TRIB
Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 09/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
1
n. 1760/2021 r.g.
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. 1760/2021 r.g.
Oggi 9 gennaio 2025 ad ore 12.30 innanzi al giudice Federico Pani, sono comparsi:
- l'avv. Gabriele Zampagni, per parte attrice, la quale è presente personalmente;
- l'avv. Alberto Rubechi, per parte convenuta.
Le parti discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti e alle conclusioni ivi rassegnate.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 1760/2021
Riaperto il verbale alle ore 17.15, il giudice, in assenza delle parti, dà lettura del provvedimento che segue
TRIBUNALE DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in composizione monocratica nella persona del giudice Federico Pani
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 1760/2021 r.g.
promossa da
C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Gabriele Zampagni Parte_1 C.F._1
ATTORE
nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Rubechi AR C.F._2
CONVENUTO
(C.F. ) CP_2 C.F._3
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO
Azione di rivendicazione, risarcimento del danno
CONCLUSIONI
Per la parte attrice: «Voglia il Tribunale di Arezzo, in accoglimento delle domande tutte spiegate dall'attore e
respinta ogni altra contraria istanza, domanda e/o eccezione, - Accertare ai sensi dell'art. 948 c.c. che il Sig.
gode dell'usufrutto esclusivo, generale e vitalizio su tutti i seguenti beni, nonché della nuda Parte_1
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 1760/2021 3
proprietà per il 50% degli stessi così come meglio catastalmente descritti:
1. Fabbricato per civile abitazione in
CO (Ar), Loc. OS, composto da cantina e vano scala al piano terra, 2 vani e cucina al piano primo, con
annesso terreno pertinenziale confinante con strada comunale del cimitero, salvo Per_1 Per_2 Per_3
altri; detta unità immobiliare risulta censita al Nuovo catasto Enti Urbani Comune di CO (Ar), al foglio 263,
particella n. 42, sub 2, cat a/5 classe 4, vani 3, r.c. € 145,33; 2. Nuovo Catasto Terreni del Comune di CO
(Ar), al Foglio 263, particella 29 (oggi particella 343) uliveto 2, are 6, r.d € 1,86 3. Nuovo Catasto Terreni del
Comune di CO (Ar), al Foglio 235, particella 155 uliveto 1, are 10, r.d lire 9.000, e per l'effetto: - Accertare
che l'abitazione è, ad oggi, detenuta senza titolo dalla Sig.ra e dal Sig. ed accertare CP_2 AR
che i terreni sono ad oggi detenuti senza titolo dal Sig. ; - Ordinare alla Sig.ra ed AR CP_2
al Sig. di rilasciare l'unità immobiliare censita al Nuovo catasto Enti Urbani Comune di CO AR
(Ar), al foglio 263, particella n. 42, sub 2, cat a/5 classe 4, vani 3 r.c. € 145,33 reimmettendo il Sig. Parte_1
nel pieno possesso e nella piena disponibilità della stessa;
- Ordinare al Sig. di rilasciare le unità AR
immobiliari censite al Nuovo Catasto Terreni del Comune di CO (Ar), al Foglio 263, particella 29 (oggi
particella 343) uliveto 2, are 6, r.d € 1,86 ed al Foglio 235, particella 155 uliveto 1, are 10, r.d lire 9.000
reimmettendo il Sig. nel pieno possesso e nella piena disponibilità delle stesse;
- Condannare il Sig. Parte_1
e la Sig.ra al pagamento in solido della somma accertata in corso di causa, oltre AR CP_2
agli ulteriori canoni mensili maturandi fino al momento dell'effettivo rilascio, a titolo di risarcimento dei danni
e/o indennizzo provocati dall'illecita occupazione dell'unità immobiliare censita al Nuovo catasto Enti Urbani
Comune di CO (Ar), al foglio 263, particella n. 42, sub 2, cat a/5 classe 4, vani 3 r.c. € 145,33 a partire dal
mese di settembre 2013 e sino ad oggi - situazione alla data odierna ancora perdurante. - Condannare il Sig.
al pagamento della somma accertata in corso di causa, oltre ai canoni mensili maturandi fino al AR
momento dell'effettivo rilascio, a titolo di risarcimento dei danni e/o indennizzo provocati dall'illecita occupazione
delle unità immobiliari censite al Nuovo Catasto Terreni del Comune di CO (Ar), al Foglio 263, particella 29
(oggi particella 343) uliveto 2, are 6, r.d € 1,86 ed al Foglio 235, particella 155 uliveto 1, are 10, r.d lire 9.000 a
partire dal mese di gennaio 2010 e sino ad oggi - situazione alla data odierna ancora perdurante. -in via
subordinata, sul punto, condannare i convenuti in solido al pagamento in favore dell'attore delle somme dovute
per l'occupazione senza titolo dell'immobile e, quanto al Sig. anche al pagamento per AR
l'occupazione senza titolo dei terreni, a far data dal 19.6.2021 per la Sig.ra e a far data dal 29.4.2021 per CP_2
il Sig. , date delle rispettive richieste di restituzione dei beni e sino ad oggi essendo la situazione AR
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 1760/2021 4
ancora perdurante;
- in ogni caso, respingere, per le ragioni di cui in narrativa, tutte le domande anche
riconvenzionali sollevate dal Sig. in quanto infondate in fatto ed in diritto. - in via di reconventio AR
reconventionis, accertare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1723 c.c. per la revoca per giusta causa del
mandato irrevocabile a vendere del 14.10.2002 in CO (Ar) con autentica di firme Notaio Persona_4
Rep 28.014 tra il Sig. ed il Sig. (Doc. 4 allegato alla memoria di costituzione del Parte_1 AR
convenut o) e, per l'effetto, revocare a tutti gli effetti di legge tale mandato irrevocabile. - Con vittoria di spese,
diritti ed onorari del presente giudizio, oltre ad IVA e CPA e come per legge.»
Per parte convenuta: «Piaccia all'Ecc.mo Tribunale:
A) Nel merito della controversia
- Preso atto che il ricorrente dal 1995 non ha mai esercitato le sue asserite prerogative di usufruttuario sui beni di
cui si discute, posti in OS di CO, richiamati nel rogito del 1995, e quindi né sulla casa di abitazione Per_5
e né tantomeno sui terreni;
- Preso inoltre atto che la procura irrevocabile a vendere rilasciata dal ricorrente al padre si AR
sostanzia in un atto unilaterale abdicativo del diritto di usufrutto;
- Dichiarare il ricorrente, per entrambe le delineate ipotesi (non uso ultra ventennale ed atto abdicativo) decaduto
dal diritto di usufrutto;
- Respingere pertanto il ricorso perché nel merito infondato in fatto ed in diritto anche con riferimento alla richiesta
di risarcimento del danno, nelle sue articolazioni, da ritenere non dovuto, o comunque in dannata ipotesi, in parte
de qua prescritto e sproporzionato anche nel quantum rispetto ai beni immobili di cui si discute.
- Ordinare all'Ufficio del Territorio di Arezzo di procedere alla trascrizione della emananda sentenza che accerti
la decadenza del diritto di usufrutto costituito con del 15.02.1995 in favore del ricorrente Controparte_3 [...]
e pertanto disponga la sua cancellazione, sulla unità immobiliare censita al NCEU del Comune di Pt_1
CO al foglio 263, p.lla 42 e sui terreni censiti al NCT di detto Comune sempre al foglio 263 particella 29 (oggi
p.lla 343) e foglio 235 p.lla 155, con esonero del Sig. Conservatore dei RR.II. da
ogni e qualsivoglia responsabilità
B) Relativamente alla riconvenzionale proposta da Accertato che l'atto rogito Notaio del AR Per_5
15.02.1995 con il quale venne costituita la nuda comproprietà ed il diritto di usufrutto in favore del ricorrente -
attore, per le ragioni tutte spiegate in premessa, è da qualificarsi come donazione indiretta in favore del medesimo;
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 1760/2021 5
- Preso atto che nel comportamento tenuto in questi ultimi anni dal ricorrente nei confronti dei propri genitori
e ed anche nel promuovimento della presente azione nei confronti del padre, si AR Controparte_4
ravvisano gli estremi dell'ingiuria e del danno;
- Voglia revocare per indegnità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 801 c.c., l'atto di liberalità costituito in favore del
ricorrente nel rogito notaio del 15.02.1995, sia riferito all'usufrutto che alla nuda Parte_1 Per_5
comproprietà di tutti i compendi in esso indicati, posti in località OS del Comune di CO;
- Accertare, dichiarare ed ove occorra costituire, per l'effetto, la esclusiva proprietà del resistente AR
sui compendi immobiliari di cui si discute, con esclusione sempre sui, medesimi di ogni diritto reale di godimento
del Sig. Parte_1
- Ordinare all'Ufficio del Territorio di Arezzo di procedere alla trascrizione della emananda sentenza che accerti
l'assenza di ogni e qualsivoglia diritto reale e l'esclusiva proprietà del Sig. sui compendi indicati AR
nel rogito Notaio del 15.02.1995, e quindi disponga la loro cancellazione, e ciò precisamente sull'unità Per_5
immobiliare censita al NCEU del Comune di CO al foglio 263, part. 42 e sui terreni censiti al NCT di detto
Comune sempre al foglio 263 particella 29 (oggi part. 343) e foglio 235 particella 155, con esonero del Sig.
Conservatore dei RR.II. da ogni e qualsivoglia responsabilità
C) Relativamente alla riconvenzionale avanzata dal Sig. Parte_1
- Accertata l'insussistenza dei presupposti previsti dall'art. 1723 c.c per la revoca del mandato;
- Respingere la domanda riconvenzionale proposta dall'attore -ricorrente, perché infondata in fatto ed in diritto,
con ogni determinazione anche in ordine alle spese di causa;
IN OGNI CASO
- Con vittoria di spese ed onorari di causa come per legge.”
Posto che questa difesa ha ritualmente avanzato istanza di rinnovazione della CTU, alle conclusioni deve
necessariamente aggiungere anche quelle in via istruttoria, per tanto, a questo riguardo
- Si conclude per la rinnovazione della CTU con sostituzione del consulente».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. ha citato in giudizio e Parte_1 AR CP_2
onde ottenere il rilascio di un complesso immobiliare sito nel Comune di CO, loc. OS, e costituito da un fabbricato per civile abitazione, l'annesso terreno pertinenziale adibito ad oliveto e un
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 1760/2021 6
ulteriore terreno adibito anch'esso a oliveto, occupati illegittimamente dai convenuti, nonché la condanna degli stessi al risarcimento del danno per l'indebito utilizzo.
