deviazioni laterali delle dita, manipolazioni ripetitive, attività con braccio sopra sollevamento e spostamento di pesi, postura e gesti lavorativi incongrui
-, ha convenuto in giudizio l , al fine di contestare l'illegittima reiezione da CP_1
parte dell'istituto assicurativo della domanda volta all'accertamento dell'eziologia professionale delle dedotte affezioni ed alla correlata corresponsione delle relative provvidenze economiche. Ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni: “1) Ritenere
e dichiarare che il Sig. è affetto da malattia professionale con Parte_1
IP nella misura del 7% di cui il 4% per la tendinopatia bilaterale di spalle a livello della cuffia dei rotatori ed il 3% per la tendinopatia inserzionale dei gomiti nella misura maggiore e minore che sarà accertata in corso di causa a mezzo CTU medico
Pag. 2 di 14 legale; 2) ricongiungere le malattie professionali con quella già riconosciuta pari al
5% per l'ernia discale lombare: 3)Condannare di conseguenza l' , in persona CP_1
del Presidente pro-tempore sede di Chieti, al pagamento in favore del ricorrente delle somme allo stesso spettanti a titolo di rendita e/o indennizzo per inabilità permanente dal momento della domanda amministrativa, con gli arretrati dovuti e gli accessori di legge”. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio, con distrazione.
Costituitosi in giudizio, l ha domandato il rigetto del ricorso, con vittoria di CP_1
spese di giudizio.
Il ricorso è fondato e, in quanto tale, merita accoglimento, per i motivi di seguito esposti.
Il petitum del giudizio richiede di accertare la natura, la tipologia e l'eventuale eziologia professionale delle patologie lamentate dal ricorrente, nonché il grado percentuale di riduzione della dell'integrità psico-fisica, ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. n. 1124/1965 e dal D.lgs. n. 38/2000, accertamento che costituisce il presupposto logico-giuridico per ottenere la condanna dell'ente convenuto all'erogazione delle provvidenze economiche richieste.
In base a quanto disposto dall'art. 13 D.Lgs. n. 38/2000, le malattie professionali comportano la liquidazione di un indennizzo per danno biologico in somma capitale per le lesioni superiori al 6% ed inferiori al 16%; mentre, per le menomazioni incidenti in misura pari o superiore al 16%, è prevista una rendita, ripartita in due quote, la prima secondo il danno biologico subito e la seconda per le conseguenze di natura patrimoniale.
Pag. 3 di 14 La prova della “professionalità” della malattia si atteggia in maniera diversa, a seconda che si verta in ipotesi di malattia tabellata o meno: la Corte Costituzionale, con sentenza n. 179/88, ha introdotto il cosiddetto sistema misto, per cui, accanto alle malattie indicate in tabella, vanno considerate come indennizzabili tutte le malattie se e in quanto siano causate dal lavoro. La tabellazione o meno, tuttavia, incide sull'onere della prova a carico del lavoratore che agisca giudizialmente: sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, nel sistema dell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la presunzione di eziologia professionale di una malattia - presunzione che può essere superata dall'allegazione e dalla dimostrazione da parte dell'ente assicuratore che, nel caso concreto, l'infermità dipende da una causa extralavorativa, oppure che la lavorazione alla quale il lavoratore sia stato addetto non abbia idoneità lesiva sufficiente a cagionare l'infermità (Cass. n. 19312/2004; Cass. n. 14023/2004) - opera a favore dell'assicurato solo in riferimento alle malattie e alle lavorazioni tabellate, mentre, per le malattie professionali non tabellate, grava sul lavoratore l'onere di provare la derivazione della malattia da una causa di lavoro (ex multis SS.UU. n. 1919/1990;
Cass. n. 23653/2016; Cass. n. 13024/2017; Cass. n. 16248/2017; Cass. n. 3207/2019;
Cass. n. 39751/2021; Cass. n. 29578/2022).
Nel caso di specie, le patologie oggetto di causa sono malattie previste alle voci 76 e
78 della Tabella per le Malattie Professionali nell'Industria e nell'Agricoltura di cui al D.P.R. n. 1124/1965, così come aggiornata con D.M. del 09.04.2008 e ss.mm.ii., purché se ne dimostri l'adibizione non occasionale alle lavorazioni ivi riportate.
Per costante orientamento giurisprudenziale, in tema di malattie professionali, ai fini dell'accertamento del rapporto causale, trovano applicazione gli artt. 40 e 41 c.p.,
Pag. 4 di 14 norme cui aver riguardo nella corretta interpretazione del D.P.R. n. 1124/1965, in omaggio alle quali va data rilevanza ad ogni concausa che abbia contribuito alla produzione dell'evento lesivo, quandanche la sua incidenza, in termini di efficienza eziologica, non sia stata preponderante, ma abbia comunque contribuito in maniera indiretta e remota, di talché il nesso eziologico tra concausa ed evento è escluso solo quando questa degradi a mera occasione per l'intervento di fattori estranei all'attività lavorativa di per sé assorbenti (ex multis Cass. n. 14770/2008; Cass. n. 13361/2011;
Cass. n. 6105/2015; Cass. n. 27952/2018; Cass. n. 11488/2023). Si è sostenuto, inoltre, che, in ordine ai criteri di riparto dell'onere probatorio, nel caso di malattia ad eziologia multifattoriale, come nel caso di specie, il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione e, se questa può essere data anche in termini di probabilità sulla base delle particolarità della fattispecie (essendo impossibile, nella maggior parte dei casi, ottenere la certezza dell'eziologia), è necessario pur sempre che si tratti di "probabilità qualificata", da verificarsi attraverso ulteriori elementi (come ad esempio i dati epidemiologici), idonei a tradurre la conclusione probabilistica in
“certezza giudiziale” (Cass. n. 10097/2015; Cass. n. 736/2018; Cass. n. 39752/2021).
