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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/12/2025, n. 11160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11160 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona del dott. Michele D'Auria ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al R.G. n. 6716/2021 degli affari civili contenziosi ed avente ad oggetto lesione personale
TRA
, C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 CodiceFiscale_1
Giugliano in Campania (Na) alla Via Magellano n. 16, presso lo studio dell'Avv. Maria Coppola, C.F. dal quale è rapp.to e CodiceFiscale_2 difeso, come in atti.
ATTORE
CONTRO
C.F./P.IVA n. , n.q. di F.G.V.S. in persona Controparte_1 P.IVA_1 del Suo legale rapp.te pro tempore, rapp.ta e difesa, in virtù di procura generale alle liti, dall'Avv. to Paolo Vitiello, C.F./P.IVA n. presso il cui P.IVA_2 studio elettivamente domicilia in Napoli alla Riviera di Chiaia n. 53, come in atti.
CONVENUTA
Conclusioni parte attrice: condannare la , in Controparte_2 qualità di F.G.V.S. in persona del legale rapp.te p.t., al risarcimento di tutte le lesioni subite dall'istante per la causale di cui innanzi, il cui ammontare sarà accertato e specificato in corso di causa, attese le risultanze istruttorie, nei limiti della competenza del Giudice adito;
il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda sino all'effettivo soddisfo. In caso di resistenza in giudizio con dolo o colpa grave, condannare ex art. 96 c.p.c. , i convenuti tutti o tra di loro chi di ragione, al risarcimento di favore dell'istante dei danni tutti, patrimoniali e non , nella misura che verrà ritenuto secondo giustizia. Condannarsi essi convenuti al pagamento delle spese e competenze del giudizio da attribuirsi ex art 93 c.p.c. al procuratore anticipatario. Emetter ogni altro provvedimento del caso.
Conclusioni parte convenuta:
1. Dichiarare la nullità della domanda, art. 164 c.p.c. co.4, art. 163 co. 3 n. 3,4 e 5 cod. proc. civ.; in via pregiudiziale:
2. Dichiarare l'improponibilità, inammissibilità e improcedibilità della domanda L. 57/2001 e dell'art. 22 della legge 990/1969, dagli artt. 139, 143, 145, 148, 149 D.Lgs 209/2005; 3. Improponibilità, inammissibilità ed improcedibilità della domanda ai sensi dell'art. 148, 3° D.Lgs. n.209/2005. Nel merito:
4. disporre, ai sensi dell'art 117 cod. proc. civ., la comparizione personale delle parti per rendere chiarimenti.
5. rigettare la domanda formulata da parte attrice in quanto priva di elementi probatori e giuridici.
6. in caso di accoglimento dell'avversa pretesa, tenere presente lo status di mora ex artt. 1207 e Pt_2
1209 cod. civ. in cui versa parte attrice, per l'effetto riducendo proporzionalmente il quantum di cui alla condanna da effettuare al netto di interessi e rivalutazione non imputabili alla Compagnia;
7. disporre ctu medico legale.
PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice conveniva in giudizio innanzi a questo Tribunale le n.q. di Fondo di Garanzia per Controparte_1 le Vittime della Strada (F.G.V.S.). per sentirla condannare al risarcimento per le lesioni patite, in occasione dell'incidente, verificatosi il giorno 05.07.2020 alle ore 16,00 circa in Napoli alla via Coroglio (NA) a causa di un autoveicolo rimasto sconosciuto e che aveva omesso di fermarsi per prestare soccorso.
Costituitosi in giudizio, il convenuto impugnava la domanda e ne chiedeva il rigetto.
Successivamente, istruita la causa con CTU e prova per testi, il fascicolo era assegnato al sottoscritto estensore e, all'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 18.11.2025 era introitato per la decisione.
*****
Va preliminarmente rilevato che dagli atti e fatti di causa risulta provata la legittimazione attiva e passiva delle parti processuali attrice e convenuta. Risultano altresì assolti gli adempimenti di cui agli artt. 145/148 D. Lgs 209/2005 in quanto parte attrice ha provveduto alla richiesta formale di risarcimento come ivi richiesto ed a successivo invito alla negoziazione assistita. La richiesta di risarcimento danni inoltrata alla in Controparte_1 qualità di a mezzo lettera a.r, trattandosi di ipotesi Controparte_3 ai sensi dell'art 283 lettera A, nonché alla Consap, risulta essere stata spedita completa di tutti gli elementi necessari previsti dal nuovo Codice delle Assicurazioni.