Nel proprio atto introduttivo l'attore ha rappresentato: - di vantare un diritto di usufrutto per l'intero e la nuda proprietà per il 50% (la restante quota appartiene al padre di un fabbricato AR
censito al nuovo catasto Enti Urbani Comune di CO, al foglio 263, particella n. 42, sub 2, del limitrofo uliveto distinto al nuovo Catasto Terreni del Comune di CO, al Foglio 263, particella 29
(oggi particella 343) e dell'ulteriore uliveto censito al Foglio 235, particella 155; - che i suddetti diritti reali erano stati acquistati a seguito di un atto di compravendita del 15.2.1995 concluso con i nonni e - che i propri danti causa avevano posseduto i beni in parte dal Persona_6 Persona_7
6.11.1981 ed in parte dal 6 e 9 maggio 1983, quando i beni furono da questi acquistati dai sig.ri
[...]
e e dal Beneficio Parrocchiale dei SS. Biagio e CR a OS;
- che in Per_8 CP_5
data 7.9.2013 la sig.ra era stata illegittimamente immessa nella detenzione del fabbricato da CP_2
parte del padre il quale, pur non avendone titolo, le aveva concesso il bene in comodato AR
d'uso; - che inoltre i terreni, a partire dal 2010, venivano detenuti esclusivamente e sine titulo dal padre
, il quale aveva cominciato a raccogliere le olive e a coltivare un orto, oltre ad aver realizzato CP_1
delle vere e proprie capanne e rimesse;
- che l'occupazione illegittima dei beni da parte dei convenuti gli avrebbe causato danni patrimoniali, essendo stato pregiudicato il diritto di usufrutto.
Sulla scorta di tale esposizione, ha concluso chiedendo: «- Accertato che il ricorrente Sig. Parte_1
gode dell'usufrutto esclusivo, generale e vitalizio su tutti i seguenti beni, nonché della nuda proprietà per il 50%
degli stessi così come meglio catastalmente descritti:
1. Nuovo catasto Enti Urbani Comune di CO, al foglio
263, particella n. 42, sub 2, cat a/5 classe 4, vani 3 r.c. € 145,33; 2. Nuovo Catasto Terreni del Comune di CO,
al Foglio 263, particella 29 (oggi particella 343) uliveto 2, are 6, r.d € 1,86 3. Nuovo Catasto Terreni del Comune
di CO, al Foglio 235, particella 155 uliveto 1, are 10, r.d lire 9.000, - Ordinare alla Sig.ra ed CP_2
al Sig. di rilasciare l'unità immobiliare censita al Nuovo catasto Enti Urbani Comune di CO, AR
al foglio 263, particella n. 42, sub 2, cat a/5 classe 4, vani 3 r.c. € 145,33 reimmettendo il Sig. nel Parte_1
pieno possesso e nella piena disponibilità dello stesso;
- Ordinare al Sig. di rilasciare le unità AR
immobiliari censite al Nuovo Catasto Terreni del Comune di CO, al Foglio 263, particella 29 (oggi particella
343) uliveto 2, are 6, r.d € 1,86 ed al Foglio 235, particella 155 uliveto 1, are 10, r.d lire 9.000 reimmettendo il
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 1760/2021 7
Sig. nel pieno possesso e nella piena disponibilità delle stesse;
- Condannare il Sig. Parte_1 AR
e la Sig.ra al pagamento in solido della somma di € 27.260,00 , o nella maggiore o minore somma CP_2
che sarà accertata in corso di causa, oltre agli ulteriori canoni mensili maturandi fino al momento dell'effettivo
rilascio, a titolo di risarcimento dei danni provocati dall'illecita occupazione dell'unità immobiliare censita al
Nuovo catasto Enti Urbani Comune di CO, al foglio 263, particella n. 42, sub 2, cat a/5 classe 4, vani 3 r.c. €
145,33 a partire dal mese di settembre 2013; - Condannare il Sig. al pagamento della somma di € AR
8.280,00 o nella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa, oltre ai canoni mensili maturandi
fino al momento dell'effettivo rilascio, a titolo di risarcimento dei danni provocati dall'illecita occupazione delle
unità immobiliari censite al Nuovo Catasto Terreni del Comune di CO, al Foglio 263, particella 29 (oggi
particella 343) uliveto 2, are 6, r.d € 1,86 ed al Foglio 235, particella 155 uliveto 1, are 10, r.d lire 9.000 a partire
dal gennaio 2010; - Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre ad IVA e CPA e come per
legge».
Si è costituito in giudizio chiedendo preliminarmente il mutamento del rito. Nel merito, AR
ha eccepito: a) l'estinzione del diritto di usufrutto per non uso ai sensi dell'art. 1014 c.c., sostenendo che sin dal 1995 (data di acquisto) si sarebbe comportato uti dominus dell'intero compendio oggetto di causa;
b) la rinuncia abdicativa al diritto di usufrutto per avere l'attore conferito mandato irrevocabile per vendere ogni e qualsiasi diritto sulla porzione d'immobile. Infine, ha rappresentato che, per il pagamento del prezzo della compravendita del 1995, venivano utilizzate proprie risorse patrimoniali.
Per tali motivi ha avanzato domanda riconvenzionale diretta ad ottenere che, accertata l'esistenza di una donazione indiretta, sussistendo i presupposti previsti dall'art. 801 c.c., fossero revocate le disposizioni contenute nell'atto di compravendita del 15.2.1995 per effetto delle quali era stato costituito in favore di l'usufrutto e il 50% della nuda proprietà su tutti i compendi immobiliari. Parte_1
Ha pertanto concluso: «piaccia al Tribunale di Arezzo, disatteso quanto in contrario espongasi e richiedasi IN
VIA PRELIMINARE Per le motivazioni sopra dette, ai sensi del comma terzo dell'art. 702 Ter c.p.c., disporre il
mutamento del rito e fissare pertanto udienza istruttoria di cui all'art. 183 c.p.c.. NEL MERITO - Preso atto che
il ricorrente dal 1995 non ha mai esercitato le sue asserite prerogative di usufruttuario sui beni di cui si discute,
posti in OS di CO, richiamati nel rogito del 1995, e quindi né sulla casa di abitazione e né Per_5
tantomeno sui terreni;
- Preso inoltre atto che la procura irrevocabile a vendere rilasciata dal ricorrente al padre
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 1760/2021 8
si sostanzia in un atto unilaterale abdicativo del diritto di usufrutto;
- Dichiarare il ricorrente, AR
per entrambe le delineate ipotesi (non uso ultra ventennale ed atto abdicativo) decaduto dal diritto di usufrutto;
-
Respingere pertanto il ricorso perché nel merito infondato in fatto ed in diritto anche con riferimento alla richiesta
di risarcimento del danno, nelle sue articolazioni, da ritenere non dovuto, o comunque in dannata ipotesi, in parte
de qua prescritto e sproporzionato anche nel quantum rispetto ai beni immobili di cui si discute. - Ordinare
all'Ufficio del Territorio di Arezzo di procedere alla trascrizione della emananda sentenza che accerti la decadenza
del diritto di usufrutto costituito con del 15.02.1995 in favore del ricorrente e Controparte_3 Parte_1
pertanto disponga la sua cancellazione, sulla unità immobiliare censita al NCEU del Comune di CO al foglio
263, p.lla 42 e sui terreni censiti al NCT di detto Comune sempre al foglio 263 particella 29 (oggi p.lla 343) e foglio
235 p.lla 155, con esonero del Sig. Conservatore dei RR.II. da ogni e qualsivoglia responsabilità IN VIA
RICONVENZIONALE - Accertato che l'atto rogito Notaio del 15.02.1995 con il quale venne costituita Per_5
in favore del ricorrente la nuda comproprietà ed il diritto di usufrutto, per le ragioni spiegate in premessa, nel
rapporto tra il resistente ed il figlio è da qualificarsi come donazione indiretta;
- AR Parte_1
Preso atto che nel comportamento tenuto in questi ultimi anni dal ricorrente nei confronti dei propri genitori
e si ravvisano gli estremi dell'ingiuria e del danno;
- Revocare per indegnità ai AR Controparte_4
sensi e per gli effetti dell'art. 801 c.c., l'atto di liberalità costituito in favore del ricorrente nel rogito Parte_1
notaio del 15.02.1995, sia riferito all'usufrutto che alla nuda comproprietà di tutti i compendi in esso Per_5
indicati, posti in località OS del Comune di CO;
- Accertare, dichiarare ed ove occorra costituire, per
l'effetto, la esclusiva proprietà del resistente sui compendi immobiliari di cui si discute, con AR
esclusione sempre sui, medesimi di ogni diritto reale di godimento;
- Ordinare all'Ufficio del Territorio di Arezzo
di procedere alla trascrizione della emananda sentenza che accerti l'assenza di ogni e qualsivoglia diritto reale e
l'esclusiva proprietà del Sig. sui compendi indicati nel rogito Notaio del 15.02.1995, e AR Per_5
quindi disponga la loro cancellazione, e ciò precisamente sull'unità immobiliare censita al NCEU del Comune di
CO al foglio 263, part. 42 e sui terreni censiti al NCT di detto Comune sempre al foglio 263 particella 29 (oggi
part. 343) e foglio 235 particella 155, con esonero del Sig. Conservatore dei RR.II. da ogni e qualsivoglia
responsabilità IN OGNI CASO - Con vittoria di spese ed onorari di causa come per legge.»
Alla prima udienza del 13.10.2021 il ricorrente in via riconvenzionale di riconvenzionale ha chiesto la revoca del mandato di vendita da lui conferito in favore di in data 14.10.2002 AR
sussistendone giusta causa, ai sensi dell'art. 1723, comma 2, c.c.. A scioglimento della riserva assunta a
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 1760/2021 9
tale udienza, il giudice ha dichiarato la contumacia della convenuta e ha disposto il CP_2
mutamento del rito sommario in rito a cognizione ordinaria, rinviando la causa all'udienza del
1.12.2021.
In seguito al deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita tramite interrogatorio formale di e di ed assunzione testi. Successivamente, a Parte_1 CP_2
scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22.11.2023, il giudice ha sottoposto alle parti una proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c.. A seguito del mancato accordo, è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio volta a determinare il canone di locazione mensile delle unità immobiliari.
