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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/02/2025, n. 931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 931 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - ottava sezione civile - in persona dei magistrati
Dr. Alessandro Cocchiara Presidente
Dr. Antonio Quaranta Consigliere
Dr. Alberto Canale Consigliere est.
riunita in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa in grado di appello iscritta al n. 406 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 con
OGGETTO: somministrazione di energia elettrica e vertente
TRA
con sede in Boscoreale alla via Marra n. 117 (P. Iva Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea P.IVA_1
Manzillo (C.F. ) e Vincenzo Mercurio (C.F. ) in virtù di CodiceFiscale_1 CodiceFiscale_2
procura alle liti prodotta in sede di iscrizione a ruolo telematica della causa e con loro elettivamente domiciliata in Napoli al Corso A. Lucci n. 130 presso lo studio dell'avv. Vincenzo Filosa.
APPELLANTE
E
(già denominata con sede legale in Roma al Controparte_1 Controparte_2
Viale Regina Margherita n. 125 (C.F. n. ) in persona del procuratore speciale avv. Perrotta P.IVA_2
Carmine, abilitato alla rappresentanza societaria giusta procura per notar di Roma del 28.02.2019, Persona_1
elettivamente domiciliata in Napoli al Corso Umberto I n. 237 presso l'avv. Renato Notari (C.F.
[...]
) da cui è rappresentata e difesa in virtù di procura alle liti apposta in calce alla comparsa di C.F._3
costituzione in sostituzione di precedente difensore depositata in primo grado il 02.10.2015.
APPELLATA
NONCHE'
pagina 1 di 17 (già con sede legale in Roma alla Via Ombrone n. 2 (C.F. Controparte_3 Controparte_4
), in persona del procuratore speciale abilitato alla rappresentanza societaria giusta P.IVA_3 CP_5
procura per notar di Roma del 17.07.2019, elettivamente domiciliata in Napoli al Corso Umberto Persona_1
I n. 237 presso l'avv. Renato Notari (C.F. ) da cui è rappresentata e difesa in virtù di CodiceFiscale_3
procura alle liti apposta in calce alla comparsa di costituzione in sostituzione di precedente difensore depositata il 02.10.2015.
APPELLATA
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello di Napoli, in totale riforma della Sentenza appellata,
così provvedere: a) - accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla Parte_1
ad in relazione all'accertamento del 09.08.2012 ed alla
[...] Controparte_2
conseguente fattura n. 0638010601036479 con scadenza 09.10.2012 o, in via subordinata, ridurre la misura del
dovuto; b) - condannare la a restituire alla Controparte_2 Parte_1
la somma di € 16.797,66 pagata in corso di causa per la fattura n. 0638010601036479 ovvero,
[...]
in via gradata, alla restituzione delle somme ritenute comunque non dovute per la stessa fattura n.
0638010601036479; in ogni caso con rivalutazione monetaria ed interessi di mora sino al soddisfo;
c) -
condannare le società convenute/appellate, in solido tra loro, a sopportare integralmente le spese della CTU
espletata in primo grado;
d) - condannare le società convenute/appellate, in solido tra loro, al pagamento di
spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori
antistatari. A questo punto i procuratori costituiti chiedono che la causa sia trattenuta in decisione con la
concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”.
PER LA S.P.A. SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta
ogni contraria istanza, così provvedere:
1. rigettare, per i motivi esposti in comparsa, il gravame proposto da
, poiché infondato in fatto ed in diritto;
2. per l'effetto, Parte_1
confermare integralmente la sentenza n. 1725/19 resa dal Tribunale di Torre Annunziata il 05/07/2019 e
pubblicata in pari data;
3. condannare parte appellante al pagamento di spese e competenze del grado. Chiede,
infine, assegnarsi la causa la sentenza con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”.
