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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 20/06/2025, n. 1112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1112 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
I Sezione Civile
R.G. 813/2024
La Corte D'Appello di NA, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Giuseppe De Rosa Presidente
Antonella Allegra Consigliere
Annarita Donofrio Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. ANTONELLI ALESSIO con domicilio eletto in PIAZZA
UNGHERIA 6 ROMA appellante e
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. PALMIERI MATTEO con domicilio eletto in PIAZZA
GALILEO GALILEI 4 40123 BOLOGNA appellato RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione ritualmente notificato in data 07.062021, Pt_1
conveniva innanzi al Tribunale di NA ,
[...] Controparte_1
socio accomandante al 35% di esponendo Controparte_2
di aver raggiunto un accordo con lui nel marzo 2012 avente ad oggetto lo svolgimento di attività lavorativa per tale società con un compenso fisso mensile di € 600,00 e una percentuale crescente sul fatturato della docenza per i servizi di formazioni erogati, previa attività di formazione da erogarsi dal subordinato all'acquisto da parte sua del 10% della CP_1
partecipazione societaria dell'accomandante al prezzo di € 15.000,00.
Evidenziava di aver pagato l'importo pattuito mediante tre bonifici di €
5.000,00 ma che non si era pervenuti alla sottoscrizione del preliminare per fatto imputabile al che i pagamenti delle proprie competenze, CP_1
fisse e variabili, erano avvenuti in ritardo e solo in parte;
che il CP_1
aveva fornito la formazione solo tramite corsi online, negando collaborazione a fronte di richieste di chiarimento.
Chiedeva conseguentemente l'annullamento del preliminare di cessione delle quote sociali per dolo determinante ex art. 1439 c.c. o per errore essenziale e in subordine la risoluzione per grave inadempimento del medesimo contratto preliminare;
in ulteriore subordine la restituzione di quanto corrisposto a titolo di indebito ex art. 2033 c.c. e, in via ancora gradata, la restituzione del medesimo importo a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.
pag. 2/8 Si costituiva esponendo che l'accordo prevedeva non Controparte_1
solo l'acquisto del 10%, ma anche di un'ulteriore quota del 20% nei successivi 12 mesi;
che la formalizzazione della vendita con atto notarile non era avvenuta per motivi personali del e che questi, nonostante Pt_1
la formazione e il supporto ricevuti, aveva ridotto progressivamente il suo impegno lavorativo per la società, fino a comunicare formalmente il recesso ai sensi dell'art. 2285 c.c. e dell'art. 9 dell'atto costitutivo.
Deduceva inoltre il perfezionamento della cessione delle quote, negozio a forma libera, avvenuta a fronte dei bonifici recanti la causale “per l'acquisizione del 10% delle quote detenute da , cui Controparte_1
faceva seguito il recesso da socio di a conferma della previa Pt_1
acquisizione di tale sua qualità. In subordine, se ritenuta la cessione non perfezionata, eccepiva la prescrizione della domanda di annullamento per dolo e/o errore essenziale;
l'inammissibilità della domanda di risoluzione per inadempimento perché incompatibile col recesso esercitato. Infine, chiedeva rigettarsi le domande subordinate del ex artt. 2033 e 2041 Pt_1
c.c. per mancanza dei relativi presupposti.
Il Tribunale di NA con sentenza n. 114/2024 pubblicata l'11.01.2024, ha preliminarmente dichiarato l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza in forza della clausola compromissoria contenuta nell'atto costitutivo società, e nel merito ha rigettato la domanda proposta da Pt_1
condannando l'attore al pagamento delle spese legali in favore del
[...]
convenuto.
Preliminarmente, il Tribunale rilevava che la domanda attorea di annullamento del contratto preliminare di cessione delle quote per dolo e/o errore essenziale risultava abbandonata, in quanto non riformulata né in pag. 3/8 sede di memoria ex art. 183, co.6, n.1, c.p.c., né in sede di comparsa conclusionale.
