Articolo 28 della Legge 2 agosto 1982, n. 528
Articolo 27Articolo 29
Versione
28 agosto 1982
Art. 28.
All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 21, 22, ultimo comma, 24 e 27, valutato per il 1982 in lire 10 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Provvidenze urgenti per il personale del lotto".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 28 agosto 1982
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