Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Friuli Venezia Giulia, sentenza 22/12/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Friuli Venezia Giulia |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
( 45/2025 )REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL UL NE UL
composta dai magistrati:
dott. Paolo Gargiulo Presidente f.f. relatore dott. Sergio Antonio Prestianni Giudice dott. Michael Grossmann Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 14823 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore regionale nei confronti di:
· CC PA, nato a [...] (prov. Avellino) il 1° dicembre 1958, c.f. [...], domiciliato in Pordenone, via Timavo, n. 29, contumace.
Esaminati gli atti e documenti di causa;
Uditi, nella pubblica udienza del 18 dicembre 2025, con l’assistenza della segretaria d’udienza dott.ssa Anna De Angelis, il giudice relatore, consigliere Paolo Gargiulo, e il Pubblico Ministero nella persona del viceprocuratore generale Mariapaola Daino.
Ritenuto in
F A T T O
I. Con atto depositato il 14 maggio 2025 e notificato al convenuto – ai sensi del secondo periodo dell’articolo 42, comma 1 c.g.c. - in mani proprie il 15 luglio seguente, la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale ha citato lo stesso per sentirlo condannare al pagamento, a favore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (A.D.M.), della somma di euro 12.225,77 (dodicimiladuecentoventicinque/77), con la maggiorazione della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, e al pagamento, a favore dello Stato, delle spese di giustizia.
II. L’azione della Procura trae origine dalla comunicazione prot. n. 17483 del 26 novembre 2024, con la quale l’A.D.M. (DT III – Veneto e Friuli Venezia Giulia, Ufficio dei monopoli per il Friuli Venezia Giulia, Sede distaccata di Gorizia) ha denunciato alla Procura regionale, per quanto rileva in questa sede, che l’odierno convenuto – titolare della “Rivendita ordinaria di generi di monopolio n. 7 e dell’annessa Ricevitoria del lotto n. VE 3685 – PN 3698, situate nel Comune di Pordenone” – aveva “omesso di effettuare il versamento dell’importo dovuto per la settimana contabile del 24 settembre 2024, pari a € 12.206,82 (dodicimiladuecentosei,82), e quello di € 5.018,95 (cinquemiladiciotto/95) dovuto per la raccolta del gioco del lotto comunque effettuata fino alla disattivazione dei terminali, con un debito complessivo verso l’erario di € 17.225,77(diciassettemiladuecentoventicinque/77)”.
Lo stesso Ufficio territoriale ha, inoltre, riferito e documentato (nota prot. n. 14804 /RU del 26 settembre 2024) di aver disposto “la sospensione dell’attività della ricevitoria del lotto n. VE 3685/PN 3698”, di aver ingiunto, per quanto qui rileva, il pagamento della predetta somma non versata e di aver comunicato all’interessato l’avvio del procedimento amministrativo di revoca della concessione.
Quest’ultima è stata disposta con determinazione dirigenziale prot. n. 16353/RU del 31 ottobre 2024, recante altresì richiesta di “incameramento di € 5.000,00 (euro cinquemila/00) quale deposito cauzionale prestato a garanzia degli adempimenti contrattuali per l’anno 2024, giusta polizza fidejussoria”.
Da qui, dunque, l’odierna contestazione riferita all’importo di euro 12.225,77 (euro 17.225,77 - euro 5.000,00 = euro 12.225,77).
III. Il danno in argomento - quantificato, appunto, in euro 12.225,77 - è stato contestato a CC PA con l’invito a dedurre di cui all’articolo 67, comma 1 c.g.c., emesso il 3 marzo 2025 e notificato il giorno 11 seguente all’interessato, ai sensi dell’articolo 140 c.p.c.
III.1. La contestazione preliminare di responsabilità è rimasta priva di riscontro.
IV. Secondo la Procura, il “concessionario della ricevitoria presso la quale si esercita il gioco del lotto […] è inserito nell’apparato organizzativo pubblico in quanto riscuote entrate ed esegue pagamenti per conto dello Stato, rivestendo come tale la qualifica di agente contabile (art. 178 del r.d. 23.5.1924, n. 827)”, sicché il “sig. PA […] deve essere qualificato agente contabile, avendo maneggiato denaro di pertinenza pubblica in veste di concessionario della riscossione dei proventi delle giocate del lotto per conto dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ed è, conseguentemente, assoggettato al regime della responsabilità finanziaria ai sensi dell’art. 194 del r.d. n. 827 del 1924”.