PER LA S.P.A. : “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, Controparte_3
pagina 2 di 17 così provvedere:
1. rigettare, per i motivi esposti in comparsa, il gravame proposto da Parte_1
, poiché infondato in fatto ed in diritto;
2. per l'effetto, confermare integralmente la
[...]
sentenza n. 1725/19 resa dal Tribunale di Torre Annunziata il 05/07/2019 e pubblicata in pari data;
3.
condannare parte appellante al pagamento di spese e competenze del grado. Chiede, infine, assegnarsi la causa
la sentenza con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 29.09.14 ha riferito di Parte_1
svolgere attività di produzione e vendita di pasta fresca e prodotti da forno nonché attività di bar nei locali siti in
Boscoreale alla via Marra n. 117 e che l'energia elettrica necessaria allo svolgimento delle attività aziendale veniva fornita dalla a cui aveva sempre pagato i consumi periodicamente fatturati. Controparte_2
Ha ancora riferito l'istante che, con comunicazione del 26.02.2013, la le Controparte_6
richiedeva il pagamento della fattura n. 0638010601036479 emessa per l'importo di € 16.797,66 a seguito dell'accertamento ispettivo avvenuto in data 09.08.2012 preannunziando, in mancanza, una sospensione della fornitura. In occasione di tale accertamento gli agenti verificatori avevano infatti individuato e rimosso un presunto allaccio abusivo costituito da un cavo multipolare di sezione 4 x 6 mm2 il quale, a detta dei verbalizzanti, consentiva un prelievo illegale di un quantitativo di energia elettrica direttamente dalla rete di distribuzione, non registrato dal misuratore, in parallelo con quello contabilizzato.
In occasione dell'accesso del 09.08.2012 non era stato tuttavia verificato che tale cavo, la cui stessa esistenza era ignota al legale rappresentante della società istante, alimentasse effettivamente l'impianto elettrico dell'attrice ed inoltre gli accertatori non avevano rilevato i cosiddetti “dati di targa” delle apparecchiature elettriche presenti nei locali, da cui poter desumere l'energia assorbita, procedendo ad una stima dei consumi basata solo sulla sezione del cavo rinvenuto nel corso dell'accertamento, senza tener conto neppure dei cicli effettivi di produzione, e retrodatando inspiegabilmente il prelievo illecito di energia al maggio del 2010.
Al fine di evitare il distacco della fornitura, benché la somma richiesta non fosse dovuta o comunque non corrispondesse a quella realmente dovuta, la società attrice si era vista a questo punto costretta a chiedere una rateizzazione dell'importo fatturato incaricando al contempo un proprio tecnico di fiducia il quale redigeva una perizia da cui poteva evincersi la piena corrispondenza tra i consumi registrati dal contatore e quelli presumibili in base alle capacità di assorbimento delle apparecchiature elettriche presenti in loco ed ai loro tempi pagina 3 di 17 di utilizzo.
Tanto premesso, ha convenuto la innanzi al Parte_1 Controparte_2
Tribunale di Torre Annunziata chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: a) accertare e dichiarare che nulla è
dovuto alla società convenuta con riferimento alla verifica ispettiva del 09.08.2012 e alla fattura n.
0638010601036479 o, in subordine, individuare il minor importo eventualmente dovuto in base alle risultanze istruttorie;
b) condannare la a restituire alla la somma Controparte_2 Parte_1
fatturata di € 16.797,66 ovvero le somme accertate come non dovute con rivalutazione e interessi.
La , costituitasi tempestivamente in giudizio, ha dedotto che, in seguito alla Controparte_2
liberalizzazione del mercato dell'energia, i propri compiti erano limitati alla vendita dell'elettricità prelevata dalla rete dai propri clienti e che veniva fatturata in base ai consumi comunicati dalla società distributrice, ossia dalla , a cui erano attribuiti, per legge, anche i compiti di verifica dell'esistenza di Controparte_4
eventuali prelievi abusivi.
Era stata dunque la ad accertare l'esistenza del contestato prelievo fraudolento Controparte_4
di energia elettrica e ad operare la ricostruzione in via presuntiva dei consumi non registrati dal contatore,
comunicando alla società venditrice gli esiti del proprio accertamento con nota del 13.08.2012 a fronte della quale la convenuta aveva provveduto all'emissione della fattura in questione limitandosi moltiplicare il numero di Kwh indicatile dal distributore per il prezzo dell'energia pattuito con il contratto di somministrazione.
