Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/06/2025, n. 4713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4713 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, dott. Martina
Brizzi, a seguito dell'udienza del 13 maggio 2025, svolta con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, in vigore dal 1.1.2023, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7733/2023 R.G. vertente
TRA
già in persona del legale Parte_1 Parte_2 rapp. p.t., rappresentata e difesa dall'avv. D'AGO MAURIZIO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 legale rapp. pt., rappresentato e difeso d. dall'avv. MOSCARIELLO CARMEN, elettivamente domiciliato in VIA DE GASPERI 55 NAPOLI;
in virtù di procure in atti;
RESISTENTE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 19 aprile 2023, la società ricorrente ha chiesto l'annullamento il verbale unico di accertamento di disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato n. 2021006260/DDL del 06/03/2023, con il quale l' Controparte_2
ha disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato sussistente tra la società
[...] [...]
e il sig. in relazione ai contratti di lavoro Parte_2 Parte_3
dal 01/04/2018 al 31/10/2018 e, successivamente dal 20/07/2020 al 31/10/2020 ; con vittoria di spese. CP_ L' si è costituita deducendo che: gli ispettori hanno accertato che il dipendente
(il cui rapporto di lavoro è stato disconosciuto) è figlio del titolare Parte_3
1
dall'estratto contributivo allegato, NON risultano versati i contributi per i periodi 01.04.2018/31.10.2018 e 20.07.2020/ 31.10.2020; contestando, indi, la sussistenza dei requisiti della subordinazione, concludendo per il rigetto del ricorso.
Si è costituito l' con sede in Napoli Controparte_3
eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, concludendo per il rigetto nel merito.
La causa è stata istruita con la richiesta di documentazione comprovante il versamento dei contributi.
Disposta la trattazione scritta, ai sensi 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, che consente la sostituzione dell'udienza mediante il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione del provvedimento del giudice entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito della citate note;
accertata la rituale ricezione della comunicazione di cancelleria della trattazione scritta;
preso atto della comparizione all'odierna udienza di tutte le parti mediante il deposito delle note di trattazione scritta da parte dei difensori di tutte le parti costituite, che non hanno richiesto la trattazione in presenza;
lette le note scritte regolarmente depositate, il Giudice, all'esito della citata udienza, sostituita dal deposito di note, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. citato, decide la causa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
CP_
L' e l' ha, con il verbale unico di accertamento Controparte_2
impugnato, a seguito delle indagini effettuate, ha ritenuto che la prestazione lavorativa resa da figlio del legale rappresentate della società Parte_3
ricorrente, non aveva avuto i requisiti propri della subordinazione, in relazione ai seguenti periodi 01.04.2018/31.10.2018 e 20.07.2020/ 31.10.2020. in particolare, CP_ l' ha invocato a sostegno della sua decisione, l'orientamento della Suprema
Corte che richiama la presunzione di gratuità in ipotesi di attività lavorativa svolta a favore di un familiare, “che trova la sua fonte nella circostanza che la stessa viene resa normalmente affectionis vel benevolentiae causa;
con la conseguenza che, per superare tale presunzione, è necessario fornire la prova rigorosa degli elementi tipici della subordinazione, tra i quali, soprattutto, l'assoggettamento al potere direttivo-organizzativo altrui e l'onerosità “ (cfr., ex plurimis, Cass. Civ. n.
8364/2014 ; Cass. Civ. n. 9043/2011 ; Cass. Civ. n. 8070/2011 ; Cass. Civ. n.
2 17992/2010 ; Cass. n. 7845 del 2003; per ciò che più specificamente attiene a tutti gli indici di subordinazione, cfr., ex multis, Cass. Civ. n. 7024/2015 )
In particolare, la Suprema Corte ha affermato, in tema di riparto degli oneri probatori, che: La presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative rese in ambito familiare, che trova la sua fonte nella circostanza che tali prestazioni vengono normalmente rese " affectionis vel benevolentiae causae", può essere superata dalla parte che faccia valere in giudizio diritti derivanti da tali rapporti solo con una prova rigorosa degli elementi costitutivi del rapporto di lavoro subordinato e, in particolar modo, dei requisiti indefettibili della subordinazione
e della onerosità; in tale contesto, l'avvenuto pagamento dei contributi dell'assicurazione obbligatoria non può assumere, senza il riscontro di altre risultanze positive, valenza probatoria univoca e determinante”. (Cass. civ., Sez. lavoro, 19/05/2003, n. 7845).
Tali principi vanno tuttavia anche coordinati con la giurisprudenza espressa in
CP_ tema efficacia probatoria dei verbali dell'
I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (v. ex plurimis Cass. Sez. lav. n.9827 del 26/07/2000;
Cass. Sez. Lav. n.17555 del 10/12/2002; cass. n. 3525 del 22/02/2005; Cass. n.
15073 del 06/06/2008).
