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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 12/04/2025, n. 620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 620 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Francesca Rosaria Plutino, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art. 281 sexies ult. Comma c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 480/2022 R.G.A.C., ritenuta in decisione con ordinanza del 26 marzo 2025, vertente tra:
Parte_1
in persona del suo curatore avv. Maria Martino (C.F.: ),
[...] C.F._1 elettivamente domiciliato in Reggio Calabria Via Marsala 10/C. presso lo studio dell'avv. Antonio Condello, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
-attore-
Contro
(già , in persona del Legale Controparte_1 Controparte_2
Rappresentante pro-tempore, c.f.: e p. iva: , con sede P.IVA_1 P.IVA_2 legale in Torino, Piazza San Carlo n. 156, cap 10121,
-convenuto contumace-
pagina 1 di 6 FATTO E DIRITTO
1.Con atto di citazione del 26 gennaio 2022, regolarmente notificato il 31.01.22, il conveniva in Parte_2 giudizio (già per ivi sentire accogliere Controparte_1 Controparte_2 le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa che tutte si impugnano, in accoglimento dei motivi suesposti: - Accertare e dichiarare, per le motivazioni di cui sopra, che il credito del nei confronti di Parte_1
(già è pari ad euro 32.782,48 per Controparte_1 Controparte_2
l'effetto condannare (già al pagamento Controparte_1 Controparte_2 in favore della odierna parte attrice della somma complessiva di euro 32.782,48 oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dal dovuto al soddisfo;
- Condannare parte convenuta al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio. Con sentenza immediatamente esecutiva come per legge.”.
Premetteva che, con sentenza n. 22 del 19.06.2013, depositata il 25.06.2013, il
Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Fallimentare, aveva dichiarato il fallimento della stessa Società corrente in Parte_1
Reggio Calabria Via Ravagnese Superiore n. 237, e che Il in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro-tempore, in qualità di creditore della Società fallita, aveva trasmesso , a mezzo PEC, al Curatore avv. Maria Martino, istanza di ammissione al passivo per la complessiva somma di euro 649.563,09. Specificava che l'importo summenzionato era così determinato: a) quanto ad euro 341.705,99 per scoperto del conto corrente n. 010000027/1170; b) quanto ad euro 301.234,50 per una apertura di credito in c.c. per scoperto del conto corrente n.
05153/0758/11730150; c) quanto ad euro 6.622,60 per credito vantato ec
00010/3800/00019580.
Deduceva che, con decreto del 21.02.2014, era stata dichiarata l'esecutività dello stato passivo ed era stata rigettata la domanda di ammissione al passivo del credito vantato dal;
avverso tale provvedimento il Controparte_2 Controparte_2 aveva proposto opposizione, ex art. 98 L.F., allo stato passivo ed al decreto
[...] dichiarativo di esecutorietà e di chiusura dello stesso;
in particolare, il CP_2
pagina 2 di 6 aveva insistito affinché il credito venisse ammesso al passivo del CP_2 Parte_2
in via chirografaria per la complessiva somma di
[...] Parte_1 euro 649.563,09 calcolati alla data di dichiarazione del fallimento.
Parte attrice rappresentava ancora che, con il decreto n. cronol. 4822/2017 del 12 luglio 2017 reso nel procedimento avente n. R.G. 781/2014, il Tribunale di Reggio
Calabria, Prima Sezione Civile, così provvedeva: “…Orbene, dai conteggi effettuati dal
c.t.u., sulla base dei criteri sopra esposti, è emersa la esistenza alla data del fallimento, di un credito della fallita, relativamente ai rapporti di conto corrente, complessivamente pari ad €34.625,00 e di un debito della società, per quanto riguarda il rapporto anticipi, di €1.842,52 (cfr. pag. 17 della perizia). Ne consegue che
l'opposizione deve essere rigettata. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Anche le spese di c.t.u. vanno poste definitivamente a carico della banca.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'opposizione allo stato passivo introdotta con ricorso di Controparte_2
(P.I.: , in persona del legale rappresentante pro-tempore, nei confronti P.IVA_3 del in persona del curatore avv. Controparte_3
Maria Martino, così provvede: a)rigetta l'opposizione; b)condanna Controparte_2 alla rifusione, in favore della Curatela, delle spese processuali che liquida in
[...] complessivi euro 12.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali 15%, Iva e
Cpa come per legge;
c)pone definitivamente le spese di c.t.u. a carico della banca. Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 5 luglio 2017. Il Giudice est. Il
Presidente dr.ssa Tiziana Drago dr. Giuseppe Campagna”.
