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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/12/2025, n. 4613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4613 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
4926/2025
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro nella persona del giudice onorario dott.ssa Laura Garofalo all'esito dell'udienza del 26/11/2025 come sostituita da deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4926/2025 R.G. promosso
DA
nata a [...] il [...] e residente ivi, via Rovigo 17, c. f. Parte_1
in giudizio rappresentata e difesa dall'avv. Esposito Orazio Stefano come C.F._1 da procura alle liti depositata in atti di giudizio, domiciliata presso il suo studio in Catania Piazza
Michelangelo AR 22;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Presidente legale rappresentante Controparte_1
p. t. c. f. con Sede Centrale in Roma via Ciro il Grande 21, in giudizio rappresentato P.IVA_1
e difeso dall'avv. Riccardo Vagliasindi come da procura in atti di giudizio, domiciliato in Catania
Piazza della Repubblica 26 presso Avvocatura Distrettuale Inps;
RESISTENTE
Oggetto : opposizione a comunicazione di iscrizione ipotecaria e sottesi avvisi di addebito.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto introduttivo del giudizio depositato il 22/05/2025 parte ricorrente proponeva opposizione alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 29376202500001873000, che risulta notificata a mezzo PEC in data 30/04/2025 dall' . L'opposizione proposta Controparte_2 era limitata solamente ad alcuni degli avvisi di addebito sottesi all'atto impugnato e di seguito specificati : CP_
1 . avviso di addebito 59320160002681328000 dell' di Catania con il quale vene richiesto il pagamento della somma di euro 2.787,58 che risulta notificato in data 18/06/2016; CP_
2 . avviso di addebito 59320160006857129000 dell' di Catania con il quale viene richiesto il pagamento della somma di euro 2.762,00 che risulta notificato in data 31/12/2016; CP_
3 . avviso di addebito 59320170005088286000 dell' di Catania con il quale viene richiesto il pagamento della somma di euro 5.550,71 che risulta notificato il 09/10/2017; CP_
4 . avviso di addebito 59320180004494382000 dell' di Catania con il quale viene richiesto il pagamento della somma di euro 4.178,56 che risulta notificato in data 18/07/2018.
Deduceva che con la notifica della comunicazione preventiva di ipoteca la ricorrente odierna veniva per la prima volta a conoscenza dei titoli esecutivi specificati, non conosciuti in precedenza con i quali veniva richiesta in pagamento la somma complessiva di euro 15.278,85, chiedeva pertanto l'annullamento di tutti gli atti impugnati per l'omessa notifica degli avvisi di addebito specificati ed impugnati all'esame di giudizio. Eccepiva la prescrizione dei contributi previdenziali richiesti in pagamento poiché afferenti ad annualità risalenti nel tempo e precisamente in riferimento ai periodi di imposta intercorsi dal 2015 al 2017 in assenza di atti interruttivi posti in essere. Eccepiva pertanto la prescrizione estintiva dei contributi portati dagli avvisi di addebito impugnati. Eccepiva altresì
l'avvenuto decorso di prescrizione successivo alla data di notifica di ciascun avviso di addebito opposto poiché la parte ricorrente non aveva ricevuto atti interruttivi della prescrizione quinquennale, decorrenti dalla data di notifica di ciascun titolo. Deduceva altresì che l'Ente aveva assunto assoluta inerzia dopo la notifica degli avvisi addebito e che solo in data 30/04/2025 aveva notificato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, all'esame di giudizio. Chiedeva pertanto che il
Tribunale dichiarasse estinti i crediti previdenziali portati dagli atti opposti e che dichiarasse nulli, per prescrizione successiva alla notifica di ciascun avviso di addebito, tutti gli atti impugnati. CP_ Fissata udienza di discussione si costituiva in giudizio che eccepiva la tardività dell'opposizione in riferimento al termine di cui all'art. 24 D.Lgs. 46/1999 poiché i contributi, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, risultavano notificati ed i crediti ivi portati non erano stati impugnati nel termine di legge divenendo pertanto incontestabili.