Sempre preliminarmente va rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancata denuncia / querela;
al riguardo va evidenziato che trattasi di elemento non essenziale ne' obbligatorio, come sancito puntualmente dalla Giurisprudenza di legittimità. Sul punto, la Corte di Cassazione, Sez. VI Civile, con ordinanza 31.08.2020, n. 18097 ha precisato che “la vittima di un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato non ha alcun obbligo, per ottenere il risarcimento da parte dell'impresa designata per conto del Fondo di garanzia vittime della strada, di presentare una denuncia od una querela contro ignoti, la cui sussistenza o meno non è che un mero indizio”. Parimenti non ha pregio il disconoscimento della documentazione prodotta in copia da parte attrice;
l'onere del disconoscimento va infatti assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (così, su tale punto, la Cassazione, Ordinanza 10.01.2020, n. 311).
Entrando nel merito, la prova testimoniale ha confermato i fatti di cui all'atto di citazione. In particolare, il teste , ha dichiarato quanto Testimone_1 segue: “Dopo aver oltrepassato la Città della Scienza, sono stato sorpassato da un'autovettura di colore scuro, una utilitaria di cui non ricordo il modello, che, a velocità sostenuta ha con la sua parte anteriore destra urtato la parte posteriore sinistra del motociclo di , sfiorandolo. A seguito dell'urto, Pt_1 mentre il motociclo percorreva alcuni metri prima di adagiarsi sul lato destro,
rovinava al suolo sul lato destro.” Anche il teste che Pt_1 Testimone_2 viaggiava sul motociclo del teste in qualità di trasportato, ha Testimone_1 confermato tali circostanze.
Non irrilevante, infine, la relazione di CTU la quale ha riconosciuto la sussistenza del nesso di causalità tra l'evento e il fatto lesivo come risultante dagli atti, certificando la compatibilità delle lesioni riportate dall'attrice con l'incidente e dichiarandola affetta da postumi. Tutti tali elementi e dichiarazioni, sommandosi alle circostanze risultanti dalla documentazione medica agli atti, sono sufficienti a dimostrare integralmente l'avvenuto fatto storico.
Trova pertanto applicazione il dispositivo di cui all'art 283 Codice delle Assicurazioni Private, a norma del quale “il Fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito presso la CONSAP, risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi in cui: a) il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato”.
Non risulta tuttavia del tutto superata la presunzione di corresponsabilità ex art. 2054 c.c..
A tale riguardo, è onere del conducente dar prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il sinistro, e ciò anche con riferimento al principio generale di cui all'art. 1227 cc, secondo comma, a norma del quale il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza. Or bene, il teste , che viaggiava poco dietro al motoveicolo di Testimone_1 parte attrice, nel descrivere le modalità del sinistro ha precisato quanto segue:
“Ricordo di aver notato dallo specchietto laterale, il sopraggiungere dell'autovettura nera investitrice ed anche perché la precedeva un forte rumore di marmitta”. In altre parole, utilizzando la normale diligenza, il predetto teste, alla guida di un motociclo come lo era parte attrice, si è avveduto del sopraggiungere del veicolo investitore, che era ben prevedibile anche a motivo del forte rumore che emetteva, e non è stato coinvolto in alcun sinistro. Tale comportamento virtuoso, teso ad evitare l'incidente, non è invece ravvisabile in capo a parte attrice, che aveva l'onere di provarlo. Sussiste quindi parziale concorso di colpa, che può equitativamente essere valutato nella misura di un terzo a carico di parte attrice e due terzi a carico del veicolo rimasto sconosciuto.
Circa il quantum, la CTU medico legale redatta dalla Dott.ssa Persona_1 ha identificato le lesioni riportate dall'attrice come “esiti di politrauma con fratture costali multiple complicate da pneumotorace con PNX e focolai lacero contusivi parenchimali a dx, frattura plurifammentaria scomposta della scapola a dx, frattura scomposta clavicola destra con callo deforme e sovraesposizione dei monconi”; a tale identificazione ha fatto seguito la quantificazione come segue: Danno biologico permanente di punti 15; inabilità temporanea parziale, 20 GG al 75%, 20 GG al 50% e 20 GG al 25%.
