Improcedibile
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 02/07/2025, n. 5711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5711 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 02/07/2025
N. 05711/2025REG.PROV.COLL.
N. 03933/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS-del 2023, proposto da -OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Gabriella De Giorgi Cezzi, Antonio Micolani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Locale -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Filippo Panizzolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Scagliola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la -OMISSIS- (Sezione Seconda) n. -OMISSIS-/2022
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale -OMISSIS- e di Regione -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 4 giugno 2025 il Cons. Sergio Zeuli e uditi per le parti gli avvocati Antonio Micolani; Filippo Panizzolo;
viste, altresì, le conclusioni della Regione -OMISSIS- come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La sentenza impugnata ha rigettato il ricorso con cui la parte appellante aveva chiesto l’annullamento dei seguenti atti:
- nota prot. n.-OMISSIS-/UOR 08 del 12 dicembre 2017 a firma del Direttore f.f. Area Servizio Socio Sanitario della ASL di -OMISSIS-ri, avente a oggetto "Delibera DG -OMISSIS-/2017 - Rinnovo triennale accordi contrattuali – Comunicazioni”;
- nei limiti dell'interesse, la delibera di G.R. -OMISSIS- n. -OMISSIS-del 25 maggio 2012 e dei relativi allegati: A, recante "Tariffe regionali di riferimento per persona al giorno per le strutture residenziali per anziani di cui al R.R. n.4/2007"; e B, recante "Analisi dei costi standard per la determinazione delle tariffe regionali di riferimento per persona al giorno per le strutture residenziali per anziani di cui al R.R. n.4/2007";
- la delibera di GR -OMISSIS- n. l746 del 23 settembre 2009, e del relativo allegato A, recante "STUDIO DI FATTIBILITA’ per la definizione delle tariffe regionali di riferimento per le strutture residenziali socioassistenziali e sociosanitarie per anziani di cui al R.R. n. 4/2007".
Oltre all’annullamento dei menzionati atti, l’odierna appellante aveva chiesto la condanna ex art. 34, co. 1, lett. c), c.p.a. della ASL di -OMISSIS-ri all’adozione di tutti gli atti e i provvedimenti necessari ad assicurare il soddisfacimento della pretesa dedotta in giudizio, e in particolare, previo accertamento del relativo diritto alla stipula di un nuovo accordo contrattuale di durata triennale, e alla proroga degli accordi contrattuali in essere, nelle more della nuova sottoscrizione ex art. 8, comma 2-sexies, l.r. 9 agosto 2006, n. 26 e s.m.i. e all’impegno della necessaria copertura finanziaria per l’acquisto delle relative prestazioni per tutto il tempo della disposta proroga e del contratto, nonché la condanna della parte intimata alla adozione di tutti gli atti e provvedimenti di liquidazione della c.d. quota sanitaria spettante alle ricorrenti per le prestazioni sanitarie erogate sulla base dei contratti in proroga. Aveva inoltre domandato la condanna della ASL di -OMISSIS-ri al risarcimento dei danni subiti e subendi dalle RS ricorrenti a causa del tardivo pagamento della quota di spesa sanitaria della tariffa a loro spettante per l’erogazione delle prestazioni sanitarie in favore dei pazienti ricoverati nelle proprie strutture.
In sostanza, con il ridetto ricorso, e coi successivi motivi aggiunti, la parte appellante aveva chiesto dichiararsi l’illegittimità delle richieste e delle condizioni che la regione -OMISSIS-, con i suddetti provvedimenti, aveva posto quale necessità, per le RRSA ricadenti nel territorio di due aziende sanitarie pugliesi, e cioè l’ASL -OMISSIS-ri e l’ASL Brindisi, pena il mancato rinnovo delle convenzioni triennali, di dotarsi di standard di personale più severi e maggiori rispetto a quelli fissati dall’art. 66 del Regolamento Regionale n. 4/2007, indebitamente basando la richiesta sulla delibera di Giunta Regionale n. -OMISSIS-del 2012, che contrastava con la fonte normativa superiore rappresentata dal regolamento da ultimo citato.
