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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 22/12/2025, n. 689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 689 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 873/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Cuneo – Sezione Civile – in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Roberta Bonaudi ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 873/2024 avente ad oggetto: Vendita di cose mobili
TRA
(c.f. , rappresentato e difeso, come da procura in Parte_1 P.IVA_1 atti, dall'Avv. PAPOTTO FRANCESCO SIMONE (che in data 25.10.2024 ha dismesso il mandato)
ATTRICE IN OPPOSIZIONE
E
(c.f. , rappresentato e difeso, come da procura in atti, Controparte_1 P.IVA_2 dall'Avv. ALLOCCO MIRELLA,
CONVENUTA IN OPPOSIZIONE
CONCLUSIONI
Parte_1
“Voglia il Tribunale adito, previa ogni declaratoria del caso e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
In via preliminare: Respingere l'eventuale istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non ricorrendone i presupposti processuali, per tutti i motivi edotti nel presente atto e, in particolare, essendo il credito ingiunto destituito della benché minima prova documentale, oltre che interamente e recisamente contestato dall'opponente, sia nell'an che nel quantum;
Nel merito: in via principale: accertati i fatti di causa, come meglio esposti in narrativa al presente atto e relative allegazioni, dichiarare che nulla ulteriormente è dovuto alla ingiungente dalla e, come tale, procedere alla revoca del CP_1 Parte_1 decreto ingiuntivo;
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui, in forza dell'espletanda istruttoria, dovesse emergere la sussistenza di una posizione debitoria a carico di
[...]
[...
[...] [
Vorrà il Giudicante stabilire il minor importo dovuto alla Controparte_2 Controparte_1 in funzione della merce effettivamente consegnata all'odierna opponente e da questa eventualmente non pagata, sempre altresì considerato l'ulteriore versamento di €
5.061,41 intervenuto, a cura di , nelle more del procedimento di Parte_1 opposizione;
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre maggiorazione 15%,
IVA e CPA, da distrarsi a favore dello scrivente procuratore antistatario ed anticipatario.”
CP_1
“Voglia il Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
Contrariis rejectis, respinta ogni diversa domanda, istanza, eccezione e conclusione;
Dichiarando di non accettare il contradditorio su nuove e/o diverse domande e/o eccezioni;
In via istruttoria: previa, senza inversione dell'onere probatorio, ammissione dei capi di prova per interpello e testi e delle altre prove sulle circostanze dedotte dalla CP_1 nei concessi termini istruttori, segnatamente nelle memorie ex art. 171 ter n. 2) e n.
[...]
3) c.p.c.; preso atto del mancato deposito delle memorie istruttorie ex art. 171 ter c.p.c. da parte della Parte_1 previo ordine di esibizione in giudizio, ex art. 210 e segg.ti c.p.c., alla società Parte_1 dei suoi libri contabili relativi agli acquisti da marzo 2023 ad aprile 2023 nonché
[...] maggio 2023 per la nota di credito, al fine di verificare l'avvenuta registrazione da parte della stessa delle poste a base del procedimento monitorio;
Parte_2
Nel merito: respingere la proposta opposizione ed ogni eccezione e deduzione avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto, e in ogni caso assolvere la conchiudente da ogni avversaria pretesa, con ogni consequenziale pronuncia;
respingere la proposta opposizione ed ogni eccezione e deduzione avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto
172/2024 - R.G. 218/2024 emesso dal Tribunale di Cuneo in data 26-27.02.2024; dichiarare tenuta e condannare la società al pagamento, in favore Parte_1 della ricorrente della somma di € 30.605,10, maggiorata degli interessi Controparte_1 al tasso stabilito dall'art. 5 D. Lgs. 9/10/2002 n. 231 a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del termine per il pagamento della fattura sino al saldo effettivo, nonché dell'importo forfettario di € 40,00 a titolo di risarcimento del danno ex art. 6 II co., D.lgs.
