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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 15/04/2025, n. 591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 591 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE in composizione monocratica nella persona del dott. Francesco Giliberti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia in primo grado rubricata al N°4399/2021 R.G. rimessa per la decisione all'udienza del 25.01.2024 tra:
c.f. ; Parte_1 C.F._1 rapp. e dif. dall'avv. NI GIANLUCA;
attore contro
c.f. ) in persona del legale rapp.te pro tempore;
Controparte_1 P.IVA_1
contumace; nonché
c.f.) in persona del legale rapp.te pro tempore;
Controparte_2
contumace;
convenuti
Oggetto: contratti bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario) .
Precisazione delle conclusioni come da verbale d'udienza del 25.01.2024;
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta in forma sintetica omettendo di riportare la parte relativa allo svolgimento del processo, a norma dell'art. 132, comma2, n.4 c.p.c., come novellato dall'art.45, comma 17, legge 69/2009.
Con atto di citazione del 24.11.2021 ritualmente notificato a mezzo PEC in data 25.11.2021,
ha convenuto dinanzi a questo Tribunale e Parte_1 Controparte_1
er sentire: Controparte_2
- accertare e dichiarare l'insussistenza di qualsivoglia credito in capo alle società convenute “ed in special modo relativamente ai titoli dedotti dall'asserito creditore, ovvero i presunti crediti di cui al Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Roma n.990/1997 del 01.03.1997 per saldo debitore c/c n.
880/03 e saldo debitore del conto anticipi su fatture 883/47, originariamente facenti capo alla
Ditta TT IO, avuto riguardo alla intervenuta estinzione del relativo diritto in virtù della documentata transazione inter partes acta ed integralmente adempiuta”;
- condannare le società convenute al pagamento in favore dell'attore della somma di €.15.000,00 a titolo di risarcimento di tutti i danni di qualsivoglia natura patiti e patiendi come conseguenza della temeraria richiesta di pagamento notificata e non ispirata alla necessaria e dovuta prudenza e in violazione dei doveri di buona fede e correttezza di cui all'art. 1375 c.c.;
- condannare le società convenute alle spese di lite.
In particolare, parte attrice ha dedotto:
- di avere ricevuto in data 15.05.2021 la comunicazione “richiesta di pagamento e costituzione in mora ex art. 1219 c.c.” con la quale ha formulato espressa diffida al Controparte_1 pagamento dell'importo di €.427.150,27 alla data del 28.02.2021 oltre ad interessi maturandi e spese successive, con minaccia di azioni volte al recupero coatto dell'asserito credito;
- che, a seguito di richiesta di chiarimenti, (quale società capogruppo di CP_3
ha risposto che il credito vantato è di titolarità (società Controparte_1 Controparte_2
del Gruppo Italifondiario, per i quali agiva come mandataria) ed è originato Controparte_1
da una risalente posizione debitoria maturata in origine con Banco Ambrosiano Veneto S.p.A., successivamente ceduta a Intesa Gestione Crediti S.p.A. e poi ancora a Controparte_4
facente capo al IG. TT IO, defunto padre dell'attore, nell'ambito della quale quest'ultimo nonché la sua defunta madre IG.ra erano costituiti fideiussori;
Persona_1
- che, sempre ha precisato che il credito rinviene dal “saldo debitore c/c n. 880/03 CP_3
e saldo debitore del conto anticipi su fatture 883/47 di cui al Decreto Ingiuntivo del Tribunale di
Roma n. 990/1997 del 01.03.1997” cui aveva fatto seguito, con formalità n. 2844/308 in data
20.03.1998 presso la Conservatoria dei RRII di Brindisi, l'iscrizione di ipoteca giudiziale sui beni immobili di proprietà della garante IG.ra e successiva procedura esecutiva Persona_1
immobiliare presso questo Tribunale sub R.G. Es. Imm. n. 38/99;
- che, tuttavia, la posizione debitoria di cui sopra risulterebbe estinta per intervenuta transazione integralmente adempiuta dalle parti e risultante anche dalle comunicazioni di Controparte_1
del 7.04.2011, 13.05.2011, e 30.05.2011 nelle quali espressamente si è dato atto “che i IG.ri
[...]
e hanno provveduto [oltre alla rinuncia al contenzioso in essere Persona_1 Parte_1
così come previsto dalla transazione, n.d.r.] al versamento, con valuta 12.04.2011, di quanto indicato al punto 1) della nostra summenzionata [nota del 07.04.2011 Prot. 55365, n.d.r.] con conseguente liberazione dai loro obblighi di garanzia in relazione all'esposizione debitoria in oggetto”.