L'odierna attrice deduceva inoltre, che innanzi al Tribunale di Reggio Calabria era pendente altro procedimento civile, R.G. 2159/2010, vertente tra essa stessa, il in persona del Controparte_4
Curatore Fallimentare p.t., unitamente ai fideiussori , , Parte_3 Parte_4
, , tutti in proprio e nq. di eredi di e Parte_5 Parte_6 Persona_1
, nei confronti del in persona del procuratore Persona_2 Controparte_2 speciale ed avente ad oggetto “accertamento negativo del credito e restituzione di somme”. Tale procedimento si era concluso con Sentenza n.1287/2018, pubblicata il 3 settembre 2018, ormai definitiva, nella quale veniva così disposto: “
P.Q.M.
Il
Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) Rigetta la domanda di pagina 3 di 6 ripetizione formulata dal;
2) dichiara che alla data Parte_1 del 31.10.2010 il saldo del c/c n. 27/11170 è pari ad € 111.804,14 a credito del correntista;
3) dichiara che alla data del 31.05.2005 il saldo del c/c n. 75811730150 è pari a - € 119228,67 a debito del correntista;
4) rigetta la domanda riconvenzionale formulata dalla banca convenuta e la dichiara improponibile nei confronti del
; 5) compensa interamente tra le parti le spese di lite Parte_1 ex art. 92 c. 2 c.p.c.; 6) pone le spese di ctu a carico di parte attrice e di parte convenuta nella misura del 50% ciascuna. Così deciso in Reggio Calabria il
31/08/2018. il Giudice Dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino.”
Per i motivi sopra esposti, l'odierna attrice evidenziava che, con decreto collegiale reso nel proc. n. 781/2014 R.G, il Tribunale di Reggio Calabria aveva accertato che, alla data del fallimento, esisteva un credito complessivo della fallita nei confronti del per euro 34.625,00 per i rapporti di conto corrente, e di un Controparte_2 debito per euro 1.842,52, quanto al rapporto anticipi.
Formulava pertanto espressa richiesta nei confronti di (già Controparte_1
per il pagamento dell'importo ammontante a complessivi Controparte_2 euro 32.782,48.
Fissata, dunque, la prima udienza il 18 maggio 2022, la convenuta Controparte_1
(già non si costituiva nel presente giudizio.
[...] Controparte_2
Rilevata la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio, all'udienza del 18 maggio
2022, il Giudice dichiarava la contumacia di parte convenuta, concedeva i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., e rinviava la causa all'udienza del 16 novembre 2022 per la trattazione e la decisione sulle richieste articolate dalle parti. Depositate le memorie di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. n. 1, 2 e 3., l'udienza veniva rinviata d'ufficio al 19.04.2023.
A scioglimento della riserva assunta in data 19.04.2023, il Giudice chiedeva chiarimenti a parte attrice sull'efficacia di giudicato della sentenza n. 1287/2018, fissando per tale incombente l'udienza del 15.11.2023.
Depositata, in data 14.11.2023, copia della sentenza n. 1287/2018 con l'attestazione della cancelleria dell'avvenuto passaggio in giudicato, all'udienza del pagina 4 di 6 15.11.2023 il Giudice rinviava per la discussione orale all'udienza del 27.11.2024 con termine per note. Dopo ulteriori rinvii, all'udienza del 26 marzo 2025, tenuta in modalità cartolare, la causa veniva assegnata a sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies ult. Comma c.p.c.