Orbene, nella fattispecie concreta in trattazione, l'istruttoria espletata ha comprovato la sussistenza del nesso di derivazione causale tra patologie lamentate e attività lavorativa, di talché non può dirsi vinta la presunzione relativa alla sua qualificazione come tecnopatia connessa all'attività lavorativa medesima.
A tal riguardo, il primo teste di parte ricorrente, , ha Testimone_1
confermato l'attività lavorativa del ricorrente e le mansioni cui lo stesso è stato per anni adibito, provvedendo alla lavorazione dei vari pezzi da assemblare al furgone,
Pag. 5 di 14 lavorando per cinque giorni alla settimana ed osservando un orario di lavoro dal lunedì al venerdì per una settimana, dalle ore 06:00 alle ore 14:00 e, per la settimana successiva, dalle ore 14.00 alle ore 22:00, talvolta, secondo le necessità dell'azienda, prestando la propria attività lavorativa anche di sabato, nel turno di mattina dalle ore
06:00 alle ore 14:00, nonché adoperando, in maniera costante, prolungata, continuativa, abituale e sistematica, molteplici attrezzi e strumenti vibranti manuali, quali avvitatore a batteria, trapano a percussione, trapano a colonna, puntatrice, cacciaviti, chiavi dinamometriche, chiavi fisse etc. e movimentato manualmente carichi rilevanti, anche del peso di 20- 40 kg., con assunzione di posizioni incongrue, con pesi che venivano movimentati a mano dal singolo lavoratore o, al massimo, da due lavoratori insieme, al fine di spostarli, lavorarli, accostarli e bloccarli per effettuare il montaggio e/o assemblaggio, pezzi che vengono presi dal lavoratore a mano, sollevati da terra e issati sul piano di lavoro, alto circa un metro, per essere montati al furgone, ove i pezzi grossi vengono movimentati con il carroponte o con il muletto, anch'essi issati con i macchinari sul piano di lavoro, per poi essere spostati piano piano sullo stesso con le mani fino al punto in cui deve essere montato, saldato e/o assemblato, quindi sottoponendosi quotidianamente a molteplici sollecitazioni fisiche quali vibrazioni, sollecitazioni statico - dinamiche alle mani, agli arti superiori, alle spalle, alla schiena, quali ad esempio sforzi di prensione, sforzi per la movimentazione manuale dei carichi, polsi piegati, attività da svolgere con ripetute flesso-estensioni o deviazioni laterali delle dita, manipolazioni ripetitive, sollevamento e spostamento di pesi, postura e gesti lavorativi incongrui, al riguardo dichiarando che “… Lo so perché siamo colleghi ed abbiamo lavorato nelle stesse
UTE (squadre), nello stabilimento di Atessa… Abbiamo lavorato insieme spesso, sia pure ad intervalli. Ad ogni modo, dal 2015 – credo – al 2023, siamo stati nella stessa squadra… Queste sono le turnazioni normali… Ricordo bene la postazione, non sono
Pag. 6 di 14 in grado di riferire con precisazione sugli anni, che, comunque, sono stati tanti. Le lavorazioni che mi avete letto, lui le svolgeva tutte, regolarmente… Non ho lavorato anch'io all'UTE 4, non come effettivo: a volte sono stato spostato lì, per brevi periodi, con funzione sostitutiva di altro lavoratore. Ad ogni modo, ci incontravamo in fabbrica e ne parlavamo, per cui sapevo che lavorava lì… non so come si chiami adesso, comunque ha lavorato per un periodo nell'UTE 9… conosco la postazione e so che egli vi ha lavorato, anche se io lì non ho lavorato. Confermo che le lavorazioni svolte in quella postazione sono quelle che mi avete letto… Conosco quelle postazioni per altri aspetti, precisamente, essendo io impegnato a livello sindacale, per cui posso dire che sono le postazioni più critiche, quelle che creano più problemi ai lavoratori… confermo tutto ciò che mi avete letto, avendo io lavorato in quella postazione, anche se non ricordo bene in quale periodo. Conosco e confermo tutto ciò che riguarda il peso ed il numero dei pezzi lavorati… Preciso che in questa postazione ho lavorato anch'io e pertanto confermo sia le lavorazioni effettuate, sia il numero dei pezzi. Ovviamente, sono stato compagno di squadra del
e lavorazioni da effettuare richiedono che il lavoratore abbia le braccia Per_1
sollevate, anche oltre il livello delle spalle. Il ha lavorato lì dopo essere Pt_1
stato spostato dalla postazione dei paraurti. In questo periodo ho lavorato insieme al Contr
in quest'altra postazione della medesima Mentre lavoravamo cui Pt_1
vedevamo…”.