Quanto alla prescrizione successiva alla notifica di ciascun titolo esecutivo , deduceva la carenza della propria legittimazione passiva poiché la notifica degli atti consegnati al Concessionario per il recupero coattivo del credito era attività di competenza di quest'ultimo e pertanto l' non era CP_1 legittimato a resistere in giudizio. In riferimento al decorso di prescrizione successivo alla notifica degli atti impugnati, deduceva di avere richiesto al atti idonei a documentazione da CP_3 depositare in giudizio, afferenti la notifica di atti interruttivi del decorso di prescrizione quinquennale.
Precisava di avere ricevuto riscontro da . Chiedeva il rigetto del ricorso Controparte_2 risultando nel merito dovuto il credito contributivo, afferente ad omissioni contributive nei confronti della gestione Commercianti, cui la ricorrente risultava iscritta e che non erano stati contesati nei termini di legge , risultando pertanto dovuti. Chiedeva il rigetto del ricorso con la conferma degli atti impugnati e della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
La causa veniva istruita documentalmente con deposito di note scritte autorizzate. All'esito dell'udienza del 24/10/2025 questo giudice veniva delegato per la trattazione e definizione del presente giudizio e veniva fissata l'udienza del 12/11/2025. Successivamente questo decidente ha fissato le modalità di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c. fissando termine perentorio per il deposito di note. Le parti nulla hanno osservato in ordine tale modalità di trattazione nel termine all'uopo fissato dal legislatore. Acquisite le note come in atti depositate, il giudizio viene definito con il presente provvedimento.
÷÷÷÷÷
Preliminarmente quanto alla ammissibilità della opposizione si richiama la nota decisione della
Suprema Corte di Cassazione che a Sezioni Unite ha deciso con sentenza n. 7514/2022 che nelle cause di opposizione avverso l'iscrizione a ruolo al fine di fare valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione passiva compete al solo Ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio ( SS.UU. 08.03.2022 n. 7514) pertanto la legittimazione passiva a resistere in questo tipo di CP_ giudizio spetta all' ritualmente citato dalla parte ricorrente.
Ritiene poi il decidente che si possa procedere all'esame delle questioni sottoposte a giudizio secondo il principio della ragione “ più liquida”, con un approccio interpretativo che prevede la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica, che consenta di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità di giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111Cost. con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione- anche se logicamente subordinata- senza che sia necessario esaminare previamente le altre ( cfr. Cass. 12002/2014; Cass. n. 11458/2018). CP_ Dall'esame della documentazione in atti versata dall' resistente si evince che gli avvisi di addebito oggetto di giudizio non sono certamente la totalità dei titoli sottesi alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, illustrati dalla parte resistente, ma solamente quelli oggetto di opposizione e posti all'esame di giudizio. Tali titoli esecutivi risultano notificati secondo la documentazione in atti depositata dall' . CP_1 L'avviso di addebito 5932016 0002681328 risulta notificato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento e risulta comunicato per compiuta giacenza in data 18/06/2016, sulla busta si legge la CP_ data in cui l'avviso di giacenza viene eseguito ( cfr. all. 3, 3b fasc. .
L'avviso di addebito 593 2016000685719 viene notificato per compiuta giacenza come da documentazione della parte resistente allegata a memoria di costituzione e parte ricorrente viene avvisata come si evince dalla busta di raccomandata a. r. in data 31/12/2016 ( cfr. all. 4, 4b).
L'avviso di addebito 593 2017 0005088286 viene notificato con raccomandata postale diretta ( come i superiori avvisi già indicati) in data 09/10/2017 come si evince dall'avviso di ricevimento ( cfr. all.
5 , 5b).
L'avviso di addebito 593201800004494382 risulta notificato con raccomandata postale diretta con avviso di ricevimento in data18/07/2018 ( cfr. all. 6, 6b).
Pertanto dalla documentazione offerta in atti si evince che i titoli non erano stati conosciuti per la prima volta dalla ricorrente con la comunicazione preventiva di ipoteca notificata il 30 aprile 2025.
