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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 29/09/2025, n. 919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 919 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Benevento
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 2335/2024R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, elettivamente domiciliato in VIA CAMPANE N. 6 Parte_1
83100 AVELLINO, presso lo studio dell'avv. TUCCI CARMINE, che lo rap- presenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- parte ricorrente -
C O N T R O
elettivamente domiciliato in atti, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
GRECO ATANASIO MAURIZIO giusta delega in atti;
- parte resistente - all'esito della trattazione scritta del 26/09/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
1.
Con ricorso depositato il 26.5.24 parte ricorrente ha esposto:
- che veniva assunto in data 18.01.2022 alle dipendenze della ditta individuale con sede in AN IR (Av) Via De Sabramo n. Controparte_2
1 26 ed operante nel settore edilizio con contratto di apprendistato professionalizzante, a tempo pieno 40h/settimana e qualifica di muratore;
- che tramite il Patronato ACLI di AN IR (Av) l'istante in data16.01.2024 presentava domanda di NASpI all' a seguito di CP_1 licenziamento per giustificato motivo oggettivo dall'azienda Controparte_2
essendo in possesso alla data della cessazione dell'attività lavorativa dei requisiti lavorativi e contributivi;
- che con provvedimento datato 07 febbraio 2024 l' comunicava la CP_1 respinta della domanda di disoccupazione Naspi n. 901300009200
(2024/940216), con la seguente motivazione “respinta in attesa verifica contribuzione versata”
- che in data 17.02.2024 sempre tramite il Patronato LI di AN IR
(AV) veniva proposto ricorso amministrativo al Comitato Provinciale CP_1
- che con delibera n. 2410164 del 26.03.2024 l' respingeva il ricorso CP_1
amministrativo con la seguente diversa motivazione “i soggetti del rapporto di lavoro sono conviventi ed in base a quanto previsto dalla circolare 179/1989 si delibera di non accogliere il ricorso”;
- che il provvedimento era illegittimo per carenza di motivazione e perché possedeva tutti i requisiti di legge.
Tanto premesso, in questa sede, ha chiesto di “1.Accertare e dichiarare l'illegittimità del rigetto della domanda di NASpI presentata dal sig. Parte_1
in data 16.01.2024, con conseguente diritto del ricorrente al beneficio
[...] richiesto.
2. per l'effetto condannare l convenuto a riconoscere e CP_3
corrispondere al ricorrente quanto dovuto a titolo di NASpI per il periodo indicato nella domanda stessa o altro che risulti di giustizia, con la decorrenza e la durata spettante secondo legge, oltre interessi e rivalutazione dal 121° giorno dalla presentazione della domanda al saldo effettivo 3. condannare il convenuto
2 al pagamento delle spese, diritti e onorario del presente giudizio, con clausola di attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Si è costituito il convenuto instando per il rigetto del ricorso in quanto infondato.
In particolare l' ha evidenziato: CP_1
- che la domanda avversaria di NASPI presentata in data del 16.1.2024 è stata inizialmente respinta in data del 7.2.2024 in attesa di verifica della contribuzione versata, in quanto in base alla Circolare n. 179/1989 viene specificato che il rapporto di lavoro fra familiari conviventi si presume prestato a titolo gratuito;
- che i preposti Uffici hanno proceduto a segnalare il rapporto di CP_1
lavoro per la verifica ispettiva e la stessa non è ancora stata avviata: resta fatta salva la possibilità che il rapporto di lavoro possa esser disconosciuto successivamente;
- che in sede di ricorso amministrativo l'azienda non ha fornito la prova contraria alla gratuità del rapporto di lavoro tra familiari conviventi, e quindi non ha provato la subordinazione del rapporto di lavoro che avrebbe poi determinato il diritto alla NASPI: infatti, è stata fornita SOLO la prova del versamento contributivo dei contributi, ma non del pagamento delle retribuzioni e quindi il rapporto di lavoro non si qualificherebbe come subordinato, ma il ricorrente sarebbe iscrivibile alla gestione artigiani come coadiuvante del padre .
2.
Ciò posto, parte ricorrente rivendica il mancato riconoscimento della Naspi per aver ritenuto l'ente convenuto che il rapporto di lavoro tra il ricorrente ed il datore, rispettivamente figlio e padre, fosse a titolo gratuito non essendovi la prova della natura subordinata del rapporto.
In via generale si osserva che la Suprema Corte ha avuto modo di rilevare, con giurisprudenza del tutto univoca e costante che “Nel caso di prestazioni lavorative rese fra persone conviventi, legate da vincolo di parentela o di affinità,
3 le prestazioni stesse si presumono gratuite e non ricollegabili ad un rapporto di lavoro. Tale presunzione può essere vinta dalla dimostrazione, incombente alla parte che sostiene l'esistenza di un rapporto di lavoro, dei requisiti della subordinazione e della onerosità delle rispettive prestazioni, ma deve trattarsi di prova precisa e rigorosa non evincibile dalla sola circostanza che le attività in questione, anziché svolgersi nello stretto ambito della vita familiare e comune, attengano all'Esercizio di un'impresa, qualora questa sia gestita ed organizzata con criteri prevalentemente familiari, di per sé soli non compatibili con l'entità economica dell'intrapresa e con le sue empiriche variabili strutturali ed organizzative. (Cass. Sez. L, Sentenza n. 1880 del 20/03/1980, Rv. 405498 – 01, ma vedi anche Cass. Sez. L, Sentenza n. 1464 del 19/02/1985 (Rv. 439489 – 01,
Cass. Sez. L, Sentenza n. 5221 del 13/06/1987 (Rv. 453815 - 01).