231/2002 come modificato dall'art. 1, I co., lettera f), nonché delle competenze e spese del procedimento monitorio;
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
IN FATTO
2 1. Con atto di citazione notificato via Pec in data 08.04.2024, Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto emesso da questo Tribunale in data
26.02.2024, n. 172, a seguito di ricorso di con il quale le era stato Controparte_1 ingiunto il pagamento della somma di euro 30.605,10, oltre interessi e spese di procedura, dovuta per la fornitura di merce effettuata in suo favore dalla . CP_1
In particolare, l'opponente assumeva che, come già contestato nel corso dell'anno 2023, le bolle di consegna oltre a non richiamare specificamente le merci ordinate ed effettivamente consegnate, erano anche firmate da soggetti non riconducibili a personale dipendente o incaricato dalla opponente. Assumeva inoltre di avere effettuato nelle more della opposizione il pagamento del saldo della fattura n.V1/2023/039808 del
15/04/2023 dell'importo di euro 5.061,41
Contestava dunque la pretesa creditoria, chiedeva la revoca del decreto monitorio e, in via subordinata, accertarsi la minore somma dovuta alla . CP_1
1.1. In data 18.07.2024 si costituiva la , contestando le allegazioni e difese di CP_1 controparte;
chiedeva la reiezione dell'opposizione proposta, la conferma del decreto ingiuntivo e la condanna della al pagamento della somma dovuta. Parte_1
1.2. La sola convenuta depositava le memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c., mentre la
[...]
si limitava a depositare, in data 25.10.2024, la rinuncia al mandato difensivo. Parte_1
2. Alla prima udienza del 04/12/2024 compariva soltanto la parte opposta che richiamava le istanze istruttorie di cui alle memorie e, in via subordinata, chiedeva che fosse fissata discussione orale con termini per note. Con ordinanza 27.12.2024, il Giudice ritenuto che le circostanze dedotte a prova orale erano documentali e, in parte, non specificamente contestate e ritenuta pertanto la causa matura per la decisione senza necessità di istruttoria, fissava l'udienza di rimessione della causa in decisione in data 10.12.2025 assegnando alle parti i termini perentori ex art. 189 c.p.c. come per legge.
All'udienza del 10.12.2025 compariva la sola parte opposta che richiamava le difese in atti. Il giudice tratteneva la causa in decisione.
IN DIRITTO
1. In via generale, occorre osservare che l'opponente si è limitata a Parte_1 notificare l'atto di citazione in opposizione, senza poi svolgere alcuna ulteriore attività difensiva, non depositando alcuna memoria istruttoria;
in data 25.10.2024, il difensore depositava comunicazione della rinuncia al mandato effettuata alla cliente. non ha quindi formulato alcuna istanza istruttoria (neppure in atto di Parte_1 citazione), né ha prodotto alcuna prova a supporto dei propri assunti.
Poiché grava sul debitore opponente, convenuto in senso sostanziale, l'onere di fornire la prova che la pretesa fatta valere dal creditore è inefficace e/o si sia modificata o estinta, va constatato che nessuna di queste prove è stata fornita dalla Anzi, Parte_1 quest'ultima non ha specificatamente contestato i fatti dedotti dalla convenuta in sede di
3 ricorso monitorio e poi di comparsa di costituzione, né ha dedotto specifici mezzi di prova volti a provare l'infondatezza della pretesa creditoria della . CP_1
1.2. Nella fattispecie, risulta dalla documentazione prodotta che il personale della
[...] ha ritirato presso le filiali della società convenuta, in Milano e Cornaredo, il Pt_1 materiale di cui necessitava, firmando, all'atto del ritiro della merce, il documento di trasporto predisposto dall'addetto della e ritirando anche una copia del CP_1 documento di trasporto. Ciò si è verificato in relazione alla fornitura di cui alle fatture n.
V5/2023/223 (di acconto), V1/2023/8607, V1/2023/15093, V1/2023/20619 (doc. n. 3
), le quali venivano regolarmente pagate e non sono state azionate in sede CP_1 monitoria. Per tali fatture, la merce -come indicata nei documenti contabili e come descritta nei relativi documenti di trasporto- veniva regolarmente ritirata dall'addetto della tale (e non dal legale rappresentante sig. Parte_1 Per_1 Parte_3 come affermato in sede di opposizione) e ciononostante nulla veniva eccepito dalla
[...] al momento del pagamento della fattura. Pt_1
Seguendo la medesima procedura, Idrocentro emetteva quindi le fatture elettroniche
(non pagate), oggetto del presente giudizio e le trasmetteva, tramite il sistema di interscambio dell'Agenzia delle Entrate, alla che le riceveva nel proprio Parte_1 cassetto fiscale nei mesi di marzo ed aprile 2023 (doc. n. 4 ). CP_1
Tale ricostruzione dei fatti di causa, che risulta dalla documentazione prodotta, non è stata specificatamente contestata dalla ex art. 115 c.p.c., e pertanto deve Parte_1 ritenersi accertata.