All'udienza del 2.10.2024, celebrata in modalità di trattazione scritta a norma dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rinviata per la discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., tenutasi in data odierna,
con termine alle parti per note conclusionali fino a 15 giorni prima.
●●●●●●●
Premessa
Oggetto della presente causa è un'azione di rivendica ai sensi dell'art. 948 c.c. diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto di usufrutto al fine di conseguire la restituzione della res illegittimamente posseduta dalle parti convenute;
domanda cui si collega quella volta ad ottenere il risarcimento del danno per mancato godimento. In particolare, l'attore ha depositato quale proprio titolo di acquisto un atto di compravendita del 15.2.1995, a rogito del Notaio rep 82221 racc 9233, con il quale Persona_9
aveva acquistato dai nonni e il diritto di usufrutto esclusivo, Persona_6 Persona_7
generale e vitalizio, nonché la quota del 50% della nuda proprietà, su un complesso di immobili composto da un'abitazione civile e due terreni, sito in CO, Loc. OS, i cui estremi catastali sono già stati sopra riportati (doc. 1 parte attrice).
Il convenuto costituito nudo proprietario al 50% dello stesso immobile in forza del AR
medesimo titolo di acquisto, nel contestare tale domanda, ha sollevato a sua volta una domanda riconvenzionale finalizzata ad ottenere che il trasferimento del bene in favore dell'attore sia qualificato quale donazione indiretta e che tale donazione venga revocata per indegnità
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 1760/2021 10
dichiarandosi, per l'effetto, l'esclusiva proprietà dei beni in proprio favore, deducendo che il pagamento del prezzo sarebbe avvenuto attingendo alle proprie sostanze.
Ebbene, non vi è dubbio che sussista connessione tra la domanda riconvenzionale e l'azione di rivendicazione della parte attrice, poiché la prima è volta alla qualificazione del titolo di acquisto del diritto reale come donazione indiretta e alla sua inidoneità a produrre effetti;
ne consegue che l'eventuale accoglimento della domanda riconvenzionale spiegherebbe i suoi effetti anche in ordine alla domanda principale di rivendica e risarcimento danni, determinandone il rigetto per assenza di una valido titolo di acquisto del diritto rivendicato. Di conseguenza, assume priorità logica l'esame della domanda riconvenzionale proposta dal convenuto.
Sulla presunta donazione indiretta degli immobili oggetto di causa
Com'è noto, la donazione indiretta identifica ogni negozio che, pur non avendo la forma della donazione, sia mosso da fine di liberalità e abbia lo scopo e l'effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario (cfr. Cass., Sez. Un., n. 9282/1982). Come ribadito dalla Suprema Corte,
nella donazione indiretta la liberalità si realizza, anziché attraverso il negozio tipico di donazione,
mediante il compimento di uno o più atti che, conservando la forma e la causa che è ad essi propria,
realizzano, in via indiretta, l'effetto dell'arricchimento del destinatario, sicché l'intenzione di donare emerge non già in via diretta dall'atto o dagli atti utilizzati, ma solo, in via indiretta, dall'esame,
necessariamente rigoroso, di tutte le circostanze di fatto del singolo caso, nei limiti in cui risultino tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio da chi ne abbia interesse (cfr. Cass. n.
4682/2018, richiamata da ultimo da Cass. n. 9379/2020). Nell'ipotesi poi di acquisto di un immobile con danaro proprio del disponente ed intestazione ad altro soggetto, che il disponente intende in tal modo beneficiare, la compravendita costituisce strumento formale per il trasferimento del bene ed il corrispondente arricchimento del patrimonio del destinatario e, quindi, integra donazione indiretta del bene stesso e non del denaro (cfr., tra le molte, Cass. n. 13619/2017).
Tanto premesso, nel caso in esame è circostanza incontroversa che nell'atto di compravendita del
15.2.1995 gli acquirenti degli immobili in oggetto erano individuati nelle persone di cui Parte_1
veniva attribuita l'esclusiva titolarità del diritto di usufrutto e la quota del 50% della nuda proprietà, e di cui veniva attribuita la restante quota del 50% di nuda proprietà, e che l'intero AR
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 1760/2021 11
prezzo necessario per l'acquisto dell'immobile, pari a lire 80.000.000, era versato mediante l'intestazione alle parti venditrici di otto assegni circolari dell'importo di lire 10.000.000 cadauno emessi dalla
[...]
e del Lazio. Nello stesso contratto si dava poi atto che «della suddetta somma lire Controparte_6
59.990.000 sono destinate dalle parti di comune accordo all'estinzione dei debiti dei venditori verso la Banca
Toscana s.p.a. con sede in Firenze, onde ottenere la cancellazione dei gravami sull'immobile in oggetto in appresso
elencati». (cfr. doc. 1 parte attrice)
Invero, quanto alla provenienza del denaro necessario a pagare il prezzo dell'immobile, parte attrice in sede di interrogatorio formale ha dichiarato che «questa somma è stata pagata tramite un mutuo preso da me
con Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio tant'è che questa fotocopia degli assegni circolari sono stati fatti dal
mio conto;
queste fotocopie le diedi io a mio padre;
infatti come c'è scritto nel contratto di mutuo avrei dovuto
acquistare azioni della banca, presi un mutuo di 80 milioni di lire;
il mutuo è stato erogato i primi di febbraio del
1995 e il mutuo è stato stipulato il 20.3.1995, mi sembra;
mio padre fece da garante, ma il mutuo l'ho preso io ed
è tutto scritto nel contratto di mutuo». In tal senso, ha depositato in giudizio i seguenti documenti: il contratto di mutuo sottoscritto in qualità di mutuatario con e del Lazio per CP_6 Controparte_6
la somma di lire 55.000.000 a cui partecipava anche in qualità di parte datrice di ipoteca AR
(doc. 24 parte attrice); la nota di iscrizione di ipoteca (doc. 25 parte attrice); la visura ipotecaria sull'immobile (doc. 26 parte attrice).
Tutto ciò posto, dall'istruttoria svolta non è emerso alcun elemento di prova in ordine al fatto che la provvista per l'emissione degli assegni circolari, usati per pagare il prezzo dell'immobile,
provenisse effettivamente da Invero, le asserzioni di parte convenuta sono rimaste del AR
tutto sfornite di prova atteso che agli atti sono state depositate solo le copie degli assegni indicati del contratto di compravendita (doc. 9 parte convenuta) e neanche le prove testimoniali assunte hanno consentito di dimostrare che la provvista per gli assegni circolari sarebbe stata messa a disposizione dal padre . CP_1
Nello specifico, la teste moglie di e madre di , ha inizialmente affermato Controparte_4 CP_1 Pt_1
che «al pagamento io ho assistito, c'ero anche io, i capitali li ho messi per tutto, il prezzo della compravendita è
stato pagato con un bonifico fatto da , circostanza smentita dalla documentazione in AR
giudizio; successivamente, in risposta ad altro capitolo di prova, ha però confermato che il mezzo di pagamento era costituito da assegni circolari dichiarando «si sono assegni, mi sono confusa», precisando
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 1760/2021 12
che al fine di reperire le risorse usate per emettere gli assegni circolari «è stato chiesto un mutuo dalla
società Consutel composta da me, mio marito e mio figlio». La contraddittorietà delle risposte rende del tutto inattendibile tale deposizione testimoniale. Né vi è traccia tra la documentazione depositata in giudizio del mutuo citato dalla teste, risultando depositato agli atti soltanto il contratto di mutuo sottoscritto dall'attore, in qualità di mutuatario, con e del Lazio, per la somma di lire Controparte_6
55.000.000 (doc. 24 parte attrice) e un contratto di mutuo concluso solo in data 17.5.2007 tra
[...]
e del Lazio SPA e la società dell'ammontare di euro 600.000,00 (doc. 5 parte CP_6 Controparte_7
convenuta), e dunque in data ben successiva a rogito, risalente al 1995.
Relativamente al mutuo del 2007, oltretutto, è lo stesso convenuto ad affermare la sua finalizzazione a ristrutturazione finanziaria (cfr. pag. 7 comparsa di costituzione). Più precisamente, parte convenuta afferma che con contratto a rogito Notaio del 17.5.2007 (Rep. 35.309), Banca Persona_4
dell'Etruria e del Lazio SPA aveva concesso alla (partecipata dai genitori Controparte_7 AR
e insieme al figlio ) un mutuo per ristrutturazione finanziaria dell'ammontare di Controparte_8 Pt_1
euro 600.000,00. A garanzia del suddetto mutuo, i coniugi e , in qualità AR Controparte_4
di fideiussori, consentivano l'iscrizione ipotecaria sulla loro quota di proprietà degli immobili posti in località OS e sull'abitazione personale posta in Camucia di CO (doc. 5 parte convenuta). Nel
mese di giugno 2016, stante il mancato pagamento delle rate del mutuo, la banca instaurava la procedura esecutiva immobiliare rubricata presso il Tribunale di Arezzo al n. 197/2016 R.G.E (doc. 6 e
10 parte convenuta); i coniugi per evitare la vendita all'asta dei loro beni, raggiungevano un CP_1
accordo con la creditrice (doc. 7 parte convenuta) così che, con la corresponsione di euro 130.000,00
avvenuta in data 11.12.2018 (doc. 8 parte convenuta), ottenevano sia la liberazione dagli obblighi fideiussori che la restrizione ipotecaria limitatamente ai propri beni, tra cui quelli oggetto di causa oltre alla loro casa di abitazione posta in Comune di CO. Trattasi palesemente di questione del tutto irrilevante in questa sede, concernendo soggetti diversi (la società e vicende Controparte_9
familiari e societarie estranee all'atto di acquisto originario.
Dal lato opposto, la teste di parte attrice cugina di , ha dichiarato che: «il prezzo Testimone_1 Pt_1
è stato pagato da lo so dai miei nonni che mi dissero che comprava la casa e dava i soldi ai Parte_1 Pt_1
miei nonni per chiudere il debito mi sembra con banca Toscana»; anche moglie di , ha Testimone_2 Pt_1
affermato che: «non se n'è fatto carico perché so che aveva stipulato un mutuo che andava AR Pt_1
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 1760/2021 13
a scadere nel 2005 e quindi successivo al nostro anno di matrimonio» e che «lo so perché me l'ha detto Sto Pt_1
insieme con mio marito dal 2001 e ci siamo sposati nel 2004».