Tale orientamento continua ad essere pienamente confermato anche dopo decenni: “È principio consolidato di questa Corte che, nel caso di prestazioni lavorative effettuate tra persone legate da vincoli di parentela o affinità ovvero rese nell'ambito di una comunità familiare, opera una presunzione di gratuità delle prestazioni, in ragione del particolare vincolo che lega i soggetti del rapporto e della comunanza spirituale ed economica tra loro esistente. È altresì ricorrente nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui ogni attività oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro subordinato può essere ricondotta ad un rapporto diverso istituito affectionis vel benevolentiae causa, caratterizzato dalla gratuità della prestazione.
Quest'ultimo elemento può essere superato attraverso la prova dell'esistenza del vincolo di subordinazione, diverso dal vincolo di solidarietà ed affettività, idoneo a costituire la causa di prestazioni gratuite.
La valutazione al riguardo compiuta dal giudice del merito è incensurabile in sede di legittimità se immune da errori di diritto e da vizi logici (Cass. n.
3602/06; Cass. n. 1833/09; Cass. n. 23624/10).
4 Di recente, in tema di rapporto di lavoro nel contesto familiare, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che l'accertamento dell'eterodirezione deve essere calato nello specifico rapporto di contesto alla stregua del quale il concreto apprezzamento della natura subordinata del rapporto deve tenere conto che l'elemento della eterodirezione si esprime in forma attenuata, senza necessità di una sua estrinsecazione in ordini specifici e dettagliati essendo sufficiente a sostanziare la natura subordinata del rapporto di lavoro il pieno e stabile inserimento del ricorrente nella organizzazione di lavoro del resistente, su cui, nel caso esame, tutte le deposizioni convergono e l'assenza di autonomia gestionale, al pari desumibile, nella fattispecie in esame, dal complesso delle risultanze testimoniali, non rinvenendosi nelle deposizioni dei testi di parte convenuta elementi di segno contrario rispetto a quanto riferito dai testi di parte ricorrente, le cui dichiarazioni depongono manifestamente nel senso della qualificazione del rapporto come subordinato. (Cass. 9778/2024).
Ciò posto, è del tutto evidente che l'onere della prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra e Parte_2 Parte_3
gravi interamente su quest'ultimo.
Sull'opponente grava dunque l'onere di provare la sussistenza di tutti quegli elementi fattuali la cui ricorrenza rende plausibile l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
Pertanto, onde valutare la fondatezza della domanda occorre verificare l'esito della prova per testi.
ha dichiarato: “ADR: indifferente Parte_4
ADR: Conosco il ricorrente in quanto sono stato direttore dei lavori di un cantiere dell'impresa , cantiere De Matteis Settimia in AN IR CP_2 contrada AV .
ASR: Il periodo di lavoro è stato febbraio 2022 -maggio 2023
5 ADR: era manovale ed eseguiva lavorazioni di pertinenza Parte_1 nelle ore 8-14 e 15-17 nei giorni di attività del cantiere.
ADR: io mi recavo sul cantiere quasi quotidianamente
ADR: Il titolare dell'impresa era che deva le direttive a Controparte_2
. Parte_1
ADR: Il titolare era sempre presente in cantiere quando c'erano le lavorazioni , ovvero tutte le volte in cui si lavorava in cantiere per lavori edili. Ad esempio nei giorni in cui si svolgevano lavori di impiantistica e non edili il titolare non c'era.
ADR: Ho visto il titolare dare direttive a dicendogli cosa Parte_1
fare.
ADR: il ricorrente arrivava col furgone insieme al titolare verso le 8.15/8.20 seconda delle necessità
ADR: E' capitato che il ricorrente avesse necessità di maggiori informazioni e si interfacciava con il titolare via telefono
ADR: Io so che l'assunzione del ricorrente è stata fatta proprio per l'avvio di questo cantiere oggetto di super bonus”.
ha dichiarato: “ADR: Conosco il ricorrente avendolo incontrato Testimone_1
sul cantiere di AV in quanto io mi occupo di pitturazione .
ADR: Ho seguito il cantiere quasi totalmente sei sette mesi, da marzo fino a fine cantiere ma non ricordo l'anno.
ADR: Come operai dell'impresa edile c'era il ricorrente che seguiva gli ordini del padre . Oltre a loro due non c'erano altri operai .
ADR: Il padre del ricorrente faceva lavori di edilizia e il figlio lo aiutava .