2. La contestava le fatture Idrocentro poi azionate in sede monitoria Parte_1 solamente in data 21.12.2023 (doc. n. 4 dell'attrice), a distanza di 14 giorni dalla ricezione della PEC contenente la diffida di pagamento, mentre nessuna contestazione veniva tempestivamente sollevata dall'opponente al momento della ricezione delle fatture elettroniche tramite il SDI.
La contestazione dell'attrice, contenuta nella lettera del 21.12.2023, afferiva alla circostanza che non le sarebbero risultate alcune delle fatture indicate nella diffida e che parte del materiale ivi indicato non sarebbe stato ritirato;
tale contestazione appariva priva di pregio, in quanto del tutto generica, non essendo specificata a quali fatture l'opponente intendesse fare riferimento, essendosi limitata a riferirsi a “alcune fatture”.
Ancora, non è dato sapere quale materiale non sarebbe stato ritirato, posto che la
[...] si limitava a scrivere “molto del materiale messo nelle fatture”, senza alcuna Pt_1 ulteriore indicazione in relazione alla natura e quantità dei materiali a cui fa riferimento.
Di riflesso, appare priva di pregio la doglianza dell'opponente secondo cui le CP_1 avrebbe immotivatamente negato qualsiasi spiegazione delle difformità contestate tra le bolle e le fatture, tenuto conto appunto che la non ha specificato (né nel Parte_1
2023 né in questa sede) quali fossero le effettive difformità riscontrate.
4 3. Quanto al pagamento di euro 5.096,33 che sarebbe stato effettuato da Parte_1
(doc. 2°), il versamento di euro 1.509,66 veniva effettuato in data 03.02.2023 in relazione alla fattura n. V5/2023/223, mentre il pagamento dell'importo di euro 3.586,67 era effettuato in data 06.04.2023, indicando nella causale la fattura n. V1/2023/020619; la ha correttamente imputato il pagamento secondo le indicazioni di CP_1 [...]
e tali fatture non sono state azionate in sede monitoria, in quanto -appunto- Pt_1 interamente pagate (v. doc. n. 3 ). CP_1
3.1. Per quanto riguarda la nota di credito R1/2023/3464 del 03.10.2023 di euro 3.419,86
(doc. , trattasi di nota di credito emessa in seguito alla restituzione di Parte_4 merce da parte della e la stessa ha comportato l'integrale storno della Parte_1 relativa fattura n. V1/2023/045163 del 29.04.2023 di euro 3.419,86, che non è stata pagata dall'opponente né azionata monitoriamente (n. 3 e 5 ). CP_1
3.2. L'opponente ha prodotto (doc. n. 6) la contabile relativa al bonifico del 05.04.2024 dell'importo di euro 5.061,41, con causale “Num fattura idro V1/2023/039808”, recante tuttavia quale data di esecuzione il 29.06.2024; al momento della notifica dell'atto di citazione, il pagamento della fattura in oggetto non era ancora stato effettuato e comunque il bonifico non è andato a buon fine, come risulta dal documento n. 10 prodotto dalla convenuta.
4. Dalla documentazione in atti risulta quindi che l'opponente ha ritirato la merce di cui ai
D.D.T. allegati alle fatture azionate con il ricorso monitorio, mentre non risulta offerta alcuna prova del fatto che l'addetto non fosse autorizzato al ritiro della Per_1 merce. Invero, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, sin dall'inizio del rapporto commerciale tra le parti, ha quasi sempre ritirato la merce per la Per_1
sottoscrivendo i relativi DDT, e in seguito la ha sempre pagato Parte_1 Parte_1 Per le fatture relative alle bolle di consegna firmate dal , tranne quelle azionate in sede Per monitoria (doc. n. 6 ). Inoltre, il era stato espressamente autorizzato in CP_1 data 23.01.2023 al ritiro da parte della come risulta dal documento Parte_1 prodotto dalla convenuta (v. doc. n. 7 : autorizzazione al ritiro merce CP_1 sottoscritta dal legale rappresentante della opponente). Risulta quindi del tutto infondata l'eccezione dell'opponente, secondo cui le bolle di consegna, “oltre a non richiamare specificatamente le merci ordinate da ed effettivamente consegnatele”, riportano Pt_1 nominativi non riconducibili a personale dipendente e/o incaricato dell'opponente.
