Sentenza 18 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/01/2001, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REP0 0 65 2 / 0 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente R.G.N. 13398/98 - Rel. Consigliere Cron. 1299 Dott. Luciano VIGOLO - Consigliere Rep. Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Ud. 08/11/00 Dott. Attilio CELENTANO ConsigliereDott. Pasquale PICONE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE- UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. SOLE 24 ORE per diritti L. 6082.... sul ricorso proposto da: "4-8 GEN 2001 IL CANCELLERE AN IE, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DI VILLA DI PAMPHILI 59, presso lo studio dell'avvocato SACERDOTI GINO, che lo rappresenta e CANCELLERIA difende unitamente all'avvocato VASSENA ENRICO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE persona del legale rappresentante pro tempore, Allasciata copia legale elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, al Sig. /NPS 22 FEB. 2001 l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2000 presso IL CANCELLIERE rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZA GORGA, 4555 -1- GIUSEPPE FABIANI, UMBERTO LUIGI PICCIOTTO, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
resistente con mandato avverso la sentenza n. 401/97 del Tribunale di CAGLIARI, depositata il 09/08/97 R.G.N. 5740/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/11/00 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito l'Avvocato SACERDOTI;
udito l'Avvocato GORGA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con distinti atti del 22 aprile 1994, il sig. ER DI ed altri sei ex dipendenti della Rendelin s.p.a., dalla quale erano stati licenziati il 2 ottobre 1991, ricorrevano al Pretore -giudice del lavoro di Cagliari nei confronti dell'INPS chiedendo fosse accertato il loro diritto all'indennità di mobilità a decorrere dal 21 ottobre 1991 giorno in cui si era conclusa, con la delibera della commissione regionale per l'impiego comunicata all'Istituto di previdenza il 14 gennaio 1992, la procedura di mobilità attivata ai sensi dell'art.4 della legge 1991, n.223. Sostenevano che il 29 ottobre 1991 avevano chiesto all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Carbonia di essere formalmente iscritti nelle liste di mobilità e che il 22 settembre 1992, l'Istituto di previdenza aveva rigettato la domanda per l'indennità di mobilità perché non presentata entro il termine del 19 dicembre 1991. Il Pretore, riunite le cause, con sentenza in data 8/18 ottobre 1996 accolse le domande affermando che non si era verificata la decadenza prevista dall'art. 129 r.d.l. 4 ottobre 1935, n.1827 in quanto il ritardo nella presentazione della domanda, avvenuta solo il 10 agosto 1992, era dipeso da disguidi organizzativi degli uffici preposti a riceverla;
in ogni caso essa avrebbe dovuto essere comunque considerata in termini in quanto inoltrata addirittura prima della formale comunicazione agli interessati della loro iscrizione nelle liste di mobilità. A seguito di appello dell'INPS, proposto con atto 5 dicembre 1996, IM notificato in unica copia presso il comune procuratore dei lavoratori, il Tribunale 1339898.doc 3 disponeva la rinnovazione della notificazione che, peraltro, avveniva ancora in unica copia;
con sentenza in data 16 luglio 19 agosto 1997, il giudice di secondo grado dichiarava la nullità dell'appello nei confronti degli appellati non costituiti, mentre nei confronti del DI, nei cui riguardi il contraddittorio si era validamente instaurato a seguito della sua costituzione in giudizio, l'impugnazione veniva accolta, con assoluzione dell'Istituto di previdenza dalla di lui domanda. Per la cassazione di questa sentenza il DI ricorre con due motivi. L'INPS si è limitato a depositare procura. MOTIVI DELLA DECISIONE. Col primo motivo, il DI, deducendo violazione degli artt.359 e 291 c.p.c., sostiene che non essendo avvenuta la notifica dell'atto di appello, neppure a seguito dell'ordine di rinnovazione impartito dal giudice, mediante consegna di tante copie quante erano le parti rappresentate dal comune procuratore, non era possibile stabilire a quale parte l'atto fosse effettivamente pervenuto, onde non poteva essersi prodotta la sanatoria nemmeno nei confronti della