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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/02/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 14921/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 14921/2024 vg promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. DEBERNARDI ELISA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: chiede accogliersi la domanda con rinuncia alla conclusionale e memoria
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Parte_2
BRICHERASIO il 13/07/2019.
Dall'unione sono nati i figli: in data 02/10/2009 e , in data 25/09/2017. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 17/06/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b)
L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DA' ATTO che i coniugi dichiarano che vivranno separati nel reciproco rispetto: la si trasferirà Pt_3 dalla casa coniugale non appena avrà reperito una nuova abitazione per sé e per la figlia della Per_1 quale fornirà e depositerà l'indirizzo; il rimarrà nella casa già coniugale, con il figlio Pt_4 Persona_3
la casa coniugale, sita in San Secondo di Pinerolo, via Cardonata n. 32, al , con i
[...] Pt_4 mobili e gli arredi in essa contenuti, salvo i beni di proprietà della moglie che preleverà al momento del rilascio;
AFFIDA i figli e in regime condiviso ad entrambi i genitori, mantenendo la residenza Per_1 Per_2 anagrafica e la dimora prevalente presso il padre e presso la madre, all'indicando Per_2 Per_1 indirizzo;
DISPONE che i genitori ripartiscano i tempi di permanenza dei Figli presso di sé in misura paritaria e in tale ottica concordano di assumere in via autonoma le decisioni di natura ordinaria in relazione ai periodi in cui i minori rimarranno presso ciascuno
DISPONE che ciascun genitore terrà con sé entrambi i figli:
— a settimane alterne dal venerdì sera alle 18,00 fino al venerdì sera h. 18,00 della settimana successiva, concordando di volta in volta le modalità di trasferimento di entrambi i minori;
DISPONE che ciascun genitore trascorrerà inoltre con entrambi i figli:
pagina 2 di 3 — metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio);
— metà delle vacanze pasquali, ad anni alterni il giorno di Pasqua o il lunedì di Pasqua;
— le altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) saranno gestite secondo il calendario ordinario, sopra specificato, curando comunque di mantenere alternanza e/o una equa ripartizione tra loro delle giornate di vacanza;
— durante le vacanze estive i minori potranno trascorrere con ciascun genitore 15 giorni anche non consecutivi, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore (in assenza di accordo tra i genitori, i figli trascorreranno con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari);
DA' ATTO che ciascun Genitore garantirà un contatto telefonico quotidiano con il Genitore che non ha i figli con sé.
DISPONE che ciascun Genitore provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione della prole quando la ha con sé. I Genitori parteciperanno nella misura del 50% a tutte le spese per i figli, nessuna esclusa, ivi comprese le spese per i buoni pasto e di abbigliamento, nonché le spese di natura medica, scolastica o ludico/sportiva nel rigoroso rispetto del protocollo adottato dal Tribunale di Torino del 15 marzo 2016, che dichiarano di ben conoscere ed accettare
DA' ATTO che le parti dichiarano che l'assegno unico verrà percepito da ciascun Genitore per la quota di competenza e nella misura prevista ex-lege.
DA' ATTO che i rinunciano reciprocamente a contributi di mantenimento e/o a richieste di Per_4 natura alimentare, essendo in grado di provvedere al proprio mantenimento, disponendo di redditi propri.
DA' ATTO che i dichiarano di aver definito ogni rapporto economico/patrimoniale tra di loro Per_4 pendente e per l'effetto rinunciano ad ogni reciproca pretesa al riguardo.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 4/2/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 14921/2024 vg promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. DEBERNARDI ELISA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: chiede accogliersi la domanda con rinuncia alla conclusionale e memoria
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Parte_2
BRICHERASIO il 13/07/2019.
Dall'unione sono nati i figli: in data 02/10/2009 e , in data 25/09/2017. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 17/06/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b)
L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DA' ATTO che i coniugi dichiarano che vivranno separati nel reciproco rispetto: la si trasferirà Pt_3 dalla casa coniugale non appena avrà reperito una nuova abitazione per sé e per la figlia della Per_1 quale fornirà e depositerà l'indirizzo; il rimarrà nella casa già coniugale, con il figlio Pt_4 Persona_3
la casa coniugale, sita in San Secondo di Pinerolo, via Cardonata n. 32, al , con i
[...] Pt_4 mobili e gli arredi in essa contenuti, salvo i beni di proprietà della moglie che preleverà al momento del rilascio;
AFFIDA i figli e in regime condiviso ad entrambi i genitori, mantenendo la residenza Per_1 Per_2 anagrafica e la dimora prevalente presso il padre e presso la madre, all'indicando Per_2 Per_1 indirizzo;
DISPONE che i genitori ripartiscano i tempi di permanenza dei Figli presso di sé in misura paritaria e in tale ottica concordano di assumere in via autonoma le decisioni di natura ordinaria in relazione ai periodi in cui i minori rimarranno presso ciascuno
DISPONE che ciascun genitore terrà con sé entrambi i figli:
— a settimane alterne dal venerdì sera alle 18,00 fino al venerdì sera h. 18,00 della settimana successiva, concordando di volta in volta le modalità di trasferimento di entrambi i minori;
DISPONE che ciascun genitore trascorrerà inoltre con entrambi i figli:
pagina 2 di 3 — metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio);
— metà delle vacanze pasquali, ad anni alterni il giorno di Pasqua o il lunedì di Pasqua;
— le altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) saranno gestite secondo il calendario ordinario, sopra specificato, curando comunque di mantenere alternanza e/o una equa ripartizione tra loro delle giornate di vacanza;
— durante le vacanze estive i minori potranno trascorrere con ciascun genitore 15 giorni anche non consecutivi, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore (in assenza di accordo tra i genitori, i figli trascorreranno con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari);
DA' ATTO che ciascun Genitore garantirà un contatto telefonico quotidiano con il Genitore che non ha i figli con sé.
DISPONE che ciascun Genitore provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione della prole quando la ha con sé. I Genitori parteciperanno nella misura del 50% a tutte le spese per i figli, nessuna esclusa, ivi comprese le spese per i buoni pasto e di abbigliamento, nonché le spese di natura medica, scolastica o ludico/sportiva nel rigoroso rispetto del protocollo adottato dal Tribunale di Torino del 15 marzo 2016, che dichiarano di ben conoscere ed accettare
DA' ATTO che le parti dichiarano che l'assegno unico verrà percepito da ciascun Genitore per la quota di competenza e nella misura prevista ex-lege.
DA' ATTO che i rinunciano reciprocamente a contributi di mantenimento e/o a richieste di Per_4 natura alimentare, essendo in grado di provvedere al proprio mantenimento, disponendo di redditi propri.
DA' ATTO che i dichiarano di aver definito ogni rapporto economico/patrimoniale tra di loro Per_4 pendente e per l'effetto rinunciano ad ogni reciproca pretesa al riguardo.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 4/2/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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