Le medesime circostanze sono state confermate, in modo non dissimile, dal secondo teste di parte ricorrente, , il quale ha in merito riferito che “… ho Testimone_2
lavorato nelle stesse UTE in cui ha lavorato anche lui ed anche nelle stesse postazioni del ricorrente. A volte, ci vedevamo, lavorando alla distanza, all'incirca, di una decina di metri (ad esempio, quando io ero alla UTE 7 e lui alla UTE 8)… quello lettomi è l'orario lavorativo. Ricordo che un periodo abbiamo lavorato anche
Pag. 7 di 14 il sabato mattina… Confermo la movimentazione di pesi sopra i dieci chili da parte del singolo lavoratore. Mentre i quaranta chili venivano spostati – intendo il, carrello carico – non sollevati: il carrello veniva spostato da un solo lavoratore. Un peso superiore ai dieci chilogrammi viene sollevato da due persone, come, ad esempio, il guscio. Tanto so, per essere stato RSU… Conosco molto bene la postazione per altri iscritti sindacali, per i quali abbiamo esaminato le problematiche della postazione… il periodo non me lo ricordo, ma so che hanno spostato personale dal turno B al turno A e qui ho conosciuto il La risposta data sub 6b era Per_1
riferita a questa UTE 9. Confermo le lavorazioni eseguite e che le lavorazioni eseguite sono molto più pesanti di quelle che risultano sui documenti, perché si tratta di lavorare su un furgone che si muove, facendo forza per collocare la mostrina e contemporaneamente avvitare… all'incirca il periodo è quello indicatomi: conosco bene la postazione, per avervi lavorato anch'io, un po' dopo di lui. Pertanto, confermo le lavorazioni che mi sono state lette nonché le attrezzature utilizzate ed aggiungo che tali lavorazioni manuali esercitavano una grande sollecitazione per polsi, dita, braccia e spalle. Preciso che solo nel 2005, inoltre, siamo riusciti ad ottenere il sollevamento del piano di lavoro di otto centimetri, che ha alleviato la curvatura del tronco dei lavoratori. Tuttora, per lavorare, bisogna assumere la posizione curva… è esattamente quello che faceva. In questo caso, il furgone è sospeso ed in movimento e, quando si usa l'avvitatore angolare, siccome lo si fa “al buio”, bisogna anche esercitare una certa forza, per permettere l'avvitamento, altrimenti si “grippa” e tutto il furgone va in scarto… Questa è la situazione in cui il ricorrente ed io abbiamo lavorato vicini: questo descritto è un lavoro che lui faceva
a distanza di pochi metri da me e si tratta di una lavorazione che è stata anch'essa sottoposta a verifica, per la criticità della stessa, non adeguatamente valutata dal
DVR. Si lavorava sempre con le braccia alzate per collegare il tubo spurgo freni, che
Pag. 8 di 14 andava collegato e scollegato, quando suonava e l'operazione era terminata;
si esercitava poi notevole forza per l'inserimento delle connessioni dei cavi centralina.
Era molto difficoltosa la sistemazione della centralina nella scatola… confermo quanto mi è stato letto. Io ho lavorato in quella postazione molto prima del Pt_1
e quando ci ho lavorato io non c'era il discorso dello spurgo freni, facevo solo convergenza e freno a mano. Confermo la lavorazione che, solo in questo caso, è effettuata a furgone fermo, ma si lavora sempre con le braccia alzate… Confermo che tutto quanto letto corrisponde all'attività da eseguire nelle postazioni dove ha lavorato il e dallo stesso svolte”. Pt_1
Infine, anche il terzo teste di parte ricorrente, , ha sul punto Testimone_3
affermato che “… lui entrò qualche mese dopo di me, all'anno nuovo. Di vista già ci conoscevamo… Quando siamo entrati non eravamo nella stessa squadra: io potevo vedere lui da lontano, ma ero in una squadra diversa. Dopo il primo periodo, siamo capitati a lavorare insieme, non solo nella stessa squadra, intendo, ma anche fianco
a fianco… Sì, è vero, ma devo precisare che l'orario che mi si legge è inesatto: quello corretto è 05.45 – 13.45 e 14.15 – 22.15. Confermo che talvolta ha lavorato anche di sabato, nel turno di mattina e tano so perché la cosa riguardava tutti, anche me… L'utilizzo di queste attrezzature fa proprio parte del nostro lavoro… preciso che la data non la ricordo con precisione, ma confermo la circostanza, essendo andato anche io a lavorare all nello stesso periodo di CP_3 Parte_1
Confermo l'intera circostanza ed aggiungo che egli, oltre a questi cavi, doveva avvitare una staffa di ferro e ci doveva attaccare/inserire dei relè… So che è andato Contr lì, era la ex 12… confermo l'intera circostanza. Lo so perché quando l'hanno spostato lo andavo a trovare durante la pausa: preciso che in precedenza la pausa durava venti minuti, attualmente dieci… Lo so perché, quando lui era alla UTE 12, io dopo un po' sono stato trasferito alla , attuale UTE 5, e lavoravo proprio di CP_2
Pag. 9 di 14 fronte a lui, quando stava ai serbatoi. Quando lavorava ai biscottini ed alla staffa era più lontano rispetto a me, ma conosco la lavorazione avendovi lavorato anche io… lo posso confermare, nonostante questa lavorazione io non l'abbia fatta, in Contr quanto dopo il suo trasferimento in questa sono stato trasferito anch'io, in altra squadra, e lavorando vicini ho potuto vedere di cosa si occupava… lo so perché, pur essendo io in una squadra diversa, eravamo separati da pochi metri di distanza… Aggiungo che il serbatoio lo solleviamo con il paranco e poi lo posizioniamo spingendolo a mano…”.
Dunque, i testi escussi – direttamente a conoscenza dei fatti di causa in quanto colleghi di lavoro del ricorrente in prevalenza per quasi tutto l'arco dell'attività lavorativa e nei veri reparti cui il medesimo è stato adibito presso il suo datore di lavoro – con dichiarazioni del tutto lineari e convergenti, senza apparenti contraddizioni di sorta, dunque con piena attendibilità e credibilità, hanno integralmente confermato la lunga attività lavorativa del ricorrente, sin dal 1999, nei diversi reparti con modalità e orari analiticamente indicati in ricorso e comprovati dall'istruttoria orale, adoperando gli strumenti ed assumendo le posture altrettanto specificate, come riferite dai testi medesimi. Trattasi, dunque, di attività che, poiché svolte con detta costanza temporale, in modo sistematico e prolungato, nonché per diverse ore della giornata e per l'intero arco della settimana, unitamente alle modalità di svolgimento in termini di strumenti ed attrezzi adoperati e di posture assunte, appaiono certamente idonee, quanto a compatibilità, a cagionare le patologie denunciate, ciò che consente di ritenere dimostrato, secondo il richiamato criterio di
“probabilità qualificata”, il nesso eziologico l'attività lavorativa espletata e l'insorgenza delle stesse, così dimostrando, giustappunto, l'eziologia professionale di queste ultime.