A supporto del gravame, la parte appellante - titolare di una RS “-OMISSIS-, sita in -OMISSIS-, -OMISSIS-ri, alla via -OMISSIS-n.c. dotata di 70 p.l. autorizzati, all’epoca delle vicende oggetto del giudizio, con 63 ospiti presenti, di cui solo 30 contrattualizzati, iscritta nel registro regionale delle strutture che erogano prestazioni in favore di anziani affetti da “gravi deficit psico-fisici” che ne impediscono l’assistenza domiciliare, e di non anziani affetti da “demenze senili, morbo di alzheimer e demenze correlate”, di cui all’art. 53 co.1, lett.c), della L.R. 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di -OMISSIS-) - espone le seguenti circostanze:
- l’iscrizione è seguita alla verifica, poi sempre rinnovata con esiti positivi, del possesso di tutti gli standard organizzativi, funzionali e strutturali prescritti dall’art. 66 del R.R. n.4 del 2007, che, per espressa previsione legislativa dell’art.64 della L. regionale -OMISSIS- n.19/2006, rappresenta l’unica fonte competente a fissarli;
- la ASL -OMISSIS-ri, dopo aver verificato il possesso degli standard da parte loro, ne ha acquistato le prestazioni con contratti tuttora in essere;
- nel sistema pugliese, le RS (Residenze Socio Sanitarie Assistenziali) si distinguono dalle c.d. Residenze Sanitarie Assistenziali (“RSA”) di cui alla L.R. n. 8/2004 e al R.R. n. 3/2005. Infatti, mentre le prime erogano prestazioni sanitarie di media intensità, le seconde forniscono prestazioni ad elevata intensità sanitaria. Per questo motivo alle RSA viene riconosciuta (ai sensi della DGR n. 698/2003) una tariffa pari a Euro 100,80 die/p.l. (con una quota sanitaria pari al 70%, ossia a Euro, 70,56), mentre alle RS viene riconosciuta (ai sensi della DGR n. 1037/2012) una minore tariffa pari a Euro 92,90 die/p.l. (con una quota sanitaria pari al 50%, ossia a Euro 46,45;
- l’art. 64 della L.R. n. 19/2006 rinvia a un regolamento – da adottarsi secondo le modalità di cui agli artt. 42 e 44 della L.R. n. 7/2004 (recante lo Statuto della Regione -OMISSIS-) – la definizione: degli standard di erogazione dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari (art. 46, co.2); dei requisiti strutturali, organizzativi e funzionali per l’autorizzazione delle varie strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie (artt. 49, co. 1, e 50, co. 1); dei requisiti di accreditamento delle strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie (art. 54);
- in definitiva la L.R. n. 19/2006 rimette - esclusivamente - alla fonte regolamentare la definizione di tutti gli aspetti relativi all’autorizzazione, l’accreditamento e l’erogazione delle prestazioni socio-assistenziali e socio-sanitarie;
- in attuazione dell’art. 64 della L.R. n. 19/2006, l’art. 66 del R.R. n. 4/2007 ha così disciplinato gli standard delle RS prevedendo: standard strutturali: le strutture possono articolarsi da un minimo di uno fino a un massimo di quattro moduli ciascuno di 30 p.l. e quindi per un totale di max 120 p.l.; standard di personale: fissati in misura rigida o variabile, a seconda che si rapportino o meno al nr. dei p.l. di cui una struttura è dotata: fra i primi, il cuoco e il responsabile amministrativo (previsti nel nr. di uno a struttura, a prescindere dalle sue dimensioni) fra i secondi, gli infermieri, gli OSS e l’Assistente sociale (previsti nel numero di 1 ogni 15 p.l. per gli infermieri; di 1 ogni 4 p.l. per gli OSS; di 1 ogni 30 p.l. per gli assistenti sociali, per un nr. di 6 h/sett.);
- la previsione regolamentare di assicurare la presenza di personale sanitario (OSS e infermieri) nelle 24 h e il rispetto del relativo CCNL (con le relative turnazioni), porta a definire la dotazione minima di infermieri nel nr. di 5, e quella di OSS nel nr. di 9, anche per le strutture con soli 30 p.l.;
- sicché per il personale sanitario i relativi standard sono in realtà ‘misti’: rigidi per le strutture con soli 30 p.l., variabili – in aumento rispetto a quella dotazione fissa – per le strutture di più grosse dimensioni.
- la L.R. n. 9 del 2017 ha riordinato l’intero sistema, dettando una nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e in tema di accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private, demandando a un nuovo regolamento la definizione degli standard strutturali, organizzativi e funzionali per accedere all’accreditamento da parte delle neo RSA;
- la L.R. 12 dicembre 2017 n.53 (‘Riorganizzazione delle strutture socio-sanitarie pugliesi per l'assistenza residenziale alle persone non autosufficienti. Istituzione RSA ad alta, media e bassa intensità assistenziale’) ha unificato nell’unica tipologia della R.S.A (Residenza sanitaria assistenziale) le diverse sigle in passato operanti nel settore (RS ex art. 66 del RR n. 4/ 2007; RSAA ex art. 67 dello stesso RR e RSA ex R.R. n. 3/2005), ora differenziate solo in relazione all’intensità - alta, media o bassa - delle cure sanitarie erogate.