Quanto alla domanda di risoluzione dell'accordo preliminare per grave inadempimento, riteneva che la cessione della quota societaria del 10% fosse pienamente valida, risultando provato il perfezionamento della vendita dagli scambi e-mail tra le parti e dai tre bonifici effettuati da a ma non riteneva provato l'inadempimento del . Pt_1 CP_1 CP_1
Riteneva infondate le altre domande svolte dal posto che non era Pt_1
stata raggiunta la prova precisa del contenuto delle ulteriori pattuizioni incorse tra le parti, evidenziando che il pagamento di € 15.000 effettuato dal non poteva dirsi indebito, né configurare un arricchimento ex Pt_1
art. 2041 c.c., essendo stati i bonifici eseguiti non senza causa, ma in virtù di un contratto.
2.- Avverso detta sentenza ha proposto appello, chiedendo Parte_1
l'annullamento del contratto preliminare di cessione delle quote societarie per dolo determinante ex art. 1439 c.c. e/o per errore essenziale e la condanna del alla restituzione della somma di € 15.000,00; in CP_1
subordine, la risoluzione del contratto preliminare per grave inadempimento;
in ulteriore subordine, la restituzione di quanto corrisposto a titolo di indebito e, in via ancora gradata, la restituzione del medesimo importo a titolo di arricchimento senza giusta causa.
Con il primo motivo censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto rinunciata la domanda di annullamento del preliminare di cessione, rilevando che nessuna rinuncia espressa era mai stata manifestata nei propri atti, avendo, invece, richiamato in sede conclusionale le domanda dell'atto introduttivo.
pag. 4/8 Con il secondo motivo censura il rigetto della domanda di risoluzione del contratto per grave inadempimento ex art. 1453 e ss. c.c., ritenendo il provvedimento carente sotto il profilo motivazionale e istruttorio.
Deducendo che, non avendo le parti sostanzialmente mai trovato un accordo sul preliminare, non era possibile imputare al di non aver Pt_1
voluto procedere alla formalizzare davanti a un notaio.
Con il terzo motivo contesta il rigetto delle ulteriori domande formulate, ribadendo che il si è mostrato gravemente inadempiente per non CP_1
aver rispettato il complessivo impegno di cessione delle quote da sottoscrivere e rogitare innanzi a un notaio, per non aver comunicato per iscritto all'altra socia la sua intenzione di cedere le proprie quote né richiesto alla stessa l'approvazione della cessione ai fini dell'efficacia verso la società e verso i terzi;
per non aver risposto alla diffida del 28.3.2013 e per averlo di fatto escluso dalla vita societaria della negandogli CP_2
la necessaria formazione e fornendogli pagamenti parziali e in ritardo.
3.- Si è costituito opponendosi all'appello e insistendo per Controparte_1
la conferma della sentenza impugnata.
Quanto al primo motivo deduce che l'abbandono della domanda di annullamento della cessione risulta dalla memoria ex art. 183, co.6, n. 1,
c.p.c.,
Eccepisce l'inammissibilità del secondo motivo per violazione del requisito della specificità, rilevandone comunque l'infondatezza, risultando in maniera incontrovertibile l'intenzione delle parti di addivenire alla cessione del 10% delle quote della specie tenuto conto della CP_2
corresponsione da parte del dell'intero prezzo, della causale dei Pt_1
pag. 5/8 bonifici, del suo riconoscimento della qualità di socio e della successiva comunicazione di recesso dalla società;
Sul terzo motivo deduce l'inammissibilità della domanda di risoluzione per inadempimento, sia perché incompatibile con il recesso comunicato dal sia perché inutilizzabile per i contratti societari. Pt_1
Ribadisce infine l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 2033 c.c. e l'inammissibilità della domanda ex art. 2041 c.c..
4.- L'appello va accolto.
In ordine al primo motivo si rileva che, come correttamente rilevato dal primo giudice, la domanda di nullità del contratto per dolo e/o errore essenziale risulta abbandonata nella precisazione delle proprie conclusioni formulate nei termini di legge dall'attore in primo grado nella prima memoria istruttoria.
