Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 07/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1552/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Rita Rigoni Presidente Relatrice
Dott.ssa Barbara Gallo Consigliera
Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello promossa con ricorso depositato il 27.9.2024
DA
(C.F. ), con il proc.dom. avv. TIZIANI ENRICO Parte_1 C.F._1
( ), per mandato allegato all'atto di appello C.F._2
Appellante
CONTRO
C.F. ), non costituito Controparte_1 C.F._3
Appellato contumace
Con l'intervento del PROCURATORE GENERALE
Oggetto: Separazione giudiziale - appello avverso la sentenza n. 92/2024 del 31.1-27/02/2024 del
Tribunale di Belluno
rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 16.12.2024 sulle seguenti conclusioni:
“Chiede che l'Ill.ma Corte di Appello adita, per i motivi tutti esposti in narrativa e qui espressamente richiamati, previa emanazione dei provvedimenti temporanei ed urgenti reputati opportuni ed assegnazione del termine per la notifica del ricorso e pedissequo decreto, voglia fissare l'udienza di comparizione e trattazione e, respinta ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione, in parziale riforma della impugnata Sentenza n. 92/2024, pubblicata in data 27.02.2024, emessa dal Tribunale di Belluno
nella causa per lo scioglimento del matrimonio iscritta al numero di RG 876/2021, accogliere la presente impugnazione e così giudicare:
In via principale:
riformare il punto n. 3) del dispositivo della sentenza impugnata e dichiarare l'addebito della separazione in capo al sig. Controparte_1
riformare il punto n. 4) del dispositivo della sentenza impugnata e disporre l'affido super esclusivo
/rafforzato dei minori alla ricorrente Parte_1
riformare il punto n. 7) del dispositivo della sentenza impugnata e condannare il Sig.
[...]
a corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di ottobre 2021, a CP_1
la somma di € 700,00 (vale a dire € 350,00 per ogni figlio) quale contributo Parte_1
complessivo per il mantenimento ordinario di entrambi i minori ed con Per_1 Per_2
rivalutazione secondo gli indici ISTAT per i beni al consumo, oltre al rimborso delle spese straordinarie nella misura del 70 % identificate secondo il Tribunale di Belluno;
- riformare il punto n.
9) del dispositivo della sentenza impugnata e disporre il contributo al mantenimento anche alla sig.ra da quantificarsi nella somma di € 300,00 mensili, con rivalutazione secondo gli indici ISTAT Pt_1
per i beni al consumo.
Con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
Per il PG: pagina 2 di 9 “Confermarsi la sentenza di primo grado”.
Ragioni della decisione
1-Con ricorso depositato il 9.9.2021, cittadina marocchina, adiva il Tribunale di Parte_1
Belluno affinché venisse pronunciata la separazione personale dal marito con Controparte_1
addebito a quest'ultimo, oltre all'affido c.d. superesclusivo dei due figli minori, (n. 9.6.2008) Per_1
e (n. 22.11.2011), con determinazione dell'obbligo di contribuire al mantenimento Per_2
ordinario in capo al resistente con la somma mensile rispettivamente di € 700,00, per i due figli minori,
e di € 300,00, per la moglie, oltre al rimborso del 70% delle spese straordinarie sostenute per la prole.
Esponeva che il marito si è reso irreperibile da marzo 2020, aveva bloccato il numero della moglie sul cellulare e non aveva più provveduto al mantenimento della famiglia, al quale prima provvedeva in via esclusiva, non avendo ella mai lavorato nel corso del matrimonio.
2-Il resistente rimaneva contumace.
3-Con i provvedimenti presidenziali era disposto l'affido esclusivo dei minori alla madre, con collocamento prevalente presso la stessa, l'obbligo al mantenimento dei minori in capo al resistente per € 350,00 mensili ciascuno oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie, nonché il diritto del padre di vedere i figli due pomeriggi alla settimana oltre a due domeniche al mese previo accordo con la madre.
4-La causa era istruita documentalmente e con l'assunzione di prova per testi ed era decisa con sentenza n. 92/2024 con la quale era dichiarata la separazione personale tra i coniugi, con rigetto della domanda di addebito;
erano affidati i figli minori in via esclusiva alla madre, la quale poteva prendere in autonomia anche le decisioni di maggiore interesse per i minori;
era disposto il collocamento prevalente dei minori presso la madre, alla quale era assegnata la casa coniugale;
era disposto che il padre potesse vedere i figli, ma non tenerli con sé, due pomeriggi a settimana e due domeniche al mese, da concordarsi con la madre sentiti i minori;
il padre era condannato a corrispondere alla pagina 3 di 9 ricorrente la somma di € 350,00 quale contributo complessivo per il mantenimento ordinario di entrambi i minori, con rivalutazione secondo gli indici ISTAT per i beni al consumo a decorrere dall'1.1.2025, oltre al rimborso delle spese straordinarie al 50%; era rigettata la domanda di mantenimento della moglie;
le spese di lite erano compensate.
Osservava il giudice di primo grado che non era stata dimostrata l'efficienza causale unica dell'allontanamento rispetto alla crisi della coppia;
il disinteresse manifestato dal nei CP_1
confronti della famiglia, oltre alla sua comprovata irreperibilità, inducevano a disporre l'affido esclusivo della prole alla madre, con potere di prendere per i figli le decisioni di maggior interesse;
stante il collocamento prevalente dei figli presso la madre, a quest'ultima andava assegnata la casa familiare;
considerati i redditi dei coniugi era congruo l'assegno di mantenimento per i figli suindicato,
mentre andava escluso l'assegno per la moglie stante la minima sperequazione patrimoniale dei coniugi e andava valorizzata la capacità lavorativa della dedotta dalla giovane età e dall'età Pt_1
già sufficientemente matura dei figli oltre che dalla dichiarata conoscenza della ricorrente della lingua italiana, essendo residente sul territorio nazionale da dodici anni;
il rigetto di due delle quattro domande della ricorrente giustificava la compensazione delle spese di lite.
5-Avverso tale sentenza proponeva appello la con ricorso depositato il 27.9.2024 sulla base dei Pt_2
seguenti motivi:
5.1-erronea valutazione dei comportamenti contra legem tenuti del sig. nei Controparte_1
confronti della famiglia, in particolare sulla violazione dei doveri nascenti dal matrimonio nonché
erronea valutazione dell'istruttoria;
5.2-erronea valutazione degli elementi per l'accoglimento della richiesta di affidamento super esclusivo o rafforzato dei figli in favore della madre;
5.3- erronea valutazione degli elementi posti a carico della richiesta di addebito per colpa a carico del convenuto;
pagina 4 di 9 5.4-erronea quantificazione del contributo al mantenimento per i figli sul mantenimento in favore della moglie;
5.5-erronea valutazione per la richiesta di assegno di mantenimento per la moglie.
6-L'appellato non si costituiva, malgrado la ritualità dell'atto d'appello e la regolarità della notificazione.
7-Interveniva in giudizio il Procuratore Generale che chiedeva la conferma della sentenza di primo grado.
8-Il procedimento era trattenuto in decisione all'udienza del 16.12.2024, tenutasi con modalità di trattazione scritta.
* * * * * *
9-Va preliminarmente precisato che non va fissata udienza ex art. 352 cpc con concessione dei relativi termini (come chiesto dall'appellante), atteso che il procedimento, pacificamente, viene trattato con il rito camerale.
10-L'appello merita accoglimento per quanto di ragione.
11-In primo luogo la separazione coniugale va addebitata all'appellato.
Come emerso dalle deposizioni testimoniali, l' dal marzo 2020 si è allontanato dalla casa CP_1
familiare, senza farvi più ritorno, così abbandonando moglie e figli, facendo mancare agli stessi ogni supporto morale, affettivo ed economico. Invero egli non ha più provveduto a contribuire al mantenimento della famiglia e della prole, così privando del sostentamento economico figli e moglie,
che in allora si occupava solo della casa e della prole e, dunque, non aveva entrate proprie, dovendo contare economicamente solo sul coniuge. Dopo l'allontanamento dell' la ha infatti CP_1 Pt_1
avuto il sostegno della e anche di altre persone che le portavano i viveri a casa. CP_2
Tanto emerge dalle deposizioni della teste abitante nello stesso condominio dove Testimone_1
abita l'attrice, stesso pianerottolo, e del teste , marito della Testimone_2 Tes_1
pagina 5 di 9 Ebbene, “Il volontario abbandono del domicilio familiare da parte di uno dei coniugi, costituendo
violazione del dovere di convivenza, è di per sé sufficiente a giustificare l'addebito della separazione
personale, a meno che non risulti provato che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro
coniuge o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta
intollerabile ed in conseguenza di tale fatto”(Cass.n. 648/2020.
L'allontanamento unilaterale dalla casa familiare, costituendo violazione di un obbligo matrimoniale ed essendo conseguentemente causa di addebito della separazione, pone a carico del coniuge che si è
allontanato l'onere di fornire la prova rigorosa della preesistente intollerabilità della convivenza.
Ciò risulta altresì avallato dalle recenti pronunce di legittimità (Cass. 11792/2021 e n.1785/2021, nn.
25663 e 24157/2014) che, ribadendo in materia i profili probatori, hanno statuito che grava su chi ha posto in essere l'abbandono, per evitare l'addebito, l'onere di provare che esso sia stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero che sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si era già verificata ed in conseguenza di tale fatto, imponendo infatti la pronuncia di addebito della separazione non solo la violazione degli obblighi tra i coniugi nascenti dal matrimonio, ai sensi dell'art. 143 c.c., ma anche la sussistenza di uno stretto nesso di causalità tra tale violazione e l'elemento della intollerabilità della convivenza.
Nella specie tale onere probatorio non è stato adempiuto dal resistente, che neppure si è costituito in giudizio. Gli va pertanto addebitata la separazione.
12-Fondato è anche il secondo motivo di appello.
I testi hanno confermato il disinteresse manifestato dall' verso i figli: si è allontanato dalla CP_1
casa familiare nel marzo 2020, senza più preoccuparsi delle necessità della prole, di crescita e anche economiche e, dunque, di fatto abbandonandoli, lasciando alla sola madre il compito di crescerli,
educarli e mantenerli. Ciò che, stante l'improvviso allontanamento del marito, che garantiva l'unica pagina 6 di 9 entrata economica della famiglia, l'ha costretta a rivolgersi al sostegno della e di associazioni di CP_2
volontariato.
In tale contesto la concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre si impone, stante l'assenza nella vita dei minori del padre, che volontariamente si è sottratto alla responsabilità
genitoriale – sintomo di inidoneità genitoriale - e la conseguente difficoltà della madre ad assumere le decisioni anche più importanti relative alla vita della prole, con possibile grave compromissione della crescita psico-fisica dei minori. Occorre, invece, assicurare una modalità di esercizio della responsabilità
genitoriale che garantisca il completo e più celere assolvimento dei bisogni dei minori.
13-La sentenza di primo grado va riformata anche nella disposta quantificazione del contributo del padre nel mantenimento dei figli.
L'appellante nel 2021 ha avuto un reddito lordo di € 2.449,46 e nel 2022 di € 4.246,55. Sulla stessa grava canone di locazione in alloggio Ater di € 1.133,00 annuo.
L'appellato nell'anno 2019 ha avuto un reddito lordo di € 14.530,00 lordi e nel 2020 ha percepito redditi per un importo complessivo € 13.340,48 (redditi da lavoro, contributo malattia/infortunio,
indennità di disoccupazione NASpi).
Dunque sussiste una disparità di reddito tra le parti e, mentre da un lato va considerato che l'appellante,
ancora giovane, non ha dedotto la sussistenza di situazioni di salute che le inibiscano il lavoro, mentre i figli hanno un'età che non richiede la costante presenza materna, dall'altro lato va anche considerato che l'appellato risulta a sua volta dotato di capacità lavorativa che è tenuto a utilizzare stante l'obbligo a suo carico di contribuire al mantenimento della prole.
Pertanto si ritiene congruo fissare un assegno di mantenimento per i figli a carico del padre di € 250,00 per ciascun figlio (€ 500,00 in totale).
Stante il maggiore reddito dell'appellato, che in passato era l'unica fonte di reddito della famiglia, a suo carico va posto il 70% delle spese straordinarie relative ai figli minori,
pagina 7 di 9 14-Invece non va accolta la domanda di assegno di mantenimento della moglie. Il tenore di vita in costanza di matrimonio appare alquanto modesto e l'attuale situazione economico-reddituale delle parti, la capacità
lavorativa di cui comunque gode anche l'appellante, e l'impegno economico qui stabilito a carico dell per il mantenimento della prole, depongono per il rigetto della suindicata domanda. CP_1
15-Le spese processuali del presente grado di giudizio vanno poste a carico dell'appellato soccombente e sono liquidate come in dispositivo facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche/integrazioni previsti per i procedimenti di appello per le cause di bassa difficoltà di valore indeterminabile, compensi medi delle fasi introduttiva e di studio e con esclusione della fase istruttoria, non tenutasi e di quella decisionale atteso che, in assenza della costituzione dell'appellato,
l'appellante si è limitata a depositare le note di udienza con richiesta di concessione dei termini di cui all'art. 352 cpc (da non concedersi per le ragioni suesposte).
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, così
provvede, in parziale riforma della sentenza appellata n. n. 92/2024 del 31.1-27/02/2024 del Tribunale
di Belluno, che conferma nel resto:
1-dichiara l'addebito della separazione in capo all'appellato Controparte_1
2-dispone l'affido super esclusivo dei figli minori all'appellante Parte_1
3-dispone che il marito versi alla moglie, a titolo di concorso nel mantenimento della prole la somma di € 250,00 per figlio (€ 500,00 complessivamente), da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici
Istat, oltre al 70% delle spese straordinarie, identificate come da protocollo del Tribunale di Belluno;
4- condanna l'appellato alla rifusione in favore dell'appellante delle spese processuali del presente procedimento d'appello, che si liquidano in € 174,00 per esborsi ed € 3.476,00 per compenso, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso, C.N.P.A. ed I.V.A. come per legge.
A norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003 dispone d'ufficio che, in caso di diffusione della presente sentenza in pagina 8 di 9 qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, su riviste, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati.
Venezia, 20 dicembre 2024
La Presidente Estensora
Dott.ssa Rita Rigoni
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