parte costituita, nei confronti della quale avrebbe dovuto pure dichiararsi la nullità dell'appello dell'Istituto. Il motivo è infondato. Vero è che, con sentenza, in data 10 ottobre 1997, n.9859, le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno affermato il principio di diritto secondo cui, poiché la notificazione dell'atto di impugnazione a più parti presso un unico procuratore, eseguita mediante consegna di una sola copia o di un numero di l p m i V 1339898.doc copie inferiore rispetto alle parti cui l'atto è destinato, non è inesistente, ma nulla, il relativo vizio può essere sanato, con efficacia ex tunc, o con la costituzione in giudizio di tutte le parti, cui l'impugnazione è diretta, o con la rinnovazione della notificazione da eseguire in un termine perentorio assegnato dal giudice a norma dell'art.291 c.p.c., con la consegna di un numero di copie pari a quello dei destinatari, tenuto conto di quella o di quelle già consegnate. La citata sentenza riconosce che, quando le parti, costituite presso lo stesso procuratore, sono più di una, ciascuna di esse ha diritto di ottenere una copia dell'atto per poter liberamente provvedere alla tutela dei suoi interessi nel modo che ritenga più opportuno, ma la mancata realizzazione di questo diritto determina la nullità del procedimento notificatorio e non anche la sua inesistenza. A tal proposito le Sezioni unite hanno ritenuto che in nessun modo potesse essere invocato l'art. 164 c.p.c. (vecchio testo) dettato per i vizi della citazione, essendo priva di supporto testuale la tesi secondo cui la consegna di un numero di copie inferiore rispetto al numero dei destinatari dell'atto dà luogo ad una nullità dell'atto di citazione, per incertezza assoluta circa il soggetto cui l'atto si dirige, infatti, hanno rilevato le Sezioni unite, la nullità della citazione per incertezza assoluta dei destinatari attiene al contenuto dell'atto e non alle modalità della sua notificazione, sicché ove l'incertezza derivi dal procedimento notificatorio, sono applicabili le norme sulla sanatoria della notificazione e sui suoi effetti e non anche quelle sulla sanatoria della citazione. Per quanto, più specificamente, attiene al giudizio di appello nelle controversie di lavoro, le Sezioni unite (sentenza 29 luglio 1996, n.6841) già avevano affermato che nelle controversie soggette al rito del lavoro, la le proposizione dell'appello si perfeziona, ai sensi dell'art.435 c.p.c., con il p m び 1339898.doc U deposito, nei termini previsti dalla legge, del ricorso nella cancelleria del giudice ad quem, che impedisce ogni decadenza dall'impugnazione, con la conseguenza che ogni eventuale vizio o inesistenza - giuridica o di fatto – della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione non si comunica all'impugnazione (ormai perfezionatasi), ma impone al giudice che rilevi il vizio di indicarlo all'appellante ex art.421 c.p.c. e di assegnare allo stesso, previa fissazione di un'altra udienza di discussione, un termine - necessariamente perentorio - per provvedere a notificare il ricorso-decreto. Occorre ancora rilevare che, nel caso in esame, la pluralità degli appellati era correlata alla circostanza che il Pretore aveva riunito, per la identicità delle questioni di fatto e di diritto coinvolte, le cause separatamente proposte da ciascuno degli ex dipendenti della stessa impresa per la quale era stata attivata la procedura di mobilità, per il conseguimento da parte di ciascuno dell'indennità relativa, sicché non può ritenersi applicabile l'art.331 c.p.c.. Infatti, il giudice di appello, nell'ordinare la rinnovazione della notificazione, correttamente non ha fatto applicazione della norma da ultimo citata. Alla luce dei principi enunciati dalle Sezioni unite nelle due sentenze sopra ricordate e tenuto conto, altresì, del fondamentale principio secondo cui la nullità di un atto non può mai essere pronunciata se l'atto stesso ha raggiunto lo scopo cui è destinato (art. 156, ultimo comma, c.p.c.), non può dubitarsi che la notificazione dell'atto di appello dell'INPS e del pedissequo decreto abbia raggiunto lo scopo nei confronti del DI il quale si costituì regolarmente in quel giudizio resistendo al gravame, così dimostrando che la sola copia dell'atto di appello consegnata dall'ufficiale giudiziario era pervenuta a sua piena Vingel conoscenza. 