Cass. civ., sez. III, sentenza 08/08/1964, n. 2270
CASS
Sentenza 8 agosto 1964

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Le circostanze dichiarate, in Sede di interrogatorio formale, dal convenuto contumace e confermate dall'attore in Sede di prestazione del giuramento suppletorio non possono valere a modificare la causa petendi della domanda introduttiva del giudizio, essendo nel procedimento contumaciale l'ammissibilita di ogni modifica della domanda originariamente proposta, condizionata alla 'notifica personale' al contumace (art. 292 cod.proc.civ.). ( per riferimento V. 1715-60' 2402-63' 1089-63' 3212-62' 1742-62' 2618-61' V. Anche 2372-62).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 08/08/1964, n. 2270
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2270
    Data del deposito : 8 agosto 1964

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