- il R.R. n.4 del 2019 ha definito i nuovi standard necessari per il loro successivo accreditamento, sostitutivi di quelli di cui al R.R. n.4/2007;
- l’art.12.2.8 del regolamento prevede però che le RSA “ manterranno numero e tipologia di prestazioni per cui sono già autorizzate all’esercizio ed accreditate con le relative tariffe vigenti alla stessa data”;
- a tutte le strutture si applica, infine, il regime transitorio riferito al periodo antecedente sia l’emanazione del nuovo regolamento, che l’accreditamento definitivo, cioè continuano ad applicarsi esclusivamente gli standard di personale previsti dal regolamento regionale n. 4 del 2007;
- quanto al regime tariffario, l’art. 32 R.R. n.4/2007 precisa che le tariffe vanno determinate con riferimento agli standard strutturali ed organizzativi e, in relazione al costo del servizio, ai contenuti ed alle modalità di erogazione, alle caratteristiche strutturali, organizzative e professionali del soggetto accreditato, con possibile loro modulazione, sia in aumento che in diminuzione;
- con D.G.R. n.1746/2009 è stato approvato il cd. studio di fattibilità “per la definizione delle tariffe regionali di riferimento per le strutture residenziali socioassistenziali e sociosanitarie”;
- con D.G.R. n.279/2010 è stata determinata la tariffa, prevedendo una riduzione in base ad accertate economie di scala, delibera che è stata annullata con la sentenza n.947/2012 del Consiglio di Stato;
- con D.G.R. 1037/2012 è stata riapprovata la tariffa, ma anche questa delibera è stata dichiarata parzialmente nulla dal Consiglio di Stato, per elusione del giudicato di cui alla precedente decisione, nella parte in cui reintroduceva riduzioni tariffarie in ragione di stimate economie di scala;
- la tariffa prevista per le RS è euro 92,90/dì/pl e la percentuale di rimborso è pari al 50% delle tariffe, dunque pari a euro 46,45/dì/pl che integra la quota di spesa sanitaria richiesta dai LEA, più bassa di quella riconosciuta per le RSA pari a euro 100,80 dì/pl;
- con la nota del 31 gennaio del 2014 per la prima volta la regione -OMISSIS- ha sostenuto che la DGR 1037/2012 avesse superato la disciplina di cui all’art. 66 del R.R. n. 4/2007 in punto di standard di personale, di cui ora le RS si sarebbero dovute dotare, non secondo il sistema modulare delineato dal regolamento, ma per semplice moltiplicazione della dotazione rigida prevista per il modulo da 30 p.l. per tutti i successivi moduli, eventualmente presenti in ogni struttura;
- a seguito della diffida di Associazioni di settore con circolare prot. n. -OMISSIS- del 2014 n.-OMISSIS-, recante “Chiarimenti sugli standard organizzativi” la regione riconosceva l’erroneità di quella nota nella parte in cui riportava che la DGR n.1037/2012 nel calcolo della tariffa ha tenuto conto di uno standard di personale più alto rispetto a quello previsto dall’art. 66 del R:R. n.4/2007 ed ha chiarito che la tariffa è stata calcolata sui costi di riferimento, rispetto allo standard organizzativo da R.R. 4/2007, perché per la tipologia di servizio residenziale per anziani di cui all’art. 66 del R.R. n. 4/2007 è stato determinato il fabbisogno di personale per ciascuna figura professionale e in relazione a tale fabbisogno, è stato quantificato il costo base del personale;
- con DGR del 28 dicembre 2016 n. 2199 la regione ha approvato lo schema-tipo di accordo contrattuale per l’erogazione e l’acquisizione di prestazioni sanitarie da parte di RS, prevedendo che il rinnovo dei contratti sia subordinato esclusivamente alla «previa verifica della permanenza dei requisiti di cui al R.R. n. 4/2007».
- la prima giurisprudenza del TAR -OMISSIS-ri chiariva che l’allegato B della delibera di G.R. n.1037/2012 indica il costo annuo standard per la remunerazione del personale, non al fine di imporre tassativamente alla struttura di garantire l’assunzione a tempo pieno di una unità di personale dipendente, ma allo scopo di calcolare il costo unitario medio;
- ciò nonostante, la regione -OMISSIS- ha continuato a ritenere che il parametro dello standard di personale fosse la DGR n. 1037/2012 e l’allegato studio di fattibilità, col conseguente effetto moltiplicativo e, per questa ragione, la ASL di -OMISSIS-ri con nota del 12 dicembre del 2017 ha chiesto alle appellanti, ai fini del rinnovo contrattuale, il possesso degli standard di personale previsti dalla DGR 1037/2021 che utilizza lo studio di fattibilità di cui all’allegato B;
- l’intera vicenda ha così portato alla traslazione di questo studio dall’ambito del calcolo della tariffa a quello della determinazione dello standard di personale;
- la parte appellante ha impugnato, dinanzi al TAR -OMISSIS-ri tutti gli atti con cui la Regione e la ASL di -OMISSIS-ri facevano riferimento alla DGR 1037/2012 ed al suo allegato studio di fattibilità come fonte diretta a regolare lo standard di personale;
- ad ogni modo, nel caso specifico, le carenze riscontrate – evidenziate con una diffida della regione del 16 novembre del 2018 - erano per la RS in questione 186 h. mancanti per infermiere professionale, e 1,20 per OSS;
- dopo avere analiticamente contestato le suddette carenze la parte appellante proponeva ricorso per motivi aggiunti, contestando irragionevolezza e travisamento dei presupposti;
- la sentenza impugnata ha rigettato il ricorso, dichiarando l’inammissibilità dei motivi aggiunti, costituiti da semplici riproposizioni dei motivi del ricorso introduttivo.
Avverso la decisione sono dedotti i seguenti motivi di appello:
a) Error in procedendo;
b) Error in iudicando e in procedendo. Violazione e falsa applicazione artt. 32 e 66 RR n.4/2007. Violazione e falsa applicazione art. 64 L.R.n. 19/2006. Difetto di istruttoria e di motivazione. Motivazione illogica e contraddittoria. Travisamento dei fatti.
c) Error in iudicando e in procedendo. Difetto assoluto di motivazione sotto altro profilo. Violazione art. 112 cpc. Violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Violazione a falsa applicazione art.66 RR n.4/2007 e DGR n.1037/2012. Motivazione apparente, illogica, contraddittoria e perplessa. Difetto di istruttoria. Travisamento dei fatti.
d) Error in iudicando e in procedendo. Difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione e falsa applicazione art. 66 R.R.n.4/2007 e DGR n.1037/2012. Violazione art. 112 cpc. Violazione principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Motivazione perplessa, apparente, illogica e contraddittoria. Travisamento dei fatti.