Sulla base della CTU, il danno biologico viene quindi così calcolato (ex Tabella Unica Nazionale di cui al DPR n. 12 del 13/01/2025):
• Danno biologico 15% per anni 60 € 35.334,89
• Invalidità parziale al 75% 20 gg. € 828,60
• Invalidità parziale al 50% 20 gg. € 552,40
• Invalidità parziale al 25% 20 gg. € 276,20
TOTALE € 36.992,09
A tale importo andrà detratto il 30% in ragione del dichiarato concorso parziale di colpa, per cui la somma totale ammonta ad €. 24.661,39.
Tale somma appare equa in relazione al danno come provato in giudizio.
Non merita invece accoglimento la richiesta di liquidazione del danno morale, che non risulta provato.
Spese ed onorari di causa seguono la soccombenza e verranno liquidati con riferimento al decisum, secondo i parametri minimi di cui al DM 22/2014 e successive integrazioni, stante la non particolare complessità dell'istruttoria, come da dispositivo.
Le spese di C.T.U., ferma restando la solidarietà passiva fra tutte le parti nei confronti del consulente in base al decreto di liquidazione del 18.09.2023 (Cass. civ. sent. n. 28094 del 30.12.2009), si pongono nei rapporti interni fra le parti a carico di parte attrice per un terzo ed a carico del convenuto per due terzi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra eccezione o deduzione, così provvede:
-1) Accerta e dichiara il concorso di colpa nel sinistro per cui è causa in ragione di due terzi in capo al veicolo che è rimasto sconosciuto, e di un terzo in capo a parte attrice.
-2) Per l'effetto condanna la - nella qualità Controparte_4 di F.G.V.S. - in persona del l avore di parte attrice dell'importo di €. 24.661,39 a titolo di risarcimento delle lesioni e dei danni subiti. -3) Condanna la - nella qualità di F.G.V.S. - Controparte_4 in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese legali, liquidate in Euro 759,00 per spese ed Euro 2.540,00 per onorari, oltre spese generali 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute, con attribuzione in favore del difensore di parte attrice, costituito ed antistatario.
-4) Pone definitivamente le spese di C.T.U. a carico di parte attrice per un terzo e a carico del convenuto per due terzi.
Così deciso in Napoli, 29.11.2025
Il Giudice
Dott. Michele D'Auria
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona del dott. Michele D'Auria ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al R.G. n. 6716/2021 degli affari civili contenziosi ed avente ad oggetto lesione personale
TRA
, C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 CodiceFiscale_1
Giugliano in Campania (Na) alla Via Magellano n. 16, presso lo studio dell'Avv. Maria Coppola, C.F. dal quale è rapp.to e CodiceFiscale_2 difeso, come in atti.
ATTORE
CONTRO
C.F./P.IVA n. , n.q. di F.G.V.S. in persona Controparte_1 P.IVA_1 del Suo legale rapp.te pro tempore, rapp.ta e difesa, in virtù di procura generale alle liti, dall'Avv. to Paolo Vitiello, C.F./P.IVA n. presso il cui P.IVA_2 studio elettivamente domicilia in Napoli alla Riviera di Chiaia n. 53, come in atti.
CONVENUTA
Conclusioni parte attrice: condannare la , in Controparte_2 qualità di F.G.V.S. in persona del legale rapp.te p.t., al risarcimento di tutte le lesioni subite dall'istante per la causale di cui innanzi, il cui ammontare sarà accertato e specificato in corso di causa, attese le risultanze istruttorie, nei limiti della competenza del Giudice adito;
il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda sino all'effettivo soddisfo. In caso di resistenza in giudizio con dolo o colpa grave, condannare ex art. 96 c.p.c. , i convenuti tutti o tra di loro chi di ragione, al risarcimento di favore dell'istante dei danni tutti, patrimoniali e non , nella misura che verrà ritenuto secondo giustizia. Condannarsi essi convenuti al pagamento delle spese e competenze del giudizio da attribuirsi ex art 93 c.p.c. al procuratore anticipatario. Emetter ogni altro provvedimento del caso.
Conclusioni parte convenuta:
1. Dichiarare la nullità della domanda, art. 164 c.p.c. co.4, art. 163 co. 3 n. 3,4 e 5 cod. proc. civ.; in via pregiudiziale:
2. Dichiarare l'improponibilità, inammissibilità e improcedibilità della domanda L. 57/2001 e dell'art. 22 della legge 990/1969, dagli artt. 139, 143, 145, 148, 149 D.Lgs 209/2005; 3. Improponibilità, inammissibilità ed improcedibilità della domanda ai sensi dell'art. 148, 3° D.Lgs. n.209/2005. Nel merito:
4. disporre, ai sensi dell'art 117 cod. proc. civ., la comparizione personale delle parti per rendere chiarimenti.