In ordine al secondo e terzo motivo questa Corte ritiene che, sulla base dei documenti di causa, nel caso di specie non sia ravvisabile un accordo chiaro tra le parti nei termini di un incontro tra una precisa proposta ed una conforme accettazione, lì dove lo scambio di mail testimonia una trattativa in fieri che non ha portato ad alcun accordo definitivo sui punti essenziali dell'accordo relativo alla cessione di quote che avrebbe giustificato il pagamento in oggetto.
Nelle ultime mail dell'8.3.2012 intercorse tra le parti si legge che, alla proposta ultima del ha replicato con modifiche ( Pt_1 CP_1 Pt_1
scriveva “il valore della società è stato concordato senza perizia tecnica a
150000 euro. acquisisce nella prima fase iniziale il 10% della Pt_1 CP_2
corrispondente a 15000 euro (in questa prima fase un consulente si
[...]
occupa delle opportune verifiche sulla società già attiva ed operante CP_2
pag. 6/8 Con
nel contempo ha corrisposto un acconto di 5000 euro e Pt_1
corrisponderà gli ulteriori 10.000 euro appena il responso tecnico sarà positivo e verrà formalizzato l'accordo preliminare. Il prezzo delle quote viene bloccato per 12 mesi (a partire da una data da stabilire che potrebbe coincidere con il primo giorno di formazione a NA) entro il quale
si impegna ad acquisire un ulteriore 20%....” e rispondeva Pt_1 CP_1
“La mia richiesta per il 30% delle quote in mio possesso è di 45000 euro, questo valore è da entrambi condiviso e accettato e quindi non potrà essere modificato in aumento o in diminuzione da entrambe le parti in quanto è un elemento essenziale e imprescindibile dell'accordo così come è condiviso il fatto che il 10% viene pagato alla firma del preliminare e il 20% sarà saldato entro 12 mesi dal preliminare. Vorrei fare il preliminare entro la mia partenza ovvero il 23 marzo quindi potremmo fissare come termine ultimo per ricevere il responso del tuo tecnico la data del 20 marzo e fissare come data del preliminare di vendita il 23 marzo. Se vuoi possiamo evitare di aspettare il responso del tuo tecnico e fare un accordo tra di noi che stabilisce che tutti i crediti e tutti i debiti maturati prima della data del preliminare sono a carico o a favore nostro mentre quelli che matureranno dal giorno dopo in avanti sono a carico della società e quindi per il 90% a carico nostro e per il 10% a carico tuo, in questo modo evitiamo il problema del tecnico”)
Dalle medesime mail si evince tuttavia chiaramente che le somme versate dal costituivano il prezzo dovuto per la cessione di quote che le Pt_1
parti avrebbe voluto concludere e, in mancanza del raggiungimento di un preciso accordo nei termini sopra chiariti, sicuramente il versamento di €
15.000,00 da parte del può ritenersi indebito e dà quindi diritto alla Pt_1
pag. 7/8 restituzione dell'importo versato, oltre interessi dalla domanda (ricezione della racc. A/r del 15.4.2013) al saldo.
