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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/11/2025, n. 11127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11127 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, quattordicesima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Manuela Granata, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21264/2018 del R.G., avente ad oggetto: divisione di beni in comproprietà nell'ambito della procedura esecutiva iscritta al n. 327/16, in attuazione dell'ordinanza del 21.6.2018;
TRA
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), rappresentate e difese, giusta procura in atti, dall'avv. Guglielmo Lenzi, C.F._2 presso il cui studio in Napoli al viale Gramsci n. 10 elettivamente domiciliano;
Attrici
E
( , Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
) e ), in qualità C.F._4 Controparte_3 C.F._5 di eredi di , rappresentati e Persona_1 C.F._6 difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Luca Massari, presso il cui studio in Ferrara, alla via degli
Armari n. 18 elettivamente domiciliano;
Debitori convenuti
NONCHE'
Controparte_4 convenuta contumace
[...]
E
, rappresentato e difeso, Controparte_5 C.F._7 giusta procura in atti, dall'avv.to Andrea Colonna, presso il cui studio in Alessandria al corso
Crimea n. 53 elettivamente domicilia;
Convenuto (intervenuto nella procedura esecutiva)
DECISIONE
Con ordinanza del 21.6.2018 il giudice dell'esecuzione nell'ambito della procedura esecutiva n.
327/2016 ha sospeso il processo e disposto la divisione dell'immobile pignorato fra l'esecutata,
, e la comproprietaria non esecutata, . Persona_1 CP_4
e hanno provveduto ritualmente alla notifica dell'ordinanza Parte_1 Parte_2 di divisione, alla trascrizione della domanda, alla iscrizione della causa a ruolo e a depositare la documentazione ipocatastale integrativa.
Nel giudizio di divisione si è costituita . Persona_1
1 In seguito al decesso di quest'ultima, occorso in data 9.11.2023, si sono altresì costituiti, in qualità di eredi della stessa, , e . Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
Si è, quindi, costituito il creditore intervenuto Controparte_5
Le medesime e si sono, invero, costituite nel giudizio di Parte_1 Parte_2 divisione anche quali creditori intervenuti, attesa l'iscrizione ipotecaria della quale godevano sulla quota di proprietà della comproprietaria , poi divenuta di proprietà delle germane Controparte_6
e , per accrescimento, a seguito della rinuncia Persona_1 CP_4 all'eredità da parte dei legittimari, per l'attribuzione dell'eventuale ulteriore somma loro spettante quali creditrici, nel caso in cui la somma ricavata dalla vendita della quota di Persona_1 non fosse sufficiente a soddisfare e coprire l'intero debito.
[...]
Il compendio immobiliare espropriato, oggetto di divisione, sito in Napoli ed identificato nel relativo NCEU alla Sez. Urb. AVV Foglio. 16, p.lla 178, sub. 14, Zc. 6, Categoria A/2, Classe 6,
Consistenza vani 9, Rendita € 1440,91 è stato venduto a norma degli artt. 788 e 569 c.p.c. al prezzo di euro 384.000,00, con delega delle relative operazioni al professionista, avv. Alberto Cinquegrana.
Il progetto di distribuzione del ricavato è stato approvato all'esito dell'udienza del 1.4.2025 con rinvio all'udienza del 28.5.2025 per la precisazione delle conclusioni sul regime delle spese di lite.
La comunione si è sciolta per effetto della vendita dei beni e del trasferimento degli stessi all'aggiudicataria, , con decreto di trasferimento del 3.11.2023. Controparte_7
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza (Cass. 12949/99; Cass. 4080/86), nei giudizi di divisione vanno poste a carico della massa le spese che sono servite a condurre nel comune interesse il giudizio alla sua conclusione, mentre valgono i principi generali sulla soccombenza per quelle spese che, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, sono state necessitate da eccessive pretese o da inutili resistenze, cioè dall'ingiustificato comportamento della parte.