e) Error in iudicando e in procedendo. Violazione e falsa applicazione art. 66 R.R.n.4/2007 e DGR n.1037/2012. Violazione art. 112 cpc. Violazione principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Difetto di istruttoria e motivazione sotto differente profilo. Motivazione apparente, contradditoria, illogica e perplessa. Travisamento dei fatti.
f) Error in procedendo e in iudicando. Violazione e falsa applicazione artt. 32, 66 RR n.4/2007 e DGR n.1037/2012. Violazione art. 29 L.R. n.9 del 2 maggio 2017 come integrato e modificato dall’art. 17 della L.R. 22 dicembre 2017, n. 65. Difetto di istruttoria e di motivazione. Motivazione illogica e contradittoria. Violazione art. 112 c.p.c. Violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Violazione e falsa applicazione artt.46, 49, 50, 54 e 64 della L.R.n.19/2006. Violazione artt. 42 e 44 Statuto regionale. Motivazione apparente e perplessa. Travisamento dei fatti.
g) Error in iudicando e in procedendo. Violazione e falsa applicazione RR n.4/2007, DGR n.1037/2012 e circolare regionale prot.n. -OMISSIS- del 14.2.2014. Violazione e falsa applicazione schema tipo di accordo contrattuale. Falsa ed erronea presupposizione. Sviamento. Illogicità e contraddittorietà manifeste. Eccesso di potere. Violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Difetto di istruttoria e di motivazione. Motivazione apparente, contraddittoria e perplessa. Travisamento dei fatti. Violazione e falsa applicazione art. 29 L.R. n.9/2017.
h) Error in iudicando e in procedendo. Violazione art. 3 e ss. l. 241/90. Violazione e falsa applicazione art. 53 L.R. n. 19/2006 e art.8 comma 3 sexies L.R.n.26/2006. Violazione del
principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Violazione art. 112 cpc. Difetto di motivazione e di istruttoria. Motivazione illogica, apparente, contraddittoria e perplessa. Travisamento di fatti.
I) Violazione e falsa applicazione art. 8 ter, 8 quater, 8 quinquies e ss. d.lgs.n.502/1992. Violazione art. 21 quinquies l. 241/90. Violazione artt. 7 ss. l 241/90. Violazione art. 112 cpc. Violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Difetto di istruttoria e di motivazione. Motivazione illogica, apparente e contraddittoria e perplessa. Travisamento dei fatti.
L) Error in iudicando e in procedendo. Nullità per violazione ed elusione del giudicato. Illogicità e contraddittorietà manifeste. Difetto di istruttoria e motivazione. Violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Violazione art. 112 cpc. Motivazione apparente e perplessa. Travisamento dei fatti.
m) Error in iudicando e in procedendo. Violazione art.112 cpc. Violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Difetto di istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà e illogicità manifeste. Violazione e falsa applicazione artt. 32 e 66 R.R. n.4/2007. Motivazione apparente, contraddittoria e perplessa. Travisamento dei fatti.
n) Error in iudicando e in procedendo. Violazione art.112 cpc. Violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Difetto di istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà e illogicità manifeste. Motivazione apparente e perplessa. Travisamento dei fatti. Violazione e falsa applicazione art. 66 R.R.n.4/2007 e DGR n.1037/2012.
o) Error in iudicando e in procedendo. Violazione art.112 cpc. Violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Difetto di istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà e illogicità manifeste. Violazione e falsa applicazione art. 66 R.R.n.4/2007 e DGR n.1037/2012. Violazione e falsa applicazione art. 12 RR n.4/2019. Violazione e falsa applicazione l.r. nn. 9/2017 e 53/2017. Violazione e falsa applicazione artt.8 ter, 8 quater, 8 quinquies e ss. d.lgs.n.502/1992. Motivazione contraddittoria, apparente e perplessa. Travisamento dei fatti.
2. Si sono costituite in giudizio la regione -OMISSIS- e la ASL di -OMISSIS-ri, entrambe contestando l’avverso dedotto e chiedendo il rigetto del gravame.
DIRITTO
3. In via preliminare va osservato che, in riferimento alla struttura gestita dalla parte apppellante, denominata “-OMISSIS-” sita in -OMISSIS- alla via -OMISSIS-, con due determinazioni del 2024, rispettivamente la n. -OMISSIS-del -OMISSIS- del 2024 e la n. -OMISSIS- del 2024, che ha disposto la rettifica di alcuni dati, la Regione -OMISSIS- ha riconosciuto in capo alla richiedente il possesso dei requisiti strutturali, con riferimento al personale impiegato nella Residenza, corrispondendo positivamente alle richiesta di conferma dell’autorizzazione, all’esito dell’adozione di un piano di riconversione, validato ed accettato dalle competenti autorità, e formalizzato in un accordo di pre-intesa, verbalizzato in apposito documento. Nel quale ultimo verbale si legge, peraltro, che la parte privata, per il tramite del suo rappresentante, rinuncia ai contenziosi pendenti.