All'accoglimento dell'appello consegue la condanna dell'appellato alle spese del primo e secondo grado liquidate come in dispositivo per la soccombenza in relazione alle fasi effettivamente svolte con valori minimi in relazione all'effettiva complessità della fattispecie.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , costituito, Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di NA n. 114/2024, ogni altra istanza, domanda ed eccezione respinta, disattesa ed assorbita, ferme le statuizioni della sentenza impugnata non oggetto di modifica, così provvede: accoglie l'appello e condanna alla restituzione in favore di Controparte_1
dell'importo di € 15.000,00 oltre interessi dal 15.4.2013 al Parte_1
saldo; condanna l'appellato alla refusione delle spese in favore dell'appellante che liquida in € 2.540,00 per compensi del primo grado ed € 1.984,00 per compensi del secondo grado, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione Civile della Corte
d'Appello di NA il 17.6.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Annarita Donofrio Giuseppe De Rosa
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
I Sezione Civile
R.G. 813/2024
La Corte D'Appello di NA, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Giuseppe De Rosa Presidente
Antonella Allegra Consigliere
Annarita Donofrio Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. ANTONELLI ALESSIO con domicilio eletto in PIAZZA
UNGHERIA 6 ROMA appellante e
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. PALMIERI MATTEO con domicilio eletto in PIAZZA
GALILEO GALILEI 4 40123 BOLOGNA appellato RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione ritualmente notificato in data 07.062021, Pt_1
conveniva innanzi al Tribunale di NA ,
[...] Controparte_1
socio accomandante al 35% di esponendo Controparte_2
di aver raggiunto un accordo con lui nel marzo 2012 avente ad oggetto lo svolgimento di attività lavorativa per tale società con un compenso fisso mensile di € 600,00 e una percentuale crescente sul fatturato della docenza per i servizi di formazioni erogati, previa attività di formazione da erogarsi dal subordinato all'acquisto da parte sua del 10% della CP_1
partecipazione societaria dell'accomandante al prezzo di € 15.000,00.
Evidenziava di aver pagato l'importo pattuito mediante tre bonifici di €
5.000,00 ma che non si era pervenuti alla sottoscrizione del preliminare per fatto imputabile al che i pagamenti delle proprie competenze, CP_1
fisse e variabili, erano avvenuti in ritardo e solo in parte;
che il CP_1
aveva fornito la formazione solo tramite corsi online, negando collaborazione a fronte di richieste di chiarimento.
Chiedeva conseguentemente l'annullamento del preliminare di cessione delle quote sociali per dolo determinante ex art. 1439 c.c. o per errore essenziale e in subordine la risoluzione per grave inadempimento del medesimo contratto preliminare;
in ulteriore subordine la restituzione di quanto corrisposto a titolo di indebito ex art. 2033 c.c. e, in via ancora gradata, la restituzione del medesimo importo a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.
pag. 2/8 Si costituiva esponendo che l'accordo prevedeva non Controparte_1
solo l'acquisto del 10%, ma anche di un'ulteriore quota del 20% nei successivi 12 mesi;
che la formalizzazione della vendita con atto notarile non era avvenuta per motivi personali del e che questi, nonostante Pt_1
la formazione e il supporto ricevuti, aveva ridotto progressivamente il suo impegno lavorativo per la società, fino a comunicare formalmente il recesso ai sensi dell'art. 2285 c.c. e dell'art. 9 dell'atto costitutivo.
Deduceva inoltre il perfezionamento della cessione delle quote, negozio a forma libera, avvenuta a fronte dei bonifici recanti la causale “per l'acquisizione del 10% delle quote detenute da , cui Controparte_1
faceva seguito il recesso da socio di a conferma della previa Pt_1
acquisizione di tale sua qualità. In subordine, se ritenuta la cessione non perfezionata, eccepiva la prescrizione della domanda di annullamento per dolo e/o errore essenziale;
l'inammissibilità della domanda di risoluzione per inadempimento perché incompatibile col recesso esercitato. Infine, chiedeva rigettarsi le domande subordinate del ex artt. 2033 e 2041 Pt_1
c.c. per mancanza dei relativi presupposti.
Il Tribunale di NA con sentenza n. 114/2024 pubblicata l'11.01.2024, ha preliminarmente dichiarato l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza in forza della clausola compromissoria contenuta nell'atto costitutivo società, e nel merito ha rigettato la domanda proposta da Pt_1
condannando l'attore al pagamento delle spese legali in favore del
[...]
convenuto.
Preliminarmente, il Tribunale rilevava che la domanda attorea di annullamento del contratto preliminare di cessione delle quote per dolo e/o errore essenziale risultava abbandonata, in quanto non riformulata né in pag. 3/8 sede di memoria ex art. 183, co.6, n.1, c.p.c., né in sede di comparsa conclusionale.