5. rigettare la domanda formulata da parte attrice in quanto priva di elementi probatori e giuridici.
6. in caso di accoglimento dell'avversa pretesa, tenere presente lo status di mora ex artt. 1207 e Pt_2
1209 cod. civ. in cui versa parte attrice, per l'effetto riducendo proporzionalmente il quantum di cui alla condanna da effettuare al netto di interessi e rivalutazione non imputabili alla Compagnia;
7. disporre ctu medico legale.
PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice conveniva in giudizio innanzi a questo Tribunale le n.q. di Fondo di Garanzia per Controparte_1 le Vittime della Strada (F.G.V.S.). per sentirla condannare al risarcimento per le lesioni patite, in occasione dell'incidente, verificatosi il giorno 05.07.2020 alle ore 16,00 circa in Napoli alla via Coroglio (NA) a causa di un autoveicolo rimasto sconosciuto e che aveva omesso di fermarsi per prestare soccorso.
Costituitosi in giudizio, il convenuto impugnava la domanda e ne chiedeva il rigetto.
Successivamente, istruita la causa con CTU e prova per testi, il fascicolo era assegnato al sottoscritto estensore e, all'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 18.11.2025 era introitato per la decisione.
*****
Va preliminarmente rilevato che dagli atti e fatti di causa risulta provata la legittimazione attiva e passiva delle parti processuali attrice e convenuta. Risultano altresì assolti gli adempimenti di cui agli artt. 145/148 D. Lgs 209/2005 in quanto parte attrice ha provveduto alla richiesta formale di risarcimento come ivi richiesto ed a successivo invito alla negoziazione assistita. La richiesta di risarcimento danni inoltrata alla in Controparte_1 qualità di a mezzo lettera a.r, trattandosi di ipotesi Controparte_3 ai sensi dell'art 283 lettera A, nonché alla Consap, risulta essere stata spedita completa di tutti gli elementi necessari previsti dal nuovo Codice delle Assicurazioni.
Sempre preliminarmente va rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancata denuncia / querela;
al riguardo va evidenziato che trattasi di elemento non essenziale ne' obbligatorio, come sancito puntualmente dalla Giurisprudenza di legittimità. Sul punto, la Corte di Cassazione, Sez. VI Civile, con ordinanza 31.08.2020, n. 18097 ha precisato che “la vittima di un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato non ha alcun obbligo, per ottenere il risarcimento da parte dell'impresa designata per conto del Fondo di garanzia vittime della strada, di presentare una denuncia od una querela contro ignoti, la cui sussistenza o meno non è che un mero indizio”. Parimenti non ha pregio il disconoscimento della documentazione prodotta in copia da parte attrice;
l'onere del disconoscimento va infatti assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (così, su tale punto, la Cassazione, Ordinanza 10.01.2020, n. 311).
Entrando nel merito, la prova testimoniale ha confermato i fatti di cui all'atto di citazione. In particolare, il teste , ha dichiarato quanto Testimone_1 segue: “Dopo aver oltrepassato la Città della Scienza, sono stato sorpassato da un'autovettura di colore scuro, una utilitaria di cui non ricordo il modello, che, a velocità sostenuta ha con la sua parte anteriore destra urtato la parte posteriore sinistra del motociclo di , sfiorandolo. A seguito dell'urto, Pt_1 mentre il motociclo percorreva alcuni metri prima di adagiarsi sul lato destro,
rovinava al suolo sul lato destro.” Anche il teste che Pt_1 Testimone_2 viaggiava sul motociclo del teste in qualità di trasportato, ha Testimone_1 confermato tali circostanze.
Non irrilevante, infine, la relazione di CTU la quale ha riconosciuto la sussistenza del nesso di causalità tra l'evento e il fatto lesivo come risultante dagli atti, certificando la compatibilità delle lesioni riportate dall'attrice con l'incidente e dichiarandola affetta da postumi. Tutti tali elementi e dichiarazioni, sommandosi alle circostanze risultanti dalla documentazione medica agli atti, sono sufficienti a dimostrare integralmente l'avvenuto fatto storico.