Il Dipartimento Promozione Salute e benessere animale - Servizio Governo delle Assistenza alle persone in condizioni di fragilità della Regione -OMISSIS- nel 2024 ha rilasciato dunque alla società -OMISSIS- s.r.l. titolare della omonima casa di cura, un provvedimento avente ad oggetto la “Conferma dell’autorizzazione all’esercizio, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. c), e dell’art. 8, comma 3, della L.R. n. 9 del 2 maggio del 2017 per la RSA non autosufficienti di cui al R.R. n. 4/2019.”
Il dipartimento ha autorizzato (determina n. -OMISSIS-del 2024), in regime di esercizio convenzionato, la -OMISSIS- S.r.l. per una dotazione di n. 70 posti letto ai fini della conferma dell’autorizzazione e n. 42 p.l. ai fini dell’accreditamento (n.35 p.l. come da preintese, più n.7 p.l. ulteriori.
Le suddette determine di autorizzazione e di accreditamento, come deto la seconda ha confermato e in parte rettificato la prima, sono state adottate dopo aver verificato la validità del piano di conversione adottato dalla struttura, nonché la presenza dei" requisiti strutturali generali (Mod. B) e tecnologici della Rsa di mantenimento di tipo A e Mantenimento di tipo B di cui il R.R. n. 4/2019 e dei requisiti strutturali minimi ed organizzativi (Mod. A) previsti dalla precedente normativa di cui all'art. 66 del R.R. n. 4/07, per i posti letto richiesti, attestata dalla nota prot. -OMISSIS- del 2022, spedita dal Dipartimento di Prevenzione della Asl -OMISSIS-ri.
4. In tutti i precedenti provvedimenti, impugnati dalla parte appellante erano contestati il mancato rispetto dello standard di personale prescritto, in quanto carente del numero e tipologia di dipendenti, con specifica elencazione delle insufficienze di personale. La parte appellante, peraltro, col ricorso introduttivo, e lo ha ribadito con l’odierno appello, instava per ottenere autorizzazione ed accreditamento per i posti letto da esse indicati in esercizio di attività convenzionata, onde ottenere il 50% del rimborso spettantegli.
E’ or bene indubitabile che tale “bene della vita” risulti dalla stessa definitivamente acquisito grazie alle determine ricordate al paragrafo che precede.
Tanto premesso, l’emanazione dei suddetti provvedimenti, oltre ogni ragionevole dubbio, ha determinato nella sfera giuridica dell’appellante, una sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del gravame, con conseguente improcedibilità dell’appello, e, in considerazione dell’esito di mero rito, con compensazione delle spese di giudizio.
5. Su altro versante si osserva che non può essere accolta la diversa prospettazione, proposta dalla medesima parte appellante che ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere perché quest’ultimo pronunciamento, che esige un’indagine di merito e non si risolve in un decisum meramente processuale come il precedente, avrebbe richiesto la dimostrazione della piena corrispondenza fra le pretese da essa originariamente fatte valere, e i riconoscimenti dalle stesse ottenuti in ragione delle determine sopra-ricordate, ossia la prova che queste ultime si pronunciarono sulla identica situazione, di fatto e di diritto, rappresentata dalla società al momento in cui ebbe a chiedere il rinnovo dell’autorizzazione. E tale prova manca.
5.1. Infatti, premesso che quest’ultima incombeva sulla parte appellante, vi è da osservare che il relativo onere non risulta adempiuto, dal momento che non solo non risulta essere stata fornita in questa sede processuale alcuna dimostrazione nel senso preteso, ma vi è addirittura un principio di prova contraria rispetto alla suddetta prospettazione, perché risulta che l’autorizzazione e l’accreditamento sono stati concessi solo dopo che l’appellante ha presentato un piano di riconversione, circostanza che rivela che, rispetto alle originarie richieste, e, soprattutto rispetto alle condizioni oggettive da queste ultime presupposte, fosse nel frattempo mutata la connotazione organizzativa e funzionale della struttura, e che questo sia stato, per l’appunto, verosimilmente uno dei motivi, se non il principale (visto il risalto che a detto riordino dà il provvedimento), che ha indotto l’amministrazione a rilasciare il suddetto atto autorizzativo.
5.2. A suffragio della natura meramente dichiarativa delle determine – natura che, se dimostrata, conforterebbe invece la prospettazione dell’appellante - militano, per vero, due elementi che devono essere oggetto di disamina in questa sede anche, se, converrà anticipare, essi non presentano la necessaria evidenza dimostrativa.
5.2.1. Il primo di essi è la terminologia utilizzata dall’atto che, nell’oggetto, reca la dizione “ conferma dell’autorizzazione”, il che farebbe pensare che le originarie autorizzazioni non abbiano mai perduto efficacia, validando per l’appunto la ipotizzata natura dichiarativa.
5.2.2. Idonea natura ricognitoria potrebbe essere individuata nell’attestato rilasciato dall’ASL di -OMISSIS-ri nel corso del procedimento, che, esprimendo parere favorevole al rilascio dell’autorizzazione, certificava il possesso dei requisiti strutturali minimi ed organizzativi (Mod. A) previsti dalla precedente normativa di cui l’art. 66 del R.R. n. 4/07, il che potrebbe significare, nel medesimo senso, che l’azienda si sia pronunciata, “ora per allora”, sul possesso dei requisiti, ritornando sulle precedenti negative valutazioni.
5.3. Come si anticipava, si tratta tuttavia di elementi troppo labili, e come tali non idonei a suffragare la prospettazione attorea tesa ad una declaratoria di cessazione della materia del contendere.