Quanto alla domanda di risoluzione dell'accordo preliminare per grave inadempimento, riteneva che la cessione della quota societaria del 10% fosse pienamente valida, risultando provato il perfezionamento della vendita dagli scambi e-mail tra le parti e dai tre bonifici effettuati da a ma non riteneva provato l'inadempimento del . Pt_1 CP_1 CP_1
Riteneva infondate le altre domande svolte dal posto che non era Pt_1
stata raggiunta la prova precisa del contenuto delle ulteriori pattuizioni incorse tra le parti, evidenziando che il pagamento di € 15.000 effettuato dal non poteva dirsi indebito, né configurare un arricchimento ex Pt_1
art. 2041 c.c., essendo stati i bonifici eseguiti non senza causa, ma in virtù di un contratto.
2.- Avverso detta sentenza ha proposto appello, chiedendo Parte_1
l'annullamento del contratto preliminare di cessione delle quote societarie per dolo determinante ex art. 1439 c.c. e/o per errore essenziale e la condanna del alla restituzione della somma di € 15.000,00; in CP_1
subordine, la risoluzione del contratto preliminare per grave inadempimento;
in ulteriore subordine, la restituzione di quanto corrisposto a titolo di indebito e, in via ancora gradata, la restituzione del medesimo importo a titolo di arricchimento senza giusta causa.
Con il primo motivo censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto rinunciata la domanda di annullamento del preliminare di cessione, rilevando che nessuna rinuncia espressa era mai stata manifestata nei propri atti, avendo, invece, richiamato in sede conclusionale le domanda dell'atto introduttivo.
pag. 4/8 Con il secondo motivo censura il rigetto della domanda di risoluzione del contratto per grave inadempimento ex art. 1453 e ss. c.c., ritenendo il provvedimento carente sotto il profilo motivazionale e istruttorio.
Deducendo che, non avendo le parti sostanzialmente mai trovato un accordo sul preliminare, non era possibile imputare al di non aver Pt_1
voluto procedere alla formalizzare davanti a un notaio.
Con il terzo motivo contesta il rigetto delle ulteriori domande formulate, ribadendo che il si è mostrato gravemente inadempiente per non CP_1
aver rispettato il complessivo impegno di cessione delle quote da sottoscrivere e rogitare innanzi a un notaio, per non aver comunicato per iscritto all'altra socia la sua intenzione di cedere le proprie quote né richiesto alla stessa l'approvazione della cessione ai fini dell'efficacia verso la società e verso i terzi;
per non aver risposto alla diffida del 28.3.2013 e per averlo di fatto escluso dalla vita societaria della negandogli CP_2
la necessaria formazione e fornendogli pagamenti parziali e in ritardo.
3.- Si è costituito opponendosi all'appello e insistendo per Controparte_1
la conferma della sentenza impugnata.
Quanto al primo motivo deduce che l'abbandono della domanda di annullamento della cessione risulta dalla memoria ex art. 183, co.6, n. 1,
c.p.c.,
Eccepisce l'inammissibilità del secondo motivo per violazione del requisito della specificità, rilevandone comunque l'infondatezza, risultando in maniera incontrovertibile l'intenzione delle parti di addivenire alla cessione del 10% delle quote della specie tenuto conto della CP_2
corresponsione da parte del dell'intero prezzo, della causale dei Pt_1
pag. 5/8 bonifici, del suo riconoscimento della qualità di socio e della successiva comunicazione di recesso dalla società;
Sul terzo motivo deduce l'inammissibilità della domanda di risoluzione per inadempimento, sia perché incompatibile con il recesso comunicato dal sia perché inutilizzabile per i contratti societari. Pt_1
Ribadisce infine l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 2033 c.c. e l'inammissibilità della domanda ex art. 2041 c.c..
4.- L'appello va accolto.
In ordine al primo motivo si rileva che, come correttamente rilevato dal primo giudice, la domanda di nullità del contratto per dolo e/o errore essenziale risulta abbandonata nella precisazione delle proprie conclusioni formulate nei termini di legge dall'attore in primo grado nella prima memoria istruttoria.