Parte attrice ritiene che la domanda sia fondata in base ai seguenti elementi:
-Decreto n. cronol. 4822/2017 del 12 luglio 2017 reso nel procedimento avente n. R.G. 781/2014 con cui il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, così decideva: “…Orbene, dai conteggi effettuati dal c.t.u., sulla base dei criteri sopra esposti, è emersa la esistenza alla data del fallimento, di un credito della fallita, relativamente ai rapporti di conto corrente, complessivamente pari ad €34.625,00 e di un debito della società, per quanto riguarda il rapporto anticipi, di €1.842,52 (cfr. pag. 17 della perizia). Ne consegue che l'opposizione deve essere rigettata. “
- CTU a firma del Dott. con relativa integrazione e allegati. Per_3
Va tuttavia evidenziato che nel procedimento fallimentare la BA agiva come attrice con le conseguenze in tema di riparto dell'onere della prova.
In quella sede la CTU espletata ha correttamente ricalcolato i rapporti dare-avere tra le parti partendo dal saldo zero per la mancanza degli e/c iniziali ed applicando i tassi sostitutivi Bot quanto al rapporto n. 7581173015 per l'omesso deposito del relativo contratto.
Si rammenta infatti che nel caso in cui ad agire sia la banca (come nell'opposizione allo stato passivo o nel ricorso per decreto ingiuntivo cui sia seguita la fase di opposizione o nell'azione ordinaria di pagamento) è su di essa che grava l'onere di produrre la serie completa degli e/c, con la conseguenza per cui in caso di mancanza degli e/c iniziali il rapporto andrà ricalcolato partendo dal saldo zero;
viceversa nel caso in cui ad agire sia il correntista è su quest'ultimo che grava l'onere di fornire la prova dell'indebito, producendo tutti gli e/c ed in mancanza degli estratti conto iniziali il rapporto andrà ricalcolato partendo dal saldo contabile riportato nel primo estratto.
Di conseguenza, i risultati della prima CTU non sono utilizzabili nel presente giudizio, in cui agisce la curatela e dunque l'onere della prova è a suo carico.
Di contro nel giudizio citato avente n. R.G. 2159/2010, vertente tra il
[...] in liquidazione in persona del Curatore Controparte_3
Fallimentare p.t., unitamente ai fideiussori , Parte_3 Parte_4 [...]
, , tutti in proprio e nq. di eredi di e Pt_5 Parte_6 Persona_1
, nei confronti del si è pervenuti alla Persona_2 Controparte_2 pagina 5 di 6 conclusione che alla data del 31.10.2010 il saldo del conto 27/11170 è pari ad euro 111.804,14 a credito del correntista; alla data del 31.05.2005 il saldo del c/c n. 75811730150 è pari a - € 119228,67 a debito del correntista;
Dunque in base a tale sentenza, passata in giudicato, che fa stato nei rapporti tra la curatela e l'odierna convenuta, emerge per il conto corrente 27/11170 un saldo creditorio molto importante ( euro 111.804,14).
Se è vero che per l'altro conto corrente emerge un saldo debitorio ( comunque alla data del 31 maggio 2005), è anche vero che la compensazione ex art. 1853 c.c. richiede comunque una dichiarazione di volersene avvalere, non potendo essere rilevata d'ufficio (Cassazione civile, sez. I, 22/06/2016, n. 12953; parte convenuta è contumace mentre parte attrice cita la compensazione con riferimento al conto anticipi).
Di conseguenza, può essere accolta la domanda di pagamento dell'importo indicato dalla curatela.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Francesca Rosaria Plutino, definitivamente pronunziando, sulla causa in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria, istanza, difesa, eccezione, così provvede:
1.- Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento a favore di parte attrice della somma complessiva di euro 32.782,48 oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dal dovuto al soddisfo;
-2. Condanna la convenuta alla refusione delle spese di lite che liquida in euro
3809,00 per compensi ed euro 545,00 per spese vive, oltre spese generali, cpa ed iva.
