Sentenza 21 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/02/2025, n. 860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 860 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente/rel.
dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere
dott.ssa Paola Martorana Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in grado d'appello, N.R.G. 2287/2021, vertente
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall' Avv. Parte_1 C.F._1
Pietro Cinotti (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di C.F._2 quest'ultimo sito in San Prisco (CE), al viale dello sport n.19; pec Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) rappresentata e difesa dall' Avv. Controparte_1 C.F._3
Giovanni Battista Di Matteo (C.F. ), elettivamente domiciliata C.F._4
presso lo studio legale Di Matteo sito in Macerata Campania (CE), alla Via G. Matteotti n.
78.
APPELLATA
Oggetto: opposizione a precetto
Conclusioni: come in atti e verbali di causa
1.Con atto di citazione in appello notificato a il 18.5.2021 e iscritto a Controparte_1 ruolo il 21.5.2021, ha impugnato la sentenza n. 2954/2020 pubblicata il Parte_1
14.12.2020, non notificata, con cui il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha rigettato l'opposizione che esso istante aveva proposto avverso l'atto di precetto notificatogli dalla il 7.9.2019 per l'importo di euro 13.484,00 -di cui euro 13.250,00 a titolo di CP_1
assegno di mantenimento per la figlia minore da gennaio 2015 a maggio 2019, giusta sentenza di separazione n. 3764/2015 del medesimo tribunale, ed euro 234,00 per spese- condannandolo alle spese del giudizio. Con l'appello ha chiesto, previa sospensione ai sensi dell'art. 283 c.p.c. dell'efficacia esecutiva dell'impugnata statuizione, di riformarla parzialmente, con rideterminazione degli importi dovuti per effetto degli intervenuti pagamenti.
A supporto del gravame ha articolato un unico motivo con cui ha dedotto l'omessa valutazione da parte del primo giudice dei pagamenti già effettuati per l'importo complessivo di euro 2560,00 provati dalle ricevute versate in atti, eseguiti nelle date specificate in appello (cfr. pag. 4)
L'appellante, quindi, ha chiesto la modifica della suddetta decisione in favore di una pronuncia che affermi che la somma precettata di euro 13.250,00 deve essere decurtata dell'importo di euro 2560,00 già corrisposto.
2. Si è costituita deducendo l'inammissibilità dell'eccezione di Controparte_1
pagamento parziale sollevata dall'appellante in quanto da far valere in sede di assegnazione delle somme pignorate;
nel merito ha dedotto che il debitore non provvede al pagamento di quanto dovuto, costringendola a dover fra fronte da sola al mantenimento della figlia. Ha concluso per il rigetto dell'appello.
3. In appello è stato acquisito il fascicolo d'ufficio telematico del primo grado e non è stata svolta attività istruttoria.
4. Indi la causa è stata riservata in decisione allo spirare dei termini ex art. 190 cpc assegnati con ordinanza del 16.10,2024 in esito all'udienza di pari data celebrata in forma cartolare ex art. 127 ter cpc.
5. Per rendere meglio comprensibili le questioni su cui tuttora si disputa è opportuno ripercorrere brevemente i punti salienti della controversia.
5.1. in data 7 giungo 2019 ha notificato atto di precetto con il quale ha Controparte_1
intimato a di corrispondere entro giorni dieci la complessiva somma di € Parte_1
13.484,00, di cui euro 234,00 per spese il resto a titolo di assegno di mantenimento della figlia minore non versato per le mensilità da gennaio 2015 a maggio 2019 ( data del precetto) in forza della sentenza di separazione del tribunale di Santa Maria Capua Vetere
n. 3764/2015 che aveva stabilito il contributo dovuto mensilmente dal in euro Pt_1
250,00.
5.2. Il ha opposto il precetto contestando, per quel che ancora qui rileva, l'importo Pt_1
richiesto, assumendo di aver versato il mantenimento, anche se parzialmente, come da ricevute di pagamento “allegate e da allegare in corso di causa ( all. 2)”.
5.3. La ha contestato le ragioni dell'opposizione sostenendo, quanto al pagamento CP_1 parziale, che trattavasi di eccezione non proponibile avverso il precetto ma al più da far valere in sede di assegnazione delle somme pignorate.
5.4. Con la sentenza n. 2954/2020 oggetto dell'odierna impugnazione il Tribunale
Sammaritano ha rigettato l'opposizione – che ha qualificato all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cpc quanto al motivo ancora qui in discussione- ritenendo dovute le somme richieste dall'8 gennaio 2015 “in difetto di un intervenuto adempimento”( cfr pag. 6 della gravata decisione).