In ordine al secondo e terzo motivo questa Corte ritiene che, sulla base dei documenti di causa, nel caso di specie non sia ravvisabile un accordo chiaro tra le parti nei termini di un incontro tra una precisa proposta ed una conforme accettazione, lì dove lo scambio di mail testimonia una trattativa in fieri che non ha portato ad alcun accordo definitivo sui punti essenziali dell'accordo relativo alla cessione di quote che avrebbe giustificato il pagamento in oggetto.
Nelle ultime mail dell'8.3.2012 intercorse tra le parti si legge che, alla proposta ultima del ha replicato con modifiche ( Pt_1 CP_1 Pt_1
scriveva “il valore della società è stato concordato senza perizia tecnica a
150000 euro. acquisisce nella prima fase iniziale il 10% della Pt_1 CP_2
corrispondente a 15000 euro (in questa prima fase un consulente si
[...]
occupa delle opportune verifiche sulla società già attiva ed operante CP_2
pag. 6/8 Con
nel contempo ha corrisposto un acconto di 5000 euro e Pt_1
corrisponderà gli ulteriori 10.000 euro appena il responso tecnico sarà positivo e verrà formalizzato l'accordo preliminare. Il prezzo delle quote viene bloccato per 12 mesi (a partire da una data da stabilire che potrebbe coincidere con il primo giorno di formazione a NA) entro il quale
si impegna ad acquisire un ulteriore 20%....” e rispondeva Pt_1 CP_1
“La mia richiesta per il 30% delle quote in mio possesso è di 45000 euro, questo valore è da entrambi condiviso e accettato e quindi non potrà essere modificato in aumento o in diminuzione da entrambe le parti in quanto è un elemento essenziale e imprescindibile dell'accordo così come è condiviso il fatto che il 10% viene pagato alla firma del preliminare e il 20% sarà saldato entro 12 mesi dal preliminare. Vorrei fare il preliminare entro la mia partenza ovvero il 23 marzo quindi potremmo fissare come termine ultimo per ricevere il responso del tuo tecnico la data del 20 marzo e fissare come data del preliminare di vendita il 23 marzo. Se vuoi possiamo evitare di aspettare il responso del tuo tecnico e fare un accordo tra di noi che stabilisce che tutti i crediti e tutti i debiti maturati prima della data del preliminare sono a carico o a favore nostro mentre quelli che matureranno dal giorno dopo in avanti sono a carico della società e quindi per il 90% a carico nostro e per il 10% a carico tuo, in questo modo evitiamo il problema del tecnico”)
Dalle medesime mail si evince tuttavia chiaramente che le somme versate dal costituivano il prezzo dovuto per la cessione di quote che le Pt_1
parti avrebbe voluto concludere e, in mancanza del raggiungimento di un preciso accordo nei termini sopra chiariti, sicuramente il versamento di €
15.000,00 da parte del può ritenersi indebito e dà quindi diritto alla Pt_1
pag. 7/8 restituzione dell'importo versato, oltre interessi dalla domanda (ricezione della racc. A/r del 15.4.2013) al saldo.
All'accoglimento dell'appello consegue la condanna dell'appellato alle spese del primo e secondo grado liquidate come in dispositivo per la soccombenza in relazione alle fasi effettivamente svolte con valori minimi in relazione all'effettiva complessità della fattispecie.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , costituito, Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di NA n. 114/2024, ogni altra istanza, domanda ed eccezione respinta, disattesa ed assorbita, ferme le statuizioni della sentenza impugnata non oggetto di modifica, così provvede: accoglie l'appello e condanna alla restituzione in favore di Controparte_1
dell'importo di € 15.000,00 oltre interessi dal 15.4.2013 al Parte_1
saldo; condanna l'appellato alla refusione delle spese in favore dell'appellante che liquida in € 2.540,00 per compensi del primo grado ed € 1.984,00 per compensi del secondo grado, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione Civile della Corte
d'Appello di NA il 17.6.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Annarita Donofrio Giuseppe De Rosa
pag. 8/8