Ciò premesso la convenuta ha invocato il rigetto della domanda avversaria chiedendo, in via riconvenzionale, l'accertamento dell'obbligo della di pagare la somma fatturata di € 16.797,66 e Parte_1
la sua condanna al pagamento delle somme non ancora corrisposte all'esito della rateizzazione in corso.
Nel giudizio ha poi spiegato intervento volontario l' che, operata una Controparte_4
ricostruzione dei propri ruoli e funzioni assolutamente in linea con quanto dedotto dalla società convenuta, ha riferito che in data 09.08.2012 propri agenti verificatori avevano effettuato un controllo sul misuratore di energia istallato presso i locali della convenuta redigendo, alla presenza dei C.C. di Boscoreale e del marito della legale rappresentante della sig. , un verbale del seguente tenore: Parte_2 Parte_3
“Congiuntamente ai Carabinieri di Boscoreale si constata e si fa constatare al sig. che Parte_3
l'impianto utilizzatore dell'attività commerciale viene alimentato abusivamente tramite un Parte_1
CP_ cavo di sezione 4 x 6 mm2 collegato direttamente sulla nostra linea (allaccio parallelo). Tale allaccio
pagina 4 di 17 CP_ abusivo veniva realizzato con l'intercettazione della nostra linea sotto traccia previa sbucciatura
(decorticazione) della stessa. Tale stato di fatto consentiva di prelevare energia elettrica senza che la stessa
venisse registrata e successivamente fatturata. La derivazione abusiva è stata rimossa e repertata”.
Quanto poi alla scelta di procedere alla ricostruzione dei consumi prendendo in considerazione il periodo compreso tra l'01.06.2010 ed il 09.08.2012, la società interventrice ha dedotto e documentato che la data iniziale considerata dipendeva dal fatto che il giorno 31.05.2010 era stato effettuato un precedente controllo ispettivo sul contatore in questione, con emissione di un'altra fattura integrativa per la quale era in corso un piano di rateizzo,
essendosi accertata un'ulteriore manomissione così descritta nel verbale a suo tempo redatto: “…Tolto il
misuratore dalla sua base è stato ancora constatato e fatto constatare al presente sig. che i Parte_3
tiranti in plastica, le viti e il sigillo che bloccano la calotta risultano manomessi. Tale stato di fatto consente di
accedere all'interno del misuratore e manomettere la normale registrazione…infatti dalla verifica tecnica
eseguita al misuratore si evidenzia un errore % di registrazione negativo pari a -57%”.
Protestata la correttezza del proprio sistema di stima dei consumi di energia nell'arco temporale in questione, effettuata tenendo conto delle caratteristiche dell'impianto parallelo con cui l'attrice bypassava l'impianto di misura, l'interventrice ha quindi concluso per il rigetto della domanda attorea.
La causa, concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., è stata istruita assumendo le prove testimoniali richieste dalle parti e disponendo una consulenza tecnica d'ufficio le cui risultanze sono state tempestivamente contestate dalla convenuta e dall'interventrice in ragione del fatto che l'ausiliare, nel determinare i consumi presunti di energia della , aveva tenuto conto di una scrittura privata a lui irritualmente Parte_1
consegnata in assenza di contraddittorio, solo nel corso delle operazioni peritali, dal c.t.p. dell'attrice e da cui si evinceva che una parte delle apparecchiature elettriche presenti nei locali erano state ricevute in comodato d'uso dall'attrice successivamente alla verifica ispettiva dell'agosto del 2012. Per tale motivo veniva conferito al c.t.u.
l'incarico suppletivo di ripetere l'indagine senza tener conto del documento in questione.
La causa è stata quindi decisa con sentenza pubblicata il 05.07.2019 e non notificata la quale ha rigettato la domanda attorea, ha dichiarato cessata la materia del contendere con riguardo alla riconvenzionale proposta dalla , ha condannato l'attrice al rimborso delle spese sostenute dalla convenuta, ha Controparte_2
compensato le spese tra l'attrice e l'interventrice ed ha posto il costo della c.t.u. a carico di parte attrice sulla scorta della seguente motivazione:
pagina 5 di 17 “La domanda principale è infondata e va rigettata. Essa in realtà si fonda sulla asserita illegittimità
CP_ della procedura di verifica effettuata dai dipendenti dell' in data 09.08.2012. Tale assunto, a parere di
questo Giudice, non trova alcun riscontro probatorio. Ed invero l'accertamento, avvenuto in presenza dei
Carabinieri di Boscoreale e del sig. , marito della rappresentante legale della società attrice, Parte_3
ha acclarato la presenza di un allaccio abusivo direttamente alla rete di distribuzione che consentiva di
prelevare energia elettrica con alcuna limitazione di potenza e senza che venisse conteggiata.