Questo giudicante non ignora che appare singolare che l'attore abbia ottenuto un mutuo solo dopo la conclusione della compravendita, di un importo peraltro diverso da quello dichiarato in sede di interpello, ma tali elementi (uniti al fatto che, all'epoca dei fatti, aveva circa 25 anni) non sono Pt_1
sufficienti, da soli, a far ritenere in via presuntiva che i denari utilizzati per l'acquisto non fossero dell'attore e, soprattutto (e la circostanza è di per sé sola dirimente), che quei denari provenissero dal convenuto.
Insomma, e traendo le conclusioni: - l'atto di compravendita non contiene alcun elemento che lasci intendere l'esistenza di un mutuo (o peraltro di una donazione indiretta), contenendo, per quello che qui interessa, unicamente la menzione degli assegni circolari usati per pagare i venditori;
- gli assegni circolari, in sé e per sé, nemmeno forniscono elementi utili, essendo stato depositato solo il fronte;
- non risulta nemmeno depositato l'estratto del conto su cui gli assegni venivano addebitati da cui desumere chi fosse il proprietario del denaro usato per pagare i venditori (fermo restando che anche un estratto conto con il nome del titolare, in astratto, avrebbe provato chi era stato a fornire gli assegni circolari ma,
in assenza di altri elementi concludenti, non avrebbe comunque dimostrato in sé la donazione della provvista, considerato che, in base ai principi sopra richiamati, per configurare una donazione indiretta dell'immobile occorre verificare lo specifico collegamento tra dazione e successivo impiego delle somme).
Pertanto, la domanda riconvenzionale del convenuto deve essere respinta.
Sulla domanda di rivendicazione
Passando dunque alla domanda principale, in linea generale può premettersi che l'usufruttuario ha diritto di godere e disporre della cosa altrui in via esclusiva, anche concedendola in godimento a terzi in locazione, in affitto o anche in comodato, nel rispetto della destinazione economica impressa al bene,
risultando tale diritto opponibile a chiunque divenga nudo proprietario. Sul versante processuale,
l'usufruttuario è legittimato, in forza del rinvio ex art. 1026 c.c., all'esercizio in nome proprio delle azioni petitorie e possessorie volte a difendere e a realizzare il proprio uso e godimento della cosa rispetto alle ingerenze di terzi (cfr. Cass. n. 6293/2016 che richiama Cass. n. 2777/1973); nello specifico, quale titolare
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 1760/2021 14
del diritto di godimento sul bene, è attivamente legittimato in ordine all'azione tendente al rilascio di un immobile, sia se fondata su un rapporto contrattuale, quale quello derivante dalla locazione o dal comodato, sia se basata sulla occupazione senza titolo dell'immobile stesso (Cass. n. 4806/1981).
Tanto premesso, la domanda con cui, come nella specie, l'usufruttuario chieda il riconoscimento del proprio diritto sul bene in contestazione, con conseguente condanna del terzo al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico che abbia giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa ed il medesimo occupante, si qualifica come azione di rivendicazione (Cass., Sez. Un., n. 7305/2014). Nel caso in esame,
infatti, la domanda di come evincibile dalle conclusioni rassegnate nei propri atti, è di Parte_1
natura petitoria dovendo essere qualificata come azione di rivendica, ai sensi dell'art. 948 c.c., in quanto diretta ad ottenere il riconoscimento del proprio diritto di usufrutto al fine di conseguire la restituzione della res illegittimamente posseduta o detenuta da terzi, oltre al risarcimento del danno per mancato godimento.
La natura reale di tale azione pone a carico dell'attore l'onere di dimostrare la propria qualità di soggetto titolare del diritto di usufrutto sulla cosa oggetto di causa, ai sensi degli artt. 2697 e 948 c.c. In particolare,
l'attore, a prescindere dalle eccezioni proposte dal convenuto, è soggetto, ai sensi dell'art. 2697 c.c., ad un onere probatorio rigoroso, anche racchiuso nella formula “probatio diabolica”, in quanto è tenuto a provare la proprietà (o l'usufrutto) del bene risalendo, anche attraverso i propri danti causa, sino ad un acquisto originario, costituito, normalmente, dal compimento dell'usucapione, mediante il cumulo dei successivi possessi uti dominus (cfr. ex multis Cass. n. 5131/2009; Cass. n. 11605/1997).
Orbene, va anzitutto rilevato che le prove documentali dimesse in giudizio non sono da sole sufficienti a comprovare la titolarità del diritto reale in capo all'attore. Invero, l'atto di acquisto del fabbricato e dei terreni risale al 1995 (doc. 1 parte attrice) e risulta che i danti causa di (vale a dire, i nonni Parte_1
e ) lo avevano a loro volta acquistato nel 1983. Secondo quanto si Persona_6 Persona_7
legge nel più recente rogito notarile (precisamente a pagina 3) ai danti causa dell'odierno attore i beni immobili oggetto di causa erano così pervenuti: «in parte, in forza di compravendita da e Persona_8
a mio rogito in data 06 novembre 1981 Rep.8326/753 reg.to ad Arezzo il 24 novembre 1981 al CP_5
n.6036 vol.934, in parte per titolo anteriore al ventennio, e in parte in forza di compravendita dal Beneficio
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 1760/2021 15
Parrocchiale dei SS. Biagio e CR a OS, a mio rogito in data 6 e 9 maggio 1983 rep.14756/1303 e 14786
reg.to ad Arezzo il 26 detti al n.1012 vol.11». Non essendo stati prodotti tali atti, non si è a conoscenza di quale porzione dei tre beni immobili sarebbe correlata a un titolo anteriore al ventennio, e non vi è
quindi prova che i danti causa dell'attore avessero acquistato da soggetti proprietari a titolo originario.
Ciò posto, ai fini dell'utile esercizio dell'azione di rivendicazione l'attore deve dimostrare di aver posseduto in maniera pacifica e ininterrotta dei beni per almeno venti anni, se del caso unendo il proprio possesso a quello dei propri danti causa.
Il possesso esercitato da parte degli immediati danti causa di può ritenersi pacifico Parte_1
poiché trattasi di fatto non contestato dal convenuto. Ed infatti, nell'atto introduttivo è stato esposto che i beni erano stati posseduti in parte dal 6.11.1983 e in parte dal 6-9.5.1983 dai nonni dell'attore, e il convenuto nella memoria di costituzione non ha negato la circostanza, salvo eccepire che tuttavia, dalla data dell'acquisto del bene abitato dai suoi genitori (e nonni dell'attore), vale a dire il 1995, sia stato lui a comportarsi uti dominus. Va quindi approfondito quanto verificatosi nel lasso temporale successivo al
1995 per comprendere se, come sostenuto dal convenuto, era stato quest'ultimo a prendere possesso dell'immobile abitato dai genitori e dei terreni adibiti a oliveto o, piuttosto, come invece sostenuto dall'attore, se tanto l'immobile quanto i terreni erano stati lasciati in comodato d'uso gratuito ai nonni dall'attore in qualità di usufruttuario fino alla loro morte, avvenuta per entrambi nel corso del 2008.
Rimane fermo che l'onere della prova del possesso ricade sull'attore in rivendica di talché, in mancanza di prova del suo possesso, anche mediato dalla detenzione dei suoi nonni, l'usucapione non può
accertarsi e, conseguentemente, la domanda non può trovare accoglimento.
In linea generale – la considerazione, cioè, vale tanto per il fabbricato quanto per i terreni – va premesso come nulla provino i documenti da 17 a 23 prodotti dall'attore. Trattasi, infatti, o di meri "brogliacci"
predisposti in via unilaterale o di modelli F24 non quietanzati, che pertanto non dimostrano in alcun modo il pagamento delle imposte da parte di Parte_1
Rispetto al fabbricato, ritiene questo giudicante che l'attore abbia fornito una prova più che sufficiente del fatto che fossero i suoi nonni e non il padre ad abitarci, e che quindi il possesso sia stato esercitato da lui, legittimo usufruttuario, per il tramite dei nonni, meri detentori.
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 1760/2021 16
In primo luogo, risulta dai certificati di residenza allegati dall'attore (doc. 32) che, alla data della loro morte (avvenuta il 24.3.2008 per quanto riguarda e il 15.11.2008 per quanto riguarda Persona_6
, i nonni risultavano residenti nel centro abitato di OS, al numero civico n. 104 (vale Persona_7
a dire quello oggetto di causa: il numero civico coincide con quello riportato dal CTU nella relazione peritale). Il fatto che i nonni possedessero il bene prima del 1995 e che, almeno secondo le risultanze anagrafiche comunali, ancora risiedessero nel bene nel 2008 lascia presumere che, nel periodo intermedio, abbiano proseguito ad abitarvi, anche in forza del principio espresso dall'art. 1142 c.c..
D'altra parte, quali che siano state le ragioni dell'atto del 1995 (il convenuto ha fatto riferimento ad esposizioni debitorie dei suoi genitori e l'assunto pare verosimile), è francamente implausibile che
[...]
e una volta acquistato il bene proprio per aiutare i nonni/genitori, li abbiano Pt_1 AR
poi estromessi dalla detenzione dell'abitazione, tantopiù tenuto conto dell'anziana età dei danti causa.
Tale circostanza, come detto presuntivamente sostenibile, risulta confermata dalla prova testimoniale svolta.
(zia dell'attore) ha mostrato incertezze nel confermare l'esistenza di un contratto di Persona_10
comodato tra nipote e nonni, ma trattasi di incertezze che paiono riconnettersi alla presenza materiale di un contratto scritto (in effetti mai esistito) e non, invece, alla detenzione vera e propria da parte dei nonni. Ed infatti la testimone, in sede di chiarimento, ha così risposto: «io del comodato non me lo ricordo
e mi ricordo che ed hanno vissuto lì fino a quando non sono morti». Persona_6 Persona_7
(moglie dell'attore) ha dichiarato di essersi fidanzata con l'attore nel 2001 e ha risposto Testimone_2
sui fatti antecedenti solo in relazione a quanto riferitole dall'odierno attore e marito, ragion per cui quanto da lei riferito non risulta utile.
(cugina dell'attore) ha dichiarato quanto segue: « e Testimone_1 Persona_6 Persona_7
hanno sempre abitato lì fino alla morte». Ha anche aggiunto: «io frequentavo questa abitazione da sempre;
i
nonni prima abitavano in un'altra casa e poi si sono trasferiti in questa abitazione ma non ricordo quando perché
ero piccola». Posto che nel 1995 la testimone aveva all'incirca 15 anni, quanto dichiarato dalla testimone collima con i dati documentali;
come già visto, infatti, i sig.ri avevano acquistato Persona_11
l'immobile di OS nel 1983, quando lei aveva circa 4 o 5 anni. La teste non si è poi contraddetta una
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 1760/2021 17
volta sentita a controprova nel corso dell'udienza successiva, ed anzi ha ribadito di aver frequentato assiduamente la casa dei nonni, ai quali era molto legata.