Gravare sulla massa non significa altro che ciascun condividente debba rimborsare a ciascuno degli altri una quota delle loro spese pari alla propria quota nella comunione, vedendosi analogamente rimborsare dagli altri comproprietari le proprie spese in proporzione alle rispettive quote.
La regola del “gravare sulla massa” delle spese del giudizio di divisione subisce una deroga quando si tratta di un giudizio di divisione instaurato ex art. 601 c.p.c. da uno dei creditori e reso necessario dalla circostanza che la procedura esecutiva immobiliare sia stata promossa su una quota di proprietà dell'esecutato, nel qual caso si ha un parziale ritorno alla regola della soccombenza. È evidente, infatti, che il creditore procedente non deve essere gravato di alcuna spesa del giudizio di divisione, avendo egli il solo interesse ad attuare il pignoramento sulla quota per il soddisfacimento del proprio credito e non un interesse alla divisione analogo a quello dei comproprietari. Da tanto deriva che il condividente debitore esecutato deve essere condannato al pagamento delle spese sostenute dal creditore per procedere alla divisione del bene.
Per il condividente non esecutato, invece, non vi è ragione per discostarsi dalla regola generale secondo cui egli è tenuto a rimborsare a chi si è attivato per ottenere la divisione una parte delle spese dallo stesso sostenute, che sia proporzionale alla propria quota e solo per questa parte il comproprietario non debitore risponde delle spese in solido con il debitore esecutato.
2 Nella fattispecie in esame le attrici, e creditori procedenti Parte_1 Parte_2 nella procedura esecutiva, hanno diritto al rimborso di tutte le spese sostenute, con condanna al pagamento per l'intero del debitore esecutato, e per essa dei suoi eredi, Persona_1
, e , e per la quota di un mezzo, Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 in solido, della comproprietaria non esecutata, . CP_4
Circa la posizione dei creditori intervenuti, gli stessi hanno diritto al rimborso delle spese sostenute a carico del solo esecutato e non della comproprietaria, neanche pro quota, perché questa non è portatore di alcun interesse contrastante con quello dei creditori intervenuti, che sono solo chiamati a partecipare al giudizio di divisione per controllarne le operazioni e assicurarsi l'eventualità della soddisfazione del proprio credito.
Per quanto concerne i tributi della divisione anche tali spese, in quanto costi fiscalmente necessari della divisione, devono seguire il criterio di incombere sulla massa, nel senso che il condividente che non ha sostenuto le spese in questione deve rifondere all'altro, che le ha sostenute o che le sostenga, il 50 % delle spese relative alle imposte di registro, bollo, ipotecaria, catastale e quanto altro necessario per dare esecuzione alla divisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, sulla domanda di condanna alle spese relative al giudizio di divisione endoesecutivo promosso nell'ambito della procedura esecutiva n. 327/16 da e Parte_1 Parte_2 nei confronti di e , così provvede:
[...] Persona_1 CP_4
a) condanna , e , in qualità Controparte_1 Controparte_2 CP_1 CP_3 di eredi di , al pagamento, in solido, delle spese di lite in Persona_1 favore di e liquidandole in euro 6.325,50 per Parte_1 Parte_2 compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%, con attribuzione in favore dell'avv.to Guglielmo Lenzi dichiaratosi anticipatario;
b) condanna a pagare in favore di e le CP_4 Parte_1 Parte_2 spese liquidate al punto a), in solido con , e Controparte_1 Controparte_2
, in qualità di eredi di , nella Controparte_3 Persona_1 misura di un mezzo del totale;
c) condanna , e , in qualità Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 di eredi di , al pagamento, in solido, delle spese di lite in Persona_1 favore di liquidandole in euro 1.700,00 per compensi, Controparte_5 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%;
d) dispone che ciascuno dei condividenti sopporti per la misura della metà le spese necessarie per le imposte catastale, ipotecaria, di bollo, di registro e quanto altro necessario a dare esecuzione al progetto di divisione.
