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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 27/05/2025, n. 1641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1641 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nola
Il Tribunale di Nola, I sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Valeria Ferraro, all'udienza del 27/05/2025, trattata nelle forme del processo cartolare telematico, viste le conclusioni come precisate dalle parti e la discussione della causa di cui alle note depositate, letto l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3180/2018 del Ruolo Generale Affari Contenziosi tra
, assistito e difeso dagli Avv.ti PUGLISI RT
SALVATORE e SQUILLANTE ALESSANDRO, con i quali elettivamente domicilia in Napoli, alla via B. Caracciolo 30, opponente
e
, e, per essa, quale procuratrice speciale, , Controparte_1 CP_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dall'Avv. BARBARO ALESSANDRO, con il quale elettivamente domicilia presso lo studio dell'Avv. VECCHIONE EMMA in Nola, alla via Fontanarosa 33, opposta avente ad OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO, sulle seguenti CONCLUSIONI: come da note telematiche depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo
“svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere solo “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n.
69, in vigore dal 4 luglio 2009 ma applicabile, ex art. 58, 2° comma L. n.
69/09 cit., anche ai giudizi pendenti in primo grado a tale data.
L'opposizione è parzialmente fondata e va pertanto accolta nei limiti che di seguito si espongono.
In via preliminare, è necessario sottolineare prima di tutto come il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, lungi dal limitarsi ad una mera indagine relativa alla corretta adozione del provvedimento monitorio, abbia una finalità ben più ampia, in quanto lo stesso “nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, - e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto - dei fatti costitutivi del diritto in contestazione" (cfr. Cass. SS.UU.
n. 7448/93, nonché Cass. Civ. n. 1657/2004). Esso, pertanto, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, "si configura come un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione in cui il giudice deve statuire sulla pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e sulle eccezioni sollevate dalla controparte" (cfr., ex multis, Cass. Civ. nn. 6663/2002,
15378/2000, 15339/2000, 9787/97, 1052/95, 12278/92, nonché, in senso pag. 2/6 sostanzialmente conforme, Cass. Civ. nn. 9927/2004, 2997/2004,
1750/2003, 1185/2003).
Venendo dunque in rilievo, come autorevolmente affermato dal supremo organo di nomofilachia, un ordinario giudizio di cognizione, di questo debbono applicarsi anche le consuete regole in tema di riparto dell'onere probatorio, le quali prevedono che ove il creditore, come nel caso di specie, agisca per l'adempimento, “deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. SS.UU. n. 13533/2001, nonché, in senso sostanzialmente conforme, Cass. Civ. n. 982/2002).
Orbene, posto che, nell'ambito del giudizio instaurato ai sensi degli articoli
645 e ss. c.p.c., “per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore, l'opponente quella di convenuto. Ciò esplica i suoi effetti…nell'ambito dell'onere della prova…”
(cfr., ex multis, Cassazione civile, sez. III, sentenza n. 23174 del
31/10/2014), ne consegue che spettava all'ente cessionario del credito opposto dimostrare la fonte della propria pretesa, mentre RT
era tenuto a dimostrare l'eventuale esistenza di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della pretesa del primo.
Nella specie, con la proposizione della odierna opposizione, RT
, pur non contestando né l'an né il quantum della pretesa azionata
[...]
in via monitoria, ha eccepito che nulla fosse dovuto alla CP_1
(cessionario del credito) in relazione a ciascuno dei contratti di
[...]
pag. 3/6 prestito personale nn. 782264 e 1427332 stipulati, rispettivamente, in data
4.5.2009 ed in data 25.3.2010, in virtù della sottoscrizione, in data
17.12.2012, di due distinti accordi transattivi “a saldo e stralcio” (nn.
201170888 e 201176831) tutti con (banca cedente), ovvero CP_3
ad estinzione della propria predetta posizione debitoria a mezzo soluzione rateale, per un complessivo importo pari ad € 10.620,00, a fronte dei quali esso opponente aveva corrisposto la somma di € 10,394,70, rimanendo insoluto il solo importo pari ad € 225,30, che provvedeva ad offrire banco iudicis.
Ciò premesso, l'istante ha chiesto ed ottenuto ordine di esibizione e deposito ex art. 210 cpc, nei confronti del terzo , di opportuna CP_3
documentazione che attestasse la riferibilità dei successivi accordi transattivi (e quindi dei relativi pagamenti) agli originari contratti di prestito, ancorché contrassegnati da numeri di pratica differenti.
