Sentenza 24 giugno 2014
Massime • 1
L'imputato condannato in contumacia, che sia stato restituito nel termine per impugnare la sentenza di primo grado per non aver avuto effettiva conoscenza del giudizio a suo carico a causa della mancata conoscenza incolpevole della citazione a giudizio, ha diritto di ottenere in appello la rinnovazione della istruzione dibattimentale, trattandosi dell'unica interpretazione degli artt. 175 e 603 cod. proc. pen. conforme agli artt. 24 e 111 Cost., nonché all'art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, così come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 25 novembre 2008 nel caso Cat Berro c. Italia.
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Il condannato in contumacia, una volta che sia stato restituito nel termine per l'impugnazione per non avere avuto conoscenza del procedimento, ha diritto ad ottenere la rinnovazione dell'istruzione in appello, non potendo valere nei suoi confronti le limitazioni per la rinnovazione previste dall'art. 603 c.p.p., in ragione del necessario coordinamento, in linea con l'art. 6 Cedu, tra le disposizioni previste dall'art. 175, comma 2 e art. 603, comma 4: la reintegrazione non può essere effettiva se non integrale e svincolata da oneri o restrizioni di sorta, soprattutto ove l'imputato rimesso in termini abbia richiesto la riassunzione delle prove dichiarative assunte in primo grado, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/06/2014, n. 39898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39898 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FIALE Aldo - Presidente - del 24/06/2014
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - SENTENZA
Dott. ACETO Aldo - Consigliere - N. 1922
Dott. GENTILI Andrea - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro - rel. Consigliere - N. 8616/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
G.A. , nato l'(SS) ;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 9 aprile 2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Alessandro M. Andronio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale Dr. Canevelli Paolo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udito il difensore, avv. Savoia Antonio.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con sentenza del 9 aprile 2014, la Corte d'appello di Bologna ha - per quanto qui rileva - confermato la sentenza del Tribunale di Ravenna del 4 maggio 2010, con la quale l'imputato era stato condannato, per: il reato di cui all'art. 609 bis c.p., per violenza sessuale ai danni di una donna, con la quale aveva avuto una precedente relazione, consumata impedendole di uscire dall'appartamento in cui si trovava, strattonandola, legandola al letto e colpendola al volto;
per lo stesso titolo di reato, consumato con violenza consistita nell'impedire alla stessa donna di uscire dall'abitacolo dell'auto in cui si trovava, bloccandola, tenendola, colpendola al volto.
2. - Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. - Con un primo motivo di doglianza, si rilevano l'erronea applicazione dell'art. 603 c.p.p., comma 4, nonché la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione con riferimento al diniego della Corte territoriale quanto alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale volta all'esame della persona offesa. La difesa ricorda che il ricorrente era stato restituito nel termine per impugnare la sentenza di primo grado ex art. 175 c.p.p. con ordinanza della Corte d'appello del 18 febbraio 2011, nella quale si era affermato che non vi era prova alcuna in ordine ad un'effettiva conoscenza da parte dell'imputato dell'esistenza del procedimento a suo carico. Avrebbe dovuto essere concessa, dunque, la richiesta rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, proprio in considerazione della mancata partecipazione dell'imputato al giudizio di primo grado, essendo del tutto insufficiente la mera possibilità di appellare. Nè il fatto che l'imputato abbia avuto regolare notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari può essere considerato incompatibile con la mancata incolpevole conoscenza del decreto di citazione a giudizio, con la conseguenza che all'imputato devono essere riconosciute in secondo grado la facoltà probatorie che avrebbe potuto esercitare in primo grado. 2.2. - Con un secondo motivo di doglianza, si rileva la violazione dell'art. 336 c.p.p., con riferimento ai reati di sequestro di persona originariamente contestati ai capi 4 e 6 della rubrica, dichiarati estinti per prescrizione. Nonostante tale pronuncia, la Corte territoriale non sarebbe pervenuta ad un giudizio di improcedibilità per mancanza di tempestiva querela rispetto ai reati di violenza sessuale per cui era intervenuta condanna. Non si sarebbe chiarita, in particolare, l'esatta scansione temporale della condotta del prevenuto;
con la conseguenza che il concorso di reati non avrebbe potuto essere ritenuto comunque sussistente. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. - Il primo motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto, con conseguente assorbimento del secondo.
3.1. - Come chiarito dalla più recente giurisprudenza di questa Corte, (sez. 3, 1 dicembre 2010, n. 1805/2011, rv. 249134; sez. 1, 16 aprile 2013, n. 27160 ), il mancato coordinamento fra la nuova formulazione dell'art. 175 (introdotto dal D.L. n. 17 del 2005, convertito dalla L. n. 60 del 2005) e la formulazione dell'art. 603 c.p.p., comma 4 deve essere risolto in via interpretativa nel senso che, nel caso di restituzione nel termine, la mera possibilità di appellare è insufficiente, se non accompagnata da rimedi volti a reintegrare il soggetto nei diritti e nelle facoltà non esercitate in primo grado. Ne consegue che se il soggetto è stato restituito nel termine non avendo avuto conoscenza del giudizio di primo grado a suo carico per mancata incolpevole conoscenza del decreto di citazione a giudizio - come è avvenuto nel caso qui in esame - egli ha diritto alla rinnovazione del dibattimento, anche se risulta dagli atti che egli era a conoscenza del procedimento penale, ad esempio perché raggiunto da una misura cautelare o dalla notificazione del decreto di conclusione delle indagini preliminari, perché ciò che conta è la specifica vocatio in jus per il giudizio di primo grado e, dunque, l'effettiva conoscenza di tale giudizio. Tale interpretazione è, del resto - come precisato da questa Corte con le pronunce richiamate - l'unica conforme con gli artt. 24 e 111 Cost., nonché con l'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come interpretata dalla Corte di Strasburgo (25 novembre 2008, Cat Berro).
3.2. - Ne consegue l'accoglimento del primo motivo di doglianza, che preclude l'esame del secondo motivo, relativo alla connessione fra i sequestri di persona e le violenze sessuali contestati, perché logicamente dipendente dall'esito della rinnovazione dell'istruttoria.
4. - La sentenza impugnata deve essere, dunque, annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna, perché proceda a nuovo giudizio, facendo applicazione dei principi sopra enunciati in tema di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in grado d'appello.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna.
Così deciso in Roma, il 24 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2014