Poiché i titoli non risultano impugnati nel termine di cui all'art. 24 comma 5 D.Lgs. 46/1999 non può essere più contestata la prescrizione dei contributi portati dagli atti impugnati in riferimento alle annualità e periodi di imposta decorsi dal 2015 al 2017.
Trova spezio solamente la contestazione della prescrizione successiva alla notifica di ciascun avviso di addebito. Dalla data di ciascuna notifica al compimento della ordinaria prescrizione quinquennale interviene il periodo di sospensione del decorso di prescrizione disposto dalla legislazione pandemica per l'emergenza sanitaria da covid- 19. In particolare trova applicazione l'art. 68 del D.L. 18/2020, convertito con modifiche dalla legge 27/2020 e trova applicazione il richiamato art. 12 D.Lgs.
159/2015. Dalle disposizioni richiamate ne consegue che nella fattispecie, nel calcolare la prescrizione successiva alla notifica di ciascun avviso di addebito, deve tenersi conto della sospensione dei termini di prescrizione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, dovendosi pertanto aggiungere un anno , cinque mesi e 23 giorni al termine finale di prescrizione , pari a complessivi
542 giorni ( come da orientamento espresso da questo Ufficio con sentenza n. 1427/2023 ex plurimis).
Nella fattispecie altresì trovano applicazione gli effetti interruttivi del decorso di prescrizione riconducibili agli atti di intimazione notificati dal concessionario e che sono documentati in giudizio.
La parte resistente ha infatti documentato l' intimazione di pagamento n. 29320229000850030 , notificata a mezzo PEC in data 16/02/2022 ( allegato 1c) , ha documentato altresì la notifica a mezzo
PEC del 23/06/2023 dell'intimazione di pagamento 293202390081624392 ( allegato 1d).
Pertanto per ciascun avviso di addebito impugnato, oltre il calcolo della sospensione del decorso di prescrizione , deve trovare applicazione l'interruzione della medesima ad opera delle intimazioni di pagamento , depositate e documentate in giudizio. L'avviso di addebito 59320160002681328 che risulta notificato in data 18/06/2016, si sarebbe prescritto nel termine ordinario di 5 anni in data 18 giugno 2021. Durante il decorso della prescrizione quinquennale è intervenuto il periodo di sospensione, disposto dalla legislazione conseguente all'emergenza sanitaria da covid-19 come sopra richiamata. Applicando il termine complessivo di sospensione di 542 giorni, la prescrizione si sarebbe definitivamente compiuta in data 11/12/2022.
Tuttavia nella fattispecie, in data anteriore e precisamente il 16/02/2022, è stata notificata l'intimazione di pagamento a mezzo PEC n. 29320229000850030 che ha interrotto il decorso del termine di prescrizione in corso ed ha determinato il decorso di un nuovo quinquennio. Inoltre in pendenza di tale successivo termine è stata notificata l'intimazione di pagamento
29320239008162439 in atti documentata ( allegati 1c per intim. 2022; alleg. 1d per intimaz. 2023).
Pertanto alla data di notifica della comunicazione preventiva di ipoteca impugnata, n.
29376202500001873 ( all. 1b), che risulta notificata il 30/04/2025, nessuna prescrizione era decorsa.
Medesima valutazione deve svolgersi per gli altri avvisi di addebito all'esame, notificati successivamente.
L'avviso di addebito 59320160006857129 che risulta notificato in data 31/12/2016, si sarebbe prescritto nel termine ordinario di 5 anni in data 31/12/2021. Applicando la sospensione dei termini di prescrizione in conseguenza dell'emergenza sanitaria ( 542 gg.) la prescrizione sarebbe maturata in data 23 giugno 2023. Durante tale decorso di sospensione è intervenuta la notifica dell'atto interruttivo notificato il 16/02/2022 che ha determinato il decorso di un nuovo quinquennio e successivamente il secondo atto interruttivo notificato in data 23/06/2023. Alla data di notifica della comunicazione preventiva di ipoteca impugnata in giudizio, nessuna prescrizione era maturata.