Reggio Calabria, 12.04.2025
IL Giudice
(dott.ssa Francesca Rosaria Plutino)
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Francesca Rosaria Plutino, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art. 281 sexies ult. Comma c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 480/2022 R.G.A.C., ritenuta in decisione con ordinanza del 26 marzo 2025, vertente tra:
Parte_1
in persona del suo curatore avv. Maria Martino (C.F.: ),
[...] C.F._1 elettivamente domiciliato in Reggio Calabria Via Marsala 10/C. presso lo studio dell'avv. Antonio Condello, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
-attore-
Contro
(già , in persona del Legale Controparte_1 Controparte_2
Rappresentante pro-tempore, c.f.: e p. iva: , con sede P.IVA_1 P.IVA_2 legale in Torino, Piazza San Carlo n. 156, cap 10121,
-convenuto contumace-
pagina 1 di 6 FATTO E DIRITTO
1.Con atto di citazione del 26 gennaio 2022, regolarmente notificato il 31.01.22, il conveniva in Parte_2 giudizio (già per ivi sentire accogliere Controparte_1 Controparte_2 le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa che tutte si impugnano, in accoglimento dei motivi suesposti: - Accertare e dichiarare, per le motivazioni di cui sopra, che il credito del nei confronti di Parte_1
(già è pari ad euro 32.782,48 per Controparte_1 Controparte_2
l'effetto condannare (già al pagamento Controparte_1 Controparte_2 in favore della odierna parte attrice della somma complessiva di euro 32.782,48 oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dal dovuto al soddisfo;
- Condannare parte convenuta al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio. Con sentenza immediatamente esecutiva come per legge.”.
Premetteva che, con sentenza n. 22 del 19.06.2013, depositata il 25.06.2013, il
Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Fallimentare, aveva dichiarato il fallimento della stessa Società corrente in Parte_1
Reggio Calabria Via Ravagnese Superiore n. 237, e che Il in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro-tempore, in qualità di creditore della Società fallita, aveva trasmesso , a mezzo PEC, al Curatore avv. Maria Martino, istanza di ammissione al passivo per la complessiva somma di euro 649.563,09. Specificava che l'importo summenzionato era così determinato: a) quanto ad euro 341.705,99 per scoperto del conto corrente n. 010000027/1170; b) quanto ad euro 301.234,50 per una apertura di credito in c.c. per scoperto del conto corrente n.
05153/0758/11730150; c) quanto ad euro 6.622,60 per credito vantato ec
00010/3800/00019580.
Deduceva che, con decreto del 21.02.2014, era stata dichiarata l'esecutività dello stato passivo ed era stata rigettata la domanda di ammissione al passivo del credito vantato dal;
avverso tale provvedimento il Controparte_2 Controparte_2 aveva proposto opposizione, ex art. 98 L.F., allo stato passivo ed al decreto
[...] dichiarativo di esecutorietà e di chiusura dello stesso;
in particolare, il CP_2
pagina 2 di 6 aveva insistito affinché il credito venisse ammesso al passivo del CP_2 Parte_2
in via chirografaria per la complessiva somma di
[...] Parte_1 euro 649.563,09 calcolati alla data di dichiarazione del fallimento.
Parte attrice rappresentava ancora che, con il decreto n. cronol. 4822/2017 del 12 luglio 2017 reso nel procedimento avente n. R.G. 781/2014, il Tribunale di Reggio
Calabria, Prima Sezione Civile, così provvedeva: “…Orbene, dai conteggi effettuati dal
c.t.u., sulla base dei criteri sopra esposti, è emersa la esistenza alla data del fallimento, di un credito della fallita, relativamente ai rapporti di conto corrente, complessivamente pari ad €34.625,00 e di un debito della società, per quanto riguarda il rapporto anticipi, di €1.842,52 (cfr. pag. 17 della perizia). Ne consegue che
l'opposizione deve essere rigettata. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Anche le spese di c.t.u. vanno poste definitivamente a carico della banca.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'opposizione allo stato passivo introdotta con ricorso di Controparte_2
(P.I.: , in persona del legale rappresentante pro-tempore, nei confronti P.IVA_3 del in persona del curatore avv. Controparte_3
Maria Martino, così provvede: a)rigetta l'opposizione; b)condanna Controparte_2 alla rifusione, in favore della Curatela, delle spese processuali che liquida in
[...] complessivi euro 12.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali 15%, Iva e
Cpa come per legge;
c)pone definitivamente le spese di c.t.u. a carico della banca. Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 5 luglio 2017. Il Giudice est. Il
Presidente dr.ssa Tiziana Drago dr. Giuseppe Campagna”.