Pag. 10 di 14 Le considerazioni innanzi esposte hanno, peraltro, trovato conferma nella CTU espletata in corso di causa, nella cui relazione conclusiva si legge quanto segue: “…
Le mansioni di operaio metalmeccanico adibito a diversi reparti di montaggio, come risulta dall'anamnesi lavorativa, sono essenzialmente manuali con movimenti ripetitivi e sistematici che coinvolgono il sistema muscolo-scheletrico. È comunemente noto che nelle attività che richiedono l'assunzione di posture incongrue quali il sollevamento degli arti superiori in sovra spalla e l'utilizzo di avvitatori è associato un elevato rischio patologie muscolo-scheletriche, quali quelle osservate in talune categorie di lavoratori come gli addetti alle industrie metalmeccaniche con compiti di montaggio. Pur essendo i disturbi muscolo scheletrici considerati patologie a genesi multifattoriale, su base morfologica- costituzionale-degenerativa, una maggiore esposizione, alla quale è soggetta la categoria dei lavoratori metalmeccanici, per un continuo uso degli arti superiori, generi un notevole impegno delle spalle e dei gomiti, con l'insorgenza e la gravità delle patologie più frequenti e gravi, rispetto alla popolazione generale. L'attività di operaio metalmeccanico può aver avuto un ruolo se non causale diretto, perlomeno concausale, nel determinismo delle patologie lamentate. Infatti i FATTORI DI
RISCHIO DA quali la ripetitività del gesto, Parte_3
l'impegno di forza, sono presenti nelle attività del ricorrente sulla base degli elementi forniti in sede di istruttoria medico legale e dall' anamnesi lavorativa funzionale alla valutazione del nesso di causalità, tra attività lavorativa e tecnopatia. Pertanto, tenuto conto della occupazione lavorativa da quanto si evince dalla documentazione in atti comprese le prove testimoniali e quanto rilevato dall' esame clinico obiettivo attuale, vi sono elementi sufficienti, per individuare con elevata probabilità…”.
Dall'elaborato peritale, quindi, emerge che il nominato CTU, a mezzo di valutazioni medico-legali espresse in una relazione tecnica immune da vizi che, dunque, va
Pag. 11 di 14 condivisa e richiamata, ha dettagliatamente analizzato, con scrupolo professionale, le patologie per cui è causa, anche – se non soprattutto – tenendo conto della loro genesi multifattoriale, sulla quale è ben idonea ad incidere, quantomeno con efficienza concausale, l'attività lavorativa del tipo di quella espletata per anni dal lavoratore, così giungendo ad affermarne l'origine professionale, secondo un criterio di
“probabilità qualificata” e considerando la documentazione prodotta a sua disposizione e della peculiare natura dell'attività lavorativa dedotte e del protratto arco temporale in cui la stessa si è svolta, oltre che dell'indagine anamentica personale, lavorative ed esame obiettivo del periziato.
In ragione di tanto, deve ritenersi provata l'eziologia professionale della patologia cui la ricorrente è affetta.
Quanto al danno biologico, sempre sulla base della relazione peritale, esso è stato calcolato, complessivamente e tenuto conto della pluralità delle affezioni, nella misura del 6%, che, unitamente alla già richiamata percentuale di invalidità dei postumi lavorativi già accertati, raggiunge un grado complessivo del 10%.
Alla luce delle considerazioni svolte, dunque, il ricorso deve essere accolto, nei termini che seguono.
Deve dichiararsi l'origine professionale delle patologie di cui è affetta parte ricorrente, nonché il pregiudizio complessivo dell'integrità psico-fisica nella misura pari al 10%; per l'effetto, deve condannarsi parte resistente a corrispondere, in favore di parte ricorrente, la prestazione corrispondente al grado di inabilità così come accertato.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e la liquidazione è affidata al dispositivo che segue, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014,
Pag. 12 di 14 come modificato dal D.M. n. 147/2022; per la determinazione del compenso si ha riguardo ai valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. n. 55/14, in relazione alla tipologia di causa (procedimento in materia di previdenza), al valore della controversia (indeterminabile, scaglione da € 26.001,00 ad € 52.000,00) e alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (studio, introduttiva, istruttoria e decisionale). La liquidazione viene effettuata secondo parametri prossimi ai minimi, in considerazione della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
Per le medesime ragioni, le spese di CTU, già liquidate come da separato decreto, devono essere poste definitivamente ed interamente a carico di parte resistente soccombente.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'origine professionale delle patologie di cui è affetta parte ricorrente, nonché il pregiudizio complessivo dell'integrità psico- fisica nella misura pari al 10%;
- condanna parte resistente a corrispondere, in favore di parte ricorrente, la prestazione corrispondente al grado di inabilità così come accertato;
Pag. 13 di 14 - condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 4.700,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di CTU, già liquidate come da separato decreto.
Vasto, 11.12.2025
Il Giudice
Dott. Aureliano Deluca
Pag. 14 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia in data 10.12.2025, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di previdenza e assistenza obbligatorie recante n.R.G.
252/2024
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. F. Lella (C.F.: ) C.F._2
Ricorrente
CONTRO
Controparte_1
(C.F.: .IVA: ), in persona legale rappresentante p.t., P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'Avv. R. Esposito (C.F.: ) C.F._3
Resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03.06.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata, premettendo di essere affetta da “
[...]
Parte_2
insistenti su postumi lavorativi già riconosciti per una percentuale del
[...]