Parimenti l'avviso di addebito 59320170005088286 , notificato in data 09/10/2017 , si sarebbe prescritto nel termine ordinario quinquennale il 09/10/2022 , applicando la sospensione complessiva di 542 giorni il decorso definitivo di prescrizione si sarebbe formato in data 09/10/2022 , in data anteriore ovverosia 16/02/2022 viene notificato il primo atto interruttivo, che determina un nuovo decorso del termine quinquennale e successivamente in data 23/06/2023 interviene il secondo atto interruttivo della prescrizione che comporta, nella fattispecie ,che al momento della notifica del primo atto impugnato in questo giudizio , nessuna prescrizione era decorsa.
L'avviso di addebito 59320180000449438 che risulta notificato in data 18/07/2018, si sarebbe prescritto in data 18/7/2023 secondo il termine ordinario di 5 anni . Applicando la sospensione complessiva di 542 giorni il decorso di prescrizione si sarebbe formato in data 10/01/2025 . Tuttavia in data anteriore ovvero il 16/02/2022, avviene la notifica dell'atto interruttivo che fa decorrere un nuovo termine di prescrizione quinquennale e successivamente il 23/06/2023, a mezzo PEC , come già precisato , avviene la notifica del secondo atto interruttivo. Ne consegue che alla notifica della comunicazione preventiva di ipoteca ( 30/04/2025) nessuno degli atti impugnati risulta prescritto.
Il ricorso pertanto non può trovare accoglimento. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenendo conto del valore di giudizio ( 15.278,85) ed i parametri vigenti di cui al
D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 4926/2025 R.G. promossa da con ricorso depositato in data Parte_1
22/05/2025 nei confronti dell' , in persona del Controparte_1 legale rappresentante p. t. , disattesa ogni contraria eccezione e domanda, così provvede :
Rigetta il ricorso;
Conferma la legittimità di tutti gli atti impugnati con obbligo di pagamento delle somme ivi portate;
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte resistente che liquida in euro 1863,5 oltre rimborso al 15% iva e cpa nella misura di legge.
Catania 24/12/2025 Il Giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro nella persona del giudice onorario dott.ssa Laura Garofalo all'esito dell'udienza del 26/11/2025 come sostituita da deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4926/2025 R.G. promosso
DA
nata a [...] il [...] e residente ivi, via Rovigo 17, c. f. Parte_1
in giudizio rappresentata e difesa dall'avv. Esposito Orazio Stefano come C.F._1 da procura alle liti depositata in atti di giudizio, domiciliata presso il suo studio in Catania Piazza
Michelangelo AR 22;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Presidente legale rappresentante Controparte_1
p. t. c. f. con Sede Centrale in Roma via Ciro il Grande 21, in giudizio rappresentato P.IVA_1
e difeso dall'avv. Riccardo Vagliasindi come da procura in atti di giudizio, domiciliato in Catania
Piazza della Repubblica 26 presso Avvocatura Distrettuale Inps;
RESISTENTE
Oggetto : opposizione a comunicazione di iscrizione ipotecaria e sottesi avvisi di addebito.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto introduttivo del giudizio depositato il 22/05/2025 parte ricorrente proponeva opposizione alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 29376202500001873000, che risulta notificata a mezzo PEC in data 30/04/2025 dall' . L'opposizione proposta Controparte_2 era limitata solamente ad alcuni degli avvisi di addebito sottesi all'atto impugnato e di seguito specificati : CP_
1 . avviso di addebito 59320160002681328000 dell' di Catania con il quale vene richiesto il pagamento della somma di euro 2.787,58 che risulta notificato in data 18/06/2016; CP_
2 . avviso di addebito 59320160006857129000 dell' di Catania con il quale viene richiesto il pagamento della somma di euro 2.762,00 che risulta notificato in data 31/12/2016; CP_
3 . avviso di addebito 59320170005088286000 dell' di Catania con il quale viene richiesto il pagamento della somma di euro 5.550,71 che risulta notificato il 09/10/2017; CP_
4 . avviso di addebito 59320180004494382000 dell' di Catania con il quale viene richiesto il pagamento della somma di euro 4.178,56 che risulta notificato in data 18/07/2018.
