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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 12/12/2025, n. 1949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1949 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Silvana Domenica Ferrentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4722/2024 R.G.
TRA rappresentato e difeso dall'avv. DE BERNOCCHI Parte_1
DA e RD ER;
Ricorrente
E
, Controparte_1
Resistente
OGGETTO: retribuzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato conveniva in Parte_1 giudizio la davanti questo giudice Controparte_1 chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 6.915,37
a titolo di differenze retributive per l'intercorso rapporto di lavoro dal luglio 2019 al marzo 2023.
Deduceva di aver iniziato a prestare la sua opera il 1.7.2019 alle dipendenze della il cui ramo d'azienda di Controparte_2
Torino è stato ceduto a il 3.11.2021 e di Controparte_3 essere stato inquadrato nel 5° livello e di accreditare la somma di cui sopra per l'errata aplicazione del CCNL vigilanza privata e del contratto integrativo regionale Piemonte in tema di: livello di inquadramento con relativa incidenza sugli istituti indiretti e differiti ai sensi dell'art.31 ccnl;
liquidazione di spettanze di fine rapporto ex art.76 e 84 ccnl e art.16 CIR;
mancato pagamento delle maggiorazioni in materia di banca delle ore ai sensi degli artt.81 e 82 ccnl;
risarcimenti per riposi settimanali spostati e/o non fruiti x art.11 CIR.
La parte convenuta non si costituiva nonostante la regolare notifica del ricorso .
La causa , all'esito del deposito delle note ex art.127 ter cpc veniva decisa.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia della parte convenuta che non si è costituita in giudizio nonostante la regolarità della notifica del ricorso.
L'esistenza del rapporto di lavoro tra le parti e la sua durata, le mansioni svolte dal ricorrente e l'orario da lui osservato risultano pienamente provati in giudizio in considerazione della documentazione prodotta (contratto di lavoro a termine, buste paga, turni di lavoro, fogli di servizio).
Dalla lettera di assunzione risulta che la società convenuta applicava il c.c.n.l. Vigilanza Privata.
Il rapporto tra le parti è regolato anche dal contratto collettivo integrativo regionale (CIR) Piemonte 2009, il cui art. 1 rubricato “Validità e sfera di applicazione” così recita: “il presente contratto collettivo integrativo regionale del Piemonte disciplina, in maniera unitaria il rapporto di lavoro dei dipendenti da istituti di vigilanza privata operanti nella regione Piemonte. Esso è parte integrante del vigente c.c.n.l.
e come tale deve essere applicato, al pari dello stesso, da tutti gli istituti di vigilanza comunque costituiti” (v. docc. 2 e 3).
L'effettiva applicazione del da parte della Parte_2 convenuta risulta provata dall'avvenuta erogazione dell'indennità di piantonamento diurno e pattuglia diurna riconosciute negli importi (€ 2,53 e € 3,12 ) determinati dall'allegato A . Parte_2
Occorre, ora, analizzare separatamente le richieste avanzate dal ricorrente.
1)Inquadramento del ricorrente.
Parte ricorrente rivendica l'inquadramento nel 4° livello a decorrere dal 1.7.2022.
L'articolo 31 del C.C.N.L. Vigilanza Privata nel disciplinare la progressione tra i diversi livelli di inquadramento in ragione dell'anzianità di servizio così dispone:
- 6° livello: «Sono ricompresi i lavoratori, comunque denominati, che svolgono le attività indicate nell'art. 3 D.M. 10 dicembre
2010, n. 269, per i primi 24 mesi di effettivo servizio. Il passaggio della guardia giurata dal 6° al 5° livello avverrà a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui si compie il periodo di permanenza nel 6 livello per la durata di ulteriori 24 mesi. I periodi di lavoro svolti con contratto a tempo determinato, in caso di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, saranno utili per i passaggi di livello previsti dal presente Art..»;
- 5° livello: «Sono ricompresi i lavoratori, comunque denominati, che svolgono le attività indicate nell'art. 3 D.M. 10 dicembre
2010, n. 269, dal 25° al 48° mese di effettivo servizio» .
Ai sensi della medesima norma, dunque, la guardia giurata ha diritto di essere inquadrata nel 4° livello dal 49° mese di effettivo servizio.
Tenuto conto della data di assunzione convenzionale quale risultante dalle buste paga (8 giugno 2018), il ricorrente aveva diritto di essere inquadrato nel 4° livello dal 1° luglio 2022 essendo decorsi, a quella data , 48 mesi dalla prima assunzione.
Dalla documentazione prodotta invece risulta che il ricorrente
è stato inquadrato nel 5° livello del C.C.N.L. di riferimento sino alla cessazione del rapporto di lavoro avvenuta nel mese di marzo 2023.
Ne consegue che al ricorrente spettano le differenze sulla retribuzione, e sugli istituti indiretti e differiti sulla base della quantificazione operata in ricorso che , in assenza di contestazioni, appare corretta.
