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Sentenza 5 marzo 2024
Sentenza 5 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 05/03/2024, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale di Avezzano in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa Alessandra Contestabile, nella causa civile di primo grado iscritta al n.
1198/2022 R.G. promossa
DA
(C.F. ) in proprio e quale legale Parte_1 C.F._1 rappresentante della P.IVA ), Controparte_1 P.IVA_1 con l'avv. Fabio Di Ruzza
OPPONENTI
CONTRO
(C.F. ) in persona legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore, con l'avv. Luca Montanari
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a ordinanza-ingiunzione di pagamento.
CONCLUSIONI: le parti hanno ha concluso riportandosi ai propri scritti difensivi.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1) Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti ed ai verbali di causa.
2) Con ricorso del 21/09/2020 impugnava l'ordinanza-ingiunzione Parte_2
n. 0039357/2022 del 12/07/2022, notificata in data 22/07/2022, con cui il gli aveva ingiunto di pagare la complessiva somma di € Controparte_2
5.178,50 (comprensive di spese di notifica e di procedimento pari ad € 14,50), per violazioni amministrative rilevate con verbale di accertamento n. 63 del
29/05/2019.
Nello specifico, l'opponente deduceva che detta ordinanza-ingiunzione veniva emessa per violazione degli artt. 84 e 85 della Legge Regione Abruzzo n. 23/2018 in riferimento agli artt. 28 e 29 del D.Lgs. n. 114/1998, in quanto, lo stesso, pur se in possesso di regolare autorizzazione al commercio in forma itinerante, avrebbe esercitato detta attività su area pubblica (in Piazza del Mercato) destinata a posteggio, senza la necessaria autorizzazione amministrativa comunale.
A sostegno della propria tesi difensiva, l'opponente deduceva l'illegittimità dell'agire amministrativo e quindi la nullità dell'impugnata ordinanza-ingiunzione, ovveero del verbale di accertamento di violazione amministrativa, per eccesso di potere, difetto di motivazione e violazione di legge.
Altresì deduceva l'opponente di aver proceduto, prima dell'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione impugnata, a regolare trasmissione di scritti difensivi ex art. 18 Legge 689/1981, con audizione dell'interessato.
L'opponente, quindi, previo accertamento dell'illegittimità del verbale di accertamento di violazione amministrativa n. 63 del 29/05/2019, chiedeva l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione n. 0039357/2022, emessa dal
[...]
in data 12/07/2022 e notificata il 22.07.2022, con adozione di ogni CP_2 necessaria e/o consequenziale statuizione. Con vittoria di spese e competenze di lite.
3) Si costituiva regolarmente in giudizio il , con il patrocinio Controparte_2 del Funzionario Dirigente, avv. Luca Montanari, sostanzialmente deducendo l'infondatezza dell'opposizione chiedendone l'integrale rigetto.
In particolare il Comune opposto chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“A NEL MERITO: rigettare la domanda proposta da perché Parte_1 infondata in fatto e diritto;
B CONDANNARE: in ogni caso il ricorrente al pagamento di spese, competenze e onorari di giudizio;
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 2 di 4
C COMPENSARE integralmente le spese di giudizio nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice”.
4) La causa veniva istruita mediante acquisizione delle prove documentali offerte dalle parti e con espletamento delle prove testimoniali.
6) All'udienza del 05/03/2024, previa discussione orale e precisate le conclusioni dalle parti, veniva pronunciata la presente sentenza ex art. 429 c.p.c., dandone lettura del dispositivo.
7) Tanto premesso in estrema sintesi, rileva questo giudice che l'opposizione risulta essere fondata e pertanto merita accoglimento nei limiti e per i motivi che seguono.
8) L'opponente, fa sostanzialmente discenderne la fondatezza delle proprie ragioni e quindi di aver esercitato la propria attività itinerante di ortofrutticola, nel pieno rispetto di quanto disposto nell'ordinanza del Sindaco del Comune di in CP_2 data 07/05/2019, a mezzo della quale veniva disposto che “a tutela dell'interesse pubblico generale, i produttori agricoli/piccoli commercianti di ortofrutta che intendono partecipare al mercato ortofrutticolo, nelle more dell'esecuzione dei lavori di riqualificazione da effettuarsi in Piazza del Mercato, sarebbero stati sistemati temporaneamente nella zona di Piazza Corbi e che, fino a quando i menzionati lavori di riqualificazione della piazza non avrebbero avuto inizio, gli operatori in questione avrebbero potuto continuare ad esercitare la loro attività in Piazza del Mercato”.