1339898.doc Del resto, secondo il principio di diritto enunciato dalle Sezioni unite con la sentenza n.9859/1997 cit., la rinnovazione avrebbe dovuto avvenire con un numero di copie pari al numero delle parti cui era diretta, dedotta la copia già consegnata, evidentemente sufficiente per essere consegnata ad una delle dette parti che, per essersi poi costituita ha dato prova, come si è detto, di averla ricevuta ed ha sanato la mera irregolarità che in quella copia non fosse stato indicato, prima di essere affidata all'ufficiale giudiziario, che essa era a lei destinata. E' estranea alla problematica investita dal motivo di ricorso l'applicazione dell'art.332 c.p.c.; in ogni caso, la mancata esecuzione dell'ordine di rinnovazione della notificazione alle altre parti, in cause scindibili, avrebbe determinato la sospensione del processo sino alla scadenza del termine per impugnare nei confronti delle parti medesime sino alla scadenza del termine per appellare, certamente già esauritosi al momento della pronuncia della sentenza di appello, e comunque scaduto nel momento attuale, per cui in nessun caso si potrebbe pervenire all'annullamento della sentenza impugnata per l'omessa sospensione, senza che dall'omissione derivino vizi degli atti medio tempore compiuti. Col secondo motivo il lavoratore denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.4, comma 9, e 7, comma 12, della legge 23 luglio 1991, n.223, nonché dell'art.2697 c.civ. e dell'art.115 c.p.c. - Insufficienza e contraddittorietà della motivazione e sostiene che il rinvio disposto dall'art.7, comma 12, cit. alla disciplina dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria contiene la limitazione "in quanto applicabile” e l'incompatibilità della decadenza sancita dalla normativa sulla disoccupazione deriverebbe dalla peculiartià del trattamento empla di mobilità. V 1339898.doc 7 Inoltre, mentre il dies a quo per l'inoltro della domanda per l'indennità di disoccupazione coincide con la data del licenziamento, per l'indennità di mobilità decorre da quella di comunicazinoe del recesso, prevista dall'art.4, comma nono, della legge n.223/1991 cit., ossia dalla piena conoscenza della iscrizione nelle liste di mobilità, attuatasi, nel caso di specie, con il fax 11 agosto 1992, onde la domanda del 10 agosto 1992 avrebbe dovuto ritenersi tempestiva. Nel caso in esame risultava dagli atti che la comunicazione del recesso, vale a dire, secondo il ricorrente, della notizia dello status di iscritto nelle liste di mobilità, era stata fatta agli interessati 1'11 agosto 1992 e, dunque, la domanda del 10 agosto 1992 avrebbe dovuto ritenersi tempestiva. Tali circostanze di fatto non erano state contestate dall'INPS che neppure aveva provato che il ricorrente fosse stato messo altrimenti in condizione di presentare domanda prima della comunicazione di recesso a mezzo del fax sopra ricordato. Il motivo è infondato. Ha ritenuto il giudice di appello che la legge 23 luglio 1991, n.223 dispone che la corresponsione dell'indennità di disoccupazione è regolata dalla disciplina dettata per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, per la quale l'interessato deve presentare domanda, a pena di decadenza, entro il termine di sessantotto giorni dalla data del recesso, tramite le sezioni circoscrizionali per l'impiego, essendo del tutto irrilevanti i disguidi burocratici addotti dai lavoratori a giustificazione del ritardo: oltretutto gli stessi avevano affermato di essersi recati presso l'ufficio del lavoro al solo fine di chiedere l'iscrizione nelle liste di mobilità e non anche per presentare domanda di corresponsione dell'indennità di lo g mobilità. in V 1339898.doc La prima questione prospettata dal ricorrente è se sia o non applicabile il termine perentorio ex artt.77 e 129 della legge n.1155 del 1936 alla domanda dell'interessato, rivolta all'Istituto di previdenza sociale, per ottenere l'indennità di mobilità prevista dall'art.7 della legge n.223 del 1991 cit.. Sul punto, si è creato contrasto tra diverse pronunce di questa Sezione essendosi affermato, da un lato (Cass.3 novembre 1998, n.11033 e 23 dicembre 1999, n.14484) che, ai fini della concessione dell'indennità di mobilità prevista dall'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n.223 