L'odierna attrice deduceva inoltre, che innanzi al Tribunale di Reggio Calabria era pendente altro procedimento civile, R.G. 2159/2010, vertente tra essa stessa, il in persona del Controparte_4
Curatore Fallimentare p.t., unitamente ai fideiussori , , Parte_3 Parte_4
, , tutti in proprio e nq. di eredi di e Parte_5 Parte_6 Persona_1
, nei confronti del in persona del procuratore Persona_2 Controparte_2 speciale ed avente ad oggetto “accertamento negativo del credito e restituzione di somme”. Tale procedimento si era concluso con Sentenza n.1287/2018, pubblicata il 3 settembre 2018, ormai definitiva, nella quale veniva così disposto: “
P.Q.M.
Il
Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) Rigetta la domanda di pagina 3 di 6 ripetizione formulata dal;
2) dichiara che alla data Parte_1 del 31.10.2010 il saldo del c/c n. 27/11170 è pari ad € 111.804,14 a credito del correntista;
3) dichiara che alla data del 31.05.2005 il saldo del c/c n. 75811730150 è pari a - € 119228,67 a debito del correntista;
4) rigetta la domanda riconvenzionale formulata dalla banca convenuta e la dichiara improponibile nei confronti del
; 5) compensa interamente tra le parti le spese di lite Parte_1 ex art. 92 c. 2 c.p.c.; 6) pone le spese di ctu a carico di parte attrice e di parte convenuta nella misura del 50% ciascuna. Così deciso in Reggio Calabria il
31/08/2018. il Giudice Dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino.”
Per i motivi sopra esposti, l'odierna attrice evidenziava che, con decreto collegiale reso nel proc. n. 781/2014 R.G, il Tribunale di Reggio Calabria aveva accertato che, alla data del fallimento, esisteva un credito complessivo della fallita nei confronti del per euro 34.625,00 per i rapporti di conto corrente, e di un Controparte_2 debito per euro 1.842,52, quanto al rapporto anticipi.
Formulava pertanto espressa richiesta nei confronti di (già Controparte_1
per il pagamento dell'importo ammontante a complessivi Controparte_2 euro 32.782,48.
Fissata, dunque, la prima udienza il 18 maggio 2022, la convenuta Controparte_1
(già non si costituiva nel presente giudizio.
[...] Controparte_2
Rilevata la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio, all'udienza del 18 maggio
2022, il Giudice dichiarava la contumacia di parte convenuta, concedeva i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., e rinviava la causa all'udienza del 16 novembre 2022 per la trattazione e la decisione sulle richieste articolate dalle parti. Depositate le memorie di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. n. 1, 2 e 3., l'udienza veniva rinviata d'ufficio al 19.04.2023.
A scioglimento della riserva assunta in data 19.04.2023, il Giudice chiedeva chiarimenti a parte attrice sull'efficacia di giudicato della sentenza n. 1287/2018, fissando per tale incombente l'udienza del 15.11.2023.
Depositata, in data 14.11.2023, copia della sentenza n. 1287/2018 con l'attestazione della cancelleria dell'avvenuto passaggio in giudicato, all'udienza del pagina 4 di 6 15.11.2023 il Giudice rinviava per la discussione orale all'udienza del 27.11.2024 con termine per note. Dopo ulteriori rinvii, all'udienza del 26 marzo 2025, tenuta in modalità cartolare, la causa veniva assegnata a sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies ult. Comma c.p.c.