ADR: Il padre diceva al ricorrente cosa fare spiegando come fare gli intonaci, gli preparava l'attrezzatura e gli impasti, insomma roba di cantiere.
ADR: Io andavo la mattina alle 8 fino all12/13 ed erano presenti il ricorrente e il padre;
di pomeriggio finchè c'ero io cioè fino alle 17.30 loro c'erano.
ADR: Il ricorrente chiedeva al padre come andava fatto il lavoro
6 ADR: Il direttore dei lavori del cantiere era . Parte_5
ADR: Il cantiere era stato attivato col super bonus”. ha dichiarato: “ ADR: conosco il ricorrente perché io ero un Tes_2
cottimista e lavoravo con il padre del ricorrente e mi occupavo di fare gli intonaci e ho avuto modo di vedere il ricorrente tutti i giorni, sul cantiere, con noi.
ADR: non ricordo in che periodo ho lavorato con il padre del ricorrente, ma ricordo che ho lavorato per un annetto, durante il quale, il ricorrente era sempre presente e faceva il manovale e il muratore.
ADR: io ho lavorato nel 2022-2023, ma non lavoravo continuativamente con loro, ma come cottimista per determinati lavori edili.
ADR: lavoravamo dal lunedì al venerdì, quando stavo io, il ricorrente c'era sempre e se mancava qualcosa lui andava a prenderla. Lui veniva ad aprire il cantiere alle 8,00-8,30 e chiudeva alle 17,00-17,30, a seconda del se io avevo terminato il mio lavoro o meno. Quando andavo via io, andavano via tutti.
ADR: abbiamo lavorato su due cantieri ad AN e uno a Flumeri.
ADR: io vedevo il ricorrente lavorare e penso che le direttive gliele desse il padre, ma non lo so. Si telefonava con il padre e poi mi diceva che dovevamo fare e anche quando qualcosa non andava, chiamava il padre e poi mi diceva cosa si erano detti.
ADR: confermo che il ricorrente veniva a lavorare utilizzando il furgone della ditta . Controparte_2
ADR: il ricorrente usava gli strumenti della ditta e quando serviva del materiale andava a ritirarlo nei negozi dei fornitori, usando il furgone della ditta.
ADR: nulla so in merito alla sua retribuzione”. ha dichiarato: “ADR: conosco il ricorrente perché siamo entrambi Tes_3 compaesani e poi perché io sono un tecnico e ho fatto il Direttore dei Lavori sul cantiere di Flumeri, c.da Gessera, sul cantiere Rione Valle ad AN IR e sul
7 cantiere di via Donato Anzani, Vico IV ad AN IR e lui lavorava su questi cantieri con la ditta del padre, . Controparte_2
ADR: si trattava di condomini e i cantieri erano di importi considerevoli, attivati con superbonus.
ADR: i cantieri erano aperti nel 2022-2023 e sono stati completati entro il dicembre 2023 e il ricorrente ha lavorato su questi cantieri, un po' su una parte e un po' dall'altra, ma sui cantieri ci sono state interruzioni. Comunque lui ha lavorato tutto il tempo con la ditta del padre, anche perché si trattava di cantieri importanti di centinaia di migliaia di euro e sostanzialmente lavoravano solo loro due.
ADR: lavorava tutti i giorni dalle 8,00 alle 17,00 dal lunedì al venerdì e lui seguiva le direttive del padre, perché faceva il manovale e non era esperto, mentre il padre era specializzato e diceva al figlio cosa fare. Il ricorrente si occupava di lavorazioni semplici e di approvvigionamento di materiale, tutto su indicazione del padre.
ADR: il ricorrente utilizzava il furgone della ditta, il fiorino, sia per andare a lavoro che per andare a ritirare il materiale che serviva e utilizzava le attrezzature della ditta.
ADR: nulla so sulla retribuzione percepita dal ricorrente”.
Orbene, valutando i dati conoscitivi emersi dalle deposizioni riportate può dirsi provato che il ricorrente lavorava in maniera stabile e continuativa nei cantieri della ditta di cui è titolare il padre e che era presente tutti i giorni di apertura dei cantieri con orario dalle 8 alle 17; emerge, altresì, che il ricorrente riceveva le direttive dal padre che gli diceva cosa fare e che non aveva Controparte_2 alcuna autonomia decisionale in quanto si interfacciava con il padre anche per ciò che concerne il rapporto con i cottimisti (v. deposizioni in atti).
Tutti i testi hanno confermato la continuità dei tempi di lavoro e hanno riferito che il ricorrente è stato assunto come apprendista dal padre per lo svolgimento
8 dell'attività di manovale presso i cantieri acquisiti con il superbonus e che fosse il padre a dirgli di volta in volta cosa fare lavorando con lui .
Inoltre, agli atti risulta il versamento dei contributi e il pagamento della retribuzione mediante bonifici su base mensile, solo genericamente contestati dall' . CP_1
Con riferimento alla retribuzione ed ai metodi di pagamento, si rileva infatti che la documentazione prodotta dal ricorrente consente di ritenere raggiunta la prova di una effettiva regolare retribuzione del ricorrente.