(moglie del convenuto), sebbene in un primo momento abbia confermato («sì, Controparte_4
verissimo») che dal 1995 il marito ha «sempre disposto» della casa di abitazione e dei terreni di OS,
tuttavia nelle successive risposte è caduta in contraddizione, quantomeno con riferimento all'abitazione.
Infatti, nel rispondere al capitolo n. 6, avente ad oggetto la data di decorrenza dell'occupazione del bene da parte della convenuta contumace , ha risposto: «questa signora è entrata perché aiutava CP_2
i miei suoceri, i miei suoceri dicevano di lasciargli questa casa fino a che non trovava una sistemazione». In questo modo la teste ha sostanzialmente confermato che in realtà la casa era occupata dai genitori del marito e la sig.ra svolgeva compiti assimilabili a quella della badante (come peraltro confessato anche CP_2
dalla sig.ra in sede di interrogatorio formale: «aiutavo i vecchi, ed mamma e papà CP_2 Per_6 Per_7
di e loro mi hanno detto che potevo, se ne avevo bisogni, stare in quella casa»). CP_1
(vicina di casa della moglie del convenuto) ha risposto «non lo so» alla domanda «V.C. vi Testimone_3
risulta, per conoscenza diretta che solo il Sig. dopo la morte del padre abbia liberamente disposto AR
sia della casa che dei terreni di OS», per cui la sua testimonianza non è di alcuna utilità.
È insomma dimostrato che dopo aver acquistato l'usufrutto dell'intero immobile, abbia Parte_1
lasciato che continuassero ad abitarlo i nonni, senza nulla domandare in cambio. Da un punto di vista oggettivo, tale situazione si sostanzia in un possesso indiretto, nel senso che i nonni dell'attore acquisivano la detenzione del fabbricato per concorde volontà del nipote, concludendo con il medesimo verbalmente un contratto di comodato. Sul piano soggettivo, è indubbio che i nonni fossero ben consci del fatto che, dopo la vendita del bene, essi esercitassero semplicemente un potere detentivo, essendo perfettamente consapevoli della nuova situazione di diritto venutasi a creare ed non essendoci elementi tali da far ritenere che il potere di fatto sulla cosa fosse esercitato in spregio o in contrasto con il diritto di usufrutto dell'attore. Tale situazione si è prolungata dal 1995 fino al 2008, anno in cui i nonni sono deceduti.
Che si tratti, oltretutto, di vero e proprio possesso lo dimostra anche un elemento di natura documentale. Risulta infatti pacifico tra le parti che in data 14.10.2002 CO conferiva al padre CP_1
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 1760/2021 18
un mandato irrevocabile «per vendere ogni e qualsiasi diritto ad esso spettante» sul fabbricato (foglio 263,
particella n. 42, sub. 2) e sul terreno limitrofo (foglio 263, particella 29, oggi 343): doc. 4 parte convenuta.
Sul punto, parte convenuta ha rappresentato che, per effetto di tale irrevocabile mandato, lo stesso sarebbe facoltizzato a vendere a terzi (oltre che a sé stesso) l'immobile, libero dal diritto di usufrutto.
Ebbene, a prescindere dalla qualificazione di tale contratto (sulla quale ci si soffermerà meglio nel proseguo), risulta ictu oculi evidente che tale atto di disposizione, da un lato, implica il riconoscimento dell'altruità della cosa da parte del mandatario e, dall'altro lato, è perfettamente coerente e compatibile con l'esercizio del diritto di usufrutto in capo al mandante.
In merito, invece, ai terreni, in assenza di documenti utili occorre far riferimento in via esclusiva alle prove testimoniali.
sui capitoli nn. 9 e 10 (dal tenore simile e tesi a veder confermata la circostanza che Persona_10
l'attore dal 1995 al 2008 aveva coltivato i terreni insieme al nonno), ha risposto affermativamente, salvo però mostrare incertezze (più volte ripetendo di non ricordare) o precisare di aver conosciuto la circostanza tramite l'attore («perché mio nipote diceva che ci andava»).
(che, si ricorda, è fidanzata con l'attore dal 2001 e moglie dal 2004), relativamente al Testimone_2
periodo tra il 1995 e il 2001 non ha saputo riferire nulla di utile, essendo venuta a conoscenza di circostanze precedenti alla conoscenza di soltanto da quest'ultimo («lo so perché me l'ha detto mio Pt_1
marito»; «me lo raccontava ). Per il periodo successivo, ha dichiarato che i terreni erano coltivati Pt_1
dal nonno con l'aiuto del marito e che aveva proseguito nell'attività di coltivazione per altri due Pt_1
anni dopo la morte del nonno fino a quando, dopo un litigio avuto con gli era stato inibito CP_1
l'accesso.
(cugina dell'attore) ha risposto affermativamente ai capitoli 9 e 10, già citati, Testimone_1
puntualizzando che «mi è capitato di andare in questi terreni. Ho visto con la zappa, altre volte ha provato Pt_1
anche a vangare e a fare quello che c'ha insegnato nostro nonno». In risposta al capitolo 11, ha risposto che
«più di una volta», recatasi presso i terreni, aveva trovato e il nonno intenti a coltivare Pt_1 Per_6
i terreni, aggiungendo che «avevo un rapporto molto stretto con mie nonni e quindi andavo sovente» e che
«quando mio nonno era in vita mio nonno, mio cugino, anche io è capitato raccoglievamo le olive». Sentita a
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 1760/2021 19
controprova all'udienza successiva, ha negato di aver mai visto lo zio sui terreni. Anche lei, CP_1
come la moglie dell'attore, ha ricordato che solo dopo un litigio avvenuto nel 2010 il padre aveva estromesso il figlio dall'utilizzo dei terreni.
(moglie del convenuto) ha invece reso dichiarazioni opposte, affermando che dal 1995 Controparte_4
sarebbe stato sempre suo marito a coltivare i terreni e a percepirne i relativi frutti, specificando CP_1
che «i miei suoceri non ce la facevano».
vicina di casa della sig.ra ha confermato che i due appezzamenti di terreno Persona_12 CP_4
oggetto di causa sono «sempre» stati coltivati dal convenuto e che sempre quest'ultimo, nel 2010, aveva realizzato dei manufatti precari ritratti nel doc. 5 di parte attrice. A ulteriore specificazione ha dichiarato quanto segue: «io ho una casa al da trent'anni, quindi vedo passare in continuazione Pt_2 AR
e lui ha inoltre un uliveto accanto al diverse volte ci sono andata, mio marito che è deceduto una volta Pt_2
li ha tirati fuori con la macchina, altre volte con il carroattrezzi per portare le olive al mulino, l'ultima a novembre
Pt_ di quest'anno si è tagliato con la moto e vennero giù a farsi medicare, lo vedo spesso, ci incrociamo CP_1
con la macchina» e poi ancora che «io so che prima c'era il padre di e da quando sono mancate queste CP_1
persone penso che ci pensava no di sicuro perché lo conoscevo e non l'ho mai visto zappare» e CP_1 Pt_1
subito dopo, rispondendo alla domanda della difesa dell'attore volta a sapere se avesse mai visto il padre di lavorare i terreni ha risposto «no». CP_1
Alla luce delle testimonianze raccolte, questo giudicante ritiene di dover pervenire a conclusioni diverse per i due terreni oggetto di causa. Invero, come può apprezzarsi dalla lettura della CTU, un primo uliveto, che si estende per circa 600 metri quadri, si trova a 70 metri dall'abitazione di OS (e non a caso è distinto catastalmente nello stesso foglio) ed è qualificato come pertinenza del fabbricato dall'ausiliario. L'altro uliveto, più ampio (1000 mq), si trova invece presso la strada vicinale del Pt_2
ed è censita in un foglio catastale diverso dal fabbricato e dall'altro terreno.
Ciò posto, sebbene i testimoni abbiano risposto indistintamente facendo riferimento ad entrambi i terreni, appare verosimile che in realtà le deposizioni acquisite (o almeno le due rese dalle persone indifferenti alla causa, vale a dire e abbiano avuto ad oggetto solo uno Testimone_1 Persona_12
dei terreni.
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 1760/2021 20
Per quanto riguarda la teste tale elemento è lampante: essa, infatti, abita in località , per Per_12 Pt_2
l'appunto in prossimità del secondo uliveto, ed ha appunto compiuto dichiarazioni in relazione a tale terreno, prossimo alla sua abitazione, e non certo in relazione all'altro terreno, adiacente all'abitazione di OS, rispetto alla quale la testimone ha dimostrato di non sapere nulla (come già visto, ha risposto
«non lo so» al capitolo n. 3, l'unico riguardante la casa in questione).
In merito, invece, alla deposizione di si è visto come la medesima abbia associato il Testimone_1
ricordo del nonno assieme al nipote ( ) alle volte nelle quali si recava presso la casa dei nonni, ai Pt_1
quali era particolarmente legata. È del tutto verosimile, pertanto, che il terreno che, secondo i suoi ricordi, era curato e coltivato dal nonno con l'aiuto del nipote fosse solo quello adiacente all'abitazione dei nonni.
Stando così le cose, è del tutto evidente che l'attore non abbia offerto una prova sufficiente con riguardo al terreno di cui al foglio catastale n. 235. Ad assumere rilievo non è soltanto la testimonianza della
(invero non del tutto perspicua, avendo fatto riferimento in maniera del tutto generica al fatto Per_12
che, in un passato non meglio circostanziato, anche si sarebbe occupato del terreno Persona_6
de quo), ma soprattutto l'assenza di prove idonee a lumeggiare chiaramente quantomeno il periodo che va dal 1995 al 2001; ciò in quanto, come visto, la prima testimone indotta ( ha Persona_10
dimostrato di avere ricordi confusi, la seconda testimone ha conosciuto l'attore solo nel 2001 e, infine, è
verosimile che abbia reso dichiarazioni limitatamente al terreno limitrofo Persona_13
all'abitazione.