a favore dei dipendenti licenziati da imprese ammesse al trattamento straordinario di integrazione salariale o da imprese che cessino l'attività o riducano il personale per riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, l'assicurato deve manifestare la volontà di avvalersi della tutela previdenziale proponendo formale domanda all'ente assicuratore nei termini previsti a pena di decadenza dagli artt. 77 e 129 del r.d.l. 4 ottobre 1935, n.1827, convertito nella legge 6 aprile 1936 n.1155 (applicabili per effetto del richiamo operato dal comma 12 dell'art.7 della citata legge n.223 del 1991, alla normativa che disciplina l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria), e quindi entro sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. D'altro lato, invece, è stato ritenuto (Cass.27 marzo 2000, n.3670) che la concessione dell'indennità è subordinata al solo collocamento in mobilità del lavoratore e non è condizionata alla presentazione di un'apposita istanza, non essendo operante, in riferimento alle modalità di erogazione dell'indennità di mobilità, il rinvio disposto dal comma dodicesimo dell'art.7 della legge n.223/1991 cit. alla disciplina sulla disoccupazione involontaria, in quanto impl pul applicabile, disciplina che – ai sensi degli artt. 77 e 129 del r.d.l. 4 ottobre 1935, im V 1339898.doc n.1827, convertito nella legge 6 aprile 1936, n.1155 condiziona la relativa prestazione ad una formale domanda dell'interessato da presentarsi all'ente assicuratore entro un termine di decadenza. La Corte ritiene di dover dissentire da quest'ultimo indirizzo (che peraltro non ha mancato di incontrare una voce di consenso in dottrina) fondato sulla negazione di un generale principio di erogazione delle forme di previdenza ed assistenza dell'INPS solo su domanda dell'interessato; sulla pretesa conoscenza da parte dell'INPS delle varie fasi della procedura di mobilità in particolare per quanto possa consentirle di provvedere all'erogazione dell'indennità; sulla eccezionalità dell'istituto della decadenza, non applicabile perciò in forza di un semplice richiamo della disciplina generale sulla disoccupazione involontaria, non applicabile, questa, in via diretta se non in presenza di una analogia (peraltro, negata) tra le ipotesi a confronto la quale soltanto consentirebbe, appunto, di ritenere la compatibilità con il nuovo istituto dell'indennità di mobilità delle norme sulla disoccupazione involontaria (analogia tanto più da verificare stante la controversa interpretazione dell'art. 129 ult. comma, legge n.1155/1936 cit. in punto di scadenza del termine: 67° o 68° giorno dal recesso). Osserva la Corte, a confutazione dell'indirizzo da ultimo preso in esame, che l'indennità di mobilità di cui all'art.7 della legge n.223/1991, tiene luogo di ogni altra prestazione di disoccupazione (comma settimo, art.7 cit.), onde l'istituto tutela, sostanzialmente, il medesimo evento della disoccupazione conseguente a licenziamento. Inoltre, la legge n.223/1991 cit. non solo non contiene alcuna normativa esplicita e testuale sulle modalità per ottenere l'indennità (addirittura neppure è detto espressamente che essa debba essere l corrisposta dall'INPS) e ciò lungi dal far ritenere che l'indennità debba essere mp U 1339898.doc 10 erogata di ufficio ed in via automatica, induce a credere che il richiamo alla normativa sulla disoccupazione involontaria valga anche per quanto disposto dagli artt. 129 ult. comma e 77 legge n.1155/1936, la cui applicazione, in punto di decadenza, non può certo ritenersi incompatibile perché non prevista dalla legge n.223/1991, apparendo, invece, logicamente corretto il ragionamento opposto: la regolamentazione espressa, per esteso, non è contenuta nella legge successiva proprio perché il legislatore ha ritenuto di avvalersi della tecnica del richiamo o recepimento, a tale riguardo, della normativa concernente la disoccupazione involontaria il cui trattamento veniva sostituito proprio dalla indennità di mobilità. Il richiamo alla analogia da parte della sentenza n.3670/2000 cit. appare incongruo ove si rifletta con la illustrata tecnica legislativa del richiamo ad altra specifica normativa, la legge n.223 del 1991, lungi dal presentare una lacuna bisognosa di essere integrata mediante la ricerca di norme regolanti casi simili o materie analoghe, disponeva in modo immediato col recepimento esplicito di altre norme in quanto applicabili, e non può certo ravvisarsi motivo di incompatibilità nella circostanza che nelle singole proposizioni normative della legge successiva non si rinvenga menzione né della domanda né della decadenza;