Oltre alle buste paga sono stati prodotti dal ricorrente i bonifici relativi al puntuale pagamento mensile della retribuzione che provano l'effettiva corresponsione della stessa, contenenti nella causale l'indicazione del pagamento della retribuzione mensile.
Pertanto, all'esito dell'espletamento dei mezzi istruttori offerti dal ricorrente di circostanze di fatto, quali la presenza costante, l'osservanza di un orario coincidente con l'apertura del cantiere - entrambe modalità tali da prefigurare, piuttosto che una partecipazione all'attività dettata da motivi di assistenza familiare legati alla condizione personale del ricorrente, il programmatico valersi da parte del titolare, ai fini dell'organizzazione dell'attività stessa, al medesimo facente capo, dell'apporto della prestazione dalla stessa resa - nonché la corresponsione di un compenso a cadenze fisse, anch'essa maggiormente compatibile con la logica del corrispettivo della prestazione, piuttosto che con la destinazione alla copertura di contingenti e dunque variabili esigenze di vita, riconducibili alla nozione elaborata dalla giurisprudenza della Suprema Corte di elemento sintomatico della subordinazione e come tali idonee ad offrire fondamento probatorio alla domanda dell'attore (v. Cassazione Civile, Sez. Lav.,
27 febbraio 2018, n. 4535 - Nessuna impresa familiare ma un rapporto di lavoro subordinato tra sorella e fratello).
9 A ben vedere, il rapporto di scambio tra prestazione lavorativa e retribuzione costituisce uno degli elementi costitutivi del contratto di lavoro subordinato come delineato dall'art. 2094 c.c., e vale a distinguerlo, tra l'altro, sia della prestazione di lavoro a titolo gratuito, sia dai rapporti di tipo associativo.
Nel caso concreto, quindi, in relazione alle singole voci di seguito analizzate, sussiste la prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze del convenuto.
Alla luce di siffatte emergenze e della documentazione in atti (v. comunicazioni
Unilav la cui rilevanza probatoria rispetto all'esistenza del rapporto di lavoro subordinato è stata recentemente riconosciuta dalla Corte di
Cassazione, cfr. Cass. 10371/23, buste paga, versamento contribuzione, bonifici relativi al pagamento della retribuzione) nonchè tenuto conto che agli atti non vi
è un verbale di disconoscimento del rapporto di lavoro, né risultano indagini ispettive di segno contrario, deve ritenersi illegittimo il diniego dell di CP_1
rigetto della NASPI con conseguente riconoscimento del beneficio richiesto, stante la non contestata sussistenza degli altri presupposti di legge (perdita del lavoro involontaria (in base a Dl. 181/200, art. 1, comma 2, lettera c, e successive modifiche); aver versato almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti la data di inizio della disoccupazione – v. , la lettera di Pt_6
licenziamento e i versamenti dei contributi ).
L'indennità di disoccupazione c.d. N.A.S.P.I. è stata istituita dall'articolo 1 del
D.Lgs n. 22 del 4 marzo 2015, a mente del quale 'A decorrere dal 1 maggio 2015
è istituita presso la Ge. prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e nell'ambito dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) di cui all'art. 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, una indennità mensile di disoccupazione denominata «Nuova prestazione di
Assicurazione Sociale per l'Impiego (NA.)» avente la funzione di fornire una
10 tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.
La NASPI sostituisce le prestazioni ASpI e mini-ASpI introdotte dall'articolo 2 della legge n. 92 del 2012, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1 maggio 2015'.
In particolare, l'indennità di disoccupazione N.A.S.P.I. è riconosciuta ai soggetti, già impiegati con rapporto di lavoro subordinato, che vantino due specifici requisiti, ovvero:
1) che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione lavorativa e che si trovino in stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett. c) d.lgs. n.
181/2000 - a norma del quale si definisce 'stato di disoccupazione' la condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti;
2) che possano far valere il doppio requisito di almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, nonché almeno 30 giorni di lavoro effettivo o equivalenti, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione. Sicché, come si vede, la prestazione invocata è specificamente prevista per i lavoratori subordinati, i quali abbiano involontariamente perduto la propria occupazione.
3.
Da tutto ciò consegue che il ricorso va accolto e per l'effetto va dichiarato il diritto del ricorrente a percepire l'indennità di NASpI per il periodo di legge e per l'effetto condanna l' a corrispondere detta indennità, oltre interessi CP_1 legali dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa al saldo.
4.