Si è costituita in giudizio, , come detto cessionaria del Controparte_1
credito oggetto di ingiunzione, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
o0o
Venendo al merito, va anzitutto osservato che, sostanzialmente,
l'opponente non nega di aver contratto i rapporti di finanziamento di cui sopra, né l'ammontare del credito ingiunto, ma sostiene che gli stessi siano da considerarsi estinti in forza dei successivi accordi “a saldo e stralcio”, sebbene i relativi pagamenti non siano tutti avvenuti entro i termini di scadenza prestabiliti, residuando, altresì, un insoluto pari ad € 225,30, somma che lo stesso ha per vero più volte offerto a controparte in via informale nel corso del processo, nell'assoluto silenzio sul punto da parte di quest'ultima.
pag. 4/6 Ciò posto, il credito per cui è causa risulta documentalmente provato in virtù del deposito, agli atti, dei contratti di finanziamento, debitamente sottoscritti, e dai relativi estratti conto, prodotti in atti.
Cionondimeno, va rilevato che, in ottemperanza all'ordine ex art. 210 cpc, in data 14.9.2021 depositava documentazione nella quale CP_3
attestava: “I pagamenti eseguiti dall'istante in forza dei due accordi a saldo
e stralcio del 17.12.2012, recanti i numeri di rapporto 221170888 (rectìus
201170888) e 201176831 sono imputabili alla estinzione delle posizioni debitorie scaturenti dai due rapporti di finanziamento n. 782264 del 2009 e
n. 1427332 del 2010”;
Ne deriva che, diversamente da quanto asserito da parte opposta, va anzitutto ritenuto che gli accordi del 2012 siano senz'altro opponibili alla
, divenuta cessionaria del credito soltanto in data CP_1
13.4.2016.
Per vero, il tenore delle dichiarazioni rese dal cedente non lasciano spazio a dubbi sull'effetto novativo degli accordi del 2012 rispetto ai contratti di prestito, laddove si fa espresso riferimento all'estinzione dei rapporti originari, risultando, inoltre, provato per tabulas il relativo pagamento delle somme di cui alla pretesa azionata.
In definitiva, per tutto quanto illustrato, omessa ogni altra questione ritenuta assorbita, la presente opposizione deve essere accolta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
671/2018 del 2.3.2018;
pag. 5/6 b) condanna l'opposta al pagamento delle spese di lite, liquidate in €.
145,50 per spese, € 1.700 per compensi oltre rimborso spese generali, IVA, CPA come per legge, con attribuzione ai procuratori costituiti per dichiarazione di fattone anticipo.
Così deciso in Nola, 27 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Ferraro
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nola
Il Tribunale di Nola, I sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Valeria Ferraro, all'udienza del 27/05/2025, trattata nelle forme del processo cartolare telematico, viste le conclusioni come precisate dalle parti e la discussione della causa di cui alle note depositate, letto l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3180/2018 del Ruolo Generale Affari Contenziosi tra
, assistito e difeso dagli Avv.ti PUGLISI RT
SALVATORE e SQUILLANTE ALESSANDRO, con i quali elettivamente domicilia in Napoli, alla via B. Caracciolo 30, opponente
e
, e, per essa, quale procuratrice speciale, , Controparte_1 CP_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dall'Avv. BARBARO ALESSANDRO, con il quale elettivamente domicilia presso lo studio dell'Avv. VECCHIONE EMMA in Nola, alla via Fontanarosa 33, opposta avente ad OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO, sulle seguenti CONCLUSIONI: come da note telematiche depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo
“svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere solo “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n.
69, in vigore dal 4 luglio 2009 ma applicabile, ex art. 58, 2° comma L. n.
69/09 cit., anche ai giudizi pendenti in primo grado a tale data.
L'opposizione è parzialmente fondata e va pertanto accolta nei limiti che di seguito si espongono.
In via preliminare, è necessario sottolineare prima di tutto come il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, lungi dal limitarsi ad una mera indagine relativa alla corretta adozione del provvedimento monitorio, abbia una finalità ben più ampia, in quanto lo stesso “nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, - e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto - dei fatti costitutivi del diritto in contestazione" (cfr. Cass. SS.UU.
n. 7448/93, nonché Cass. Civ. n. 1657/2004). Esso, pertanto, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, "si configura come un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione in cui il giudice deve statuire sulla pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e sulle eccezioni sollevate dalla controparte" (cfr., ex multis, Cass. Civ. nn. 6663/2002,
15378/2000, 15339/2000, 9787/97, 1052/95, 12278/92, nonché, in senso pag. 2/6 sostanzialmente conforme, Cass. Civ. nn. 9927/2004, 2997/2004,
1750/2003, 1185/2003).
Venendo dunque in rilievo, come autorevolmente affermato dal supremo organo di nomofilachia, un ordinario giudizio di cognizione, di questo debbono applicarsi anche le consuete regole in tema di riparto dell'onere probatorio, le quali prevedono che ove il creditore, come nel caso di specie, agisca per l'adempimento, “deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. SS.UU. n. 13533/2001, nonché, in senso sostanzialmente conforme, Cass. Civ. n. 982/2002).
