Articolo 13 della Legge 12 luglio 1956, n. 735
Articolo 12Articolo 14
Versione
11 agosto 1956
Art. 13.
Il terzo comma dell'art. 16 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 37 , quale risulta dal testo della legge 3 febbraio 1951, n. 164 , e' sostituito dal seguente:
"L'Ufficio distaccato della Corte dei conti istituito presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Venezia, a termini dell' art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 355 ; esercita anche le funzioni di riscontro successivo delle spese e di controllo preventivo sugli atti del Magistrato alle acque a norma delle disposizioni vigenti per detto Istituto".
Entrata in vigore il 11 agosto 1956