Trib. Catania, sentenza 24/12/2025, n. 4613
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Sentenza 24 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Annullamento per omessa notifica degli avvisi di addebito

    La documentazione prodotta dal resistente dimostra che gli avvisi di addebito sono stati notificati regolarmente tramite raccomandata con avviso di ricevimento e per compiuta giacenza, pertanto la ricorrente ne era a conoscenza prima della comunicazione ipotecaria.

  • Rigettato
    Prescrizione dei contributi previdenziali (annualità 2015-2017)

    Poiché gli avvisi di addebito non sono stati impugnati nei termini di legge, non è più possibile contestare la prescrizione dei contributi portati da tali atti.

  • Rigettato
    Prescrizione successiva alla notifica degli avvisi di addebito

    Il giudice considera la sospensione dei termini di prescrizione dovuta alla normativa emergenziale COVID-19 (art. 68 D.L. 18/2020 e art. 12 D.Lgs. 159/2015), pari a 542 giorni. Inoltre, vengono presi in considerazione gli atti di intimazione di pagamento notificati dal concessionario in data anteriore alla maturazione della prescrizione ordinaria, che hanno interrotto il decorso del termine e fatto ripartire un nuovo quinquennio. Pertanto, alla data della comunicazione ipotecaria, nessun credito risultava prescritto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Catania, sentenza 24/12/2025, n. 4613
    Giurisdizione : Trib. Catania
    Numero : 4613
    Data del deposito : 24 dicembre 2025

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