5%, asseritamente contratte in conseguenza della sua attività di operaio metalmeccanico sin dal 1999, occupandosi delle mansioni agli orari e secondo la turnistica analiticamente indicati in ricorso, in particolare adoperando in maniera costante, prolungata, continuativa, abituale e sistematica molteplici attrezzi e strumenti vibranti manuali quali avvitatori, chiavi dinamometriche, chiavi fisse, forbici, martelli, pinze ed inoltre era costretto continuamente alla movimentazione manuale di carichi rilevanti e movimentando manualmente componenti di peso significativo, nonché assumendo posizioni incongrue, ed a causa a causa delle molteplici sollecitazioni fisiche, quali vibrazioni, sollecitazioni statico - dinamiche alle mani, agli arti superiori, alle spalle, alla schiena – quali, ad esempio sforzi di prensione, ritmi lavorativi elevati, stazione eretta prolungata, sforzi per la movimentazione manuale dei carichi, polsi piegati, attività da svolgere con ripetute flesso-estensioni o deviazioni laterali delle dita, manipolazioni ripetitive, attività con braccio sopra sollevamento e spostamento di pesi, postura e gesti lavorativi incongrui
-, ha convenuto in giudizio l , al fine di contestare l'illegittima reiezione da CP_1
parte dell'istituto assicurativo della domanda volta all'accertamento dell'eziologia professionale delle dedotte affezioni ed alla correlata corresponsione delle relative provvidenze economiche. Ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni: “1) Ritenere
e dichiarare che il Sig. è affetto da malattia professionale con Parte_1
IP nella misura del 7% di cui il 4% per la tendinopatia bilaterale di spalle a livello della cuffia dei rotatori ed il 3% per la tendinopatia inserzionale dei gomiti nella misura maggiore e minore che sarà accertata in corso di causa a mezzo CTU medico
Pag. 2 di 14 legale; 2) ricongiungere le malattie professionali con quella già riconosciuta pari al
5% per l'ernia discale lombare: 3)Condannare di conseguenza l' , in persona CP_1
del Presidente pro-tempore sede di Chieti, al pagamento in favore del ricorrente delle somme allo stesso spettanti a titolo di rendita e/o indennizzo per inabilità permanente dal momento della domanda amministrativa, con gli arretrati dovuti e gli accessori di legge”. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio, con distrazione.
Costituitosi in giudizio, l ha domandato il rigetto del ricorso, con vittoria di CP_1
spese di giudizio.
Il ricorso è fondato e, in quanto tale, merita accoglimento, per i motivi di seguito esposti.
Il petitum del giudizio richiede di accertare la natura, la tipologia e l'eventuale eziologia professionale delle patologie lamentate dal ricorrente, nonché il grado percentuale di riduzione della dell'integrità psico-fisica, ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. n. 1124/1965 e dal D.lgs. n. 38/2000, accertamento che costituisce il presupposto logico-giuridico per ottenere la condanna dell'ente convenuto all'erogazione delle provvidenze economiche richieste.
In base a quanto disposto dall'art. 13 D.Lgs. n. 38/2000, le malattie professionali comportano la liquidazione di un indennizzo per danno biologico in somma capitale per le lesioni superiori al 6% ed inferiori al 16%; mentre, per le menomazioni incidenti in misura pari o superiore al 16%, è prevista una rendita, ripartita in due quote, la prima secondo il danno biologico subito e la seconda per le conseguenze di natura patrimoniale.
Pag. 3 di 14 La prova della “professionalità” della malattia si atteggia in maniera diversa, a seconda che si verta in ipotesi di malattia tabellata o meno: la Corte Costituzionale, con sentenza n. 179/88, ha introdotto il cosiddetto sistema misto, per cui, accanto alle malattie indicate in tabella, vanno considerate come indennizzabili tutte le malattie se e in quanto siano causate dal lavoro. La tabellazione o meno, tuttavia, incide sull'onere della prova a carico del lavoratore che agisca giudizialmente: sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, nel sistema dell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la presunzione di eziologia professionale di una malattia - presunzione che può essere superata dall'allegazione e dalla dimostrazione da parte dell'ente assicuratore che, nel caso concreto, l'infermità dipende da una causa extralavorativa, oppure che la lavorazione alla quale il lavoratore sia stato addetto non abbia idoneità lesiva sufficiente a cagionare l'infermità (Cass. n. 19312/2004; Cass. n. 14023/2004) - opera a favore dell'assicurato solo in riferimento alle malattie e alle lavorazioni tabellate, mentre, per le malattie professionali non tabellate, grava sul lavoratore l'onere di provare la derivazione della malattia da una causa di lavoro (ex multis SS.UU. n. 1919/1990;
Cass. n. 23653/2016; Cass. n. 13024/2017; Cass. n. 16248/2017; Cass. n. 3207/2019;
Cass. n. 39751/2021; Cass. n. 29578/2022).
Nel caso di specie, le patologie oggetto di causa sono malattie previste alle voci 76 e
78 della Tabella per le Malattie Professionali nell'Industria e nell'Agricoltura di cui al D.P.R. n. 1124/1965, così come aggiornata con D.M. del 09.04.2008 e ss.mm.ii., purché se ne dimostri l'adibizione non occasionale alle lavorazioni ivi riportate.
Per costante orientamento giurisprudenziale, in tema di malattie professionali, ai fini dell'accertamento del rapporto causale, trovano applicazione gli artt. 40 e 41 c.p.,
Pag. 4 di 14 norme cui aver riguardo nella corretta interpretazione del D.P.R. n. 1124/1965, in omaggio alle quali va data rilevanza ad ogni concausa che abbia contribuito alla produzione dell'evento lesivo, quandanche la sua incidenza, in termini di efficienza eziologica, non sia stata preponderante, ma abbia comunque contribuito in maniera indiretta e remota, di talché il nesso eziologico tra concausa ed evento è escluso solo quando questa degradi a mera occasione per l'intervento di fattori estranei all'attività lavorativa di per sé assorbenti (ex multis Cass. n. 14770/2008; Cass. n. 13361/2011;
Cass. n. 6105/2015; Cass. n. 27952/2018; Cass. n. 11488/2023). Si è sostenuto, inoltre, che, in ordine ai criteri di riparto dell'onere probatorio, nel caso di malattia ad eziologia multifattoriale, come nel caso di specie, il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione e, se questa può essere data anche in termini di probabilità sulla base delle particolarità della fattispecie (essendo impossibile, nella maggior parte dei casi, ottenere la certezza dell'eziologia), è necessario pur sempre che si tratti di "probabilità qualificata", da verificarsi attraverso ulteriori elementi (come ad esempio i dati epidemiologici), idonei a tradurre la conclusione probabilistica in
“certezza giudiziale” (Cass. n. 10097/2015; Cass. n. 736/2018; Cass. n. 39752/2021).