Ordunque, risulta pacifico, nonché documentalmente provato che la
[...] produce e vende prodotti provenienti dalla propria azienda, oltre a Controparte_1 prodotti derivati ottenuti a seguito di attività di manipolazione e trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa (cfr. Doc. 6 opponente).
Altresì risulta documentalmente provato che detta società risulta essere regolarmente iscritta nella CCIAA di Frosinone a far data del 06/05/2019, così come di essere in possesso di regolare autorizzazione in forma itinerante per l'esercizio del commercio riservato ai produttori agricoli/piccoli commercianti su aree pubbliche, giusto provvedimento rilasciato in data 16/05/2019 da parte del
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 3 di 4
Comune di Fontana Liri (Cfr. Doc. 7 opponente), come da prescrizioni/requisiti stabiliti nella Deliberazione di G.C. n. 324 del 22/12/2015.
In sintesi è emerso che l'odierno opponente poteva esercitare la propria attività nei luoghi oggetto di causa.
Alla luce di quanto sopra esposto, pertanto, non può che discenderne la nullità della sanzione irrogata per violazione degli artt. 84 e 85 della Legge Regione
Abruzzo n. 23/2018 in riferimento agli artt. 28 e 29 del D.Lgs. n. 114/1998 e quindi l'illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione n. 0039357/2022 del 12/07/2022.
9) Assorbita ogni ulteriore questione sollevata dalle parti.
10) Vista la particolare novità della materia trattata, si ritiene che le spese di lite devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla l'ordinanza-ingiunzione prot. n.
0039357/2022 del 12/07/2022 dal;
Controparte_2
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza attesa la particolare complessità della controversia.
Avezzano, il 5 marzo 2024
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Contestabile
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale di Avezzano in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa Alessandra Contestabile, nella causa civile di primo grado iscritta al n.
1198/2022 R.G. promossa
DA
(C.F. ) in proprio e quale legale Parte_1 C.F._1 rappresentante della P.IVA ), Controparte_1 P.IVA_1 con l'avv. Fabio Di Ruzza
OPPONENTI
CONTRO
(C.F. ) in persona legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore, con l'avv. Luca Montanari
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a ordinanza-ingiunzione di pagamento.
CONCLUSIONI: le parti hanno ha concluso riportandosi ai propri scritti difensivi.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1) Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti ed ai verbali di causa.
2) Con ricorso del 21/09/2020 impugnava l'ordinanza-ingiunzione Parte_2
n. 0039357/2022 del 12/07/2022, notificata in data 22/07/2022, con cui il gli aveva ingiunto di pagare la complessiva somma di € Controparte_2
5.178,50 (comprensive di spese di notifica e di procedimento pari ad € 14,50), per violazioni amministrative rilevate con verbale di accertamento n. 63 del
29/05/2019.
Nello specifico, l'opponente deduceva che detta ordinanza-ingiunzione veniva emessa per violazione degli artt. 84 e 85 della Legge Regione Abruzzo n. 23/2018 in riferimento agli artt. 28 e 29 del D.Lgs. n. 114/1998, in quanto, lo stesso, pur se in possesso di regolare autorizzazione al commercio in forma itinerante, avrebbe esercitato detta attività su area pubblica (in Piazza del Mercato) destinata a posteggio, senza la necessaria autorizzazione amministrativa comunale.
A sostegno della propria tesi difensiva, l'opponente deduceva l'illegittimità dell'agire amministrativo e quindi la nullità dell'impugnata ordinanza-ingiunzione, ovveero del verbale di accertamento di violazione amministrativa, per eccesso di potere, difetto di motivazione e violazione di legge.
Altresì deduceva l'opponente di aver proceduto, prima dell'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione impugnata, a regolare trasmissione di scritti difensivi ex art. 18 Legge 689/1981, con audizione dell'interessato.