Aggiunge, al riguardo, lo stesso Ufficio requirente, da un lato, che “grava sull’agente contabile la prova liberatoria di aver restituito le somme riscosse ovvero quella di non aver potuto riversare quanto riscosso per causa a sé non imputabile (caso fortuito o forza maggiore), prova che, in specie, manca”; dall’altro, che il “danno erariale prodotto, consistente nel mancato riversamento delle somme riscosse nell’ambito del rapporto di servizio con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, è derivato da condotta dolosa, posto che dagli atti emerge una condotta improntata […] a grave inottemperanza agli obblighi contrattuali [… e a] reiterata violazione di precise disposizioni di legge, la cui osservanza è fondamentale per chi, concessionario del servizio di ricevitoria del lotto, maneggi rilevanti somme di denaro per conto dell’Erario (l. n. 528 del 1982, art. 23, art. 24, art. 28 e art. 30 d.p.r. n. 303 del 1990, d.p.r. n. 506 del 1996, r.d. n. 827 del 1924)”.
La Procura regionale conclude, quindi, con la domanda di condanna nei termini descritti supra, sub I.
V. Il convenuto non si è costituito.
VI. Alla pubblica udienza del 18 dicembre 2025, il Collegio ha, preliminarmente, preso atto della mancata costituzione del convenuto, al quale l’atto di citazione è stato ritualmente notificato, e ne ha, pertanto, dichiarato la contumacia.
È stato, quindi, sentito il Pubblico Ministero, che ha confermato la domanda di condanna formulata con l’atto introduttivo.
La causa è stata, quindi, posta in decisione.
Considerato in
D I R I T T O
1. Oggetto del presente giudizio è l’accertamento della responsabilità amministrativa del convenuto CC PA – nella sua qualità, all’epoca dei fatti, di titolare di ricevitoria del lotto – in relazione alla prospettazione attorea di danno erariale cagionato all’A.D.M. per non aver versato la complessiva somma di euro 12.225,77, riconducibile alle giocate del lotto relative alla settimana contabile del 24 settembre 2024 (euro 12.206,82) e a quelle eseguite fino alla disattivazione dei terminali (euro 5.018,95), al netto del deposito cauzionale incamerato (euro 5.000,00), come descritto supra, sub II (euro 12.206,82 + euro 5.018,95 - euro 5.000,00 = euro 12.225,77).
2. Sulla base della predetta ipotesi accusatoria, vanno, pertanto, esaminati gli elementi strutturali dell’illecito.
3. Prima di ciò, va, però, pregiudizialmente affermata la giurisdizione della Corte dei conti, sussistendo il rapporto di servizio tra la pubblica amministrazione e l’odierno convenuto, come emerge univocamente dalle fonti (legge 2 agosto 1982, n. 528, recante “Ordinamento del gioco del lotto e misure per il personale del lotto”; legge 19 aprile 1990, n. 85, recante “Modificazioni alla legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto”; d.P.R. 7 agosto 1990, n. 303, recante “Regolamento di applicazione ed esecuzione della L. 2 agosto 1982, n. 528 e della L. 19 aprile 1990, n. 85 sull'ordinamento del gioco del lotto”; d.P.R. 16 settembre 1996, n. 560, recante “Regolamento concernente la disciplina del gioco del lotto affidato in concessione”, che sostituisce il titolo V del citato d.P.R. n. 303 del 1990; regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante “Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”; regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante “Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”).
Il titolare di ricevitoria del lotto – a fronte del compenso di cui all’articolo 13, secondo comma della legge n. 528 del 1982, all’articolo 7, comma 3 della legge n. 85 del 1990 e all’articolo 4 del d.P.R. n. 303 dello stesso anno – era, infatti, incaricato di ricevere le giocate, di versare le somme inerenti a queste e di pagare, entro un determinato limite, le vincite.