6. Con l'unico motivo di doglianza l'appellante ha rimproverato al primo giudice di aver pretermesso la valutazione della documentazione tempestivamente prodotta in primo grado che dimostrava l'avvenuto pagamento parziale del mantenimento dovuto per il periodo oggetto di precetto, ammontante a complessivi euro 2560,00, importo da decurtare dalla somma precettata. In particolare ha indicato come prova dei pagamenti le ricevute prodotte in atti recanti le seguenti date: 13/10/2020; 4/9/2020; 4/8/2020; 09/07/2020; 9/6/2020;
28/5/2020; 18/5/2020; 23/4/2020; 12/3/2020;17/2/2020; 31/8/2019; 31/7/2019; 05/5/2019;
28/6/2019; 21/2/2019; 11/2/2019; 26/1/2019;12/11/2018; 25/10/2018; 27/9/2018;
31/8/2018; 21/7/2018; 26/6/2018; 17/5/2018; 24/4/2018; 15/3/2018. 7. L'appellata nel costituirsi ha resistito al gravame ripetendo le medesime tesi difensive già svolte in primo grado ( non proponibilità dell'eccezione di pagamento parziale in sede di opposizione a precetto) chiedendone il rigetto.
8. L'appello è fondato nei termini di seguito esposti.
8.1. Giova rammentare che, diversamente da quanto opinato dall'appellata, con l'opposizione a precetto ben può essere dedotto il fatto parzialmente estintivo del diritto di credito rappresentato dal pagamento eseguito in relazione al precetto intimato sulla base del titolo esecutivo.
8.2. Nel corso del giudizio di primo grado il ha dimostrato di aver eseguito Pt_1 pagamenti parziali in favore della che possono riconoscersi, tuttavia, nei limiti CP_1
degli importi di seguito indicati, sulla base delle sole ricevute leggibili (alcune infatti sono del tutto sbiadite e non consentono di verificare né la data della transazione né il beneficiario né gli importi):
euro 100,00 il 15.3.2018 (vaglia postale);
euro 100,00 il 24.4.2018 (vaglia postale);
euro 110,00 il 17.5.2018 (ricarica carta prepagata);
euro 110,00 il 26.6.2018 (ricarica carta prepagata);
euro 110,00 il 21.7.2018 (ricarica carta prepagata):
euro 100,00 il 31.8.2018 (ricarica carta prepagata);
euro 100,00 il 26.10.2018 (ricarica carta prepagata);
euro 100,00 il 12.11.2018 (ricarica carta prepagata);
euro 100,00 il 26.1.2019 (ricarica carta prepagata);
euro100,00 l'11.2.2019 (ricarica carta prepagata);
euro 100,00 il 21.2.2019 (ricarica carta prepagata);
euro 100,00 il 31.7.2019 (vaglia postale); euro 90,00 il 31.8.2019 (vaglia postale);
euro 100,00 il 23.4.2020 (ricarica carta prepagata);
euro 100,00 il 18.5.2020 (ricarica carta prepagata);
euro 50,00 il 28.5.2020 (ricarica carta prepagata);
euro100,00 il 4.9.2020 (ricarica carta prepagata);
euro 100,00 il 13.10.2020 (ricarica carta prepagata).
Risulta, quindi, idoneamente dimostrato il versamento della somma totale di euro 1.130,00 per il periodo da marzo 2018 a ottobre 2020.
8.3. In ordine all'imputazione dei pagamenti, considerando che l'assegno di mantenimento per la figlia minore ha periodicità mensile, può senz'altro ritenersi che i pagamenti Per_1
eseguiti prima della notifica del precetto (7.6.2019) siano riferibili al debito maturato per il periodo precettato (gennaio 2015/ giungo 2019) e vada scomputato dal relativo importo.
8.4. Quanto ai pagamenti parziali eseguiti in corso di giudizio (a partire da quello del
31.7.2019), ad escludere che siano imputabili al mantenimento della figlia per mensilità diverse e successive a quelle del precetto, può essere valorizzato il contegno processuale della creditrice opposta che, a fronte della dichiarata imputazione effettuata dal debitore opponente al debito più antico (quello precettato) nulla ha dedotto o contestato.
8.5. Ne consegue che, diversamente da quanto opinato dal primo giudice, risulta dimostrato l'adempimento, seppure parziale, del debito precettato, che va decurtato della somma di euro 1130,00 come sopra determinata.
In questi limitati termini va accolta l'impugnazione.
9. La riforma parziale della decisione comporta una nuova regolamentazione delle spese del doppio grado, che va effettuata tenendo conto dell'esito complessivo della lite.
Ora, poiché resta ferma la sentenza di primo grado quanto alla statuizione di rigetto dei motivi di opposizione agli atti esecutivi- non oggetto di gravame- mentre risulta accolta l'opposizione al precetto sub specie di opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc, vi è reciproca soccombenza che induce alla integrale compensazione delle spese del doppio grado.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, 2^ sezione civile, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, sull'appello proposto da , così definitivamente provvede: Parte_1
1- accoglie per quanto di ragione l'appello e per l'effetto, in parziale riforma ella sentenza gravata, accogliendo l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc proposta da in primo grado, riduce l'importo recato dal precetto che Parte_1 CP_1
ha notificato in data 7 giugno 2019 ad € 12.354,00 (di cui euro 12.120,00 per
[...] sorta capitale ed euro 234,00 per spese di precetto);
2- compensa tra le parti le spese del giudizio;
3- ferma, nel resto, la sentenza gravata.
Così deciso in Napoli, il 12 febbraio 2025
Il presidente est.
Dott.ssa Alessandra Piscitiello