5. Egualmente infondata è l'eccezione attorea secondo cui le bolle di consegna non indicherebbero specificatamente le merci ordinate da e consegnate, e che Parte_1 le fatture commerciali conterrebbero “indecifrabili descrizioni in codice alfanumerico ed assolutamente generiche di prodotti/merci non meglio identificabili a cura della – asserita
– acquirente, né parimenti richiamati, con adeguato dettaglio, nelle pertinenti bolle di consegna, queste ultime – ad abundantiam – prive di sottoscrizioni in qualche modo
5 riconducibili ad collaboratori e/o dipendenti di (v. pag. 9 opposizione). Parte_1
Al contrario, risulta dalla documentazione allegata al ricorso monitorio che in ogni documento di trasporto era espressamente indicato il codice (alfanumerico) relativo all'articolo ritirato dall'addetto la relativa descrizione del bene, il modello, Parte_1
l'unità di misura (pz, mt), la quantità, il valore unitario, e l'IVA. Ogni bolla di consegna riportava poi il prezzo di quanto acquistato, al netto di IVA. E in ogni fattura azionata era riportato il riferimento al D.D.T., il codice (alfanumerico) dell'articolo, relativa descrizione del bene, il modello, l'unità di misura (pz, mt), la quantità, il valore unitario, e l'IVA. Vi è pertanto esatta corrispondenza tra ogni singolo DDT e la relativa fattura.
E così per ogni singolo articolo acquistato e ritirato dalla analiticamente Parte_1 descritto nelle bolle di consegna (firmate dall'addetto autorizzato), e riportato esattamente nella relativa fattura.
6. L'opponente non ha specificatamente contestato il rapporto contrattuale intercorso con la convenuta opposta, riguardante le forniture di merce di cui alle fatture azionate in via monitoria, anzi ha espressamente riconosciuto di aver acquistato merce dalla e il fatto che abbia provveduto a disporre il pagamento della CP_1 Parte_1 fattura n. V1/2023/039808 (anche se tale pagamento, con data di esecuzione successiva alla data di notifica dell'opposizione, non è andato a buon fine), equivale a riconoscimento del debito. Il pagamento parziale, infatti, si configura quale riconoscimento del diritto di credito della , manifestando, seppure CP_1 implicitamente, la consapevolezza dell'esistenza del debito (v. Cass. 29.04.2003, n. 6651, in materia di prescrizione).
Sulla base di tali considerazioni quindi, l'opposizione proposta da Parte_1 dev'essere respinta, con conferma del decreto ingiuntivo opposto che acquisisce efficacia esecutiva.
7. Le spese seguono la soccombenza e sono dunque poste a carico di parte opponente;
sono liquidate secondo le tariffe vigenti, secondo il valore della controversia (scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00), nei valori medi per tre fasi e nel valore minimo per la fase istruttoria (che si è ridotta al deposito delle memorie ex art. 171ter c.p.c.) e quindi in complessivi euro 6.800,00 di cui euro 1.700 per la fase di studio, euro 1.200 per la fase introduttiva, euro 1.000 per la fase istruttoria ed euro 2.900 per la fase decisoria, oltre spese generali e accessori.
Non sussistono i presupposti richiesti per il risarcimento del danno previsto dall'art. 96
c.p.c., posto che, comunque, l'opponente, ha praticamente rinunciato ad ogni difesa dopo la costituzione in giudizio della società convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa respinte, così decide:
6 1) respinge l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
172/24 emesso da questo Tribunale in data 26.02.2024, che dichiara esecutivo;
2) condanna al rimborso, in favore di delle spese di Parte_1 Controparte_1 lite del presente giudizio che si liquidano in complessivi euro 6800,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese del 15%, CPA e IVA di legge se dovuta.