11 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. accerta e dichiara il diritto del ricorrente a percepire l'indennità di NASpI per il periodo di legge e per l'effetto condanna l' a corrispondere detta CP_1 indennità, oltre interessi legali dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa al saldo;
2. condanna l' alla rifusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente CP_1
che liquida in complessivi euro 1.865,00 oltre rimb. forf. spese 15 %, IVA e CPA di legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Così deciso in Benevento, 27/09/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
12
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 2335/2024R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, elettivamente domiciliato in VIA CAMPANE N. 6 Parte_1
83100 AVELLINO, presso lo studio dell'avv. TUCCI CARMINE, che lo rap- presenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- parte ricorrente -
C O N T R O
elettivamente domiciliato in atti, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
GRECO ATANASIO MAURIZIO giusta delega in atti;
- parte resistente - all'esito della trattazione scritta del 26/09/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
1.
Con ricorso depositato il 26.5.24 parte ricorrente ha esposto:
- che veniva assunto in data 18.01.2022 alle dipendenze della ditta individuale con sede in AN IR (Av) Via De Sabramo n. Controparte_2
1 26 ed operante nel settore edilizio con contratto di apprendistato professionalizzante, a tempo pieno 40h/settimana e qualifica di muratore;
- che tramite il Patronato ACLI di AN IR (Av) l'istante in data16.01.2024 presentava domanda di NASpI all' a seguito di CP_1 licenziamento per giustificato motivo oggettivo dall'azienda Controparte_2
essendo in possesso alla data della cessazione dell'attività lavorativa dei requisiti lavorativi e contributivi;
- che con provvedimento datato 07 febbraio 2024 l' comunicava la CP_1 respinta della domanda di disoccupazione Naspi n. 901300009200
(2024/940216), con la seguente motivazione “respinta in attesa verifica contribuzione versata”
- che in data 17.02.2024 sempre tramite il Patronato LI di AN IR
(AV) veniva proposto ricorso amministrativo al Comitato Provinciale CP_1
- che con delibera n. 2410164 del 26.03.2024 l' respingeva il ricorso CP_1
amministrativo con la seguente diversa motivazione “i soggetti del rapporto di lavoro sono conviventi ed in base a quanto previsto dalla circolare 179/1989 si delibera di non accogliere il ricorso”;
- che il provvedimento era illegittimo per carenza di motivazione e perché possedeva tutti i requisiti di legge.
Tanto premesso, in questa sede, ha chiesto di “1.Accertare e dichiarare l'illegittimità del rigetto della domanda di NASpI presentata dal sig. Parte_1
in data 16.01.2024, con conseguente diritto del ricorrente al beneficio
[...] richiesto.
2. per l'effetto condannare l convenuto a riconoscere e CP_3
corrispondere al ricorrente quanto dovuto a titolo di NASpI per il periodo indicato nella domanda stessa o altro che risulti di giustizia, con la decorrenza e la durata spettante secondo legge, oltre interessi e rivalutazione dal 121° giorno dalla presentazione della domanda al saldo effettivo 3. condannare il convenuto
2 al pagamento delle spese, diritti e onorario del presente giudizio, con clausola di attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Si è costituito il convenuto instando per il rigetto del ricorso in quanto infondato.
In particolare l' ha evidenziato: CP_1
- che la domanda avversaria di NASPI presentata in data del 16.1.2024 è stata inizialmente respinta in data del 7.2.2024 in attesa di verifica della contribuzione versata, in quanto in base alla Circolare n. 179/1989 viene specificato che il rapporto di lavoro fra familiari conviventi si presume prestato a titolo gratuito;
- che i preposti Uffici hanno proceduto a segnalare il rapporto di CP_1
lavoro per la verifica ispettiva e la stessa non è ancora stata avviata: resta fatta salva la possibilità che il rapporto di lavoro possa esser disconosciuto successivamente;
- che in sede di ricorso amministrativo l'azienda non ha fornito la prova contraria alla gratuità del rapporto di lavoro tra familiari conviventi, e quindi non ha provato la subordinazione del rapporto di lavoro che avrebbe poi determinato il diritto alla NASPI: infatti, è stata fornita SOLO la prova del versamento contributivo dei contributi, ma non del pagamento delle retribuzioni e quindi il rapporto di lavoro non si qualificherebbe come subordinato, ma il ricorrente sarebbe iscrivibile alla gestione artigiani come coadiuvante del padre .
2.
Ciò posto, parte ricorrente rivendica il mancato riconoscimento della Naspi per aver ritenuto l'ente convenuto che il rapporto di lavoro tra il ricorrente ed il datore, rispettivamente figlio e padre, fosse a titolo gratuito non essendovi la prova della natura subordinata del rapporto.
In via generale si osserva che la Suprema Corte ha avuto modo di rilevare, con giurisprudenza del tutto univoca e costante che “Nel caso di prestazioni lavorative rese fra persone conviventi, legate da vincolo di parentela o di affinità,
3 le prestazioni stesse si presumono gratuite e non ricollegabili ad un rapporto di lavoro. Tale presunzione può essere vinta dalla dimostrazione, incombente alla parte che sostiene l'esistenza di un rapporto di lavoro, dei requisiti della subordinazione e della onerosità delle rispettive prestazioni, ma deve trattarsi di prova precisa e rigorosa non evincibile dalla sola circostanza che le attività in questione, anziché svolgersi nello stretto ambito della vita familiare e comune, attengano all'Esercizio di un'impresa, qualora questa sia gestita ed organizzata con criteri prevalentemente familiari, di per sé soli non compatibili con l'entità economica dell'intrapresa e con le sue empiriche variabili strutturali ed organizzative. (Cass. Sez. L, Sentenza n. 1880 del 20/03/1980, Rv. 405498 – 01, ma vedi anche Cass. Sez. L, Sentenza n. 1464 del 19/02/1985 (Rv. 439489 – 01,
Cass. Sez. L, Sentenza n. 5221 del 13/06/1987 (Rv. 453815 - 01).