Orbene, nella fattispecie concreta in trattazione, l'istruttoria espletata ha comprovato la sussistenza del nesso di derivazione causale tra patologie lamentate e attività lavorativa, di talché non può dirsi vinta la presunzione relativa alla sua qualificazione come tecnopatia connessa all'attività lavorativa medesima.
A tal riguardo, il primo teste di parte ricorrente, , ha Testimone_1
confermato l'attività lavorativa del ricorrente e le mansioni cui lo stesso è stato per anni adibito, provvedendo alla lavorazione dei vari pezzi da assemblare al furgone,
Pag. 5 di 14 lavorando per cinque giorni alla settimana ed osservando un orario di lavoro dal lunedì al venerdì per una settimana, dalle ore 06:00 alle ore 14:00 e, per la settimana successiva, dalle ore 14.00 alle ore 22:00, talvolta, secondo le necessità dell'azienda, prestando la propria attività lavorativa anche di sabato, nel turno di mattina dalle ore
06:00 alle ore 14:00, nonché adoperando, in maniera costante, prolungata, continuativa, abituale e sistematica, molteplici attrezzi e strumenti vibranti manuali, quali avvitatore a batteria, trapano a percussione, trapano a colonna, puntatrice, cacciaviti, chiavi dinamometriche, chiavi fisse etc. e movimentato manualmente carichi rilevanti, anche del peso di 20- 40 kg., con assunzione di posizioni incongrue, con pesi che venivano movimentati a mano dal singolo lavoratore o, al massimo, da due lavoratori insieme, al fine di spostarli, lavorarli, accostarli e bloccarli per effettuare il montaggio e/o assemblaggio, pezzi che vengono presi dal lavoratore a mano, sollevati da terra e issati sul piano di lavoro, alto circa un metro, per essere montati al furgone, ove i pezzi grossi vengono movimentati con il carroponte o con il muletto, anch'essi issati con i macchinari sul piano di lavoro, per poi essere spostati piano piano sullo stesso con le mani fino al punto in cui deve essere montato, saldato e/o assemblato, quindi sottoponendosi quotidianamente a molteplici sollecitazioni fisiche quali vibrazioni, sollecitazioni statico - dinamiche alle mani, agli arti superiori, alle spalle, alla schiena, quali ad esempio sforzi di prensione, sforzi per la movimentazione manuale dei carichi, polsi piegati, attività da svolgere con ripetute flesso-estensioni o deviazioni laterali delle dita, manipolazioni ripetitive, sollevamento e spostamento di pesi, postura e gesti lavorativi incongrui, al riguardo dichiarando che “… Lo so perché siamo colleghi ed abbiamo lavorato nelle stesse
UTE (squadre), nello stabilimento di Atessa… Abbiamo lavorato insieme spesso, sia pure ad intervalli. Ad ogni modo, dal 2015 – credo – al 2023, siamo stati nella stessa squadra… Queste sono le turnazioni normali… Ricordo bene la postazione, non sono
Pag. 6 di 14 in grado di riferire con precisazione sugli anni, che, comunque, sono stati tanti. Le lavorazioni che mi avete letto, lui le svolgeva tutte, regolarmente… Non ho lavorato anch'io all'UTE 4, non come effettivo: a volte sono stato spostato lì, per brevi periodi, con funzione sostitutiva di altro lavoratore. Ad ogni modo, ci incontravamo in fabbrica e ne parlavamo, per cui sapevo che lavorava lì… non so come si chiami adesso, comunque ha lavorato per un periodo nell'UTE 9… conosco la postazione e so che egli vi ha lavorato, anche se io lì non ho lavorato. Confermo che le lavorazioni svolte in quella postazione sono quelle che mi avete letto… Conosco quelle postazioni per altri aspetti, precisamente, essendo io impegnato a livello sindacale, per cui posso dire che sono le postazioni più critiche, quelle che creano più problemi ai lavoratori… confermo tutto ciò che mi avete letto, avendo io lavorato in quella postazione, anche se non ricordo bene in quale periodo. Conosco e confermo tutto ciò che riguarda il peso ed il numero dei pezzi lavorati… Preciso che in questa postazione ho lavorato anch'io e pertanto confermo sia le lavorazioni effettuate, sia il numero dei pezzi. Ovviamente, sono stato compagno di squadra del
e lavorazioni da effettuare richiedono che il lavoratore abbia le braccia Per_1
sollevate, anche oltre il livello delle spalle. Il ha lavorato lì dopo essere Pt_1
stato spostato dalla postazione dei paraurti. In questo periodo ho lavorato insieme al Contr
in quest'altra postazione della medesima Mentre lavoravamo cui Pt_1
vedevamo…”.