Così deciso in Cuneo il 20/12/2025
Il Giudice
Dott. Roberta Bonaudi
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Cuneo – Sezione Civile – in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Roberta Bonaudi ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 873/2024 avente ad oggetto: Vendita di cose mobili
TRA
(c.f. , rappresentato e difeso, come da procura in Parte_1 P.IVA_1 atti, dall'Avv. PAPOTTO FRANCESCO SIMONE (che in data 25.10.2024 ha dismesso il mandato)
ATTRICE IN OPPOSIZIONE
E
(c.f. , rappresentato e difeso, come da procura in atti, Controparte_1 P.IVA_2 dall'Avv. ALLOCCO MIRELLA,
CONVENUTA IN OPPOSIZIONE
CONCLUSIONI
Parte_1
“Voglia il Tribunale adito, previa ogni declaratoria del caso e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
In via preliminare: Respingere l'eventuale istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non ricorrendone i presupposti processuali, per tutti i motivi edotti nel presente atto e, in particolare, essendo il credito ingiunto destituito della benché minima prova documentale, oltre che interamente e recisamente contestato dall'opponente, sia nell'an che nel quantum;
Nel merito: in via principale: accertati i fatti di causa, come meglio esposti in narrativa al presente atto e relative allegazioni, dichiarare che nulla ulteriormente è dovuto alla ingiungente dalla e, come tale, procedere alla revoca del CP_1 Parte_1 decreto ingiuntivo;
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui, in forza dell'espletanda istruttoria, dovesse emergere la sussistenza di una posizione debitoria a carico di
[...]
[...
[...] [
Vorrà il Giudicante stabilire il minor importo dovuto alla Controparte_2 Controparte_1 in funzione della merce effettivamente consegnata all'odierna opponente e da questa eventualmente non pagata, sempre altresì considerato l'ulteriore versamento di €
5.061,41 intervenuto, a cura di , nelle more del procedimento di Parte_1 opposizione;
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre maggiorazione 15%,
IVA e CPA, da distrarsi a favore dello scrivente procuratore antistatario ed anticipatario.”
CP_1
“Voglia il Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
Contrariis rejectis, respinta ogni diversa domanda, istanza, eccezione e conclusione;
Dichiarando di non accettare il contradditorio su nuove e/o diverse domande e/o eccezioni;
In via istruttoria: previa, senza inversione dell'onere probatorio, ammissione dei capi di prova per interpello e testi e delle altre prove sulle circostanze dedotte dalla CP_1 nei concessi termini istruttori, segnatamente nelle memorie ex art. 171 ter n. 2) e n.
[...]
3) c.p.c.; preso atto del mancato deposito delle memorie istruttorie ex art. 171 ter c.p.c. da parte della Parte_1 previo ordine di esibizione in giudizio, ex art. 210 e segg.ti c.p.c., alla società Parte_1 dei suoi libri contabili relativi agli acquisti da marzo 2023 ad aprile 2023 nonché
[...] maggio 2023 per la nota di credito, al fine di verificare l'avvenuta registrazione da parte della stessa delle poste a base del procedimento monitorio;
Parte_2
Nel merito: respingere la proposta opposizione ed ogni eccezione e deduzione avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto, e in ogni caso assolvere la conchiudente da ogni avversaria pretesa, con ogni consequenziale pronuncia;
respingere la proposta opposizione ed ogni eccezione e deduzione avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto
172/2024 - R.G. 218/2024 emesso dal Tribunale di Cuneo in data 26-27.02.2024; dichiarare tenuta e condannare la società al pagamento, in favore Parte_1 della ricorrente della somma di € 30.605,10, maggiorata degli interessi Controparte_1 al tasso stabilito dall'art. 5 D. Lgs. 9/10/2002 n. 231 a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del termine per il pagamento della fattura sino al saldo effettivo, nonché dell'importo forfettario di € 40,00 a titolo di risarcimento del danno ex art. 6 II co., D.lgs.