Al riguardo, va osservato che:
· secondo l’articolo 4, comma 2 della citata legge n. 528 del 1982, “Le giocate sono ricevute presso i punti di raccolta dai raccoglitori del gioco mediante l'impiego di apparecchiature automatizzate che assicurano il rilascio di uno scontrino concernente l'avvenuta giocata”;
· ai sensi dell’articolo 24 del citato d.P.R. n. 303 del 1990, “Sulla scorta dell'estratto conto di cui all'art. 23, il raccoglitore è tenuto a versare, il giovedì della settimana successiva all'estrazione, il saldo a suo debito alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, anche a mezzo di conto corrente postale intestato alla stessa, imputando il versamento all'apposito capitolo del bilancio di entrata dello Stato”;
· analogamente, per il caso di affidamento della gestione del gioco in concessione, l’articolo 30 del citato d.P.R. n. 303 del 1990 prevede che “I raccoglitori sono tenuti a versare al concessionario, entro il giovedì della settimana successiva all'estrazione, il saldo a proprio debito a mezzo di una o più aziende di credito che assicurino il servizio su tutto il territorio nazionale o del servizio postale”;
· secondo l’articolo 10, primo comma della citata legge n. 528 del 1982, “Le vincite il cui importo non supera lire 250.000 sono pagate dal raccoglitore presso il quale è stata effettuata la scommessa previa esibizione dello scontrino”; l’articolo 4 della citata legge n. 85 del 1990, dopo aver elevato il predetto limite a lire 1.250.000 (comma 1), ha, poi, previsto che quest’ultimo importo “può essere modificato con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro” (comma 2), vale a dire con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze;
· ai sensi dell’articolo 15, comma 1 del citato d.P.R. n. 303 del 1990 “Per le vincite d'importo non superiore a L. 1.250.000, lo scontrino deve essere esibito al raccoglitore che ha ricevuto la giocata. Quest'ultimo provvede al pagamento delle vincite ed al ritiro dello scontrino, previo accertamento della integrità e completezza dello stesso”;
· analogamente, per il caso di affidamento della gestione del gioco in concessione, l’articolo 34, comma 1 del medesimo d.P.R. (come sostituito dall’articolo 1 del d.P.R. 4 ottobre 2002, n. 240) prevede che “Per le vincite di importo non superiore a 2.300 euro, lo scontrino deve essere presentato al raccoglitore che ha ricevuto la giocata. Quest'ultimo provvede al ritiro dello scontrino ed al pagamento della vincita, previo accertamento dell'integrità e completezza dello stesso, nonché previa validazione da parte del concessionario tramite l'utilizzo del sistema di automazione”.
In buona sostanza, nell’esercizio del gioco del lotto – affidato allo Stato e gestito dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, nell'ambito dei monopoli fiscali, nelle forme e nei modi previsti dalla legge n. 528 del 1982 e dal regolamento di applicazione ed esecuzione di cui al citato d.P.R. n. 303 del 1990 [che, all’articolo 1, comma 1 (come sostituito dall’articolo 1, comma 1, lettera “a” del decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1994, n. 239) dispone che “Il servizio del lotto è amministrato dal Ministero delle finanze per mezzo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ovvero è affidato in concessione, con decreto del Ministro delle finanze, anche nel rispetto della normativa comunitaria, a soggetti che siano in possesso di comprovati requisiti di affidabilità e di idoneità tecnica”] – il titolare della ricevitoria assume il ruolo di agente contabile, ai sensi:
· dell’articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (secondo cui “Gli agenti incaricati della riscossione delle entrate e dell'esecuzione dei pagamenti delle spese, o che ricavano somme dovute allo Stato e altre delle quali lo Stato diventa debitore, o hanno maneggio qualsiasi di denaro ovvero debito di materia, nonché coloro che si ingeriscono negli incarichi attribuiti ai detti agenti, dipendono direttamente, a seconda dei rispettivi servizi, dalle amministrazioni centrali o periferiche dello Stato, alle quali debbono rendere il conto della gestione e, sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del tesoro e alla giurisdizione della Corte dei conti”)
· e dell’articolo 178 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 [secondo cui, “Sotto la denominazione di agenti contabili dell'amministrazione si comprendono: a) gli agenti che con qualsiasi titolo sono incaricati, a norma delle disposizioni organiche di ciascuna amministrazione di riscuotere le varie entrate dello Stato e di versarne le somme nelle casse del tesoro; b) i tesorieri che ricevono nelle loro casse le somme dovute allo Stato, o le altre delle quali questo diventa debitore, eseguiscono i pagamenti delle spese per conto dello Stato, e disimpegnano tutti quegli altri servizi speciali che sono loro affidati dal ministro delle finanze o dal direttore generale del tesoro; c) tutti coloro che, individualmente ovvero collegialmente, come facenti parte di consigli di amministrazione per i servizi della guerra e della marina e simili, hanno maneggio qualsiasi di pubblico danaro, o sono consegnatari di generi, oggetti e materie appartenenti allo Stato; d) gli impiegati di qualsiasi amministrazione dello Stato cui sia dato speciale incarico di fare esazioni di entrate di qualunque natura e provenienza; e) tutti coloro che, anche senza legale autorizzazione, prendono ingerenza negli incarichi attribuiti agli agenti anzidetti e riscuotono somme di spettanza dello Stato”].