Orbene, posto che, nell'ambito del giudizio instaurato ai sensi degli articoli
645 e ss. c.p.c., “per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore, l'opponente quella di convenuto. Ciò esplica i suoi effetti…nell'ambito dell'onere della prova…”
(cfr., ex multis, Cassazione civile, sez. III, sentenza n. 23174 del
31/10/2014), ne consegue che spettava all'ente cessionario del credito opposto dimostrare la fonte della propria pretesa, mentre RT
era tenuto a dimostrare l'eventuale esistenza di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della pretesa del primo.
Nella specie, con la proposizione della odierna opposizione, RT
, pur non contestando né l'an né il quantum della pretesa azionata
[...]
in via monitoria, ha eccepito che nulla fosse dovuto alla CP_1
(cessionario del credito) in relazione a ciascuno dei contratti di
[...]
pag. 3/6 prestito personale nn. 782264 e 1427332 stipulati, rispettivamente, in data
4.5.2009 ed in data 25.3.2010, in virtù della sottoscrizione, in data
17.12.2012, di due distinti accordi transattivi “a saldo e stralcio” (nn.
201170888 e 201176831) tutti con (banca cedente), ovvero CP_3
ad estinzione della propria predetta posizione debitoria a mezzo soluzione rateale, per un complessivo importo pari ad € 10.620,00, a fronte dei quali esso opponente aveva corrisposto la somma di € 10,394,70, rimanendo insoluto il solo importo pari ad € 225,30, che provvedeva ad offrire banco iudicis.
Ciò premesso, l'istante ha chiesto ed ottenuto ordine di esibizione e deposito ex art. 210 cpc, nei confronti del terzo , di opportuna CP_3
documentazione che attestasse la riferibilità dei successivi accordi transattivi (e quindi dei relativi pagamenti) agli originari contratti di prestito, ancorché contrassegnati da numeri di pratica differenti.
Si è costituita in giudizio, , come detto cessionaria del Controparte_1
credito oggetto di ingiunzione, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
o0o
Venendo al merito, va anzitutto osservato che, sostanzialmente,
l'opponente non nega di aver contratto i rapporti di finanziamento di cui sopra, né l'ammontare del credito ingiunto, ma sostiene che gli stessi siano da considerarsi estinti in forza dei successivi accordi “a saldo e stralcio”, sebbene i relativi pagamenti non siano tutti avvenuti entro i termini di scadenza prestabiliti, residuando, altresì, un insoluto pari ad € 225,30, somma che lo stesso ha per vero più volte offerto a controparte in via informale nel corso del processo, nell'assoluto silenzio sul punto da parte di quest'ultima.
pag. 4/6 Ciò posto, il credito per cui è causa risulta documentalmente provato in virtù del deposito, agli atti, dei contratti di finanziamento, debitamente sottoscritti, e dai relativi estratti conto, prodotti in atti.
Cionondimeno, va rilevato che, in ottemperanza all'ordine ex art. 210 cpc, in data 14.9.2021 depositava documentazione nella quale CP_3
attestava: “I pagamenti eseguiti dall'istante in forza dei due accordi a saldo
e stralcio del 17.12.2012, recanti i numeri di rapporto 221170888 (rectìus
201170888) e 201176831 sono imputabili alla estinzione delle posizioni debitorie scaturenti dai due rapporti di finanziamento n. 782264 del 2009 e
n. 1427332 del 2010”;
Ne deriva che, diversamente da quanto asserito da parte opposta, va anzitutto ritenuto che gli accordi del 2012 siano senz'altro opponibili alla
, divenuta cessionaria del credito soltanto in data CP_1
13.4.2016.
Per vero, il tenore delle dichiarazioni rese dal cedente non lasciano spazio a dubbi sull'effetto novativo degli accordi del 2012 rispetto ai contratti di prestito, laddove si fa espresso riferimento all'estinzione dei rapporti originari, risultando, inoltre, provato per tabulas il relativo pagamento delle somme di cui alla pretesa azionata.
In definitiva, per tutto quanto illustrato, omessa ogni altra questione ritenuta assorbita, la presente opposizione deve essere accolta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
671/2018 del 2.3.2018;
pag. 5/6 b) condanna l'opposta al pagamento delle spese di lite, liquidate in €.
145,50 per spese, € 1.700 per compensi oltre rimborso spese generali, IVA, CPA come per legge, con attribuzione ai procuratori costituiti per dichiarazione di fattone anticipo.
Così deciso in Nola, 27 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Ferraro
pag. 6/6