Viceversa, proprio la testimonianza di risulta decisiva per giungere alla conclusione Persona_13
che l'altro terreno, sito in OS e adiacente al fabbricato, sia stato coltivato dal nonno unitamente all'attore. D'altra parte, che fossero propri i nonni dell'attore (e genitori del convenuto) ad occuparsi del terreno “pertinenza” della loro dimora, e in particolar modo il sig. è presumibile proprio in Per_6
considerazione della prossimità del terreno con l'abitazione. Vero è che la testimone oltre a CP_4
confermare che il marito si sarebbe sempre occupato anche di quel terreno, ha affermato che i CP_1
suoceri non erano più in grado di farlo a cagione della loro età, tuttavia si ritiene che il rapporto di
coniugio che la lega al convenuto infici la sua attendibilità, quantomeno se posta a raffronto con Tes_1
cugina dell'attore e nipote del convenuto, obiettivamente priva di interessi economici anche
[...]
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 1760/2021 21
solo indiretti alle sorti della controversia. Oltretutto, nel 1995 aveva 75 anni e Persona_6
decedeva a 83 anni;
trattasi di un'età in cui molte persone sono ancora perfettamente in grado di svolgere moltissime attività, anche di tipo agricolo se non richiedenti particolari sforzi.
Anche in questo caso, così come per l'abitazione, può presumersi del tutto ragionevolmente che tra le parti (nipote, neo-usufruttuario, e nonni) sia stato concluso verbalmente o per fatti concludenti un contratto di comodato. A tale riguardo possono richiamarsi integralmente tutte le considerazioni già
sopra svolte a supporto di tale conclusione in relazione al fabbricato, sottolineandosi peraltro come il contenuto del mandato irrevocabile a vendere del 14.10.2002, avente ad oggetto il fabbricato e (solo) il terreno limitrofo allo stesso (attuale particella n. 343) comprova sia che l'attore esercitava il proprio diritto reale in relazione a quest'ultimo uliveto, sia che, invece, lo stesso non avveniva per l'altro terreno,
posto in loc. . Pt_2
Sull'eccezione di non uso
La parte convenuta ha eccepito l'estinzione del diritto di usufrutto per non uso ai sensi dell'art. 1014 c.c.
affermando che dal momento dell'acquisto del 1995 il figlio non avrebbe mai posseduto o Pt_1
utilizzato l'immobile ed i terreni. Ha inoltre dichiarato di essersi comportato non alla stregua di un nudo proprietario, bensì come se fosse stato titolare della piena proprietà, senza ricevere contestazioni o doglianze dall'usufruttuario e senza che costui esercitasse in alcun modo il suo diritto sul bene medesimo.
In via generale va osservato che, quanto all'onere della prova della prescrizione per non uso, in tema di prescrizione di uno ius in re aliena, la ripartizione dell'onere della prova va risolto applicando il generale principio secondo cui, essendo quella di prescrizione una eccezione in senso proprio (art. 2939 c.c.), la prova dei fatti su cui l'eccezione si fonda (art. 2697 c.c., comma 2) deve darsi da chi l'abbia proposta, con la dimostrazione che il titolare non abbia esercitato il diritto per almeno un ventennio ( Cass. n.
6647/1991). È poi incontestabile che l'onere della prova ricadente sul soggetto che chieda l'accertamento in giudizio della prescrizione del diritto di usufrutto, per non uso protrattosi per un ventennio, abbia ad oggetto un fatto negativo, consistente, per l'appunto, proprio nel mancato uso del bene da parte dell'usufruttuario. Orbene, la costante giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto,
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 1760/2021 22
ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto fatti negativi, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto,
pur se negativo, ha carattere costitutivo;
tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto (nel caso di specie, il “non uso” del bene da parte dell'usufruttuario), la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo (cfr. Cass. n. 9201/2015).
Tutto ciò posto, ritiene questo giudicante che le conclusioni alle quali si è pervenuti nel precedente paragrafo siano decisive per la sorte (infausta) dell'eccezione esperita. Se, infatti, è stato escluso il diritto di rivendica da parte dell'attore in relazione alla particella n. 155 del foglio n. 235, non avendo l'attore raggiunto positivamente la c.d. probatio diabolica, invece per gli altri immobili (foglio n. 263, particelle nn. 42, sub. 2, e 343) esiste il diritto di rivendica e ciò in quanto l'attore (sommando il possesso dei danti causa, rilevante a norma dell'art. 1146, comma 2, c.c., con quello indiretto tramite i nonni) ha posseduto continuativamente, pacificamente e ininterrottamente i beni per oltre 20 anni, e precisamente fino al
2008, anno in cui i nonni sono deceduti. Tra tale anno e la data di introduzione del giudizio (o, ancor prima, le diffide stragiudiziali) non è intercorso il termine estintivo ventennale. A nulla rilevano,
dunque, i fatti avvenuti dopo il 2008, sebbene anch'essi siano stati oggetto di prova testimoniale.
Sull'eccezione di abdicazione del diritto di usufrutto
Passando all'ulteriore motivo di contestazione, ha eccepito che con il (più volte citato) AR
conferimento dell'incarico a vendere del 14.10.2002 il figlio abbia posto in essere un irrevocabile Pt_1
atto abdicativo del proprio diritto, in quanto scopo ulteriore dell'atto era quello di compensare il padre dell'atto di gratuità indiretta con il quale aveva trasferito al figlio l'abitazione e il negozio siti in
Castiglion Fiorentino;
per tale motivo il mandatario era espressamente autorizzato ad incamerare, e quindi a trattenere, l'intero prezzo delle futura vendita.
Tale ricostruzione risulta priva di pregio.
Occorre brevemente premettere che, sebbene il legislatore non abbia espressamente disciplinato in una norma ad hoc l'istituto della rinuncia abdicativa, la prevalente dottrina ne afferma la sua ammissibilità.
Si tratta di un negozio giuridico unilaterale non recettizio, con il quale un soggetto (il rinunciante),
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 1760/2021 23
nell'esercizio di una facoltà, dismette una situazione giuridica di cui è titolare (rectius esclude un diritto dal suo patrimonio), senza che ciò comporti trasferimento del diritto in capo ad altro soggetto né
automatica estinzione dello stesso. Gli ulteriori effetti, estintivi o modificativi del rapporto, che possono anche incidere sui terzi, sono, infatti, solo conseguenze riflesse del negozio rinunciativo, non direttamente ricollegabili all'intento negoziale e non correlate al contenuto causale dell'atto.
Difatti la rinuncia abdicativa si differenzia dalla rinuncia c.d. traslativa proprio per la mancanza del carattere traslativo-derivativo dell'acquisto e per la mancanza di natura contrattuale, con la conseguenza che l'effetto in capo al terzo si produce ipso iure, a prescindere dalla volontà del rinunciante, quale mero effetto di legge. Per il suo perfezionamento, pertanto, non è richiesto l'intervento né l'espressa accettazione del terzo, né che lo stesso debba esserne notiziato. È inoltre pacifico che possono essere oggetto di rinuncia tutti i diritti disponibili, e quindi anche il diritto di proprietà ovvero i diritti reali. A fondamento dell'ammissibilità della rinuncia abdicativa, vengono richiamati, tra gli altri, l'art. 1350 comma 5 c.c. («Devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto
pena di nullità: 5) gli atti di rinuncia ai diritti indicati dai numeri precedenti» - tra cui al n. 1 il diritto di proprietà e al n. 2 il diritto di usufrutto) e l'art. 2643 c.c. («Si devono rendere pubblici col mezzo della
trascrizione: 5) gli atti tra vivi di rinuncia ai diritti menzionati ai numeri precedenti» - tra cui al n. 1 il diritto di proprietà e al n. 2 il diritto di usufrutto) articoli che fanno rispettivamente riferimento ad atti di rinuncia a diritti, tra cui vi è anche il diritto di proprietà e quello di usufrutto.
All'opposto, come è noto, il mandato è un contratto bilaterale, di regola oneroso, che prevede il compimento da parte del mandatario di uno o più atti giuridici, anche non negoziali, in funzione dell'interesse del mandante. Per effetto del contratto, il mandatario assume l'obbligo di compiere negozi giuridici o atti giuridici non negoziali, ma anche la conclusione di contratti preparatori o preliminari. L'attività del mandatario è caratterizzata dall'essere svolta per conto del mandante, nel senso che gli effetti giuridici delle attività compiute sono destinati a riverberarsi sulla sfera giuridica di quest'ultimo. L'alienità dell'interesse gestito viene in rilievo come carattere proprio,
ineliminabile e tipicizzante del contratto di mandato.
Ciò premesso, come già osservato, nel caso in esame le parti espressamente individuavano l'oggetto del contratto nel conferimento ad del mandato della vendita di ogni e qualsiasi diritto AR
dell'attore sull'unità immobilitare sita in CO, loc. OS.; a tal fine il mandatario veniva
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 1760/2021 24
autorizzato, tra le altre, a «riscuotere il prezzo, rilasciandone quietanza». Veniva poi espressamente previsto in calce che «il presente mandato viene conferito anche nell'interesse del mandatario ai sensi e per gli effetti del
2° comma dell'articolo 1723 del Codice Civile» (doc. 4 parte convenuta).
Non vi è dubbio che la scrittura in esame integri un tipico contratto di mandato, avente ad oggetto il conferimento dell'incarico di eseguire gli atti strumentali e necessari per il raggiungimento di un determinato obiettivo perseguito dal mandante. Dall'interpretazione testuale del contratto risulta,
infatti, che le parti si accordavano nel senso che il mandatario avrebbe dovuto compiere tutti gli atti necessari affinché l'odierno attore potesse vendere i propri diritti di usufrutto e nuda proprietà.
Ne consegue che non si può configurare un'ipotesi di rinuncia abdicativa atteso che la volontà delle parti è stata indirizzata a volere l'effetto dispositivo tipico del negozio dalle stesse concluso. Ai fini della rinuncia abdicativa sarebbe occorso invece un atto o un comportamento, da parte del titolare del diritto,
idoneo a manifestare in modo inequivoco la propria intenzione di spogliarsi dei propri diritti.
Né può valere a rivelare una volontà abdicativa la previsione, tra le facoltà del mandatario, di riscuotere il prezzo atteso che tale autorizzazione non rappresenta una inequivoca volontà di rinunciare al corrispettivo della vendita, potendo il mandante incaricare il mandatario di compiere qualsiasi atto idoneo a realizzare l'utilità del negozio.