Il rappresentante della società attrice, invitato ad esporre delle osservazioni, si limitò a dichiarare di
nulla sapere. Ne consegue che l'assunto di parte attorea, secondo cui la stessa non avrebbe mai prelevato
illegalmente energia elettrica essendo l'esistenza del cavo del tutto ignota al legale rappresentante della società
attrice, non appare credibile ed è smentito dalla documentazione fotografica realizzata dai verificatori e dagli
agenti di Polizia giudiziaria e riconosciuta e confermata in sede di prova testimoniale.
Infine si osserva al riguardo che, non potendo ritenersi che il detto allaccio sia stato realizzato senza
alcun intento di utilizzarlo, parte attrice non ha fornito alcuna prova che la manomissione sia stata posta in
essere o che di essa si sia avvantaggiata persona diversa.
Accertato che vi è stata una manomissione del misuratore con il conseguente prelievo illecito di energia
elettrica, e che ciò è attribuibile all'attrice, è necessario accertare, altresì, se la richiesta di pagamento sia
congrua atteso che secondo l'attore sarebbe stato pagato interamente quanto consumato.
A tal proposito, per quanto concerne la diversa valutazione fatta dal C.t.u nella relazione e nei
chiarimenti successivi, circa la differenza di consumi prima e dopo l'accertamento, bisogna soffermarsi sulla
rilevanza di quanto dedotto da parte attrice in ordine all'ampliamento dell'attività aziendale a partire dal
giugno 2012 che giustificherebbe l'aumento dei consumi accertati dopo la verifica.
Tale assunto ampliamento dei locali, unitamente alla presunta stipula di un contratto di comodato d'uso
di attrezzature, è rimasto totalmente privo di riscontro probatorio. Infatti, il documento di cui all'allegato D
della c.t.u, che si riferisce al comodato, non può essere posto a base della decisione perché non ritualmente
acquisito al giudizio ed in ogni caso privo di data certa e comunque indicante una data, 21.12.2012, successiva
all'accertamento. Inoltre, l'unico teste non dipendente e non legato da rapporti di parentele con la società
attrice dichiara in proposito all'ampliamento dell'attività di non esserne a conoscenza. Conseguentemente
bisogna riferirsi a quanto accertato dal c.t.u in sede di chiarimenti resi in data 2.11.2017.
pagina 6 di 17 Lo stesso riferisce che, escludendo il comodato d'uso delle apparecchiature al servizio del locale
CP_ ristorante e giardino esterno, le doglianze dell' in merito all'impegno di potenza nel periodo di riferimento
del 01.06.2010 (indicato quale termine iniziale atteso che il 31.05.2010 vi era stato altro accertamento fiscale)
al 9.08.2012 (data di verifica in cui fu rinvenuto il cavo abusivo) possono essere giustificate e che dai calcoli
effettuati, in base alla documentazione agli atti di causa, la differenza tra il consumo di energia fatturato e
CP_ quanto richiesto con la fattura emessa dall' appare congrua con i calcoli di consumo medio effettuarti ed
ammontanti all'incirca a 91.202 KWH (vedi tabella C allegata)
In ordine alla domanda riconvenzionale della convenuta va dichiarata la cessata materia del
contendere atteso l'avvenuto completo pagamento della fattura, confermato anche da Controparte_2
[...
. (…)”.
§§§§§§
Con atto notificato il 27.01.2020 ed iscritto a ruolo il 03.02.2020 Parte_1
ha tempestivamente appellato tale sentenza chiedendo a questa Corte di riformarla integralmente
[...]
accogliendo la domanda proposta in prime e condannando le società appellate al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio da distrarre in favore dei propri difensori.