Tale orientamento continua ad essere pienamente confermato anche dopo decenni: “È principio consolidato di questa Corte che, nel caso di prestazioni lavorative effettuate tra persone legate da vincoli di parentela o affinità ovvero rese nell'ambito di una comunità familiare, opera una presunzione di gratuità delle prestazioni, in ragione del particolare vincolo che lega i soggetti del rapporto e della comunanza spirituale ed economica tra loro esistente. È altresì ricorrente nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui ogni attività oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro subordinato può essere ricondotta ad un rapporto diverso istituito affectionis vel benevolentiae causa, caratterizzato dalla gratuità della prestazione.
Quest'ultimo elemento può essere superato attraverso la prova dell'esistenza del vincolo di subordinazione, diverso dal vincolo di solidarietà ed affettività, idoneo a costituire la causa di prestazioni gratuite.
La valutazione al riguardo compiuta dal giudice del merito è incensurabile in sede di legittimità se immune da errori di diritto e da vizi logici (Cass. n.
3602/06; Cass. n. 1833/09; Cass. n. 23624/10).
4 Di recente, in tema di rapporto di lavoro nel contesto familiare, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che l'accertamento dell'eterodirezione deve essere calato nello specifico rapporto di contesto alla stregua del quale il concreto apprezzamento della natura subordinata del rapporto deve tenere conto che l'elemento della eterodirezione si esprime in forma attenuata, senza necessità di una sua estrinsecazione in ordini specifici e dettagliati essendo sufficiente a sostanziare la natura subordinata del rapporto di lavoro il pieno e stabile inserimento del ricorrente nella organizzazione di lavoro del resistente, su cui, nel caso esame, tutte le deposizioni convergono e l'assenza di autonomia gestionale, al pari desumibile, nella fattispecie in esame, dal complesso delle risultanze testimoniali, non rinvenendosi nelle deposizioni dei testi di parte convenuta elementi di segno contrario rispetto a quanto riferito dai testi di parte ricorrente, le cui dichiarazioni depongono manifestamente nel senso della qualificazione del rapporto come subordinato. (Cass. 9778/2024).
Ciò posto, è del tutto evidente che l'onere della prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra e Parte_2 Parte_3
gravi interamente su quest'ultimo.
Sull'opponente grava dunque l'onere di provare la sussistenza di tutti quegli elementi fattuali la cui ricorrenza rende plausibile l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
Pertanto, onde valutare la fondatezza della domanda occorre verificare l'esito della prova per testi.
ha dichiarato: “ADR: indifferente Parte_4
ADR: Conosco il ricorrente in quanto sono stato direttore dei lavori di un cantiere dell'impresa , cantiere De Matteis Settimia in AN IR CP_2 contrada AV .
ASR: Il periodo di lavoro è stato febbraio 2022 -maggio 2023
5 ADR: era manovale ed eseguiva lavorazioni di pertinenza Parte_1 nelle ore 8-14 e 15-17 nei giorni di attività del cantiere.
ADR: io mi recavo sul cantiere quasi quotidianamente
ADR: Il titolare dell'impresa era che deva le direttive a Controparte_2
. Parte_1
ADR: Il titolare era sempre presente in cantiere quando c'erano le lavorazioni , ovvero tutte le volte in cui si lavorava in cantiere per lavori edili. Ad esempio nei giorni in cui si svolgevano lavori di impiantistica e non edili il titolare non c'era.
ADR: Ho visto il titolare dare direttive a dicendogli cosa Parte_1
fare.
ADR: il ricorrente arrivava col furgone insieme al titolare verso le 8.15/8.20 seconda delle necessità
ADR: E' capitato che il ricorrente avesse necessità di maggiori informazioni e si interfacciava con il titolare via telefono
ADR: Io so che l'assunzione del ricorrente è stata fatta proprio per l'avvio di questo cantiere oggetto di super bonus”.
ha dichiarato: “ADR: Conosco il ricorrente avendolo incontrato Testimone_1
sul cantiere di AV in quanto io mi occupo di pitturazione .
ADR: Ho seguito il cantiere quasi totalmente sei sette mesi, da marzo fino a fine cantiere ma non ricordo l'anno.
ADR: Come operai dell'impresa edile c'era il ricorrente che seguiva gli ordini del padre . Oltre a loro due non c'erano altri operai .
ADR: Il padre del ricorrente faceva lavori di edilizia e il figlio lo aiutava .