231/2002 come modificato dall'art. 1, I co., lettera f), nonché delle competenze e spese del procedimento monitorio;
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
IN FATTO
2 1. Con atto di citazione notificato via Pec in data 08.04.2024, Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto emesso da questo Tribunale in data
26.02.2024, n. 172, a seguito di ricorso di con il quale le era stato Controparte_1 ingiunto il pagamento della somma di euro 30.605,10, oltre interessi e spese di procedura, dovuta per la fornitura di merce effettuata in suo favore dalla . CP_1
In particolare, l'opponente assumeva che, come già contestato nel corso dell'anno 2023, le bolle di consegna oltre a non richiamare specificamente le merci ordinate ed effettivamente consegnate, erano anche firmate da soggetti non riconducibili a personale dipendente o incaricato dalla opponente. Assumeva inoltre di avere effettuato nelle more della opposizione il pagamento del saldo della fattura n.V1/2023/039808 del
15/04/2023 dell'importo di euro 5.061,41
Contestava dunque la pretesa creditoria, chiedeva la revoca del decreto monitorio e, in via subordinata, accertarsi la minore somma dovuta alla . CP_1
1.1. In data 18.07.2024 si costituiva la , contestando le allegazioni e difese di CP_1 controparte;
chiedeva la reiezione dell'opposizione proposta, la conferma del decreto ingiuntivo e la condanna della al pagamento della somma dovuta. Parte_1
1.2. La sola convenuta depositava le memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c., mentre la
[...]
si limitava a depositare, in data 25.10.2024, la rinuncia al mandato difensivo. Parte_1
2. Alla prima udienza del 04/12/2024 compariva soltanto la parte opposta che richiamava le istanze istruttorie di cui alle memorie e, in via subordinata, chiedeva che fosse fissata discussione orale con termini per note. Con ordinanza 27.12.2024, il Giudice ritenuto che le circostanze dedotte a prova orale erano documentali e, in parte, non specificamente contestate e ritenuta pertanto la causa matura per la decisione senza necessità di istruttoria, fissava l'udienza di rimessione della causa in decisione in data 10.12.2025 assegnando alle parti i termini perentori ex art. 189 c.p.c. come per legge.
All'udienza del 10.12.2025 compariva la sola parte opposta che richiamava le difese in atti. Il giudice tratteneva la causa in decisione.
IN DIRITTO
1. In via generale, occorre osservare che l'opponente si è limitata a Parte_1 notificare l'atto di citazione in opposizione, senza poi svolgere alcuna ulteriore attività difensiva, non depositando alcuna memoria istruttoria;
in data 25.10.2024, il difensore depositava comunicazione della rinuncia al mandato effettuata alla cliente. non ha quindi formulato alcuna istanza istruttoria (neppure in atto di Parte_1 citazione), né ha prodotto alcuna prova a supporto dei propri assunti.
Poiché grava sul debitore opponente, convenuto in senso sostanziale, l'onere di fornire la prova che la pretesa fatta valere dal creditore è inefficace e/o si sia modificata o estinta, va constatato che nessuna di queste prove è stata fornita dalla Anzi, Parte_1 quest'ultima non ha specificatamente contestato i fatti dedotti dalla convenuta in sede di
3 ricorso monitorio e poi di comparsa di costituzione, né ha dedotto specifici mezzi di prova volti a provare l'infondatezza della pretesa creditoria della . CP_1
1.2. Nella fattispecie, risulta dalla documentazione prodotta che il personale della
[...] ha ritirato presso le filiali della società convenuta, in Milano e Cornaredo, il Pt_1 materiale di cui necessitava, firmando, all'atto del ritiro della merce, il documento di trasporto predisposto dall'addetto della e ritirando anche una copia del CP_1 documento di trasporto. Ciò si è verificato in relazione alla fornitura di cui alle fatture n.
V5/2023/223 (di acconto), V1/2023/8607, V1/2023/15093, V1/2023/20619 (doc. n. 3
), le quali venivano regolarmente pagate e non sono state azionate in sede CP_1 monitoria. Per tali fatture, la merce -come indicata nei documenti contabili e come descritta nei relativi documenti di trasporto- veniva regolarmente ritirata dall'addetto della tale (e non dal legale rappresentante sig. Parte_1 Per_1 Parte_3 come affermato in sede di opposizione) e ciononostante nulla veniva eccepito dalla
[...] al momento del pagamento della fattura. Pt_1
Seguendo la medesima procedura, Idrocentro emetteva quindi le fatture elettroniche
(non pagate), oggetto del presente giudizio e le trasmetteva, tramite il sistema di interscambio dell'Agenzia delle Entrate, alla che le riceveva nel proprio Parte_1 cassetto fiscale nei mesi di marzo ed aprile 2023 (doc. n. 4 ). CP_1
Tale ricostruzione dei fatti di causa, che risulta dalla documentazione prodotta, non è stata specificatamente contestata dalla ex art. 115 c.p.c., e pertanto deve Parte_1 ritenersi accertata.