Deduceva che con la notifica della comunicazione preventiva di ipoteca la ricorrente odierna veniva per la prima volta a conoscenza dei titoli esecutivi specificati, non conosciuti in precedenza con i quali veniva richiesta in pagamento la somma complessiva di euro 15.278,85, chiedeva pertanto l'annullamento di tutti gli atti impugnati per l'omessa notifica degli avvisi di addebito specificati ed impugnati all'esame di giudizio. Eccepiva la prescrizione dei contributi previdenziali richiesti in pagamento poiché afferenti ad annualità risalenti nel tempo e precisamente in riferimento ai periodi di imposta intercorsi dal 2015 al 2017 in assenza di atti interruttivi posti in essere. Eccepiva pertanto la prescrizione estintiva dei contributi portati dagli avvisi di addebito impugnati. Eccepiva altresì
l'avvenuto decorso di prescrizione successivo alla data di notifica di ciascun avviso di addebito opposto poiché la parte ricorrente non aveva ricevuto atti interruttivi della prescrizione quinquennale, decorrenti dalla data di notifica di ciascun titolo. Deduceva altresì che l'Ente aveva assunto assoluta inerzia dopo la notifica degli avvisi addebito e che solo in data 30/04/2025 aveva notificato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, all'esame di giudizio. Chiedeva pertanto che il
Tribunale dichiarasse estinti i crediti previdenziali portati dagli atti opposti e che dichiarasse nulli, per prescrizione successiva alla notifica di ciascun avviso di addebito, tutti gli atti impugnati. CP_ Fissata udienza di discussione si costituiva in giudizio che eccepiva la tardività dell'opposizione in riferimento al termine di cui all'art. 24 D.Lgs. 46/1999 poiché i contributi, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, risultavano notificati ed i crediti ivi portati non erano stati impugnati nel termine di legge divenendo pertanto incontestabili.
Quanto alla prescrizione successiva alla notifica di ciascun titolo esecutivo , deduceva la carenza della propria legittimazione passiva poiché la notifica degli atti consegnati al Concessionario per il recupero coattivo del credito era attività di competenza di quest'ultimo e pertanto l' non era CP_1 legittimato a resistere in giudizio. In riferimento al decorso di prescrizione successivo alla notifica degli atti impugnati, deduceva di avere richiesto al atti idonei a documentazione da CP_3 depositare in giudizio, afferenti la notifica di atti interruttivi del decorso di prescrizione quinquennale.
Precisava di avere ricevuto riscontro da . Chiedeva il rigetto del ricorso Controparte_2 risultando nel merito dovuto il credito contributivo, afferente ad omissioni contributive nei confronti della gestione Commercianti, cui la ricorrente risultava iscritta e che non erano stati contesati nei termini di legge , risultando pertanto dovuti. Chiedeva il rigetto del ricorso con la conferma degli atti impugnati e della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
La causa veniva istruita documentalmente con deposito di note scritte autorizzate. All'esito dell'udienza del 24/10/2025 questo giudice veniva delegato per la trattazione e definizione del presente giudizio e veniva fissata l'udienza del 12/11/2025. Successivamente questo decidente ha fissato le modalità di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c. fissando termine perentorio per il deposito di note. Le parti nulla hanno osservato in ordine tale modalità di trattazione nel termine all'uopo fissato dal legislatore. Acquisite le note come in atti depositate, il giudizio viene definito con il presente provvedimento.
÷÷÷÷÷
Preliminarmente quanto alla ammissibilità della opposizione si richiama la nota decisione della
Suprema Corte di Cassazione che a Sezioni Unite ha deciso con sentenza n. 7514/2022 che nelle cause di opposizione avverso l'iscrizione a ruolo al fine di fare valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione passiva compete al solo Ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio ( SS.UU. 08.03.2022 n. 7514) pertanto la legittimazione passiva a resistere in questo tipo di CP_ giudizio spetta all' ritualmente citato dalla parte ricorrente.