5.3.1. Quanto al dato nominale esso rappresenta comunque un elemento non significativo, perché la parte era già titolare di un’autorizzazione, di tal che l’utilizzo della parola “conferma” potrebbe essere linguisticamente neutro in quanto finalizzato a rilevare semplicemente un dato oggettivo. E va comunque considerato che la regione, comprensibilmente, ritenne di far funzionare la struttura, in regime di proroga, nel periodo di transizione fra le due normative, onde non creare un’interruzione del servizio di assistenza, il che potrebbe spiegare l’uso del suddetto termine, dandogli un significato diverso da quello che la parte appellante intende offrirgli.
Aggiungasi, in ogni caso, che come sopra osservato nelle pre-intese, a verbale il Rappresentante legale dichiarò la sua intenzione di rinunciare al contenzioso pendente con l’amministrazione, precisazione che contrasta, da un punto di vista logico prima ancora che giuridico, con l’ottenimento del bene della vita nella sua originaria configurazione, che rappresenta il presupposto di fatto per dichiarare la cessazione della materia del contendere.
5.3.2. Quanto all’attestato ASL, effettivamente di contenuto non chiarissimo, esso potrebbe essere interpretato non nel senso preteso dall’appellante, ma quale atto che certifica che, al momento della verifica, le cliniche possedevano requisiti conformi anche alla previgente normativa, e non necessariamente che li possedessero in epoca anteriore a quella della valutazione.
5.3.3. In ogni caso resterebbe il contrasto, insuperabile, con il dato di fatto sopravvenuto, rappresentato dall’adozione, da parte della società, di un piano di riconversione che ha senz’altro inciso sullo status quo ante , modificando i profili organizzativi e funzionali delle attività oggetto delle richieste. E comunque il dato della rinuncia al contenzioso, espresso a verbale, che elimina la possibilità di configurare una cessazione della materia del contendere.
5.3.4. Né tale valenza dimostrativa può avere, diversamente da come ritenuto dalla parte appellante, la nota ASL Vari n. -OMISSIS- del 2019 recante esiti verifica; infatti la laconicità delle affermazioni ivi riportate induce a ritenere che la conformità ai minimi occupazionali fosse stata accertata con riferimento al momento della verifica, ma che non coprisse il passato.
5.4. In ogni caso, e conclusivamente, quelle determine non contengono una rappresentazione univoca di volontà idonea a farle ritenere atti di sanatoria di pregresse situazioni, e tanto meno per potere essere interpretate come atti di annullamento, in autotutela, dei precedenti provvedimenti di diffida e diniego espressi nei confronti delle appellanti, mancando sufficienti indizi di significatività e concludenza in tal senso.
Dunque va escluso che esse contengano il riconoscimento delle pretese delle parti, quanto meno nell’originaria formulazione in cui le stesse vennero rappresentate.
6. Per completezza converrà aggiungere che non risulta accertata l’illegittimità dei precedenti provvedimenti con cui la regione ha posto le condizioni per il rinnovo della convenzione, ma al contrario che non vi sono motivi per discostarsi dalle condivisibili argomentazioni, contenute nelle sentenze n. -OMISSIS- 2025 e n. -OMISSIS- del 2025, entrambe decisioni di questa sezione del Consiglio di Stato che, pronunziatesi su appelli analoghi a quello odierno, li hanno respinti ritenendoli infondati.
7. Per dar conto, sia pure sinteticamente, delle ragioni che inducono a ritenere non accoglibile l’odierno appello, conviene ricordare che con la presente controversia la parte deduce l’illegittimità di tutti gli atti adottati dalla regione -OMISSIS- che - nell’applicare i parametri contenuti nella DGR -OMISSIS-del 2012 - individuano una dotazione minima, per ogni modulo di 30 posti letto per le strutture che erogano prestazioni con oneri a carico del SSR, rifacendosi al personale indicato nell’allegato B di detta delibera.
Il rispetto di tale standard ovvero il “possesso dei requisiti stabiliti dal R.R. 4/2007 così come applicati della DGR 1037/2012 che utilizza lo studio di fattibilità di cui all’allegato B” costituiva la condizione per il rinnovo triennale degli accordi contrattuali con le RS ex art. 66 del regolamento regionale n. 4 del 2007, come da procedura avviata con delibera del Direttore generale n. -OMISSIS- del 27 novembre 2017, ma anche la condizione che consente di procedere alla liquidazione delle pregresse spettanze.
Nell’originaria istruttoria, l’Azienda sanitaria, nel procedimento per il rinnovo triennale, ha accertato che la R.S.S.A. gestite dall’odierna appellante non ha rispettato lo standard di personale innanzi indicato, in quanto era carente del numero e della tipologia di dipendenti richiesti, in rapporto al numero di posti letti indicati, come poco sopra ricordato.
8. Tanto premesso, tutti i motivi d’appello - ad eccezione del settimo, dell’ottavo e dell’undicesimo che saranno trattati a parte - sostengono, sotto prospettive solo parzialmente diverse, che l’amministrazione, in violazione di quanto previsto dall’art. 64 della L.R. 19/2006 e dall’art. 66 del R.R. n.4/2007 avrebbe impropriamente utilizzato le dotazioni previste dalla DGR 1037/2012, per come dettagliate nell’allegato B - nonostante queste ultime fossero state indicate solo per la determinazione delle tariffe - allo scopo di individuare anche i requisiti strutturali e di personale minimi, necessari per il convenzionamento.