Da ciò discende anche l’applicazione dell’articolo 194 del citato regio decreto n. 827 del 1924, dove, ai primi due commi, si legge che “Le mancanze, deteriorazioni, o diminuzione di denaro o di cose mobili avvenute per causa di furto, di forza maggiore, o di naturale deperimento, non sono ammesse a discarico degli agenti contabili, se essi non esibiscono le giustificazioni stabilite nei regolamenti dei rispettivi servizi, e non comprovano che ad essi non sia imputabile il danno, né per negligenza, né per indugio frapposto nel richiedere i provvedimenti necessari per la conservazione del danaro o delle cose avute in consegna. Non possono neppure essere discaricati quando abbiano usato irregolarità o trascuratezza nella tenuta delle scritture corrispondenti e nelle spedizioni o nel ricevimento del danaro e delle cose mobili”.
4. Per quanto concerne il danno, va osservato che la contestata somma di euro 12.225,77 è riconducibile - indipendentemente dalla sua effettiva riscossione - alla mancata entrata il cui accertamento si sostanzia nelle giocate effettuate nell’intervallo di tempo considerato.
L’importo che, se positivo, deve essere versato è dato, infatti, dalla somma algebrica degli elementi contemplati dall’estratto conto previsto:
· dall’articolo 23, comma 1 del citato d.P.R. n. 303 del 1990 [secondo cui “Il mercoledì successivo all'estrazione viene consegnato ad ogni raccoglitore, a cura del sistema informatico, il relativo estratto conto contenente: a) il numero e l'importo delle giocate; b) l'aggio, corrispondente all'importo delle giocate, di spettanza del raccoglitore; c) il numero e l'importo delle vincite pagate; d) il numero e l'importo delle giocate rimborsate; e) l'importo netto da versare”];
· ovvero, per il caso di affidamento della gestione del gioco in concessione, dal successivo articolo 29 [secondo cui “Il mercoledì successivo all'estrazione, il concessionario consegna ad ogni raccoglitore, a mezzo del sistema automatizzato, il relativo estratto conto contenente: a) il numero e l'importo delle giocate relative all'ultimo concorso; b) l'aggio corrispondente all'importo delle giocate, di spettanza del raccoglitore; c) il numero e l'importo delle vincite pagate; d) il numero e l'importo delle giocate escluse dal concorso dal concessionario e rimborsate; e) il numero e l'importo delle giocate annullate; f) l'importo netto a debito, da versare al concessionario, o a credito, da conguagliare nell'estratto conto della settimana successiva”],
nel quale il solo elemento positivo, a fronte degli altri che sono tutti negativi (e che vanno, pertanto, sottratti dal primo nella somma algebrica di cui si tratta), è quello di cui alla lettera a) di entrambi gli articoli testé riportati, dove non è contemplato l’importo riscosso per le giocate, ma “il numero e l'importo delle giocate”.
Conseguentemente, il danno da mancata entrata sussiste e, come originariamente prospettato dalla Procura regionale, va ritenuto pari a euro 12.225,77.
5. Per quanto concerne gli altri elementi strutturali dell’illecito, è sufficiente osservare che, a fronte delle giocate effettuate, l’omissione del connesso versamento costituisce una diretta violazione del corrispondente obbligo espressamente previsto, a seconda dei casi, dai citati articoli 24 o 30 del d.P.R. n. 303 del 1990.
A ciò va aggiunto che la contestuale riscossione delle somme destinate alle giocate, funzionale ad assicurare la ragionevole certezza della disponibilità degli importi da versare, deve logicamente precedere le giocate stesse, atteso che, secondo l’articolo 2, secondo comma della citata legge n. 528 del 1982, la prima delle fasi in cui si articola il gioco è quella della “raccolta delle scommesse”.
Conseguentemente, le regole poste a presidio della regolarità del gioco sono state violate, sia nel caso in cui vi sia stata la riscossione e ne sia stato omesso il versamento, sia nel caso in cui siano state effettuate giocate senza aver contestualmente (anche nel caso di gioco in proprio) raccolto e custodito, in vista del successivo versamento, le relative scommesse.
Si osserva inoltre che, allorquando l’entrata, per effetto delle giocate effettuate, è stata accertata, l’omesso versamento e il connesso danno da mancata entrata rappresentano ragionevolmente, già sulla base degli elementi disponibili ex ante, la verosimile conseguenza sia del fatto che i corrispondenti importi siano rimasti non riscossi, sia del fatto che, al contrario, gli stessi siano stati riscossi e poi distratti.