2. La contestava le fatture Idrocentro poi azionate in sede monitoria Parte_1 solamente in data 21.12.2023 (doc. n. 4 dell'attrice), a distanza di 14 giorni dalla ricezione della PEC contenente la diffida di pagamento, mentre nessuna contestazione veniva tempestivamente sollevata dall'opponente al momento della ricezione delle fatture elettroniche tramite il SDI.
La contestazione dell'attrice, contenuta nella lettera del 21.12.2023, afferiva alla circostanza che non le sarebbero risultate alcune delle fatture indicate nella diffida e che parte del materiale ivi indicato non sarebbe stato ritirato;
tale contestazione appariva priva di pregio, in quanto del tutto generica, non essendo specificata a quali fatture l'opponente intendesse fare riferimento, essendosi limitata a riferirsi a “alcune fatture”.
Ancora, non è dato sapere quale materiale non sarebbe stato ritirato, posto che la
[...] si limitava a scrivere “molto del materiale messo nelle fatture”, senza alcuna Pt_1 ulteriore indicazione in relazione alla natura e quantità dei materiali a cui fa riferimento.
Di riflesso, appare priva di pregio la doglianza dell'opponente secondo cui le CP_1 avrebbe immotivatamente negato qualsiasi spiegazione delle difformità contestate tra le bolle e le fatture, tenuto conto appunto che la non ha specificato (né nel Parte_1
2023 né in questa sede) quali fossero le effettive difformità riscontrate.
4 3. Quanto al pagamento di euro 5.096,33 che sarebbe stato effettuato da Parte_1
(doc. 2°), il versamento di euro 1.509,66 veniva effettuato in data 03.02.2023 in relazione alla fattura n. V5/2023/223, mentre il pagamento dell'importo di euro 3.586,67 era effettuato in data 06.04.2023, indicando nella causale la fattura n. V1/2023/020619; la ha correttamente imputato il pagamento secondo le indicazioni di CP_1 [...]
e tali fatture non sono state azionate in sede monitoria, in quanto -appunto- Pt_1 interamente pagate (v. doc. n. 3 ). CP_1
3.1. Per quanto riguarda la nota di credito R1/2023/3464 del 03.10.2023 di euro 3.419,86
(doc. , trattasi di nota di credito emessa in seguito alla restituzione di Parte_4 merce da parte della e la stessa ha comportato l'integrale storno della Parte_1 relativa fattura n. V1/2023/045163 del 29.04.2023 di euro 3.419,86, che non è stata pagata dall'opponente né azionata monitoriamente (n. 3 e 5 ). CP_1
3.2. L'opponente ha prodotto (doc. n. 6) la contabile relativa al bonifico del 05.04.2024 dell'importo di euro 5.061,41, con causale “Num fattura idro V1/2023/039808”, recante tuttavia quale data di esecuzione il 29.06.2024; al momento della notifica dell'atto di citazione, il pagamento della fattura in oggetto non era ancora stato effettuato e comunque il bonifico non è andato a buon fine, come risulta dal documento n. 10 prodotto dalla convenuta.
4. Dalla documentazione in atti risulta quindi che l'opponente ha ritirato la merce di cui ai
D.D.T. allegati alle fatture azionate con il ricorso monitorio, mentre non risulta offerta alcuna prova del fatto che l'addetto non fosse autorizzato al ritiro della Per_1 merce. Invero, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, sin dall'inizio del rapporto commerciale tra le parti, ha quasi sempre ritirato la merce per la Per_1
sottoscrivendo i relativi DDT, e in seguito la ha sempre pagato Parte_1 Parte_1 Per le fatture relative alle bolle di consegna firmate dal , tranne quelle azionate in sede Per monitoria (doc. n. 6 ). Inoltre, il era stato espressamente autorizzato in CP_1 data 23.01.2023 al ritiro da parte della come risulta dal documento Parte_1 prodotto dalla convenuta (v. doc. n. 7 : autorizzazione al ritiro merce CP_1 sottoscritta dal legale rappresentante della opponente). Risulta quindi del tutto infondata l'eccezione dell'opponente, secondo cui le bolle di consegna, “oltre a non richiamare specificatamente le merci ordinate da ed effettivamente consegnatele”, riportano Pt_1 nominativi non riconducibili a personale dipendente e/o incaricato dell'opponente.