Tale modo di agire, secondo la parte appellante, sarebbe stato in contrasto con la normativa di legge, ed avrebbe per di più violato le legittime aspettative della società che aspirava al rinnovo della convenzione.
8.1. I motivi sono infondati innanzitutto perché, come correttamente rilevato dal primo giudice, i due parametri, ossia le tariffe e le dotazioni delle strutture, non rappresentano due grandezze così tanto diverse tra loro e che come tali possono essere disgiunte, perché è evidente che non si può determinare il costo della tariffa senza previamente valutare i costi del servizio, e che, tra questi ultimi, assume rilievo preponderante il costo del personale.
Dunque la scelta di utilizzare la tabella B allegata alla DGR 1037/2012, per determinare, e non, come sostenuto dall’appellante, per regolare ex novo , oltre che le tariffe, anche le dotazioni minime, che ovviamente sono inevitabilmente connesse alla remunerazione (ed al costo) del servizio, non rappresenta affatto un’opzione abnorme, ma è piuttosto il risultato di una metodologia che, ad un giudizio intrinseco di legittimità, non si rivela irragionevole.
8.2. Né può fondatamente sostenersi che detta scelta, e il risultato da essa prodotto, siano in contrasto con gli obiettivi e le previsioni dell’art. 66 del R.R. n. 4/2007; al contrario, le tabelle di cui all’allegato B della DGR -OMISSIS-citata, unitamente allo studio di fattibilità redatto in contraddittorio con gli operatori, hanno consentito di declinare concretamente, alla luce dei dati reali emersi in sede operativa, le previsioni astratte di detto articolo, e dunque non può dirsi che abbiano prodotto un effetto innovativo rispetto alla regolazione dei requisiti contenuta nel suddetto atto normativo.
Infatti è evidente, leggendo diacronicamente i due testi, ossia l’art. 66 del R.R. n. 4/2007 e le previsioni contenute nella DGR 1037/2012 che quest’ultima si è limitata ad attualizzare, adottando quale criterio a cui riferire il calcolo, quello relativo alla tariffazione delle prestazioni, i principi prescritti, in tema di numero minimo di personale, dalla fonte normativa superiore, riferendoli, proprio come prescritto da quest’ultima, al numero di posti letto proposti e considerando, altresì, le necessarie turnazioni tra i dipendenti.
Del resto – si aggiunge – è incontestato che le tipologie professionali contemplate dalle due fonti siano pienamente sovrapponibili.
8.3. Nei chiarimenti forniti dalla regione -OMISSIS-, con la nota del -OMISSIS- del 2018, si specifica che la tariffa, come determinata e riportata nell'allegato B alla stessa deliberazione, è stata calcolata sui costi di riferimento rispetto allo standard organizzativo del R.R. n. 4/2007.
Più precisamente ivi si chiarisce che il fabbisogno di personale è stato determinato per ciascuna figura professionale e, in relazione a tale fabbisogno, è stato quantificato il costo base del personale, su cui sono poi state calcolate le altre quote che compongono la tariffa giornaliera pro die .
Rispettando le previsioni della DGR n. 1037/2012, la tariffa è stata individuata sulla base dei costi reali per il funzionamento delle strutture, rilevati presso un campione di strutture già operanti, sia di titolarità pubblica che privata, ivi compresi i costi connessi all’applicazione degli standard di cui al regolamento citato.
Ciò significa che la tabella B si è limitata a riportare il fabbisogno dello standard organizzativo previsto dall’art.66, prendendo a riferimento il modulo base di 30 posti letto, che poi è stato moltiplicato per i posti letto multipli, ossia in presenza di più moduli, opportunamente riducendolo nel caso di moduli che presentino un numero di posti inferiore a 30.
La tabella (estratta dall’allegato B della DGR 1037/2017), contiene lo standard di personale per un modulo residenziale da 30 p.l. per il quale si giunge (con giustificazione) alla tariffa di € 92,90 per le RR.SS.AA.
8.4. Quanto precede esclude, “a fortiori ” che, nella condotta dell’amministrazione, peraltro coerentemente tenuta nel corso degli anni in interesse dalla regione -OMISSIS-, vi siano elementi che abbiano leso l’affidamento della controparte, posto che – ripetesi ancora una volta – ad essere stato applicato, ancorché tramite un calcolo specifico, declinato in concreto, per l’individuazione delle dotazioni minime necessarie, è stato pur sempre il vigente art. 66 del R.R. n.4/2007 e dunque certamente può escludersi che l’amministrazione abbia operato con una norma “ a sorpresa”, la cui applicazione non era stata prevista, né era prevedibile, da parte dell’interessata.
Del resto non vi sono provvedimenti pregressi che hanno imposto standard di personale diversi da quelli qui contestati; dunque emerge una sostanziale coerenza nella condotta della regione che a fortiori consente di escludere la lesone dell’affidamento delle appellanti.
8.5. D’altronde è vero che, nelle more dell’adozione della nuova tariffazione, le suddette convenzioni sono state prorogate, ma tale scelta era dovuta all’intento dell’amministrazione di garantire la continuità assistenziale nei confronti dei soggetti ricoverati nella struttura in attesa della sottoscrizione dei contratti, e certamente non era idonea a ingenerare l’affidamento preteso, che avrebbe avuto ad oggetto, inammissibilmente, una remunerazione del servizio con tariffe contrarie a quanto autoritativamente statuito.