Del resto, il convenuto non ha comprovato, ai sensi del citato articolo 194 del regio decreto n. 827 del 1924, che il danno non sia a lui imputabile.
La violazione accertata, per i caratteri della condotta e per il suo rapporto con l’evento, va imputata, come sostenuto dalla Procura regionale, a titolo di dolo.
Al riguardo, si osserva che dalla documentazione proveniente dall’A.D.M., prodotta dall’Ufficio requirente, emerge che il convenuto aveva omesso il versamento degli importi corrispondenti alle giocate anche con riferimento alle due settimane contabili (cioè, quelle del 10 e del 17 settembre 2024) che precedono la settimana contabile oggetto dell’odierna controversia (cioè, quella del 24 settembre 2024, seguita dal periodo successivo di attività fino alla disattivazione dei terminali; supra, sub §II), provvedendovi solo a valle delle relative intimazioni creditorie di pagamento (cfr. note prot. n. 14804 /RU del 26 settembre 2024, prot. n. 16353/RU del 31 ottobre 2024 e prot. n. 17483 del 26 novembre 2024, cit. supra, sub II).
Orbene, pur essendo rimasta estranea al presente giudizio la vicenda relativa alle predette due precedenti settimane contabili, avendo poi avuto luogo i relativi pagamenti, la descritta reiterata violazione dell’obbligo di versamento – unita alla totale assenza di iniziative, anche solo nell’area delle mere intenzioni, intese a porre rimedio, anche solo parziale, al danno cagionato e qui contestato - non può che condurre a ritenere che il convenuto abbia preveduto e voluto il contestato danno da mancata entrata, dovendosi ragionevolmente escludere che lo stesso abbia omesso di eseguire spontaneamente, per ben tre settimane di seguito (e oltre), la più importante fra le prestazioni aventi fonte nel rapporto di servizio, cioè quella del versamento delle somme riconducibili alle giocate, per sola grave negligenza, per la sola mancanza della minima e più elementare attenzione per l’interesse che il creditore pubblico aveva affidato alla cura del gestore della ricevitoria.
6. L’avvenuto accertamento della sussistenza degli elementi strutturali dell’illecito conduce, dunque, il Collegio a dichiarare la responsabilità amministrativa di CC PA.
Conseguentemente, lo stesso va condannato al pagamento, a favore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, del complessivo importo di euro 12.225,77, dato dalla somma dei versamenti dovuti con riferimento alla settimana contabile del 24 settembre 2024 (euro 12.206,82) e alle giocate eseguite fino alla disattivazione dei terminali (euro 5.018,95), al netto del deposito cauzionale già incamerato (euro 5.000,00).
6.1. Alla predetta somma di euro 12.225,77 vanno aggiunti, ai sensi dell’articolo 33, comma 2 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, gli interessi sul ritardato pagamento, calcolati, nella misura di una volta e mezzo gli interessi legali, dalla scadenza di ciascuna delle obbligazioni di versamento rimaste ineseguite - determinata ai sensi del d.P.R. n. 303 del 1990 (e tenendo conto dell’avvenuto incameramento del deposito cauzionale di euro 5.000,00, da imputare, ai sensi dell’articolo 1193 c.c., al debito di euro 12.206,82, in quanto più oneroso e più antico) - fino all’effettivo soddisfo.
6.2. Resta ovviamente fermo che ogni pagamento eventualmente intervenuto per la stessa contestazione potrà essere valorizzato in sede di esecuzione.
7. Le spese di giustizia seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore dello Stato, come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia, definitivamente pronunciando, dichiara la responsabilità amministrativa di CC PA, nato a [...] (prov. Avellino) il 1° dicembre 1958, e, per l’effetto, lo condanna:
1) al pagamento, a favore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, della complessiva somma di euro 12.225,77 (dodicimiladuecentoventicinque/77), maggiorata degli interessi calcolati come descritto al § 6.1 della motivazione;
2) al pagamento, a favore dello Stato, delle spese di giustizia liquidate in euro 218,47 (duecentodiciotto/47).
Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 18 dicembre 2025.
Il Presidente f.f. relatore Cons. Paolo Gargiulo
(firmato digitalmente)
Depositata in segreteria nei modi di legge Trieste, 22/12/2025
IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
Dott.ssa Anna De Angelis
(firmato digitalmente)