Sentenza 25 ottobre 1977
Massime • 3
In tema di imposta di registro per il consolidamento dello usufrutto con la nuda proprieta, di cui all'art 21 del RD 30 dicembre 1923 n 3269, qualora l'usufruttuario ed il nudo proprietario partecipino ad unico atto di trasferimento, come componenti dell'unica parte venditrice, e l'avente causa acquisti immediatamente il diritto dominicale, senza distinzione fra usufrutto e nuda proprieta, e con unico prezzo, l'imposta medesima grava sul nudo proprietario alienante, in quanto l'indicato contratto, al di la dell'apparenza formale di due negozi, configura un trasferimento della piena proprieta in capo al compratore, e, quindi, postula un'antecedente riunione dell'usufrutto alla nuda proprieta. ( V 3579/68, mass n 336793; ( V 2192/56, mass n 880479).*
In tema di imposta di registro per il consolidamento dello usufrutto con la nuda proprieta, la registrazione del negozio comportante il consolidamento medesimo non puo supplire, al fine della decorrenza del termine di prescrizione di cui all'art 137 del RD 30 dicembre 1923 n 3269, alla denuncia prevista dall'art 79 di detto decreto, la quale costituisce il solo atto idoneo a porre la amministrazione in grado di agire per la richiesta del tributo, e, quindi, a segnare l'inizio del decorso di quella prescrizione. ( Conf 1584/68, mass n 333328).*
Il termine ordinario di dieci anni, previsto dall'art 2946 cod civ, non e applicabile con riguardo alla prescrizione dei diritti inerenti all'imposta di registro, di cui al RD 30 dicembre 1923 n 3269, la quale e compiutamente e specificamente regolata dagli artt 136 e seguenti di detto decreto. ( Conf 1793/73, mass n 364756).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 25/10/1977, n. 4566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4566 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 1977 |
Testo completo
Il termine ordinario di dieci anni, previsto dall'art 2946 cod civ, non e applicabile con riguardo alla prescrizione dei diritti inerenti all'imposta di registro, di cui al RD 30 dicembre 1923 n 3269, la quale e compiutamente e specificamente regolata dagli artt 136 e seguenti di detto decreto. ( Conf 1793/73, mass n 364756).*