Sentenza 7 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/01/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dott.ssa Elena Gelato Consigliere est.
Dott.ssa Maria Aversano Consigliere
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 661/2023 del Ruolo generale affari contenziosi, vertente
TRA
I dottori ( , Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), ( , C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
( ), ( ), C.F._4 Parte_5 C.F._5 [...]
( ), ( ), Parte_6 C.F._6 Parte_7 C.F._7
( ), , Parte_8 C.F._8 Parte_9 C.F._9
( ), Parte_10 C.F._10 Parte_11
( ), ( ), C.F._11 Parte_12 C.F._12 Parte_13
( ), ( ), C.F._13 Parte_14 C.F._14 [...]
( ), ( ), Pt_15 C.F._15 Parte_16 C.F._16 Pt_17
( ), ( ),
[...] C.F._17 Parte_18 C.F._18 Pt_19
( ), ( ,
[...] C.F._19 Parte_20 C.F._20
( , Parte_21 C.F._21 Parte_22
( , ( ), C.F._22 Parte_23 C.F._23 Parte_24
( , ( ), C.F._24 Parte_25 C.F._25 Parte_26
( ), ( ), C.F._26 Parte_27 C.F._27 Parte_28
e difesi dall'Avv. Marco Tortorella
Appellanti
E
la (C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 pro tempore, il ( C.F. in persona del Controparte_3 P.IVA_2
Ministro pro tempore, il , (C.F. ) in persona del Controparte_4 P.IVA_3
Ministro pro tempore, il , (C.F. ), in persona del Ministro pro tempore, Controparte_5 P.IVA_4 rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato
Appellati
Oggetto: Appello avverso la sentenza 10631/2022, pubblicata il 04/07/2022, resa inter partes dal Tribunale di Roma, Sezione II, nella causa civile di 1° grado iscritta al N° di R.G. 41729/2018 – risarcimento danno da ritardato adeguamento dello Stato italiano alle Direttive europee
Conclusioni: come in atti.
***
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli odierni appellanti evocavano in giudizio la
[...]
il , il e il Controparte_1 Controparte_5 Controparte_6 [...]
chiedendo la condanna dei convenuti al pagamento di una adeguata Controparte_4 remunerazione durante il periodo di formazione in Medicina Generale, pari alla differenza tra quanto percepito e quanto previsto dai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 marzo, 6 luglio, 2 novembre 2007 e successivi, ovvero alla differenza tra quanto percepito e l'integrale importo della borsa di studio di 11.032,82 € per anno prevista dal d.lgs. n. 257/91, indicizzata ex art. 6 dello stesso decreto.
Gli allora attori esponevano: di avere frequentato il corso di formazione specifica in Medicina Generale negli anni 1994 - 2006; di aver goduto di un trattamento in contrasto con le direttive del Consiglio
Europeo nn. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così come modificate dalla direttiva n. 82/76/CEE e trasfuse nella direttiva n. 93/16/CEE; che, in particolare, in base all'art. 3 del d.l. n. 325 del 30.5.1994 avevano percepito una borsa di studio pari a quella prevista per gli specializzandi con il d.lgs. n. 257/91, però soggetta alle imposte IRPEF e IRAP e con il carico delle spese di copertura assicurativa, di guisa che avevano goduto di un trattamento economico ridotto;
che la normativa comunitaria era stata applicata in maniera discriminatoria, perché con i DPCM del 3 marzo, 6 luglio e 2 novembre 2007 era stata garantita una adeguata remunerazione solo agli altri medici specialisti, nonostante le caratteristiche del tutto analoghe dei corsi frequentati;
che, conseguentemente, lo Stato italiano avrebbe dovuto emanare decreti analoghi a quelli sopra citati anche per coloro che avevano frequentato il corso di formazione specifica in Medicina Generale e, che, in ogni caso, ai sensi dell'art. 6 d.lgs n. 257/91, espressamente richiamato dall'art. 3 d.l. n. 325/94, l'importo riconosciuto avrebbe dovuto essere oggetto di incremento al tasso annuale e di rideterminazione triennale.
Si costituiva la e i convenuti, i quali chiedevano il rigetto Controparte_1 CP_7 della domanda perché infondata.
Il Tribunale con la sentenza impugnata ha rigettato la domanda ritenendo che nelle direttive comunitarie citate dagli attori mancasse un'equiparazione tra il corso di formazione specifica in Medicina Generale e i corsi di specializzazione nelle varie discipline mediche.
Gli appellanti indicati in epigrafe hanno impugnato la pronuncia del Tribunale rilevando l'erroneità della valutazione operata dal giudice di primo grado, per i motivi indicati nell'atto di citazione cui si rinvia, e hanno insistito nell'accoglimento delle domande proposte.
Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione alla data in epigrafe con i termini di cui all'art 190 c.p.c.
L'appello è infondato.
Come correttamente rilevato dal tribunale, nelle direttive comunitarie citate dall'odierna appellante non vi è alcuna equiparazione tra il corso di formazione specifica in Medicina Generale e i corsi di specializzazione nelle varie discipline mediche.
La direttiva 93/16/CEE, in particolare, ha riservato un apposito titolo (il Titolo IV) alla formazione specifica in Medicina Generale.
In ogni caso tale direttiva, come del resto anche quelle precedenti, non ha fissato dei criteri certi di determinazione della remunerazione da considerarsi adeguata.
Né a tal fine rileva il fatto che il d.lgs. n. 368/1999 abbia introdotto una tale disciplina per i medici specializzandi.
Questa, infatti, è il risultato di una scelta discrezionale esclusivamente riservata al legislatore nazionale ed in nessun modo vincolata o condizionata da obblighi d'adeguamento alla normativa comunitaria (cfr. tra le più recenti Cass. 1449/2018).
La Corte condivide pertanto la motivazione del Tribunale. Si ritiene parimenti infondata la domanda di pagamento delle somme a titolo di rivalutazione ex art. 6, comma 1, d.lgs. n. 257/91, che attribuisce agli specializzandi il diritto ad ottenere la rivalutazione automatica della borsa di studio.
Il d.l. n. 384/1992, convertito con modificazioni dalla legge n. 438/1992, ha previsto al comma 1 che
"Resta ferma sino al 31 dicembre 1993 la vigente disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge
29 marzo 1983, n. 93, e successive modificazioni e integrazioni. I nuovi accordi avranno effetto dal 1° gennaio 1994".
Esso ha previsto, per l'anno 1993, l'attribuzione al personale destinatario dei predetti accordi di una somma forfettaria di L. 20.000 mensili per tredici mensilità. L'art. 7, inoltre, al comma 5, ha stabilito che
"Tutte le indennità, compensi, gratifiche ed emolumenti di qualsiasi genere, comprensivi, per disposizioni di legge o atto amministrativo previsto dalla legge o per disposizione contrattuale, di una quota di indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, o dell'indennità di contingenza prevista per il settore privato o che siano, comunque, rivalutabili in relazione alla variazione del costo della vita, sono corrisposti per l'anno 1993 nella stessa misura dell'anno 1992".
Il blocco della indicizzazione è stato confermato: per il triennio 1994-1996 dall'art. 3 comma 36 della legge n. 537/1993; per il triennio 1997-1999 dall'art. 1 commi 66 e 67 della L. n. 662/1995; per il triennio
2000-2002 dall'art. 22 della legge n. 488/1999; per il triennio 2003-2005 dall'art. 36 della legge n.
289/2002; per il triennio 2006-2008 dall'art. 1 c. 212 della legge n. 266/2005.
Il regime di blocco della indicizzazione ha riguardato anche le borse di studio dei medici specializzandi:
l'art. 1 comma 33, della l.n. 549/1995, interpretando autenticamente le disposizioni di cui all'art. 7, commi
5 e 6 d.l. n. 384/1992, ha stabilito che le stesse devono essere interpretate nel senso che tra le indennità, compensi, gratifiche ed emolumenti di qualsiasi genere, da corrispondere nella misura prevista per l'anno
1992, siano comprese le borse di studio di cui all' art. 6 del d.lgs. n. 257/91.
Infine, in base alla disposizione contenuta nell' art. 22 l.n. 488/1999 la disposizione così interpretata continua ad applicarsi anche nel triennio 2000-2002. Il divieto di periodico aggiornamento al tasso di inflazione delle borse di studio dei medici specializzandi è stato successivamente confermato dall' art. 36 della l.n. 289/2002 per il triennio 2003- 2005 e dall'art. 1, comma 212, l.n. 266/2005 (in argomento, da ultimo, Cass., Sez. U., 19.7.2024, n. 20006).
Alla luce delle considerazioni suesposte l'appello proposto deve essere rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.p.r. 115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'appello proposto avverso la sentenza 10631/2022 del Tribunale di Roma;
- condanna gli appellanti alla rifusione delle spese di lite in favore delle appellate che liquida in € 35.000,00 per compensi, oltre iva, cpa;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.p.r. 115/02
Roma, 30.12.2024
Il Cons. est. Il Presidente
Dott.ssa Elena Gelato Dott. Diego Rosario Antonio Pinto