Parte attrice ritiene che la domanda sia fondata in base ai seguenti elementi:
-Decreto n. cronol. 4822/2017 del 12 luglio 2017 reso nel procedimento avente n. R.G. 781/2014 con cui il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, così decideva: “…Orbene, dai conteggi effettuati dal c.t.u., sulla base dei criteri sopra esposti, è emersa la esistenza alla data del fallimento, di un credito della fallita, relativamente ai rapporti di conto corrente, complessivamente pari ad €34.625,00 e di un debito della società, per quanto riguarda il rapporto anticipi, di €1.842,52 (cfr. pag. 17 della perizia). Ne consegue che l'opposizione deve essere rigettata. “
- CTU a firma del Dott. con relativa integrazione e allegati. Per_3
Va tuttavia evidenziato che nel procedimento fallimentare la BA agiva come attrice con le conseguenze in tema di riparto dell'onere della prova.
In quella sede la CTU espletata ha correttamente ricalcolato i rapporti dare-avere tra le parti partendo dal saldo zero per la mancanza degli e/c iniziali ed applicando i tassi sostitutivi Bot quanto al rapporto n. 7581173015 per l'omesso deposito del relativo contratto.
Si rammenta infatti che nel caso in cui ad agire sia la banca (come nell'opposizione allo stato passivo o nel ricorso per decreto ingiuntivo cui sia seguita la fase di opposizione o nell'azione ordinaria di pagamento) è su di essa che grava l'onere di produrre la serie completa degli e/c, con la conseguenza per cui in caso di mancanza degli e/c iniziali il rapporto andrà ricalcolato partendo dal saldo zero;
viceversa nel caso in cui ad agire sia il correntista è su quest'ultimo che grava l'onere di fornire la prova dell'indebito, producendo tutti gli e/c ed in mancanza degli estratti conto iniziali il rapporto andrà ricalcolato partendo dal saldo contabile riportato nel primo estratto.
Di conseguenza, i risultati della prima CTU non sono utilizzabili nel presente giudizio, in cui agisce la curatela e dunque l'onere della prova è a suo carico.
Di contro nel giudizio citato avente n. R.G. 2159/2010, vertente tra il
[...] in liquidazione in persona del Curatore Controparte_3
Fallimentare p.t., unitamente ai fideiussori , Parte_3 Parte_4 [...]
, , tutti in proprio e nq. di eredi di e Pt_5 Parte_6 Persona_1
, nei confronti del si è pervenuti alla Persona_2 Controparte_2 pagina 5 di 6 conclusione che alla data del 31.10.2010 il saldo del conto 27/11170 è pari ad euro 111.804,14 a credito del correntista; alla data del 31.05.2005 il saldo del c/c n. 75811730150 è pari a - € 119228,67 a debito del correntista;
Dunque in base a tale sentenza, passata in giudicato, che fa stato nei rapporti tra la curatela e l'odierna convenuta, emerge per il conto corrente 27/11170 un saldo creditorio molto importante ( euro 111.804,14).
Se è vero che per l'altro conto corrente emerge un saldo debitorio ( comunque alla data del 31 maggio 2005), è anche vero che la compensazione ex art. 1853 c.c. richiede comunque una dichiarazione di volersene avvalere, non potendo essere rilevata d'ufficio (Cassazione civile, sez. I, 22/06/2016, n. 12953; parte convenuta è contumace mentre parte attrice cita la compensazione con riferimento al conto anticipi).
Di conseguenza, può essere accolta la domanda di pagamento dell'importo indicato dalla curatela.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Francesca Rosaria Plutino, definitivamente pronunziando, sulla causa in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria, istanza, difesa, eccezione, così provvede:
1.- Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento a favore di parte attrice della somma complessiva di euro 32.782,48 oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dal dovuto al soddisfo;
-2. Condanna la convenuta alla refusione delle spese di lite che liquida in euro
3809,00 per compensi ed euro 545,00 per spese vive, oltre spese generali, cpa ed iva.
Reggio Calabria, 12.04.2025
IL Giudice
(dott.ssa Francesca Rosaria Plutino)
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