5. Egualmente infondata è l'eccezione attorea secondo cui le bolle di consegna non indicherebbero specificatamente le merci ordinate da e consegnate, e che Parte_1 le fatture commerciali conterrebbero “indecifrabili descrizioni in codice alfanumerico ed assolutamente generiche di prodotti/merci non meglio identificabili a cura della – asserita
– acquirente, né parimenti richiamati, con adeguato dettaglio, nelle pertinenti bolle di consegna, queste ultime – ad abundantiam – prive di sottoscrizioni in qualche modo
5 riconducibili ad collaboratori e/o dipendenti di (v. pag. 9 opposizione). Parte_1
Al contrario, risulta dalla documentazione allegata al ricorso monitorio che in ogni documento di trasporto era espressamente indicato il codice (alfanumerico) relativo all'articolo ritirato dall'addetto la relativa descrizione del bene, il modello, Parte_1
l'unità di misura (pz, mt), la quantità, il valore unitario, e l'IVA. Ogni bolla di consegna riportava poi il prezzo di quanto acquistato, al netto di IVA. E in ogni fattura azionata era riportato il riferimento al D.D.T., il codice (alfanumerico) dell'articolo, relativa descrizione del bene, il modello, l'unità di misura (pz, mt), la quantità, il valore unitario, e l'IVA. Vi è pertanto esatta corrispondenza tra ogni singolo DDT e la relativa fattura.
E così per ogni singolo articolo acquistato e ritirato dalla analiticamente Parte_1 descritto nelle bolle di consegna (firmate dall'addetto autorizzato), e riportato esattamente nella relativa fattura.
6. L'opponente non ha specificatamente contestato il rapporto contrattuale intercorso con la convenuta opposta, riguardante le forniture di merce di cui alle fatture azionate in via monitoria, anzi ha espressamente riconosciuto di aver acquistato merce dalla e il fatto che abbia provveduto a disporre il pagamento della CP_1 Parte_1 fattura n. V1/2023/039808 (anche se tale pagamento, con data di esecuzione successiva alla data di notifica dell'opposizione, non è andato a buon fine), equivale a riconoscimento del debito. Il pagamento parziale, infatti, si configura quale riconoscimento del diritto di credito della , manifestando, seppure CP_1 implicitamente, la consapevolezza dell'esistenza del debito (v. Cass. 29.04.2003, n. 6651, in materia di prescrizione).
Sulla base di tali considerazioni quindi, l'opposizione proposta da Parte_1 dev'essere respinta, con conferma del decreto ingiuntivo opposto che acquisisce efficacia esecutiva.
7. Le spese seguono la soccombenza e sono dunque poste a carico di parte opponente;
sono liquidate secondo le tariffe vigenti, secondo il valore della controversia (scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00), nei valori medi per tre fasi e nel valore minimo per la fase istruttoria (che si è ridotta al deposito delle memorie ex art. 171ter c.p.c.) e quindi in complessivi euro 6.800,00 di cui euro 1.700 per la fase di studio, euro 1.200 per la fase introduttiva, euro 1.000 per la fase istruttoria ed euro 2.900 per la fase decisoria, oltre spese generali e accessori.
Non sussistono i presupposti richiesti per il risarcimento del danno previsto dall'art. 96
c.p.c., posto che, comunque, l'opponente, ha praticamente rinunciato ad ogni difesa dopo la costituzione in giudizio della società convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa respinte, così decide:
6 1) respinge l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
172/24 emesso da questo Tribunale in data 26.02.2024, che dichiara esecutivo;
2) condanna al rimborso, in favore di delle spese di Parte_1 Controparte_1 lite del presente giudizio che si liquidano in complessivi euro 6800,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese del 15%, CPA e IVA di legge se dovuta.
Così deciso in Cuneo il 20/12/2025
Il Giudice
Dott. Roberta Bonaudi
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