Le medesime circostanze sono state confermate, in modo non dissimile, dal secondo teste di parte ricorrente, , il quale ha in merito riferito che “… ho Testimone_2
lavorato nelle stesse UTE in cui ha lavorato anche lui ed anche nelle stesse postazioni del ricorrente. A volte, ci vedevamo, lavorando alla distanza, all'incirca, di una decina di metri (ad esempio, quando io ero alla UTE 7 e lui alla UTE 8)… quello lettomi è l'orario lavorativo. Ricordo che un periodo abbiamo lavorato anche
Pag. 7 di 14 il sabato mattina… Confermo la movimentazione di pesi sopra i dieci chili da parte del singolo lavoratore. Mentre i quaranta chili venivano spostati – intendo il, carrello carico – non sollevati: il carrello veniva spostato da un solo lavoratore. Un peso superiore ai dieci chilogrammi viene sollevato da due persone, come, ad esempio, il guscio. Tanto so, per essere stato RSU… Conosco molto bene la postazione per altri iscritti sindacali, per i quali abbiamo esaminato le problematiche della postazione… il periodo non me lo ricordo, ma so che hanno spostato personale dal turno B al turno A e qui ho conosciuto il La risposta data sub 6b era Per_1
riferita a questa UTE 9. Confermo le lavorazioni eseguite e che le lavorazioni eseguite sono molto più pesanti di quelle che risultano sui documenti, perché si tratta di lavorare su un furgone che si muove, facendo forza per collocare la mostrina e contemporaneamente avvitare… all'incirca il periodo è quello indicatomi: conosco bene la postazione, per avervi lavorato anch'io, un po' dopo di lui. Pertanto, confermo le lavorazioni che mi sono state lette nonché le attrezzature utilizzate ed aggiungo che tali lavorazioni manuali esercitavano una grande sollecitazione per polsi, dita, braccia e spalle. Preciso che solo nel 2005, inoltre, siamo riusciti ad ottenere il sollevamento del piano di lavoro di otto centimetri, che ha alleviato la curvatura del tronco dei lavoratori. Tuttora, per lavorare, bisogna assumere la posizione curva… è esattamente quello che faceva. In questo caso, il furgone è sospeso ed in movimento e, quando si usa l'avvitatore angolare, siccome lo si fa “al buio”, bisogna anche esercitare una certa forza, per permettere l'avvitamento, altrimenti si “grippa” e tutto il furgone va in scarto… Questa è la situazione in cui il ricorrente ed io abbiamo lavorato vicini: questo descritto è un lavoro che lui faceva
a distanza di pochi metri da me e si tratta di una lavorazione che è stata anch'essa sottoposta a verifica, per la criticità della stessa, non adeguatamente valutata dal
DVR. Si lavorava sempre con le braccia alzate per collegare il tubo spurgo freni, che
Pag. 8 di 14 andava collegato e scollegato, quando suonava e l'operazione era terminata;
si esercitava poi notevole forza per l'inserimento delle connessioni dei cavi centralina.
Era molto difficoltosa la sistemazione della centralina nella scatola… confermo quanto mi è stato letto. Io ho lavorato in quella postazione molto prima del Pt_1
e quando ci ho lavorato io non c'era il discorso dello spurgo freni, facevo solo convergenza e freno a mano. Confermo la lavorazione che, solo in questo caso, è effettuata a furgone fermo, ma si lavora sempre con le braccia alzate… Confermo che tutto quanto letto corrisponde all'attività da eseguire nelle postazioni dove ha lavorato il e dallo stesso svolte”. Pt_1
Infine, anche il terzo teste di parte ricorrente, , ha sul punto Testimone_3
affermato che “… lui entrò qualche mese dopo di me, all'anno nuovo. Di vista già ci conoscevamo… Quando siamo entrati non eravamo nella stessa squadra: io potevo vedere lui da lontano, ma ero in una squadra diversa. Dopo il primo periodo, siamo capitati a lavorare insieme, non solo nella stessa squadra, intendo, ma anche fianco
a fianco… Sì, è vero, ma devo precisare che l'orario che mi si legge è inesatto: quello corretto è 05.45 – 13.45 e 14.15 – 22.15. Confermo che talvolta ha lavorato anche di sabato, nel turno di mattina e tano so perché la cosa riguardava tutti, anche me… L'utilizzo di queste attrezzature fa proprio parte del nostro lavoro… preciso che la data non la ricordo con precisione, ma confermo la circostanza, essendo andato anche io a lavorare all nello stesso periodo di CP_3 Parte_1
Confermo l'intera circostanza ed aggiungo che egli, oltre a questi cavi, doveva avvitare una staffa di ferro e ci doveva attaccare/inserire dei relè… So che è andato Contr lì, era la ex 12… confermo l'intera circostanza. Lo so perché quando l'hanno spostato lo andavo a trovare durante la pausa: preciso che in precedenza la pausa durava venti minuti, attualmente dieci… Lo so perché, quando lui era alla UTE 12, io dopo un po' sono stato trasferito alla , attuale UTE 5, e lavoravo proprio di CP_2
Pag. 9 di 14 fronte a lui, quando stava ai serbatoi. Quando lavorava ai biscottini ed alla staffa era più lontano rispetto a me, ma conosco la lavorazione avendovi lavorato anche io… lo posso confermare, nonostante questa lavorazione io non l'abbia fatta, in Contr quanto dopo il suo trasferimento in questa sono stato trasferito anch'io, in altra squadra, e lavorando vicini ho potuto vedere di cosa si occupava… lo so perché, pur essendo io in una squadra diversa, eravamo separati da pochi metri di distanza… Aggiungo che il serbatoio lo solleviamo con il paranco e poi lo posizioniamo spingendolo a mano…”.