Per quanto concerne invece l'affermazione di parte convenuta secondo cui il mandato aveva la finalità
di «compensare il padre per la vendita del 2022», se ne osserva l'ininfluenza sulla connotazione abdicativa o meno della volontà del disponente. Infatti, anche ammettendo che così fosse, tale circostanza potrebbe al più provare la sussistenza di un pregresso rapporto obbligatorio che giustificasse la previsione di un mandato in rem propriam.
Sul punto, è noto infatti che le parti possano convenire che anche il mandatario tragga vantaggio dal proprio agire, fermo restando che l'atto gestorio deve essere compiuto per conto del gerito
(c.d. mandato in rem propriam). Nello specifico, si ha mandato in rem propriam quando il mandato si configura come contratto bilaterale o sinallagmatico, cioè quando, per effetto di un rapporto obbligatorio fra mandante e mandatario, preesistente o costituito all'atto del conferimento del mandato,
l'incarico è un modo di esecuzione o la conseguenza del regolamento di interessi intervenuto tra le parti e l'esecuzione del mandato stesso, oltre a soddisfare un interesse del mandante, arreca un utile al mandatario, utile che deve essere un quid pluris rispetto al semplice diritto al compenso (cfr. Cass. n.
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 1760/2021 25
15436/2000). In tale contesto l'interesse del mandatario non coincide con quello generico a conservare l'incarico o a proseguire l'attività gestoria al fine di conseguire il compenso, essendo, invece, necessario un interesse giuridico del mandatario alla esecuzione dell'incarico, vale a dire un rapporto obbligatorio tra mandante e mandatario generalmente preesistente al mandato o comunque con esso costituito, in cui debitore sia il mandante e creditore il mandatario (cfr. Cass. n. 22753/2017; Cass. n. 1931/1987; Cass.
n. 3992/1993).
In ogni caso, pur ribadendone l'ininfluenza, val la pena sottolineare che le risultanze istruttorie hanno smentito la versione del convenuto. Dalla lettura dei documenti è emerso che con l'atto stipulato in data
2.10.2002 la società “ nella persona del socio accomandatario AR0 Pt_1
e con l'assenso dei soci accomandanti e vendeva allo stesso in AR Controparte_4 Pt_1
proprio una porzione di immobile sita in Castiglion Fiorentino per il prezzo di euro 118.785,00 (doc. 12
e 13 parte attrice). Risulta poi provato che il prezzo dell'acquisto immobiliare veniva pagato tramite assegno da risultando depositato in giudizio copia del detto assegno con relativa girata Parte_1
per versamento nel conto corrente della venditrice (doc. 14 parte attrice) e quietanza da CP_10
parte della Popolare dell'Etruria e del Lazio di versamento dell'assegno nel conto di CP_6 CP_10
(doc. 15 parte attrice). Di conseguenza, non risulta in alcun modo provato dal convenuto, a fronte
[...]
delle specifiche evidenze documentali allegate da parte attrice, che il denaro utilizzato per l'acquisto degli immobili a quest'ultima intestati, provenissero da risorse proprie.
In conclusione, sulla scorta di quanto sopra evidenziato, al contratto di mandato va negata l'efficacia di rinuncia abdicativa del diritto. Tale conclusione si impone proprio in ragione del contenuto della dichiarazione, che non esprime una chiara e compiuta volontà abdicativa. Ne deriva il rigetto dell'eccezione del convenuto.
Sulla revoca del mandato
Alla prima udienza del 13.10.2021 l'attore, con domanda riconvenzionale di riconvenzionale, ha manifestato la volontà di revocare il mandato a vendere l'immobile chiedendo al Tribunale di riconoscere l'esistenza di una giusta causa ai sensi dell'art. 1723, comma 2, c.c.; la domanda è stata reiterata in sede di conclusioni.
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 1760/2021 26
Come già osservato, in calce al contratto le parti espressamente qualificavano il mandato quale mandato in rem propriam richiamando espressamente il disposto dell'art. 1723 c.c. (doc.
4 parte convenuta). Quanto alla irrevocabilità del mandato in rem propriam, la giurisprudenza ne afferma il carattere reale, importando la inefficacia del recesso in assenza di giusta causa. Invero, mette conto osservare che la giusta causa consiste in fatti oggettivamente rilevanti, che incidono sulla corretta esecuzione del mandato e che dimostrano che la continuazione del rapporto sarebbe pregiudizievole per il mandante. Pertanto, non integra una giusta causa il semplice fatto che, per vicende estranee allo svolgimento dei compiti connessi all'esecuzione del mandato, sia in generale scemata la fiducia nella persona del mandatario. In giurisprudenza si è ad esempio affermato che «costituisce giusta causa di
revoca del mandato l'inottemperanza del mandatario ad uniformarsi alle direttive del mandante (nella specie, in
un mandato per l'acquisto di un immobile, è stata ritenuta giusta causa di revoca il rifiuto del mandatario di
chiedere nei confronti del promissario inadempiente la risoluzione del contratto anziché l'adempimento coattivo»
(Cass. n. 368/1974); inoltre la valutazione della «giusta causa deve essere compiuta in base ai principi generali
che regolano la materia della risoluzione per inadempimento» (Cass. n. 25/1967; cfr., altresì, Cass. n.
1542/1968), assumendo perciò rilievo il fatto che deve essere tale da menomare la fiducia nell'esattezza dei successivi adempimenti connessi al mandato. Ancora, sul concetto generale di giusta causa, si è
affermato che «non solo riguardo ai rapporti di lavoro, ma anche in tema di mandato, di società, di apertura di
credito bancario e simili - e cioè in tutti i casi in cui la legge attribuisce particolari effetti ad una 'giusta causa' -,
il concetto di giusta causa si ricollega sempre alla altrui violazione di obblighi contrattuali, o alla violazione dei
doveri di fedeltà, di lealtà, di diligenza o di correttezza, che ineriscono alla natura fiduciaria del rapporto» (Cass.
n. 2454/1966; cfr., altresì, Cass. n. 1602/2000).
Sulla scorta dei principi sopra espressi, quanto affermato e prodotto dal convenuto nel presente giudizio può ritenersi sufficiente ai fini della prova della giusta causa di revoca. Difatti lo stesso convenuto con le proprie difese e contestazioni ha disconosciuto la natura di mandato e di conseguenza i propri connessi obblighi. Basti in questa sede riportare che nel proprio atto di costituzione parte convenuta ha argomentato che «per effetto di tale irrevocabile mandato, il Sig. è quindi facoltizzato a vendere AR
a terzi (oltre che a sé stesso) il fabbricato di cui si discute, libero dal diritto di usufrutto per cui è evidente che con
tale atto il Sig. abbia posto in essere un irrevocabile atto abdicativo che contrasta chiaramente con Parte_1
la legitimatio ad causam»; mentre nella memoria ex art. 183 c.p.c. n. 1 si legge che «la volontà del mandate
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 1760/2021 27
era effettivamente quella di spogliarsi definitivamente del bene e di ogni consequenziale suo diritto in favore del
mandatario, cioè del padre, tant'è che nell'atto non è previsto alcun adempimento a carico di quest'ultimo».
Inoltre, anche prima dell'instaurazione del presente giudizio, vi è traccia in atti che, a fronte della richiesta di parte attrice di rilascio dei beni, rispondeva con e.mail del 29.04.2021 che AR
«sono in possesso di un documento che documenta la mia piena proprietà. Documento depositato presso l'archivio
notarile di Arezzo e credo già in possesso del suo cliente. Documento datato 14 ottobre 2002» (doc. 8 parte attrice).
Deve pertanto rilevarsi come le condotte tenute dal mandatario inequivocabilmente risultino idonee a minare definitivamente la fiducia del mandante quanto al corretto adempimento del mandato stesso nonché degli ulteriori obblighi da questo derivanti. Si osserva d'altronde che circoscrivere l'area delle condotte idonee ad integrare il presupposto della giusta causa di revoca del mandato alle sole rientranti nell'ambito di esecuzione del contratto comporterebbe un'indebita sovrapposizione dei diversi rimedi della revoca per giusta causa del contratto e della sua risoluzione per inadempimento. Il primo rimedio trova difatti la sua giustificazione nel venir meno della fiducia riposta dal mandante nel mandatario con particolare riguardo al futuro corretto adempimento del mandato;
il secondo esige un oggettivo inadempimento, già verificatosi, agli obblighi derivanti da tale contratto.
Risultando perciò integrata la giusta causa, la domanda diretta ad ottenere revoca deve essere accolta.
Sull'obbligo di restituzione degli immobili da parte dei convenuti
In ordine all'occupazione costituiscono dati fattuali certi l'occupazione di detti immobili da parte dei due convenuti citati, e AR CP_2
in sede di interrogatorio formale ha infatti ammesso di occupare la casa «si, dal 2008, CP_2
2009 non mi ricordo di preciso la data;
da lì le chiavi le ho solo io»; a domanda del difensore di parte attrice,
il quale ha rilevato che la stessa risiedeva nell'immobile dal 7.9.2013, ha aggiunto che «prima la residenza
l'avevo a casa di mio fratello, ma dal 2008/2009 sono in questa casa e dopo ho preso questa residenza, non avevo
fretta di cambiare la residenza». Ha poi specificato che «aiutavo i vecchi, ed mamma e papà di Per_6 Per_7
e loro mi hanno detto che potevo, se ne avevo bisogni, stare in quella casa» e che «dopo la morte di CP_1
ed non c'era posto da mio fratello e ho chiesto ospitalità ad e sua moglie perché la casa è Per_6 Per_7 CP_1
di non pago nulla per stare in questa casa, pago spazzatura, luce, gas e acqua». CP_1
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 1760/2021 28
non ha mai contestato di aver occupato gli immobili, deducendo al contrario che dal AR
1995 «relativamente a tutti i compendi di cui è questione, si è comportato uti dominus, non solo perché ha
provveduto a sostenere tutti gli oneri di carattere fiscale ma anche perché li ha mantenuti e ne ha disposto a suo
piacimento senza che il ricorrente abbia mai rivendicato alcuna sua prerogativa o il possesso dei medesimi per cui
il “non uso” ultraventennale risulta conclamato».
Ciò basta a dimostrare la fondatezza della richiesta di restituzione avanzata dall'attore relativamente al fabbricato. infatti, quale nudo proprietario al 50% dell'immobile, non poteva AR
legittimamente concedere a titolo obbligatorio il godimento dell'immobile, dal momento che detto godimento spettava - e spetta tuttora – al titolare del diritto reale di usufrutto. Alla luce della distribuzione di poteri, facoltà ed obbligazioni tra nudo proprietario e usufruttuario normativamente prevista, sarebbe spettato a quest'ultimo concedere eventualmente a titolo obbligatorio a terzi il godimento del bene oggetto del loro usufrutto. Tale conclusione è
agevolmente evincibile dall'intero impianto dell'istituto dell'usufrutto che attribuisce all'usufruttuario il diritto di percepire i frutti non solo naturali ma anche civili ritraibili dal bene oggetto del diritto reale,
ivi compresa la locazione del bene stesso.