Con comparsa di intervento volontario adesivo depositata in data 6.4.2022, si costituiva Parte_1
in qualità di chiamato alla successione della defunta madre IG.ra
[...] Persona_1
chiedendo il risarcimento iure hereditatis dei danni subiti dalla propria dante causa per l'iscrizione ipotecaria n.2844/308 iscritta in data 20.03.1998 presso la Conservatoria dei RRII di Brindisi sul bene immobile censito in catasto fabbricati di Brindisi al foglio n.34 p.lla 58 sub.11, che secondo parte attrice sarebbe stata illegittimamente mantenuta, nonostante l'intervenuta estinzione del credito a seguito dell'accordo transattivo del 2011, ed in seguito rinnovata nel 2018 nonostante l'assenza del titolo per intervenuta estinzione del credito.
A sostegno della propria domanda risarcitoria, con memoria ex art. 183 c.p.c. depositata il 3.06.2022 il IG. ha prodotto una comunicazione email del 28.10.2021 “inviata da un potenziale Pt_1 acquirente dell'immobile (già di proprietà della dante causa ) che era pervenuto Persona_1 in successione all'attore, con cui si comunicava l'interruzione delle trattative finalizzate alla compravendita a causa della sussistenza della iscrizione ipotecaria gravante sul bene immobile sito in Brindisi alla via Dè Pinedo n.9”.
Nella contumacia delle società convenute, all'udienza del 25.01.2024 la causa, previa precisazione delle conclusioni ed assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., è stata riservata per la decisione.
La domanda attorea è parzialmente fondata e va pertanto accolta per quanto di ragione.
Dalla documentazione prodotta in atti risulta provata l'estinzione del credito oggetto della missiva contenente “richiesta di pagamento e costituzione in mora ex art. 1219 c.c. Controparte_2
NDG 11899840– NI IO TA, ns. riferimento: BIP 129526 Esposizione di €
[...]
427.150,27 al 28/02/21,oltre interessi maturandi e spese successive” ricevuta dall'attore in data
15.05.2021 da ItalfondiarioS.p.A.
In particolare, dalle comunicazioni inviate da in data 07.04.2011, 13.05.2011 e Controparte_1
30.05.2011 risulta che la posizione debitoria è stata oggetto di transazione, ed altresì che le condizioni ivi concordate sono state poi integralmente adempiute da e . Parte_1 Persona_1
Infatti, nella comunicazione del 30.05.2011, precisa “siamo con la presente a Controparte_1
chiedere al nostro Legale Avv. Walter Umberto Liaci – cui la presente è diretta per opportuna conoscenza –, di attivarsi fin d'ora affinché nell'ambito della procedura esecutiva n.
138/1999,pendente presso il Tribunale di Brindisi, si proceda quanto prima alla distribuzione del ricavato,come noto attualmente sospesa all'esito del summenzionato giudizio di opposizione” al decreto ingiuntivo n.990/1997 iscritto al n.31619 pendente dinanzi al Tribunale di Roma. La liberatoria rilasciata da risulta ulteriormente confermata anche dalla Controparte_1
corrispondenza intercorsa successivamente ed, in particolare, dalla comunicazione a mezzo PEC del3.12.2021 inviata al difensore dell'odierno attore avente per oggetto “NI IO TA
–BIP 129526”, nella quale è stato precisato che “è in corso l'iter per il depennamento della posizione in oggetto, propedeutica agli adempimenti previsti presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia, nonché la cancellazione dell'ipoteca giudiziale a suo tempo iscritta rg. 2844 rp 308 rinnovata in data02/03/2018 rg. 3217 rp 3 presso Conservatoria di Brindisi”.
Accertato quanto sopra, la domanda attorea di accertamento negativo formulata da parte attrice va pertanto accolta, e per l'effetto va dichiarato estinto per intervenuto accordo transattivo integralmente adempiuto il credito di nei confronti di di cui al decreto Controparte_1 Parte_1
ingiuntivon.990/1997 del 1.03.1997 iscritto al n.31619/1997 RG dinanzi al Tribunale di Roma per saldo debitorec/c n.880/03 e saldo debitore del conto anticipi su fatture 883/47 originariamente facenti capo alla Ditta TT IO.
È invece da rigettare, in quanto generica e non documentata, la domanda di risarcimento del danno formulata da parte attrice iure proprio nell'atto introduttivo per la somma di €.15.000,00 “come conseguenza della temeraria richiesta di pagamento notificata in suo danno, non ispirata alla necessaria e dovuta prudenza”, non avendo parte attrice allegato e tantomeno provato né la sussistenza di un danno né il nesso di causalità fra questo e la “temeraria” pretesa, nè potendosi in via analogica estendere alle iniziative stragiudiziali, i principi derivanti dall'art. 96 c.p.c., destinati a trovare applicazione rispetto alle sole iniziative giudiziarie.
Va al pari rigettata la domanda di risarcimento del danno formulata da parte attrice iure hereditatis nell'atto d'intervento volontario, derivante “della illegittima persistenza della iscrizione ipotecaria a danno dell'immobile già di proprietà della IG.ra e pervenuta all'attore per successione”. Persona_1
A fondamento della pretesa risarcitoria, l'attore adduce che il danno sarebbe derivante dalla colpevole mancata cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta da pur dopo l'intervenuto Controparte_1
integrale pagamento delle ragioni di credito portate dal titolo giudiziario posto a fondamento della iscrizione, la quale avrebbe comportato sia l'inalienabilità dell'immobile ereditato a seguito del decesso della IG.ra , sia l'impossibilità di servirsi del medesimo immobile come Persona_1
oggetto di garanzia.
A fondamento della pretesa risarcitoria, in particolare, l'attore/interventore ha prodotto copia della e- mail del 28.10.2011 ricevuta da un potenziale acquirente dell'immobile il quale dichiara di ritirare la propria offerta di acquisto dell'immobile sito in Brindisi alla via Dé Pinedo n.9 a causa della rilevata iscrizione ipotecaria.
Tuttavia, l'attore non ha fornito alcuna valida prova dell'esistenza della trattativa intercorsa per l'acquisto dell'immobile né, tantomeno, di quale fosse il prezzo di acquisto né, infine, laddove dall'email sopra richiamata non è possibile ricavare alcun elemento utile a determinare e quantificare il lamentato pregiudizio economico.
Anche a voler prescindere dal difetto di prova in ordine all'entità del danno lamentato, appare dirimente evidenziare che l'attore non abbia fornito alcuna prova del fatto che la mancata vendita dell'immobile abbia costituito un pregiudizio economico o un impedimento per l'utilizzo fruttifero del cespite in modo alternativo alla vendita (per esempio mediante locazione abitativa) né peraltro che l'attore oggi e la propria dante causa in precedenza, fossero effettivamente intenzionati a vendere l'immobile o ad utilizzarlo per costituirvi una garanzia reale.
A ciò va aggiunta l'assenza di alcuna iniziativa – ed invero neanche nel presente giudizio è stata avanzata istanza in tal senso - posta in essere dall'odierno attore e prima di lui dalla dante causa, tesa ad ottenere la cancellazione della formalità pregiudizievole in esame.
Assorbita ogni altra questione, accolta parzialmente la domanda attorea, le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura di cui al dispositivo che, quanto ai compensi, vanno determinati secondo i parametri minimi di cui al D.M. 55/2014 e ss. modif. in considerazione della ridotta difficoltà della difesa attorea in difetto di costituzione dei convenuti, riducendo la terza fase del 50%, tenuto conto altresì della mancanza della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da nei Parte_1
confronti di in personal del legale rapp.te pro tempore e Controparte_1
in personal del legale rapp.te pro tempore, disattesa ogni contraria Controparte_5
istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
1. dichiara estinto per intervenuto accordo transattivo integralmente adempiuto il credito di nei confronti di già portato dal decreto ingiuntivo n.990/1997 Controparte_1 Parte_1
del1.03.1997 iscritto al n.31619/RG dinanzi al Tribunale di Roma per saldo debitore c/c n.880/03;
2. rigetta ogni altra domanda;
3. condanna e in solido fra loro, al Controparte_1 Controparte_2
pagamento in favore di , quale attore principale, delle spese di lite, che si Parte_1 liquidano in €.1.214,00 per le borsuali, ed €.8.123,00 per compensi oltre 15,00% per rimb. forf.,
CPA ed IVA come per legge con distrazione in favore dell'avv. TT Gianluca dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Brindisi in data 13/04/2025.
IL GIUDICE
dott. Francesco GILIBERTI La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Francesco Roma quale funzionario addetto all'Ufficio per il Processo.