Sentenza 11 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 11/04/2003, n. 5721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5721 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2003 |
Testo completo
DI POSTA SSA E ARTA O IR M ALI ESENTE ALL G ina20 S , A LO BLICA ITALIANA N L DO O IN NOME DEL POPOL0 5 72 1 / 0 3 B Le DA (An.19 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Angelo GRIECO - Presidente R.G.N. 17945/00 PANEBIANÇO Rel. Consigliere Cron.12772 Dott. Ugo Riccardo Consigliere Rep. Dott. Donato PLENTEDA Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere Ud.17/12/02 Dott. Giuseppe Maria BERRUTI Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: SO GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BRUNETTI, но 24 presso l'avvocato VINCENZO rappresentato e difeso dall'avvocato CLAUDIO FABRICATORE, giusta mandato a margine del ricorso;
ricorrente -
contro
D'MB TO, PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI NAPOLI;
- intimati avverso la sentenza n. 486/00 della Corte d'Appello di 2002 NAPOLI, depositata 118/03/00; 2367 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 17/12/2002 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLCIMENTO DEL PROCESSO Con Зелтеля З del 16.9.1999 Tribunale di Napoli che già in precedenza con pronuncia dei 10.2.1998 aveva dichiarato 10 scioglimento cel matrimonio civile contracto da AL LU C - regolava i loro rapporzi D'AM RO La patrimoniali ed i rapporti con figlia minore. 11 particolare, affidava la piccola Alessia alla madre, determinando i giorni e ie ore in cui padre poteva tonerla Con anche con r ferimento al periodi festivi ed estivi, e poreva а carico do_ AL assegro Mensilc di 1.400.000 di Cui f. 500.000 per l'ex moglie e 900.000 a titolo di per i mantenimento della figlia. T. decisione veniva impugnata dal AL ed ell'esito del giudizio, nel quale si costituiva la D'AM, ia Corte d'Appoilo di Napoli Con sentenza del 18.2-8.3.2000 modificava in parte le disposiziori relative ai tempi ed ai pericci in cui il paare poteva tenere con sé la minora determinava l'assogno divorzile in 400.000 mensile, fermo restando il concorso al mantenimento dolla figlia nella misura di 900.000, entramoi da Li rivalutarsi annualmente dal Febbraio del 2001. 3 Rolalivemonte all'assegno divorzile ed in particolare alla specifica questione cre sarebbe stato consurate in questa sede, escludeva la Corte d'Apoc lo che la 'AM non avesse ottemperato al 'caere della prove che le incombova in orgine presenza dei presupposti per la liquidazione do 'assegno di divorzio, rilevando che un tale onere insorge solo in ordine ai fatti contestaci o comunque nor desumibili dagli elementi probatori emorsi e non già ione = fatti pacifici o già emergenti dallo prove in attı. в Al riguardo, osservava come Losso pacifico tra Le porti che ia D'AM, benchè laureala in . ettere, nor evesse una stabile ocupazione e si dedicasse provalentemente alla Ourd doila casa ہے della figlia, prestando solo qualche occasionale supplenza scolastica, come del resto era risultato dalle dichiarazioni rose in sede i comparizionc avanti a _ Presidente ce! Tribunale, senza che la controparte avesse obiettato alcunchè su punto, nemmeno nel prosieguo del giudizio. F Riteneva, quindi, irrilevante A Tancata produzione della denuncia dei redditi che avrebbe cat que documentazo un reddito certamente rodeato ed не desivanrе da un'occupazione sporadica + occasionale nonché, in SODSC meramente figurativo, dall'abitazione in cui conviveva con i genitori e Je rig a ed acquistata verosimilmente con il contribut determinante del genitori medesimi, coobbligazi al pagamento del mutuo ipotecario. Precisava poi che in seco di soparazione, n _ 1993, i coniugi avevano concordato חגי assegno 300.000 per mensile Ali £ 800.000, ' moglie e !! 500.000 per la figlia, che attualmente 1 AL poteva Contare BU un reddito mensile mento di £ 3.250.000, comprensivo della 13° e della 14 mensilità, e che abitava in un appartamento di cai ora comproprietario, 2ncic 30 corrispondeva alla sorella per l'utilizzo l'importo d f 300.000. Riteneva comunque infine, riconsiderando Te ciepoltivo condizioni economiche, di ridurre 'assegno divorzile in 400.000 Tensile, como sopra precisalo. Avvorsc tale Rentenza propone ricorso per cassazione AL LU, deducerdo un unico motivo di censura. MOTIVI DELLA DECIS ONE unico motivo di ricorso AL LU CC 1 violazione 0 Falsa applicazione degil cenuncia bli art . 