Con riferimento ai terreni, la restituzione va invece limitata all'immobile limitrofo all'abitazione poiché
solo rispetto ad essa l'attore ha dimostrato di essere legittimo usufruttuario ai fini della rivendica.
Sulla domanda risarcitoria
Infine, il riconoscimento di un godimento indebito dell'immobile e del terreno che ne costituisce la pertinenza da parte dei convenuti fonda il diritto dell'attore al risarcimento del danno per il mancato utilizzo di quel bene e delle sue capacità reddituali.
Al riguardo, i divergenti e anche recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità sono stati composti da Cass., Sez. Un., n. 33645/2022 per la quale «in caso di occupazione senza titolo di un bene
immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiede il risarcimento non può
essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso
mediante il parametro del canone locativo di mercato. In caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da
parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 1760/2021 29
lo specifico pregiudizio subito, rappresentato dall'impossibilità di concedere il bene in godimento ad altri verso un
corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o di venderlo ad un prezzo più conveniente di quello di
mercato. In tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo,
il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e,
quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare
il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del
convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti
nella comune esperienza;
poiché l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso
di prova, sussiste soltanto per i fatti noti, l'onere probatorio sorge comunque per i fatti ignoti al danneggiante, ma
il criterio di normalità che generalmente presiede, salvo casi specifici, alle ipotesi di mancato esercizio del diritto
di godimento, comporta che l'evenienza di tali fatti sia tendenzialmente più ricorrente nelle ipotesi di mancato
guadagno. In caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del
diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di
esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando,
invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto
sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale».
Il diritto al risarcimento, dunque, nasce con l'occupazione senza titolo o con il permanere dell'occupazione dopo la scadenza del titolo ove questa pregiudichi la concreta possibilità del proprietario di godere del bene ed il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa, quale conseguenza immediata e diretta della violazione, cagionata dall'occupazione abusiva;
in altri termini il nesso di causalità giuridica si stabilisce fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire.
Nel caso in concreto, parte attrice ha allegato: - che a causa dell'impossibilità di usufruire dell'abitazione, era stato costretto a sostenere i costi per il canone di locazione di un'altra unità
immobiliare nella misura di € 350,00 mensili (doc. 10 parte attrice); - che tale contratto di locazione sarebbe scaduto nel mese di maggio 2021; - che vi era già stato diniego al rinnovo da parte della locatrice
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 1760/2021 30
(doc. 11 parte attrice). Successivamente, nelle memorie ex art. 183 c.p.c., ha rappresentato di stare subendo una procedura esecutiva per il rilascio dell'immobile da lui locato (doc. 31 parte attrice).
Quanto ai terreni, ha dedotto che il danno patrimoniale derivava dall'illecita coltivazione e raccolta di frutti da parte del . In ordine al quantum ha prodotto una relazione tecnica di stima del AR
valore di locazione degli immobili (doc. 9 parte attrice).
A fronte delle argomentazioni e delle prove offerte da parte attrice, on ha svolto alcuna AR
contestazione oggettiva sull'an, limitandosi a contestare genericamente il quantum, rimanendo pertanto indiscusso che l'immobile sia occupato dai convenuti, e che lo sia da data anteriore alle prime documentate diffide del difensore dell'attore, che risalgono ad aprile e maggio 2021 (doc. 6, 7 e 27 parte attrice).
Sussiste, quindi, il danno lamentato da parte attrice poiché, da un lato, non potendo godere del fabbricato (materialmente occupato da , con il benestare di che si CP_2 AR
professa pieno ed esclusivo proprietario del bene), si è trovato costretto a sostenere un canone locatizio per un diverso immobile e, dall'altro lato, non ha potuto godere dei frutti naturali del terreno adiacente all'abitazione, materialmente utilizzato da (unico destinatario, dunque, della AR
condanna).
Il diritto risarcitorio, tuttavia, deve essere limitato al periodo successivo alle diffide stragiudiziali
(aprile/maggio 2021, dunque); ed infatti, prima di quel momento non ha materialmente manifestato interesse alla restituzione dei beni, sebbene già da diversi anni occupati, segno evidente del fatto che,
prima di quel momento, i beni non fossero d'interesse per l'attore (il che esclude ex se l'esistenza di un qualche genere di pregiudizio del diritto di godimento).
Passando al profilo quantificatorio, questo giudice ha disposto una consulenza tecnica d'ufficio per la stima del valore locativo dell'immobile. Il CTU geometra nel proprio elaborato, esente CP_11
da vizi logici e congruamente motivato, adottando criterio di stima corretto, ha accertato previo sopralluogo:
a) un'estensione del fabbricato residenziale (identificato al N.C.E.U. del Comune di CO (AR) Foglio
263 – Particella 42 – Subalterno 2) di mq 63.15 di superficie netta ed un valore locativo del cespite di 275
euro/mese al 7.9.2013, e di 272 euro/mese al 20.5.2021;
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 1760/2021 31
b) un'estensione del primo terreno (identificato al N.C.T. del Comune di CO (AR) Foglio 263 –
Particella 343 ex 29) di mq 600 di superficie netta ed un valore locativo del cespite di 42 euro/mese al
2010, e di 42 euro/mese al 31.12.2021.
Dopo il deposito della CTU, il difensore di parte convenuta ha riproposto una serie di contestazioni relative al criterio stima, evidenziate già in sede di osservazioni alla prima versione della relazione trasmessa alle parti, e a seguito delle quali il CTU, nella relazione definitiva, ha aggiornato parzialmente la bozza di perizia, inserendo le correzioni opportune e precisando i parametri di stima adottati. Sul
punto si osserva che le conclusioni cui il CTU è pervenuto nella relazione definitiva appaiono convincenti e condivisibili. In particolare, il consulente ha offerto plurimi dettagli fattuali e di confronto per la determinazione del valore locativo del bene, ciò rende le sue conclusioni stringenti e decisamente congrue in relazione ai dati obiettivi. Ne consegue che, non ravvisandosi alcuna lacuna nella CTU,
questo giudice ritiene di fare propria la stima indicata nella stessa in quanto corretta ed esente da vizi.
In definitiva, e devono essere condannati in via solidale al pagamento AR CP_2
in favore di dell'importo di € 11.696,00 per il periodo da maggio 2021 (epoca Parte_1
immediatamente successiva alla prima documentata richiesta di restituzione, cfr. doc. 6, 7 e 27 parte attrice) a dicembre 2024 (ultimo mese terminato prima della presente pronuncia), oltre ad € 272,00 per ogni mese successivo alla sentenza sino alla data dell'effettivo rilascio.
deve essere condannato al pagamento in favore di dell'importo di € AR Parte_1
1.848,00 per il periodo da aprile 2021 (epoca immediatamente successiva alla prima documentata richiesta di restituzione, cfr. doc. 6 parte attrice) a dicembre 2024 compresi (ultimo mese terminato prima della presente pronuncia), oltre ad € 42,00 per ogni mese successivo alla presente pronuncia sino alla data dell'effettivo rilascio.
Sulle spese di lite
Passando alla regolamentazione delle spese di lite, il parziale rigetto della domanda di rivendica,
unitamente, però, al rigetto di tutte le altre difese svolte dai convenuti, giustifica una limitata compensazione delle spese di lite (nella misura di 1/4), con condanna dei convenuti alla refusione delle spese restanti. Le spese verranno liquidate come in dispositivo, fatta applicazione dei medi tabellari e avuto riguardo allo scaglione di valore indeterminabile, complessità media.
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 1760/2021 32
Le spese di CTU (coincidenti con l'acconto assegnato in sede di conferimento dell'incarico, non avendo poi l'ausiliario proposto istanza di liquidazione del saldo) sono poste in via definitiva a carico solidale delle parti convenute.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando sulle domande come in epigrafe proposte, così
provvede:
▪ rigetta la domanda di rivendicazione promossa da limitatamente all'immobile Parte_1
così identificato: Nuovo Catasto Terreni del Comune di CO (Ar), al Foglio 235, particella
155;
▪ rigetta la domanda riconvenzionale di AR
▪ accerta l'occupazione senza titolo da parte di e dell'immobile AR CP_2
sito in CO (AR) Loc. OS identificato al N.C.E.U. del Comune di CO (AR) al Foglio
263, Particella 42, Subalterno 2 e, per l'effetto, condanna e AR CP_2
all'immediato rilascio dell'immobile, come sopra identificato, libero da cose e persone, in favore di Parte_1
▪ accerta l'occupazione senza titolo da parte di del terreno sito in CO (AR) AR
Loc. OS identificati al N.C.T. del Comune di CO (AR) Foglio 263, Particella 343 (ex 29)
e, per l'effetto, condanna all'immediato rilascio dell'immobile, come sopra AR
identificato, libero da cose e persone, in favore di Parte_1
▪ condanna e in solido tra di loro, al risarcimento del danno in AR CP_2
favore di nella misura di € 11.696,00 oltre ad € 272,00 per ogni mese successivo al Parte_1
dicembre 2024, fino all'effettivo rilascio;
▪ condanna al risarcimento del danno in favore di nella misura di AR Parte_1
€ 1.848,00 oltre ad € 42,00 per ogni mese successivo al dicembre 2024, fino all'effettivo rilascio;
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 1760/2021 33
▪ accerta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1723 c.c. per la revoca per giusta causa del mandato irrevocabile a vendere del 14.10.2002 concluso tra e e, Parte_1 AR
per l'effetto, dichiara la revoca di tale mandato;
▪ compensa le spese di lite nella misura di ¼ e, per l'effetto, condanna e AR CP_2
in solido tra di loro a rifondere in favore di la restante parte delle spese
[...] Parte_1
di lite dallo stesso sostenute, liquidate in complessivi € 8.145,00 oltre IVA, CAP per compensi e in € 214,50 per spese esenti;
▪ pone definitivamente a carico dei convenuti, in via solidale, le spese di CTU.
Così deciso in Arezzo, 9 gennaio 2025
Il giudice
Dott. Federico Pani
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 1760/2021