Dunque, i testi escussi – direttamente a conoscenza dei fatti di causa in quanto colleghi di lavoro del ricorrente in prevalenza per quasi tutto l'arco dell'attività lavorativa e nei veri reparti cui il medesimo è stato adibito presso il suo datore di lavoro – con dichiarazioni del tutto lineari e convergenti, senza apparenti contraddizioni di sorta, dunque con piena attendibilità e credibilità, hanno integralmente confermato la lunga attività lavorativa del ricorrente, sin dal 1999, nei diversi reparti con modalità e orari analiticamente indicati in ricorso e comprovati dall'istruttoria orale, adoperando gli strumenti ed assumendo le posture altrettanto specificate, come riferite dai testi medesimi. Trattasi, dunque, di attività che, poiché svolte con detta costanza temporale, in modo sistematico e prolungato, nonché per diverse ore della giornata e per l'intero arco della settimana, unitamente alle modalità di svolgimento in termini di strumenti ed attrezzi adoperati e di posture assunte, appaiono certamente idonee, quanto a compatibilità, a cagionare le patologie denunciate, ciò che consente di ritenere dimostrato, secondo il richiamato criterio di
“probabilità qualificata”, il nesso eziologico l'attività lavorativa espletata e l'insorgenza delle stesse, così dimostrando, giustappunto, l'eziologia professionale di queste ultime.
Pag. 10 di 14 Le considerazioni innanzi esposte hanno, peraltro, trovato conferma nella CTU espletata in corso di causa, nella cui relazione conclusiva si legge quanto segue: “…
Le mansioni di operaio metalmeccanico adibito a diversi reparti di montaggio, come risulta dall'anamnesi lavorativa, sono essenzialmente manuali con movimenti ripetitivi e sistematici che coinvolgono il sistema muscolo-scheletrico. È comunemente noto che nelle attività che richiedono l'assunzione di posture incongrue quali il sollevamento degli arti superiori in sovra spalla e l'utilizzo di avvitatori è associato un elevato rischio patologie muscolo-scheletriche, quali quelle osservate in talune categorie di lavoratori come gli addetti alle industrie metalmeccaniche con compiti di montaggio. Pur essendo i disturbi muscolo scheletrici considerati patologie a genesi multifattoriale, su base morfologica- costituzionale-degenerativa, una maggiore esposizione, alla quale è soggetta la categoria dei lavoratori metalmeccanici, per un continuo uso degli arti superiori, generi un notevole impegno delle spalle e dei gomiti, con l'insorgenza e la gravità delle patologie più frequenti e gravi, rispetto alla popolazione generale. L'attività di operaio metalmeccanico può aver avuto un ruolo se non causale diretto, perlomeno concausale, nel determinismo delle patologie lamentate. Infatti i FATTORI DI
RISCHIO DA quali la ripetitività del gesto, Parte_3
l'impegno di forza, sono presenti nelle attività del ricorrente sulla base degli elementi forniti in sede di istruttoria medico legale e dall' anamnesi lavorativa funzionale alla valutazione del nesso di causalità, tra attività lavorativa e tecnopatia. Pertanto, tenuto conto della occupazione lavorativa da quanto si evince dalla documentazione in atti comprese le prove testimoniali e quanto rilevato dall' esame clinico obiettivo attuale, vi sono elementi sufficienti, per individuare con elevata probabilità…”.
Dall'elaborato peritale, quindi, emerge che il nominato CTU, a mezzo di valutazioni medico-legali espresse in una relazione tecnica immune da vizi che, dunque, va
Pag. 11 di 14 condivisa e richiamata, ha dettagliatamente analizzato, con scrupolo professionale, le patologie per cui è causa, anche – se non soprattutto – tenendo conto della loro genesi multifattoriale, sulla quale è ben idonea ad incidere, quantomeno con efficienza concausale, l'attività lavorativa del tipo di quella espletata per anni dal lavoratore, così giungendo ad affermarne l'origine professionale, secondo un criterio di
“probabilità qualificata” e considerando la documentazione prodotta a sua disposizione e della peculiare natura dell'attività lavorativa dedotte e del protratto arco temporale in cui la stessa si è svolta, oltre che dell'indagine anamentica personale, lavorative ed esame obiettivo del periziato.
In ragione di tanto, deve ritenersi provata l'eziologia professionale della patologia cui la ricorrente è affetta.
Quanto al danno biologico, sempre sulla base della relazione peritale, esso è stato calcolato, complessivamente e tenuto conto della pluralità delle affezioni, nella misura del 6%, che, unitamente alla già richiamata percentuale di invalidità dei postumi lavorativi già accertati, raggiunge un grado complessivo del 10%.
Alla luce delle considerazioni svolte, dunque, il ricorso deve essere accolto, nei termini che seguono.
Deve dichiararsi l'origine professionale delle patologie di cui è affetta parte ricorrente, nonché il pregiudizio complessivo dell'integrità psico-fisica nella misura pari al 10%; per l'effetto, deve condannarsi parte resistente a corrispondere, in favore di parte ricorrente, la prestazione corrispondente al grado di inabilità così come accertato.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e la liquidazione è affidata al dispositivo che segue, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014,
Pag. 12 di 14 come modificato dal D.M. n. 147/2022; per la determinazione del compenso si ha riguardo ai valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. n. 55/14, in relazione alla tipologia di causa (procedimento in materia di previdenza), al valore della controversia (indeterminabile, scaglione da € 26.001,00 ad € 52.000,00) e alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (studio, introduttiva, istruttoria e decisionale). La liquidazione viene effettuata secondo parametri prossimi ai minimi, in considerazione della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
Per le medesime ragioni, le spese di CTU, già liquidate come da separato decreto, devono essere poste definitivamente ed interamente a carico di parte resistente soccombente.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'origine professionale delle patologie di cui è affetta parte ricorrente, nonché il pregiudizio complessivo dell'integrità psico- fisica nella misura pari al 10%;
- condanna parte resistente a corrispondere, in favore di parte ricorrente, la prestazione corrispondente al grado di inabilità così come accertato;
Pag. 13 di 14 - condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 4.700,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di CTU, già liquidate come da separato decreto.
Vasto, 11.12.2025
Il Giudice
Dott. Aureliano Deluca
Pag. 14 di 14