Trova pertanto applicazione il dispositivo di cui all'art 283 Codice delle Assicurazioni Private, a norma del quale “il Fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito presso la CONSAP, risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi in cui: a) il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato”.
Non risulta tuttavia del tutto superata la presunzione di corresponsabilità ex art. 2054 c.c..
A tale riguardo, è onere del conducente dar prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il sinistro, e ciò anche con riferimento al principio generale di cui all'art. 1227 cc, secondo comma, a norma del quale il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza. Or bene, il teste , che viaggiava poco dietro al motoveicolo di Testimone_1 parte attrice, nel descrivere le modalità del sinistro ha precisato quanto segue:
“Ricordo di aver notato dallo specchietto laterale, il sopraggiungere dell'autovettura nera investitrice ed anche perché la precedeva un forte rumore di marmitta”. In altre parole, utilizzando la normale diligenza, il predetto teste, alla guida di un motociclo come lo era parte attrice, si è avveduto del sopraggiungere del veicolo investitore, che era ben prevedibile anche a motivo del forte rumore che emetteva, e non è stato coinvolto in alcun sinistro. Tale comportamento virtuoso, teso ad evitare l'incidente, non è invece ravvisabile in capo a parte attrice, che aveva l'onere di provarlo. Sussiste quindi parziale concorso di colpa, che può equitativamente essere valutato nella misura di un terzo a carico di parte attrice e due terzi a carico del veicolo rimasto sconosciuto.
Circa il quantum, la CTU medico legale redatta dalla Dott.ssa Persona_1 ha identificato le lesioni riportate dall'attrice come “esiti di politrauma con fratture costali multiple complicate da pneumotorace con PNX e focolai lacero contusivi parenchimali a dx, frattura plurifammentaria scomposta della scapola a dx, frattura scomposta clavicola destra con callo deforme e sovraesposizione dei monconi”; a tale identificazione ha fatto seguito la quantificazione come segue: Danno biologico permanente di punti 15; inabilità temporanea parziale, 20 GG al 75%, 20 GG al 50% e 20 GG al 25%.
Sulla base della CTU, il danno biologico viene quindi così calcolato (ex Tabella Unica Nazionale di cui al DPR n. 12 del 13/01/2025):
• Danno biologico 15% per anni 60 € 35.334,89
• Invalidità parziale al 75% 20 gg. € 828,60
• Invalidità parziale al 50% 20 gg. € 552,40
• Invalidità parziale al 25% 20 gg. € 276,20
TOTALE € 36.992,09
A tale importo andrà detratto il 30% in ragione del dichiarato concorso parziale di colpa, per cui la somma totale ammonta ad €. 24.661,39.
Tale somma appare equa in relazione al danno come provato in giudizio.
Non merita invece accoglimento la richiesta di liquidazione del danno morale, che non risulta provato.
Spese ed onorari di causa seguono la soccombenza e verranno liquidati con riferimento al decisum, secondo i parametri minimi di cui al DM 22/2014 e successive integrazioni, stante la non particolare complessità dell'istruttoria, come da dispositivo.
Le spese di C.T.U., ferma restando la solidarietà passiva fra tutte le parti nei confronti del consulente in base al decreto di liquidazione del 18.09.2023 (Cass. civ. sent. n. 28094 del 30.12.2009), si pongono nei rapporti interni fra le parti a carico di parte attrice per un terzo ed a carico del convenuto per due terzi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra eccezione o deduzione, così provvede:
-1) Accerta e dichiara il concorso di colpa nel sinistro per cui è causa in ragione di due terzi in capo al veicolo che è rimasto sconosciuto, e di un terzo in capo a parte attrice.
-2) Per l'effetto condanna la - nella qualità Controparte_4 di F.G.V.S. - in persona del l avore di parte attrice dell'importo di €. 24.661,39 a titolo di risarcimento delle lesioni e dei danni subiti. -3) Condanna la - nella qualità di F.G.V.S. - Controparte_4 in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese legali, liquidate in Euro 759,00 per spese ed Euro 2.540,00 per onorari, oltre spese generali 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute, con attribuzione in favore del difensore di parte attrice, costituito ed antistatario.
-4) Pone definitivamente le spese di C.T.U. a carico di parte attrice per un terzo e a carico del convenuto per due terzi.
Così deciso in Napoli, 29.11.2025
Il Giudice
Dott. Michele D'Auria