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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 23/12/2025, n. 2543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2543 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Torre Annunziata -Sezione del Lavoro - nella persona del magistrato dott.ssa Cristina Giusti
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 2049 /2024 R.G. previdenza vertente
TRA
rappresentata e difesa, come da mandato in calce al ricorso, dall'avv. Parte_1 BORZELLECA SALVATORE con il quale elettivamente domicilia
RICORRENTE E
in persona del Presidente p.t., rappresentato e Controparte_1 CP_ difeso Avv. AZZANO STEFANO con cui elettivamente domicilia presso l'Ufficio legale distrettuale RESISTENTE
OGGETTO: ricorso in opposizione ad atp per decorrenza assegno di invalidità ex l. 118/71
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06/04/2024 parte ricorrente in epigrafe indicata, premesso che a seguito del ricorso per atp il ctu aveva riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario per percepire l'assegno di invalidità civile ex l. 118/71 e lo stato ex art 3 co. 1 l. 104/92, con decorrenza da giugno 2022, proponeva ricorso, previo dissenso tempestivamente espresso, ex art. 445 bis c. 6 c.p.c., con cui, impugnando le conclusioni del ctu in punto di decorrenza del requisito sanitario, chiedeva accogliersi il ricorso previo riconoscimento dello stato di invalidità dal 17/03/22, ovvero dalla domanda amministrativa. Con vittoria di spese ed onorari. CP_ Si costituiva in giudizio l il quale concludeva per il rigetto del ricorso in opposizione, con ogni conseguenza di legge. Il Giudice disponeva che il C.T.U. nominato in fase di ATP rendesse chiarimenti rispetto alle contestazioni mosse alla relazione medico-legale da lui redatta. All'esito del deposito di note di trattazione scritta delle parti ex art. 127 ter cpc, la controversia veniva decisa con la presente sentenza. La domanda proposta con il ricorso introduttivo del giudizio odierna non è fondata e va, pertanto, rigettata. In rito, parte resistente non sollevava eccezioni preliminari. Quanto, invece, al requisito sanitario, va subito precisato che il C.T.U., con la bozza di relazione medico-legale inviata alle parti in fase di ATP, aveva escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della prestazione invocata in via principale dal ricorrente -ovvero l'indennità di accompagnamento-, e ritenuto lo stesso invalido nella misura del 77% CP_ dalla domanda amministrativa. A seguito delle contestazioni dell' il ctu aveva rivisto le proprie valutazioni e postdatato la decorrenza al giugno 2022, epoca in cui la ricorrente si fratturò la gamba destra. Pertanto, concluse nel senso che la ricorrente era invalida al 71% dalla domanda amministrativa e al 77% da giugno 2022. La ricorrente contestava le conclusioni del ctu in punto di decorrenza. Nel rendere i chiarimenti il CTU ha confermato che la limitazione funzionale ortopedica è peggiorata a seguito del trauma fratturativo di giugno 2022, valutando l'attribuzione del 35% di invalidità a partire dall'epoca della domanda amministrativa (marzo 2022) e del 50% a far data dal mese di giugno 2022, epoca del suindicato trauma fratturativo. In relazione alle altre patologie ha precisato che la patologia cardiologica (“Cardiopatia ipertensiva”) e l'emicrania farmaco-resistente sono supportate entrambe da una sola consulenza del 2019 e che da esse è ricavabile un'invalidità pari rispettivamente al 25% ed al 20%; lo stesso dicasi per gli esiti dell'intervento di laparo-isterectomia ed annessiectomia bilaterale, atteso che i postumi risultano ben stabilizzati nel tempo: essi sono stati valutati complessivamente con una percentuale di invalidità pari al 25%. Non ha ritenuto invece presenti menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti, che già nel 2022 determinavano una grave compromissione dell'autonomia personale e gravi limitazioni delle attività e della partecipazione alla vita comunitaria Pertanto, il ctu ha confermato quanto già evidenziato in sede di Atp con valutazione complessiva del 71% di invalidità dalla domanda amministrativa e del 77% di invalidità dal giugno 2022, e riconosciuto lo stato ex art 3 co. 1 l. 104/92 come già riconosciuto dalla commissione medica. La conclusione è fondata su accurate indagini anamnestiche e cliniche e supportata da inequivocabile documentazione sanitaria, sostanziandosi in un giudizio medico-legale meritevole di totale adesione, anche in considerazione della valutazione globale dell'invalidità. Per quanto precede, va accertato il requisito sanitario come indicato dal ctu e la domanda proposta con l'atto introduttivo del giudizio va rigettata. Spese compensate per la presente fase atteso il rigetto del ricorso in opposizione e la presenza della dichiarazione ex art 152 disp. att. cpc, e compensate per la fase di atp atteso l'accoglimento parziale della domanda e la reciproca soccombenza (il ctu ha riconosciuto solo il requisito sanitario per assegno di invalidità civile, e con decorrenza differita, ma non l'indennità di accompagnamento nè lo stato ex art 3 co. 3 l. 104/92). CP_ Pone le spese di ctu a carico di
P. Q. M.
1) accerta che la ricorrente è invalida al 71% dalla domanda amministrativa e al 77% dal giugno 2022.
2) rigetta il ricorso in opposizione avverso l'ATP
3) compensa le spese di lite della presente fase e della fase di Atp. CP_
4) Pone le spese di ctu a carico di
Torre Annunziata, data del deposito Il Giudice del Lavoro Dr.ssa Cristina Giusti