Così deciso in Napoli, lì 28.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Manuela Granata
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, quattordicesima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Manuela Granata, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21264/2018 del R.G., avente ad oggetto: divisione di beni in comproprietà nell'ambito della procedura esecutiva iscritta al n. 327/16, in attuazione dell'ordinanza del 21.6.2018;
TRA
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), rappresentate e difese, giusta procura in atti, dall'avv. Guglielmo Lenzi, C.F._2 presso il cui studio in Napoli al viale Gramsci n. 10 elettivamente domiciliano;
Attrici
E
( , Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
) e ), in qualità C.F._4 Controparte_3 C.F._5 di eredi di , rappresentati e Persona_1 C.F._6 difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Luca Massari, presso il cui studio in Ferrara, alla via degli
Armari n. 18 elettivamente domiciliano;
Debitori convenuti
NONCHE'
Controparte_4 convenuta contumace
[...]
E
, rappresentato e difeso, Controparte_5 C.F._7 giusta procura in atti, dall'avv.to Andrea Colonna, presso il cui studio in Alessandria al corso
Crimea n. 53 elettivamente domicilia;
Convenuto (intervenuto nella procedura esecutiva)
DECISIONE
Con ordinanza del 21.6.2018 il giudice dell'esecuzione nell'ambito della procedura esecutiva n.
327/2016 ha sospeso il processo e disposto la divisione dell'immobile pignorato fra l'esecutata,
, e la comproprietaria non esecutata, . Persona_1 CP_4
e hanno provveduto ritualmente alla notifica dell'ordinanza Parte_1 Parte_2 di divisione, alla trascrizione della domanda, alla iscrizione della causa a ruolo e a depositare la documentazione ipocatastale integrativa.
Nel giudizio di divisione si è costituita . Persona_1
1 In seguito al decesso di quest'ultima, occorso in data 9.11.2023, si sono altresì costituiti, in qualità di eredi della stessa, , e . Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
Si è, quindi, costituito il creditore intervenuto Controparte_5
Le medesime e si sono, invero, costituite nel giudizio di Parte_1 Parte_2 divisione anche quali creditori intervenuti, attesa l'iscrizione ipotecaria della quale godevano sulla quota di proprietà della comproprietaria , poi divenuta di proprietà delle germane Controparte_6
e , per accrescimento, a seguito della rinuncia Persona_1 CP_4 all'eredità da parte dei legittimari, per l'attribuzione dell'eventuale ulteriore somma loro spettante quali creditrici, nel caso in cui la somma ricavata dalla vendita della quota di Persona_1 non fosse sufficiente a soddisfare e coprire l'intero debito.
[...]
Il compendio immobiliare espropriato, oggetto di divisione, sito in Napoli ed identificato nel relativo NCEU alla Sez. Urb. AVV Foglio. 16, p.lla 178, sub. 14, Zc. 6, Categoria A/2, Classe 6,
Consistenza vani 9, Rendita € 1440,91 è stato venduto a norma degli artt. 788 e 569 c.p.c. al prezzo di euro 384.000,00, con delega delle relative operazioni al professionista, avv. Alberto Cinquegrana.
Il progetto di distribuzione del ricavato è stato approvato all'esito dell'udienza del 1.4.2025 con rinvio all'udienza del 28.5.2025 per la precisazione delle conclusioni sul regime delle spese di lite.
La comunione si è sciolta per effetto della vendita dei beni e del trasferimento degli stessi all'aggiudicataria, , con decreto di trasferimento del 3.11.2023. Controparte_7
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza (Cass. 12949/99; Cass. 4080/86), nei giudizi di divisione vanno poste a carico della massa le spese che sono servite a condurre nel comune interesse il giudizio alla sua conclusione, mentre valgono i principi generali sulla soccombenza per quelle spese che, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, sono state necessitate da eccessive pretese o da inutili resistenze, cioè dall'ingiustificato comportamento della parte.
