Art. 28.
All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 21, 22, ultimo comma, 24 e 27, valutato per il 1982 in lire 10 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Provvidenze urgenti per il personale del lotto".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 21, 22, ultimo comma, 24 e 27, valutato per il 1982 in lire 10 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Provvidenze urgenti per il personale del lotto".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.