ADR: Il padre diceva al ricorrente cosa fare spiegando come fare gli intonaci, gli preparava l'attrezzatura e gli impasti, insomma roba di cantiere.
ADR: Io andavo la mattina alle 8 fino all12/13 ed erano presenti il ricorrente e il padre;
di pomeriggio finchè c'ero io cioè fino alle 17.30 loro c'erano.
ADR: Il ricorrente chiedeva al padre come andava fatto il lavoro
6 ADR: Il direttore dei lavori del cantiere era . Parte_5
ADR: Il cantiere era stato attivato col super bonus”. ha dichiarato: “ ADR: conosco il ricorrente perché io ero un Tes_2
cottimista e lavoravo con il padre del ricorrente e mi occupavo di fare gli intonaci e ho avuto modo di vedere il ricorrente tutti i giorni, sul cantiere, con noi.
ADR: non ricordo in che periodo ho lavorato con il padre del ricorrente, ma ricordo che ho lavorato per un annetto, durante il quale, il ricorrente era sempre presente e faceva il manovale e il muratore.
ADR: io ho lavorato nel 2022-2023, ma non lavoravo continuativamente con loro, ma come cottimista per determinati lavori edili.
ADR: lavoravamo dal lunedì al venerdì, quando stavo io, il ricorrente c'era sempre e se mancava qualcosa lui andava a prenderla. Lui veniva ad aprire il cantiere alle 8,00-8,30 e chiudeva alle 17,00-17,30, a seconda del se io avevo terminato il mio lavoro o meno. Quando andavo via io, andavano via tutti.
ADR: abbiamo lavorato su due cantieri ad AN e uno a Flumeri.
ADR: io vedevo il ricorrente lavorare e penso che le direttive gliele desse il padre, ma non lo so. Si telefonava con il padre e poi mi diceva che dovevamo fare e anche quando qualcosa non andava, chiamava il padre e poi mi diceva cosa si erano detti.
ADR: confermo che il ricorrente veniva a lavorare utilizzando il furgone della ditta . Controparte_2
ADR: il ricorrente usava gli strumenti della ditta e quando serviva del materiale andava a ritirarlo nei negozi dei fornitori, usando il furgone della ditta.
ADR: nulla so in merito alla sua retribuzione”. ha dichiarato: “ADR: conosco il ricorrente perché siamo entrambi Tes_3 compaesani e poi perché io sono un tecnico e ho fatto il Direttore dei Lavori sul cantiere di Flumeri, c.da Gessera, sul cantiere Rione Valle ad AN IR e sul
7 cantiere di via Donato Anzani, Vico IV ad AN IR e lui lavorava su questi cantieri con la ditta del padre, . Controparte_2
ADR: si trattava di condomini e i cantieri erano di importi considerevoli, attivati con superbonus.
ADR: i cantieri erano aperti nel 2022-2023 e sono stati completati entro il dicembre 2023 e il ricorrente ha lavorato su questi cantieri, un po' su una parte e un po' dall'altra, ma sui cantieri ci sono state interruzioni. Comunque lui ha lavorato tutto il tempo con la ditta del padre, anche perché si trattava di cantieri importanti di centinaia di migliaia di euro e sostanzialmente lavoravano solo loro due.
ADR: lavorava tutti i giorni dalle 8,00 alle 17,00 dal lunedì al venerdì e lui seguiva le direttive del padre, perché faceva il manovale e non era esperto, mentre il padre era specializzato e diceva al figlio cosa fare. Il ricorrente si occupava di lavorazioni semplici e di approvvigionamento di materiale, tutto su indicazione del padre.
ADR: il ricorrente utilizzava il furgone della ditta, il fiorino, sia per andare a lavoro che per andare a ritirare il materiale che serviva e utilizzava le attrezzature della ditta.
ADR: nulla so sulla retribuzione percepita dal ricorrente”.
Orbene, valutando i dati conoscitivi emersi dalle deposizioni riportate può dirsi provato che il ricorrente lavorava in maniera stabile e continuativa nei cantieri della ditta di cui è titolare il padre e che era presente tutti i giorni di apertura dei cantieri con orario dalle 8 alle 17; emerge, altresì, che il ricorrente riceveva le direttive dal padre che gli diceva cosa fare e che non aveva Controparte_2 alcuna autonomia decisionale in quanto si interfacciava con il padre anche per ciò che concerne il rapporto con i cottimisti (v. deposizioni in atti).
Tutti i testi hanno confermato la continuità dei tempi di lavoro e hanno riferito che il ricorrente è stato assunto come apprendista dal padre per lo svolgimento
8 dell'attività di manovale presso i cantieri acquisiti con il superbonus e che fosse il padre a dirgli di volta in volta cosa fare lavorando con lui .
Inoltre, agli atti risulta il versamento dei contributi e il pagamento della retribuzione mediante bonifici su base mensile, solo genericamente contestati dall' . CP_1
Con riferimento alla retribuzione ed ai metodi di pagamento, si rileva infatti che la documentazione prodotta dal ricorrente consente di ritenere raggiunta la prova di una effettiva regolare retribuzione del ricorrente.
