Sentenza 7 giugno 2012
Massime • 1
In materia di convalida dell'arresto in flagranza, il termine di quarantotto ore imposto dalla legge per gli adempimenti del giudice si riferisce all'inizio dell'udienza di convalida, non rilevando il momento in cui sono emessi i provvedimenti del giudice, purché gli stessi intervengano, senza alcuna soluzione di continuità, nello svolgimento dell'udienza camerale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/06/2012, n. 23784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23784 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 07/06/2012
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - N. 1041
Dott. LANZA Luigi - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 9138/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
decidendo sul ricorso proposto da:
SC OB IO, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza 19 ottobre 2011 del G.I.P. del Tribunale di Roma che ha convalidato l'arresto del ricorrente in relazione ai reati di cui agli artt. 110 e 337 c.p., art. 339 c.p., commi 1, 2 e 3 e art.61 c.p., n. 5, nonché artt. 337, 582 e 585 c.p., e art. 576 c.p., n.5 bis;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Luigi Lanza;
Viste le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. MURA Antonello che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
SC OB IO, ricorre, a mezzo del suo difensore, avverso l'ordinanza 19 ottobre 2011 del G.I.P. del Tribunale di Roma che ha convalidato l'arresto del ricorrente, avvenuto alle 17,30 del 15 ottobre 2011, per i reati sopra indicati.
Secondo il ricorso: a) l'arrestato è stato messo a disposizione del giudice alle ore 15,10 del 17 ottobre;
b) l'arresto sarebbe stato convalidato dal giudice in tempo antecedente all'interrogatorio, posto che il provvedimento di convalida ed applicazione della misura cautelare risulta datato "19 ottobre 2011" (nella intestazione ma non nella chiusura che reca la data del 29 ottobre 2011 h. 01,35); c) il verbale dell'udienza di convalida con la contestazione dei fatti- reato risulta ultimato alle ore 1,35 del 20 ottobre 2011: l'ordinanza è stata quindi emessa oltre il limite delle 48 ore decorrenti dal momento della perdita della libertà.
Le doglianze del ricorrente sono infondate in punto di diritto Esse infatti attengono alla tempestività e ritualità della procedura di convalida, ignorando che sul punto è decisiva, per la tempestività del provvedimento stesso, la circostanza che l'udienza di convalida abbia avuto inizio entro le 48 ore dalla richiesta del PM. (nella specie h. 11, 20 del 19 ottobre 2011) e che l'ordinanza conclusiva sia stata poi pronunciata senza soluzione di continuità all'esito dell'udienza camerale conclusasi alle ore 01,35 del 20 ottobre 2011 (Cass., Sez. 6 n. 46063/08, Rv. 242044) in conclusione non trova corrispondenza in atti la doglianza secondo cui l'interrogatorio dell'arrestato sarebbe avvenuto dopo l'emissione del organza di convalida, risultando, al contrario, corretta la successione, degli adempimenti di rito, che hanno nella specie interessato più soggetti in stretta connessione processuale - sostanziale, trattandosi di persone tutte h indagate per gli scontri, avvenuti in Roma, in Via Emanuele Filiberto, contro le forze dell'ordine intervenute in occasione della manifestazione di protesta contro le politiche economiche del Governo.
Il ricorso pertanto risulta infondato, valutata la conformità del provvedimento alle norme stabilite, nonché apprezzata la tenuta logica e coerenza strutturale della giustificazione che è stata formulata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2012