Tali orientamenti risultano costanti, in quanto anche di recente la Corte di
Cassazione, Sez. L, nella recente ordinanza n. 23252 del 28.08.2024, ha espresso il seguente principio: "I verbali redatti dall'ispettorato del lavoro, o dai funzionari degli enti previdenziali in tema di comunicazioni dell'instaurazione di rapporti di lavoro e di omesso versamento di contributi, fanno fede fino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attesta essere avvenuti in sua presenza, o essere stati da lui compiuti, con la conseguenza che incombe sulla controparte l'onere di fornire la prova contraria;
invece per le altre circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di
3 aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese "de relato" o in seguito ad ispezione di documenti, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, ma il materiale raccolto dal verbalizzante deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento addossando alla controparte l'onere di fornire la prova dell'insussistenza dei fatti contestatigli".
In tema di riparto degli oneri probatori va, poi, chiarito che, in forza del potere
CP_ di autotutela spettante, in via generale, alle pubbliche amministrazioni, l' è legittimato a compiere atti di verifica, di rettifica e di valutazione di situazioni giuridiche preesistenti, nonché ad annullare d'ufficio, con effetto "ex tunc", qualsiasi provvedimento che risulti "ab origine" adottato in contrasto con la normativa vigente, e quindi può disconoscere in radice l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato che costituisce presupposto necessario ed indefettibile della sussistenza del rapporto assicurativo, con la conseguenza, in questa evenienza, che i contributi versati sono inidonei a costituire una valida posizione assicurativa.
In tal caso, colui che intende far valere l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e, per l'effetto, la valida attivazione del rapporto previdenziale- assicurativo deve provare in modo certo l'elemento tipico qualificante del requisito della subordinazione (Cass. n. 809 del 19/01/2021). Si richiama anche il messaggio Hermes Inps del luglio 2022.
Tanto premesso, si rileva che i verbalizzanti hanno, sulla base dei criteri indicati dalla citata giurisprudenza di legittimità, che fa leva sulla cd. presunzione di gratuità, hanno disconosciuto la ricorrenza nella specie di tutti gli indici della subordinazione, sulla base dei seguenti riscontri:
“In particolare, il sig. è il figlio del legale Rappresentante, sig. Parte_3
, con lui convivente al momento dell'assunzione, nonché il fratello Parte_4
del socio di minoranza, sig. . È evidente quindi, dato il rapporto di Parte_5
parentela intercorrente tra il presunto lavoratore ed entrambi i soci della società, la mancanza di controllo e di eterodirezione da parte di un soggetto terzo nei confronti del sig. Pertanto, il rapporto di lavoro del sig. Parte_3 Pt_3
risulta avere natura autonoma, e non subordinata, in quanto svolge la sua
[...]
attività in una società a gestione familiare, e per questo si provvede, con il presente verbale ad annullare i rapporti di lavoro subordinati dello stesso, come
4 sopra specificato.” Dalla motivazione del verbale impugnato emerge che gli
Ispettori hanno valorizzato l'indice costituito dalla convivenza, contestato dalla società ricorrente ed hanno valutato le dichiarazioni rese dal sig. , Parte_4
nato a [...] [...], il quale risulta iscritto alla Gestione Commercianti Pt_2
CP_ dell' dal 21/05/1991 ad oggi e di ( il cui rapporto è stato Parte_6
disconosciuto).
Gli Ispettori, non hanno motivato, peraltro, le proprie conclusioni anche sulla base delle buste paga e dei bonifici che risultano essere stati esibiti, ( e prodotti nella presente causa), né hanno interrogato altri dipendenti per verificare in concreto le modalità di svolgimento del rapporto di lavoro.
Tanto premesso, ribadito che, in ogni caso, sussiste l'onere della prova della subordinazione risulta a carico della società ricorrente, occorre distinguere nell'ambito del verbale ispettivo versato in atti, quale siano i fatti muniti di fede privilegiata e quelli che, invece, sono liberamente apprezzabili in sede giudiziale.
Alla luce della citata giurisprudenza costante, le circostanze che il legale rappresentante e il figlio hanno dichiarato agli ispettori -e da Parte_6
questi verbalizzato fanno fede fino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attesta essere avvenuti in sua presenza, ma, per contro, tutte le valutazioni e le conseguenze che gli ispettori hanno tratto, a seguito delle dichiarazioni raccolte, sono mere valutazioni personali, che hanno il più limitato valore di elementi utili ad orientare il convincimento giudiziale alla stregua del più ampio quadro probatorio.
Orbene, come già rilevato, gli Ispettori non hanno interrogato altri soggetti, né hanno motivato il disconoscimento sulla base di dichiarazioni di altri dipendenti ( che esistono nella specie), al fine di verificare tramite persone terze le concrete modalità di estrinsecazione dell'esercizio del potere direttivo.