Oltre alle buste paga sono stati prodotti dal ricorrente i bonifici relativi al puntuale pagamento mensile della retribuzione che provano l'effettiva corresponsione della stessa, contenenti nella causale l'indicazione del pagamento della retribuzione mensile.
Pertanto, all'esito dell'espletamento dei mezzi istruttori offerti dal ricorrente di circostanze di fatto, quali la presenza costante, l'osservanza di un orario coincidente con l'apertura del cantiere - entrambe modalità tali da prefigurare, piuttosto che una partecipazione all'attività dettata da motivi di assistenza familiare legati alla condizione personale del ricorrente, il programmatico valersi da parte del titolare, ai fini dell'organizzazione dell'attività stessa, al medesimo facente capo, dell'apporto della prestazione dalla stessa resa - nonché la corresponsione di un compenso a cadenze fisse, anch'essa maggiormente compatibile con la logica del corrispettivo della prestazione, piuttosto che con la destinazione alla copertura di contingenti e dunque variabili esigenze di vita, riconducibili alla nozione elaborata dalla giurisprudenza della Suprema Corte di elemento sintomatico della subordinazione e come tali idonee ad offrire fondamento probatorio alla domanda dell'attore (v. Cassazione Civile, Sez. Lav.,
27 febbraio 2018, n. 4535 - Nessuna impresa familiare ma un rapporto di lavoro subordinato tra sorella e fratello).
9 A ben vedere, il rapporto di scambio tra prestazione lavorativa e retribuzione costituisce uno degli elementi costitutivi del contratto di lavoro subordinato come delineato dall'art. 2094 c.c., e vale a distinguerlo, tra l'altro, sia della prestazione di lavoro a titolo gratuito, sia dai rapporti di tipo associativo.
Nel caso concreto, quindi, in relazione alle singole voci di seguito analizzate, sussiste la prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze del convenuto.
Alla luce di siffatte emergenze e della documentazione in atti (v. comunicazioni
Unilav la cui rilevanza probatoria rispetto all'esistenza del rapporto di lavoro subordinato è stata recentemente riconosciuta dalla Corte di
Cassazione, cfr. Cass. 10371/23, buste paga, versamento contribuzione, bonifici relativi al pagamento della retribuzione) nonchè tenuto conto che agli atti non vi
è un verbale di disconoscimento del rapporto di lavoro, né risultano indagini ispettive di segno contrario, deve ritenersi illegittimo il diniego dell di CP_1
rigetto della NASPI con conseguente riconoscimento del beneficio richiesto, stante la non contestata sussistenza degli altri presupposti di legge (perdita del lavoro involontaria (in base a Dl. 181/200, art. 1, comma 2, lettera c, e successive modifiche); aver versato almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti la data di inizio della disoccupazione – v. , la lettera di Pt_6
licenziamento e i versamenti dei contributi ).
L'indennità di disoccupazione c.d. N.A.S.P.I. è stata istituita dall'articolo 1 del
D.Lgs n. 22 del 4 marzo 2015, a mente del quale 'A decorrere dal 1 maggio 2015
è istituita presso la Ge. prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e nell'ambito dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) di cui all'art. 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, una indennità mensile di disoccupazione denominata «Nuova prestazione di
Assicurazione Sociale per l'Impiego (NA.)» avente la funzione di fornire una
10 tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.
La NASPI sostituisce le prestazioni ASpI e mini-ASpI introdotte dall'articolo 2 della legge n. 92 del 2012, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1 maggio 2015'.
In particolare, l'indennità di disoccupazione N.A.S.P.I. è riconosciuta ai soggetti, già impiegati con rapporto di lavoro subordinato, che vantino due specifici requisiti, ovvero:
1) che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione lavorativa e che si trovino in stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett. c) d.lgs. n.
181/2000 - a norma del quale si definisce 'stato di disoccupazione' la condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti;
2) che possano far valere il doppio requisito di almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, nonché almeno 30 giorni di lavoro effettivo o equivalenti, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione. Sicché, come si vede, la prestazione invocata è specificamente prevista per i lavoratori subordinati, i quali abbiano involontariamente perduto la propria occupazione.
3.
Da tutto ciò consegue che il ricorso va accolto e per l'effetto va dichiarato il diritto del ricorrente a percepire l'indennità di NASpI per il periodo di legge e per l'effetto condanna l' a corrispondere detta indennità, oltre interessi CP_1 legali dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa al saldo.
4.
11 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. accerta e dichiara il diritto del ricorrente a percepire l'indennità di NASpI per il periodo di legge e per l'effetto condanna l' a corrispondere detta CP_1 indennità, oltre interessi legali dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa al saldo;
2. condanna l' alla rifusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente CP_1
che liquida in complessivi euro 1.865,00 oltre rimb. forf. spese 15 %, IVA e CPA di legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Così deciso in Benevento, 27/09/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
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