Ritiene poi il decidente che si possa procedere all'esame delle questioni sottoposte a giudizio secondo il principio della ragione “ più liquida”, con un approccio interpretativo che prevede la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica, che consenta di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità di giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111Cost. con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione- anche se logicamente subordinata- senza che sia necessario esaminare previamente le altre ( cfr. Cass. 12002/2014; Cass. n. 11458/2018). CP_ Dall'esame della documentazione in atti versata dall' resistente si evince che gli avvisi di addebito oggetto di giudizio non sono certamente la totalità dei titoli sottesi alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, illustrati dalla parte resistente, ma solamente quelli oggetto di opposizione e posti all'esame di giudizio. Tali titoli esecutivi risultano notificati secondo la documentazione in atti depositata dall' . CP_1 L'avviso di addebito 5932016 0002681328 risulta notificato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento e risulta comunicato per compiuta giacenza in data 18/06/2016, sulla busta si legge la CP_ data in cui l'avviso di giacenza viene eseguito ( cfr. all. 3, 3b fasc. .
L'avviso di addebito 593 2016000685719 viene notificato per compiuta giacenza come da documentazione della parte resistente allegata a memoria di costituzione e parte ricorrente viene avvisata come si evince dalla busta di raccomandata a. r. in data 31/12/2016 ( cfr. all. 4, 4b).
L'avviso di addebito 593 2017 0005088286 viene notificato con raccomandata postale diretta ( come i superiori avvisi già indicati) in data 09/10/2017 come si evince dall'avviso di ricevimento ( cfr. all.
5 , 5b).
L'avviso di addebito 593201800004494382 risulta notificato con raccomandata postale diretta con avviso di ricevimento in data18/07/2018 ( cfr. all. 6, 6b).
Pertanto dalla documentazione offerta in atti si evince che i titoli non erano stati conosciuti per la prima volta dalla ricorrente con la comunicazione preventiva di ipoteca notificata il 30 aprile 2025.
Poiché i titoli non risultano impugnati nel termine di cui all'art. 24 comma 5 D.Lgs. 46/1999 non può essere più contestata la prescrizione dei contributi portati dagli atti impugnati in riferimento alle annualità e periodi di imposta decorsi dal 2015 al 2017.
Trova spezio solamente la contestazione della prescrizione successiva alla notifica di ciascun avviso di addebito. Dalla data di ciascuna notifica al compimento della ordinaria prescrizione quinquennale interviene il periodo di sospensione del decorso di prescrizione disposto dalla legislazione pandemica per l'emergenza sanitaria da covid- 19. In particolare trova applicazione l'art. 68 del D.L. 18/2020, convertito con modifiche dalla legge 27/2020 e trova applicazione il richiamato art. 12 D.Lgs.
159/2015. Dalle disposizioni richiamate ne consegue che nella fattispecie, nel calcolare la prescrizione successiva alla notifica di ciascun avviso di addebito, deve tenersi conto della sospensione dei termini di prescrizione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, dovendosi pertanto aggiungere un anno , cinque mesi e 23 giorni al termine finale di prescrizione , pari a complessivi
542 giorni ( come da orientamento espresso da questo Ufficio con sentenza n. 1427/2023 ex plurimis).
Nella fattispecie altresì trovano applicazione gli effetti interruttivi del decorso di prescrizione riconducibili agli atti di intimazione notificati dal concessionario e che sono documentati in giudizio.
La parte resistente ha infatti documentato l' intimazione di pagamento n. 29320229000850030 , notificata a mezzo PEC in data 16/02/2022 ( allegato 1c) , ha documentato altresì la notifica a mezzo
PEC del 23/06/2023 dell'intimazione di pagamento 293202390081624392 ( allegato 1d).