2697 C.C. 115 116 C.P.C. A 5 della Legge 5 898/70, COTE modificate dall'art. 10 della Legge 74/87, nonché omessa e contraddistoria motivazione. Tiamenta cte ia Corze d'Appello abbia ritenuto la in quanto con contestata 1'in ficienza p ro va redoituale della 'AM, senza considerare che i lalli allogazi da una parte possono considerarsi in linea di principio pacifici solo se siano stati eap. Lai Lamento ammessi dalla contreparte e che nel caso in esame la posizione da lui assunta in ordine all'assegno divorzile stata utt'altro cho acquiescente alle richieste dolla D'AM ē comportava quindi la necessi à della produzione in giudizio delle dichiarazioni Fiscali al Fine di l'effortiva situazione patrimonialo od ve rif ica re evitara affermazioni apoditticho. Deduce altresì che il dislivello economico fra i due coniugi non sufficiente per 1.1 riconoscimento dell'asaegno divorzi o, essendo necessaria, dala 6 S a natura esclusivamente assistenziale, 1'inadeguatezza dei mezzi de_ coninge richiedente per mantenere Fe ore di vila analogo a quello tenuto durante il matrimonio, inadeguatezza cie гог poteva essere unicamente dalle dichiarazioni dej reddit.i rotta di G scla parte. Sogliono ancora che apoditticamente la Corte d'Appello ha ritenuto che ت و ت 6 la D'AM avesse acquistato l'appartamento con prevalente denaro del geritori e che af fini della valutazione delle condizioni economiche della parte rich ecente dove essere UZ presente anche il valore degli immobili pur se improduitivi perché direita. Osserva infineoggetto di utilizzazione che in ogni le dedotto violazioni 5j BORD determinazione del 'assegno, ripercosse nella assolutamente ingiustificato nel suo amontare, T o ivo di ricorso in esame, articolato su tre distinti profili volti ad inficiare ia determinazione dell'assegno divorzile operato dalla Corte d'Appello, è infondalo. Quanto a prito, riguardante 'affermazione delia Corte d'Appello nella parte in cui avrebbe ritenuto che non si poneva 11 problema di onere della prova sull'insufficienze rodd tuale D'AM in quanto si traccava di circostanza pacifica fra le parti, ricorro le mostra di non ave± collo appieno i senso della Considerazione cortenute nell'impugnate sentenza la quale sul Danto, Ie rilevare il superamento do l'onere della nor si prova per mancanza di contestezione, r' ferita dizettaninte allo condizion economiche Hi della donna, giudicale precarie, bonsi ad alcune T circostan o di fat lo da cui tali condizioni na dedotro. oza, 700 V'Ò dubbio che ordine a tali circostanze, costituite dalla Ca di una stabile occupazione, Tini ata a qualche supplenza sco stica quale insegnante di lct:ere, nonché dalla rilevata recessità di dedicarsi alla casa od a la cura della figlia, nemmeno Con il presente ricorso, come tealè si soltolineato, sonc state loro veridicità, cor ja avanzat.e riserve sulle consequorza che ogni vai azione al riguardo operata dalla Corto d'Appello, anche ammessO per ipotesi una sua sindacabilità in questa sodo, deve ritenersi estranea alla presento impugnazione. Bon diversamente Sui piano giuridico sí pongono le valutazioni che da tali circostanze sono state desunte dalla Corte 'Appello nell'esamo delle condizioni economiche, non essendovi spazio in tale ambito per sindacato di legittimità, nemmeno sotto il profilo del difetto di notivazione quar:Lo 1'impugnata Sentenza na espresso Je ragioni della jnumilità della produzione della dict araziono dai recditi con ziferimento appunto alla procaria condizione economico che dalle citate promesse ha tenuto che discendesse. ب ت ہ 8 Par quanto riguarda il secondo profilo relativo alla mancanza di una valutazione ponderata i due redditi, deve escludersi che la Corte d'Appello, nell'accertare il dislivello economico fra coniugi, abbia tenuto presente e considerato SO_0 i redd o de Ga sso. E' slato già evidenziato in ordine al primo profilo riferimento operato ca.l giudice merito al carattere precario dell'insegnamento che cost Lu scc, alic stat.), nica fonte di reddito della D'AM. A cić si aggiunga i rilievo alle d i ol À di inserimento in selcori lavorativi diversi anche per la presenza di 1103 bambina in giovanissima età. _ I' Cale contesto dove ritenersi quindi priva fondamento, in quanto non rispondente ia dedottaall'effettivo contenuto della sentenz erroneità del criterio adottato, essendo stato il giudizic in ordine al diritto all'assogno divorzile ed alla 3 4 determinazione frutto di 1178 valutazione comparata delle condizioni economiche dei due coniugi della assoluta inadeguatezza del reckaite, peraltro precario, della D'AM rispetto al Larore di vila tenuto in costanza di Ratrimonio. रं Né agli effetti di una cale comparazione può ritenersi estranea l e ore considerazione Fattoofferta calla Corte d'Appolo c basata che già in sede di separazione, nel 1993, era stato concordato in assegno di poco inferiore ( 300.000) zispetto a quello conosciuto ir questa sede, Sen za che condizioni economicho del AL fossero el frattempo peggiorate. Relativamente, infine, al terzo profilo con cui si Jeduce necessità di Lener prescate anche si 1'appartamento acquistato dalla D'AM, Osserva che la Corte d'Appelic гon ha omesso considorare ancho taic circostanza, ma a parte il Tatto che na evidenziato la disponibilità anche da parle del AL, sia pure in comproprietà con la sorella, de l 'appartamento in CLi abita, по ב:: rio mensionato sostanzialmente la ri avanza ai ini in esame, rilevando che, F essendo J Lei intestato, esso è stato verosimilmente acquistalo, anche per marcar za appunto da parte sua di reuditi adoquati, con apporto, almeno provalente, dei genitor con cui vive, ccobbligati al pagamento del Luo, 11 ricorso deve essere, pertanto rigettato. Nulla deve essere disposto :n ordine alle н 10 RG 17.945, spose, non essendosi la controparte costituita.
P.Q.M.
T.A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigotta l -icorso. Roma, 17.12.2002 Presidenty I Consigliero est. Mg. Ri nse from a e CORTECSON IL CANCELLIERE Andrad statical TAPE 2003 LIERE 11