infatti costituisce norma della stessa legge, per il recepimento fattone, in virtù dell'art.7, comma dodicesimo, la normativa che disciplina l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, con la precisazione, tanto ovvia che avrebbe potuto anche non essere espressamente enunciata, che le norme della disciplina concernente complessivamente l'istituto affine, in tanto potevano incorporarsi con quella che la richiamava sull'indennità di mobilità in quanto fossero state con essa compatibili. 1339898.doc 11 Considerato, inoltre, che l'indennità di mobilità costituisce essa pure una forma di tutela della disoccupazione;
che in generale i trattamenti previdenziali presuppongono una domanda;
che, l'INPS non è di norma a conoscenza della sussistenza in capo all'interessato dei requisiti necessari per accedere al trattamento di mobilità ex art.16 della legge n.223/1991, essendo previste dalla legge (del tutto irrilevanti appaiono ai fini che qui interessano eventuali adempimenti richiesti soltanto da disposizioni dell'Istituto o per mezzo di modulistica dallo stesso all'uopo predisposta) comunicazioni soltanto alle associazioni di categoria all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione (ora direzione provinciale del lavoro: art.2, 5 e 6 d.p.r. n.687 del 1996) ed alla commissione regionale per l'impiego (ora commissione regionale permanente tripartita: art.4, commi secondo, quarto e nono dell'art.4 della legge n.223 cit.). E' opportuno, infine, ricordare, a conferma della correttezza della interpretazione della normativa di riferimento nel senso ora accolto, che l'art.20 - ter della legge 23 maggio 1997, n.135, riconosce l'indennità di mobilità a coloro che abbiano presentato domanda oltre i termini previsti (dal che si desume che lo stesso legislatore ha ritenuto necessaria la domanda con osservanza dei termini, desumibili soltanto dalla disciplina sulla disoccupazione involontaria) a condizione che entro il 31 marzo 1992 fossero stati comunque compiuti dagli stessi interessati tutti gli adempimenti necessari. Tale condizione, peraltro, non ricorre nel caso in esame in quanto risulta dalla sentenza impugnata (pag.3) che la domanda per il trattamento di mobilità era stata presentata il 10/13 agosto 1992 (a fronte di un licenziamento del 2 ottobre び 1339898.doc 12 1991: non si fa questione di osservanza del termine di preavviso che col recesso doveva essere fatto salvo). In ordine alle ulteriori censure contenute nel motivo, in relazione al momento di decorrenza del termine per proporre la domanda di indennità all'ente Erogatore, la Corte ne rileva l'infondatezza osservando che l'art.73, comma secondo, della legge n.1155 del 1936 dispone che l'indennità di disoccupazione è corrisposta a decorrere dall'ottavo giorno successivo a quello della cessazione dal lavoro. Non può dubitarsi, dunque, che il termine per proporre la domanda abbia preso a decorrere dal giorno del recesso: nel caso di specie dal 2 ottobre 1991. Conclusivamente, assorbito ogni altro profilo di censura, il ricorso deve essere rigettato. Non deve provvedersi in ordine alle spese, secondo il disposto dell'art.152 disp.att.c.p.c. (in relazione alla sentenza della Corte costituzionale 13 aprile 1994, n.134 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.4, comma 2 e 3 del d.l. 19 settembre 1992, n.384, convertito con modificazioni in legge 14 novembre 1992, n.438), non ricorrendo l'ipotesi della pretesa manifestamente infondata e temeraria. P. T. M. La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese. Così deciso in Roma, addì 8 novembre 2000. IL PRESE IL CONSIGLIERE ESTENS %% 1339898.doc 13 Shill 3 IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 18 GEN. 2001 oggi, 3 IL COLLABORATORE 3 0 5 1 CANCELLERIA . A . S I T S N R D A , A 3 ' T O , 7 L - L L A L 8 E S - O E D 1 P B I 1 S I S I D N E N E A G G S T O G I S E A A O L P D O E M T A I , T L I O A L R R I D E T D S D E I T G O N E E R S E