Pertanto per ciascun avviso di addebito impugnato, oltre il calcolo della sospensione del decorso di prescrizione , deve trovare applicazione l'interruzione della medesima ad opera delle intimazioni di pagamento , depositate e documentate in giudizio. L'avviso di addebito 59320160002681328 che risulta notificato in data 18/06/2016, si sarebbe prescritto nel termine ordinario di 5 anni in data 18 giugno 2021. Durante il decorso della prescrizione quinquennale è intervenuto il periodo di sospensione, disposto dalla legislazione conseguente all'emergenza sanitaria da covid-19 come sopra richiamata. Applicando il termine complessivo di sospensione di 542 giorni, la prescrizione si sarebbe definitivamente compiuta in data 11/12/2022.
Tuttavia nella fattispecie, in data anteriore e precisamente il 16/02/2022, è stata notificata l'intimazione di pagamento a mezzo PEC n. 29320229000850030 che ha interrotto il decorso del termine di prescrizione in corso ed ha determinato il decorso di un nuovo quinquennio. Inoltre in pendenza di tale successivo termine è stata notificata l'intimazione di pagamento
29320239008162439 in atti documentata ( allegati 1c per intim. 2022; alleg. 1d per intimaz. 2023).
Pertanto alla data di notifica della comunicazione preventiva di ipoteca impugnata, n.
29376202500001873 ( all. 1b), che risulta notificata il 30/04/2025, nessuna prescrizione era decorsa.
Medesima valutazione deve svolgersi per gli altri avvisi di addebito all'esame, notificati successivamente.
L'avviso di addebito 59320160006857129 che risulta notificato in data 31/12/2016, si sarebbe prescritto nel termine ordinario di 5 anni in data 31/12/2021. Applicando la sospensione dei termini di prescrizione in conseguenza dell'emergenza sanitaria ( 542 gg.) la prescrizione sarebbe maturata in data 23 giugno 2023. Durante tale decorso di sospensione è intervenuta la notifica dell'atto interruttivo notificato il 16/02/2022 che ha determinato il decorso di un nuovo quinquennio e successivamente il secondo atto interruttivo notificato in data 23/06/2023. Alla data di notifica della comunicazione preventiva di ipoteca impugnata in giudizio, nessuna prescrizione era maturata.
Parimenti l'avviso di addebito 59320170005088286 , notificato in data 09/10/2017 , si sarebbe prescritto nel termine ordinario quinquennale il 09/10/2022 , applicando la sospensione complessiva di 542 giorni il decorso definitivo di prescrizione si sarebbe formato in data 09/10/2022 , in data anteriore ovverosia 16/02/2022 viene notificato il primo atto interruttivo, che determina un nuovo decorso del termine quinquennale e successivamente in data 23/06/2023 interviene il secondo atto interruttivo della prescrizione che comporta, nella fattispecie ,che al momento della notifica del primo atto impugnato in questo giudizio , nessuna prescrizione era decorsa.
L'avviso di addebito 59320180000449438 che risulta notificato in data 18/07/2018, si sarebbe prescritto in data 18/7/2023 secondo il termine ordinario di 5 anni . Applicando la sospensione complessiva di 542 giorni il decorso di prescrizione si sarebbe formato in data 10/01/2025 . Tuttavia in data anteriore ovvero il 16/02/2022, avviene la notifica dell'atto interruttivo che fa decorrere un nuovo termine di prescrizione quinquennale e successivamente il 23/06/2023, a mezzo PEC , come già precisato , avviene la notifica del secondo atto interruttivo. Ne consegue che alla notifica della comunicazione preventiva di ipoteca ( 30/04/2025) nessuno degli atti impugnati risulta prescritto.
Il ricorso pertanto non può trovare accoglimento. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenendo conto del valore di giudizio ( 15.278,85) ed i parametri vigenti di cui al
D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 4926/2025 R.G. promossa da con ricorso depositato in data Parte_1
22/05/2025 nei confronti dell' , in persona del Controparte_1 legale rappresentante p. t. , disattesa ogni contraria eccezione e domanda, così provvede :
Rigetta il ricorso;
Conferma la legittimità di tutti gli atti impugnati con obbligo di pagamento delle somme ivi portate;
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte resistente che liquida in euro 1863,5 oltre rimborso al 15% iva e cpa nella misura di legge.
Catania 24/12/2025 Il Giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo