Trib. Cuneo, sentenza 22/12/2025, n. 689
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Sentenza 22 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Nullità del decreto ingiuntivo per mancanza di prova documentale

    L'opponente non ha fornito alcuna prova a supporto delle proprie asserzioni, né ha specificatamente contestato i fatti dedotti dalla convenuta. La documentazione prodotta dalla convenuta dimostra il ritiro della merce da parte dell'opponente e la corrispondenza tra i documenti di trasporto e le fatture.

  • Rigettato
    Sussistenza di una posizione debitoria ridotta

    L'opponente non ha fornito prova sufficiente delle proprie contestazioni riguardo alla quantità di merce consegnata e pagata. Il pagamento parziale è stato correttamente imputato dalla convenuta alle fatture non oggetto del decreto ingiuntivo. La nota di credito è stata applicata correttamente.

  • Accolto
    Infondatezza dell'opposizione

    La documentazione prodotta dalla convenuta dimostra il ritiro della merce da parte dell'opponente, la corrispondenza tra i documenti di trasporto e le fatture, e l'assenza di contestazioni tempestive da parte dell'opponente. L'opponente non ha fornito prova contraria.

  • Accolto
    Esistenza del debito per fornitura di merce

    L'opposizione è stata respinta e il decreto ingiuntivo confermato, pertanto l'opponente è tenuta al pagamento della somma ingiunta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Cuneo, sentenza 22/12/2025, n. 689
    Giurisdizione : Trib. Cuneo
    Numero : 689
    Data del deposito : 22 dicembre 2025

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