2) liquidazione di spettanze di fine rapporto ex art.76 e 84 ccnl e art.16 CIR
L'art 76 C.C.N.L. Vigilanza Privata – nel disciplinare il sistema orario 5+1 applicato al rapporto di lavoro del ricorrente – stabilisce il monte annuo dei permessi maturati da una guardia giurata in n. 20 giornate prevedendo espressamente che “fermo restando l'orario di lavoro del presente articolo, previo il consenso delle parti, si potrà applicare un sistema che preveda l'abbinamento di un giorno di permesso ad un giorno di riposo contrattuale per tante volte quanti sono i permessi previsti dal presente articolo e dall'art. 84 (giorni 20)”, come meglio dettagliato dal combinato disposto degli artt. 75 e 84 C.C.N.L.
Parte ricorrente ha dettagliatamente calcolato il numero di permessi maturati, detraendo dal totale quelli di cui ha fruito, sulla base dei prospetti paga prodotti: ha quindi dimostrato il numero delle ore residue di cui aveva diritto a godere e di cui oggi chiede la monetizzazione.
In assenza di contestazioni, i dati forniti dal ricorrente appaiono corretti e la domanda fondata.
L'art. 16 del C.I.R., sotto la dizione “quota economica collettiva”,attribuisce “a tutti i lavoratori un importo lordo annuo pari ad € 500,00 a condizione che complessivamente, nel
Settore della Vigilanza Privata del
Piemonte, non venga superata una assenza media annua del 15% per malattia (INPS) e per assenze non retribuite riferite alle causali dei Contratti Collettivi di Lavoro di Categoria. Il superamento di detta percentuale dovrà essere sancito da una specifica dichiarazione sottoscritta da tutte le Associazioni ed
OO.SS. firmatarie il presente contratto. In assenza di tale dichiarazione il premio sarà normalmente erogato”.
Il ricorrente ha dimostrato il fondamento della propria domanda, depositando il testo contrattuale;
dalla lettura del medesimo emerge in modo chiaro che l'onere relativo alla circostanza impeditiva era in capo a parte convenuta la quale, rimanendo contumace, è decaduta dalla prova dello stesso.
Anche tale domanda è da accogliere.
3) mancato pagamento delle maggiorazioni in materia di banca delle ore ai sensi degli artt.81 e 82 ccnl
L'art. 81 del C.C.N.L. dispone che eventuali prestazioni di lavoro eccedenti la 48esima ora di lavoro settimanale – da calcolarsi sulla media di 12 mesi – debbano essere accantonate nella banca delle ore, così da essere trasformate in permessi annuali da fruire, previa richiesta da parte del lavoratore compatibilmente con le esigenze aziendali;
l'art. 82 prevede che in caso di mancato recupero sotto forma di permessi compensativi delle suddette ore, il lavoratore “avrà diritto alla corresponsione della quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 105 del presente CCNL, con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario, oltre l'ulteriore maggiorazione del
5% a titolo risarcitorio”.
Il ricorrente ha determinato le ore eccedenti la 48°, sommando le ore complessivamente lavorate e sottraendo il prodotto di 48 per le settimane lavorate;
la differenza sono le ore accantonate in banca delle ore. Su tali ore la convenuta avrebbe dovuto riconoscere la maggiorazione del 5% a titolo risarcitorio, come previsto dalla contrattazione collettiva;
il ricorrente lamenta, per l'appunto, la mancata corresponsione di tale indennità.
A fronte della documentazione prodotta e in assenza di prova del pagamento, la domanda deve essere accolta.
4)risarcimenti per riposi settimanali spostati e/o non fruiti x art.11 CIR.
Il ricorrente lamenta il mancato percepimento della maggiorazione per lavoro straordinario sulla base dell'art. 11,
n. 4, CIR Piemonte che recita: “nel caso eccezionale che per motivate esigenze di servizio il lavoratore presti la sua opera nel giorno di riposo settimanale e non avvenga di fatto il recupero nel mese a cui si riferisce la busta paga del saltato riposo, oltre alla normale retribuzione mensile che remunera il lavoratore a prescindere dal numero dei giorni lavorati nel mese, lo stesso avrà diritto a tutte le indennità per la presenza al lavoro, al buono pasto, al risarcimento previsto al punto 3 del presente articolo, ad una quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 105 del CCNL maggiorata della percentuale prevista per il lavoro straordinario festivo (40%) per tutte le ore effettivamente prestate”. Il comma 3, richiamato da quello successivo appena citato, quantifica nell'85% della normale retribuzione giornaliera il risarcimento del danno dovuto.
Di conseguenza, in tali occorrenze, il lavoratore ha diritto a:
- retribuzione normale, indennità e buono pasto;
- risarcimento del danno pari all'85% della retribuzione giornaliera;
- maggiorazione del 40% per le ore effettivamente prestate.
Questi ha dedotto e dimostrato, tramite la produzione dei turni, di aver prestato attività nel giorno di riposo settimanale e di non aver recuperato rispetto al dovuto, che sono state dedotte dal conteggio delle spettanze, calcolate sulla base di quanto indicato poco sopra.
In definitiva al ricorrente spetta la somma di € 6.915,37 che deriva dalla corretta applicazione del C.C.N.L. e del C.I.R. invocati ed è direttamente desumibile, mediante un mero calcolo matematico, dalla documentazione prodotta;
era onere di parte convenuta costituirsi e provare l'avvenuto pagamento delle somme oggi richieste, così come contestare gli avversari conteggi.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Condanna parte convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 6.915,37 oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2695,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario con distrazione.
Cosenza,12.12.2025
Il giudice
Dott.ssa Silvana D.Ferrentino