Occorre anche evidenziare che la dichiarazione di fatti a sé sfavorevoli resa dal datore di lavoro e, sotto tale aspetto, anche dal lavoratore, in un verbale ispettivo non ha valore di confessione stragiudiziale con piena efficacia probatoria nel rapporto processuale, ma costituisce prova liberamente apprezzabile dal giudice in quanto l'ispettore del lavoro, pur agendo quale organo della P.A., non la rappresenta in senso sostanziale, e, quindi, non è il destinatario degli effetti
5 favorevoli, ed è assente l'"animus confitendi", trattandosi di dichiarazione resa in funzione degli scopi dell'inchiesta (Cass. n. 17702 del 07/09/2015).
In ordine, quindi, alla qualificazione di un rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, la Suprema Corte ha costantemente affermato che è necessario verificare se il lavoratore possa ritenersi assoggettato, anche in forma lieve o attenuata, alle direttive, agli ordini e ai controlli del datore di lavoro, nonchè al coordinamento dell'attività lavorativa in funzione dell'assetto organizzativo aziendale (cfr. Cass. n. 3594 del 2011, Cass. n. 7517 del 2012, Cass. n. 18414 del
2013, Cass. n. 9463 del 2016, Cass. n. 29044 del 2017, Cass. n. 29761 del 2018,
Cass. n. 5178 del 2019), potendosi ricorrere altresì, in via sussidiaria, a elementi sintomatici della situazione della subordinazione quali l'inserimento nell'organizzazione aziendale, il vincolo di orario, l'inerenza al ciclo produttivo,
l'intensità della prestazione, la retribuzione fissa a tempo senza rischio di risultato.
Il requisito della eterodirezione dell'attività, seppur interpretato con ragionevolezza in riferimento alle prestazioni intellettuali, è dunque il criterio decisivo per individuare la natura autonoma o subordinata del lavoro, come d'altronde evidenziato dalla lettera dell'art. 2094 cod.civ. (Cass. n. 3640 del
13/02/2020).
Nel caso in esame, dalla dichiarazione del legale rappresentante emerge che il dipendente, sebbene figlio, doveva osservare un orario di lavoro e doveva svolgere precise mansioni.
Gli Ispettori, nel verbale impugnato, difatti hanno attestato che il legale rapp. pt, ha dichiarato “ di essere stato socio di maggioranza, insieme al Parte_4 figlio , sin dall'inizio della snc, che inizialmente si occupava della Parte_5 vendita al dettaglio ed all'ingrosso di prodotti ittici, presso l'unica sede di Via
Don Giobbe Ruocco n. 27-29-31 a;
che la società ha occupato due Pt_2 dipendenti a tempo indeterminato, l'amministrativo, , e l'autista di Persona_1
furgoni, e che gli operai sono stati sempre assunti a tempo determinato, da metà marzo alla fine di ottobre, con orario di lavoro part-time. Ha dichiarato, inoltre, che la società ha assunto nel 2018 e nel 2020 suo figlio studente Parte_3
universitario, come fatturista, con un orario di lavoro di tre ore al giorno, dalle
9,00 alle 12,00, dal lunedì al sabato, per una retribuzione mensile di 800/900 euro.”
6 La parte opponente ha prodotto le buste paga e i bonifici ( già esibiti in sede ispettiva), che attestano il pagamento in misura fissa mensile. Né gli Ispettori, né CP_ l' nel presente giudizio hanno contestato tale documentazione.
Il Tribunale ha ordinato alla parte ricorrente, inoltre, di depositare la prova del
CP_ pagamento dei contributi dovuti. La difesa dell' nonostante il rinvio concesso per esaminare tale documentazione, non ha contestato il pagamento dei contributi, con le note di trattazione scritta.
Nella fattispecie in esame, quindi le dichiarazioni dei soggetti ascoltati in sede ispettiva, nonché la documentazione prodotta in atti, depongono per lo stabile inserimento nell'organizzazione aziendale, la corresponsione di una retribuzione fissa, l'inerenza al ciclo produttivo, l'intensità della prestazione resa in funzione dell'assetto organizzativo aziendale e l'assenza del rischio di risultato, nel periodo corrispondente ai contratti a termine in contestazione.
Il solo dato della convivenza, dunque, non può da solo integrare un indice che consente di escludere il vincolo di subordinazione. Il requisito della convivenza, del resto, risulta contestato dalla società, in quanto risulta dedotto che il Sig. viveva con la mamma, che era separata dal marito. Tale Parte_6
CP_ circostanza non risulta contestata. In assenza di ulteriori indagini dell' tenuto conto della documentazione prodotta, anche su ordine del Tribunale, non contestata nel corso del giudizio dal difensore dell' , va affermata la natura CP_1
subordinata del rapporto di lavoro, con conseguente annullamento dell'atto di accertamento impugnato.
Tenuto conto della complessità della materia, ricorrono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, - dott. Martina Brizzi- così provvede:
- In accoglimento del ricorso, annulla l'atto impugnato;
- Compensa le spese di lite
Si comunichi. Napoli, il 13.05.2025 - 11/06/2025 Il
Giudice
MARTINA BRIZZI
7 Sentenza depositata in formato digitale, con firma digitale il 12/06/2025 in
Cancelleria
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