Gravare sulla massa non significa altro che ciascun condividente debba rimborsare a ciascuno degli altri una quota delle loro spese pari alla propria quota nella comunione, vedendosi analogamente rimborsare dagli altri comproprietari le proprie spese in proporzione alle rispettive quote.
La regola del “gravare sulla massa” delle spese del giudizio di divisione subisce una deroga quando si tratta di un giudizio di divisione instaurato ex art. 601 c.p.c. da uno dei creditori e reso necessario dalla circostanza che la procedura esecutiva immobiliare sia stata promossa su una quota di proprietà dell'esecutato, nel qual caso si ha un parziale ritorno alla regola della soccombenza. È evidente, infatti, che il creditore procedente non deve essere gravato di alcuna spesa del giudizio di divisione, avendo egli il solo interesse ad attuare il pignoramento sulla quota per il soddisfacimento del proprio credito e non un interesse alla divisione analogo a quello dei comproprietari. Da tanto deriva che il condividente debitore esecutato deve essere condannato al pagamento delle spese sostenute dal creditore per procedere alla divisione del bene.
Per il condividente non esecutato, invece, non vi è ragione per discostarsi dalla regola generale secondo cui egli è tenuto a rimborsare a chi si è attivato per ottenere la divisione una parte delle spese dallo stesso sostenute, che sia proporzionale alla propria quota e solo per questa parte il comproprietario non debitore risponde delle spese in solido con il debitore esecutato.
2 Nella fattispecie in esame le attrici, e creditori procedenti Parte_1 Parte_2 nella procedura esecutiva, hanno diritto al rimborso di tutte le spese sostenute, con condanna al pagamento per l'intero del debitore esecutato, e per essa dei suoi eredi, Persona_1
, e , e per la quota di un mezzo, Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 in solido, della comproprietaria non esecutata, . CP_4
Circa la posizione dei creditori intervenuti, gli stessi hanno diritto al rimborso delle spese sostenute a carico del solo esecutato e non della comproprietaria, neanche pro quota, perché questa non è portatore di alcun interesse contrastante con quello dei creditori intervenuti, che sono solo chiamati a partecipare al giudizio di divisione per controllarne le operazioni e assicurarsi l'eventualità della soddisfazione del proprio credito.
Per quanto concerne i tributi della divisione anche tali spese, in quanto costi fiscalmente necessari della divisione, devono seguire il criterio di incombere sulla massa, nel senso che il condividente che non ha sostenuto le spese in questione deve rifondere all'altro, che le ha sostenute o che le sostenga, il 50 % delle spese relative alle imposte di registro, bollo, ipotecaria, catastale e quanto altro necessario per dare esecuzione alla divisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, sulla domanda di condanna alle spese relative al giudizio di divisione endoesecutivo promosso nell'ambito della procedura esecutiva n. 327/16 da e Parte_1 Parte_2 nei confronti di e , così provvede:
[...] Persona_1 CP_4
a) condanna , e , in qualità Controparte_1 Controparte_2 CP_1 CP_3 di eredi di , al pagamento, in solido, delle spese di lite in Persona_1 favore di e liquidandole in euro 6.325,50 per Parte_1 Parte_2 compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%, con attribuzione in favore dell'avv.to Guglielmo Lenzi dichiaratosi anticipatario;
b) condanna a pagare in favore di e le CP_4 Parte_1 Parte_2 spese liquidate al punto a), in solido con , e Controparte_1 Controparte_2
, in qualità di eredi di , nella Controparte_3 Persona_1 misura di un mezzo del totale;
c) condanna , e , in qualità Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 di eredi di , al pagamento, in solido, delle spese di lite in Persona_1 favore di liquidandole in euro 1.700,00 per compensi, Controparte_5 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%;
d) dispone che ciascuno dei condividenti sopporti per la misura della metà le spese necessarie per le imposte catastale, ipotecaria, di bollo, di registro e quanto altro necessario a dare esecuzione al progetto di divisione.
Così deciso in Napoli, lì 28.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Manuela Granata
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