L'opponente, quindi, previo accertamento dell'illegittimità del verbale di accertamento di violazione amministrativa n. 63 del 29/05/2019, chiedeva l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione n. 0039357/2022, emessa dal
[...]
in data 12/07/2022 e notificata il 22.07.2022, con adozione di ogni CP_2 necessaria e/o consequenziale statuizione. Con vittoria di spese e competenze di lite.
3) Si costituiva regolarmente in giudizio il , con il patrocinio Controparte_2 del Funzionario Dirigente, avv. Luca Montanari, sostanzialmente deducendo l'infondatezza dell'opposizione chiedendone l'integrale rigetto.
In particolare il Comune opposto chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“A NEL MERITO: rigettare la domanda proposta da perché Parte_1 infondata in fatto e diritto;
B CONDANNARE: in ogni caso il ricorrente al pagamento di spese, competenze e onorari di giudizio;
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 2 di 4
C COMPENSARE integralmente le spese di giudizio nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice”.
4) La causa veniva istruita mediante acquisizione delle prove documentali offerte dalle parti e con espletamento delle prove testimoniali.
6) All'udienza del 05/03/2024, previa discussione orale e precisate le conclusioni dalle parti, veniva pronunciata la presente sentenza ex art. 429 c.p.c., dandone lettura del dispositivo.
7) Tanto premesso in estrema sintesi, rileva questo giudice che l'opposizione risulta essere fondata e pertanto merita accoglimento nei limiti e per i motivi che seguono.
8) L'opponente, fa sostanzialmente discenderne la fondatezza delle proprie ragioni e quindi di aver esercitato la propria attività itinerante di ortofrutticola, nel pieno rispetto di quanto disposto nell'ordinanza del Sindaco del Comune di in CP_2 data 07/05/2019, a mezzo della quale veniva disposto che “a tutela dell'interesse pubblico generale, i produttori agricoli/piccoli commercianti di ortofrutta che intendono partecipare al mercato ortofrutticolo, nelle more dell'esecuzione dei lavori di riqualificazione da effettuarsi in Piazza del Mercato, sarebbero stati sistemati temporaneamente nella zona di Piazza Corbi e che, fino a quando i menzionati lavori di riqualificazione della piazza non avrebbero avuto inizio, gli operatori in questione avrebbero potuto continuare ad esercitare la loro attività in Piazza del Mercato”.
Ordunque, risulta pacifico, nonché documentalmente provato che la
[...] produce e vende prodotti provenienti dalla propria azienda, oltre a Controparte_1 prodotti derivati ottenuti a seguito di attività di manipolazione e trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa (cfr. Doc. 6 opponente).
Altresì risulta documentalmente provato che detta società risulta essere regolarmente iscritta nella CCIAA di Frosinone a far data del 06/05/2019, così come di essere in possesso di regolare autorizzazione in forma itinerante per l'esercizio del commercio riservato ai produttori agricoli/piccoli commercianti su aree pubbliche, giusto provvedimento rilasciato in data 16/05/2019 da parte del
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 3 di 4
Comune di Fontana Liri (Cfr. Doc. 7 opponente), come da prescrizioni/requisiti stabiliti nella Deliberazione di G.C. n. 324 del 22/12/2015.
In sintesi è emerso che l'odierno opponente poteva esercitare la propria attività nei luoghi oggetto di causa.
Alla luce di quanto sopra esposto, pertanto, non può che discenderne la nullità della sanzione irrogata per violazione degli artt. 84 e 85 della Legge Regione
Abruzzo n. 23/2018 in riferimento agli artt. 28 e 29 del D.Lgs. n. 114/1998 e quindi l'illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione n. 0039357/2022 del 12/07/2022.
9) Assorbita ogni ulteriore questione sollevata dalle parti.
10) Vista la particolare novità della materia trattata, si ritiene che le spese di lite devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla l'ordinanza-ingiunzione prot. n.
0039357/2022 del 12/07/2022 dal;
Controparte_2
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza attesa la particolare complessità della controversia.
Avezzano, il 5 marzo 2024
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Contestabile
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 4 di 4