Né in questa condotta è configurabile una revoca implicita delle originarie autorizzazioni, non essendo mai emersa la volontà di rendere nulla l’autorizzazione al funzionamento e che infatti, è stata successivamente confermata con le determine ricordate in premessa.
9. Il settimo motivo d’appello contesta la violazione della Circolare regionale n. -OMISSIS- del 2014 che aveva chiarito che la tariffa, come riportato nell’allegato B della DGR 1037/2012, era stata calcolata sui costi di riferimento rispetto allo standard organizzativo e dunque diversamente da come scritto nella nota del 31 gennaio del 2014, non aveva tenuto conto di uno standard di personale più alto rispetto a quanto previsto dall’art. 66 del R.R. n. 4/2007.
9.1. Il motivo innanzitutto non chiarisce espressamente in cosa consisterebbe la contraddizione rispetto agli atti impugnati, considerato che la Circolare ribadisce quanto la stessa DGR 1037/2012 già prevedeva, e che si è già visto, ossia che quest’ultima non innovava rispetto al R.R. n. 4/2007.
9.2. In ogni caso è infondato perché le considerazioni contenute nel precedente paragrafo dimostrano per l’appunto che, applicando la tabella B della DGR 1037/2012, non vi era contraddizione con il regolamento regionale n. 4/2007 che, in quell’occasione, è stato solo declinato per renderlo concretamente applicabile, ma non ha subìto modifiche né tanto meno interpolazioni e/o innovazioni.
10. L’ottavo motivo d’appello contesta la disparità di trattamento che, attraverso il sistema così introdotto, si sarebbe venuta a determinare tra le tariffe dei rimborsi previste per le RSA, rispetto a quelle, deteriori, imposte alle RS, anche in ragione della rideterminazione del personale minimo in rapporto ai posti letto disponibili.
10.1. Il motivo è infondato.
Infatti le tipologie di servizio offerte dalle due strutture, per espressa ammissione della stessa parte appellante, sono diverse, e questo già esclude si possano configurare discriminazioni, mancando l’omogeneità dei punti di partenza ossia il sostrato comune da adottare quale instrumentum comparationis.
Dunque è presumibile che la detta differenza tariffaria sia connessa alle diverse prestazioni erogate dalle due tipologie di attività assistenziali e trovi dunque una giustificazione in ragioni tecniche e nell’esigenza di dotarsi, per le sole RSA, di competenze maggiormente specializzate e che pertanto non consegua all’applicazione dei minimi individuati dai provvedimenti impugnati.
10.2. Aggiungasi che le suddette disparità sono allegate solo in senso generico e non contestano, ancora una volta, il criterio già dettato in via generale ed astratta, con riferimento al necessario rapporto che deve sussistere tra personale in servizio e numero di posti-letto disponibili, criterio contenuto già nell’art. 66 del R.R. n. 4/2007.
10.3. In ogni caso, come appena osservato, in attuazione di quanto previsto dall’art. 66 del R.R. n. 4 del 2007, e delle sue linee applicative estratte dalla Delibera 1037/2012 e dallo studio di fattibilità, per le RS contrattualizzate è stata individuata una tariffa pari ad € 92,90, che rappresenta il risultato della somma dei costi del personale (oltre alle spese per pasti e spesa fitto e generali) specificatamente individuato, appunto, nello studio di fattibilità.
10.4. Quanto allo standard di personale ritenuto necessario, oltre a non apparire abnorme, è, come già osservato, in linea con le previsioni dell’art. 66, e la tariffa è stata calcolata sommando tutti i costi del personale che la ASL e la regione reputano necessari, in coerenza agli obiettivi di tutela per un efficace e performante rendimento del servizio.
10.5. Infine, come pure già osservato, le figure professionali previste nel R.R. n. 4/2007 coincidono con quelle di cui all’allegato B della DGR n. 1037/2012, e dunque le tariffe conseguono al regolamento. Quindi, a tutto concedere, ammesso che fosse giuridicamente rilevante, ma ciò va escluso per le ragioni sopra indicate, la denunciata disparità risalirebbe al regolamento, e non certo agli atti impugnati, che si sono limitati ad applicarlo.
11. L’undicesimo motivo di appello contesta che i provvedimenti impugnati avrebbero eluso il giudicato riveniente dalla sentenza n. -OMISSIS-/2012 del Consiglio di Stato.
11.1. Il motivo è infondato perché, con quella decisione, questo giudice d’appello si è limitato ad annullare la D.G.R. n. -OMISSIS-del 2012 nella parte in cui prevedeva l’abbattimento tariffario applicando il concetto di economie di scala, ritenuto non congruo.
Con gli atti qui impugnati l’amministrazione, lungi dal reintrodurre l’abbattimento tariffario annullato, ha invece inteso garantire solo l’integrale copertura degli aumenti di personale in caso di aumento dei moduli, e dunque della ricettività della struttura. Pertanto alcuna violazione del giudicato è ravvisabile.
12. In definitiva l’appello va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. L’esito della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Vista la richiesta dell'interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Giordano Lamberti, Consigliere
Giovanni Sabbato, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere, Estensore
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sergio Zeuli | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.