Con ordinanza del 26.06.2020, stante l'omesso rispetto dei termini a comparire e la mancata costituzione degli appellati, è stata disposta la rinnovazione della citazione in appello entro un termine perentorio all'uopo assegnato. Curato tale adempimento, si sono costituite sia la Controparte_7
chiedendo il rigetto dell'appello.
[...]
La causa, acquisito il fascicolo di primo grado, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni fissando un'udienza successivamente sostituita dalla concessione di un termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. Scaduto il termine per il deposito di tali note, il cui contenuto è stato trascritto in epigrafe, la causa è stata introitata in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art 190 c.p.c.
per il deposito degli scritti difensivi finali.
§§§§§§
Con il proposto appello deduce che a torto il tribunale ha ritenuto di poter far Parte_1
discendere dalla mera presenza di un cavo di allaccio abusivo, reperito nel corso dell'accertamento del
09.08.2012, l'esistenza di un prelievo di energia elettrica aggiuntivo rispetto a quello già conteggiato e fatturato pagina 7 di 17 sebbene tale circostanza non sia stata dimostrata.
Altrettanto erroneamente il tribunale avrebbe poi valorizzato, ai fini probatori, la circostanza che il sig.
benché richiesto, non abbia saputo fornire alcuna spiegazione in merito all'esistenza di detto cavo dal Pt_3
momento che, in occasione del sopralluogo, non era presente la legale rappresentante della Pt_1 Parte_1
, ma il di lei marito, le cui dichiarazioni non potevano avere alcuna rilevanza.
[...]
Ulteriore errore era poi consistito nel ritenere non dimostrato quanto dedotto dall'attrice in merito al fatto che, per quanto risultasse vero che dopo la rimozione del cavo avvenuta il 09.08.2012 veniva rilevato e fatturato un maggior consumo, la circostanza era dipesa dal pieno utilizzo del locale ristorante e del giardino attrezzato,
con correlato maggior funzionamento dei relativi macchinari ed impianti elettrici, a seguito del contratto di comodato d'uso concluso il 21.12.2012 poiché i testi escussi avevano confermato sia la stipula di tale contratto che il maggior utilizzo del locale ristorante e del giardino attrezzato.
Il Tribunale aveva inoltre errato nel ritenere non ritualmente acquisito agli atti del giudizio il contratto di comodato d'uso del 21.12.12 e nel reputarlo irrilevante ai fini probatori, perché privo di data certa, come pure nel trarre conferma della sua non veridicità per il fatto che uno dei testi attorei aveva riferito di non essere a conoscenza di un ampliamento dell'attività commerciale dell'appellante nonostante la circostanza fosse stata confermata da tutti gli altri testi.
Il Tribunale aveva poi incautamente condiviso le risultanze dell'elaborato suppletivo del 02.11.2017, con cui il c.t.u. giungeva a ravvisare una compatibilità tra i consumi contabilizzati dalla fattura in contestazione e l'utilizzo dell'azienda senza alcun ampliamento dovuto al comodato d'uso di apparecchiature elettriche nel periodo 01.06.2010/09.08.12. In un primo momento il c.t.u. aveva infatti confermato la compatibilità tra i pregressi consumi fatturati e quelli “ricavabili” dall'allaccio elettrico rinvenuto sul posto, di fatto smentendo la circostanza che l'attrice avesse consumato la maggiore energia rispetto a quella registrata dal contatore.
Erroneamente il Tribunale aveva infine ritenuto ammissibile l'intervento volontario spiegato nel giudizio dalla il quale era, invece, inammissibile non potendosi ravvisare alcun interesse Controparte_4
meritevole di tutela alla base dello stesso. Ciò in quanto non era in discussione il corrispettivo dovuto sulla base dei dati di consumo forniti dal distributore ma, piuttosto, un importo determinato sulla base di consumi meramente presuntivi ed indimostrati.
Approfondendo tali censure, l'appellante deduce che il tribunale avrebbe dovuto ritenere superficiale ed pagina 8 di 17 CP_ erroneo l'accertamento del prelievo abusivo compiuto dai verificatori e delle sue conseguenze in termini di consumo. I verbalizzanti, per operare la ricostruzione dei consumi effettivi, non si erano infatti basati sulle capacità di assorbimento energetico delle apparecchiature elettriche rinvenute in loco (evincibile dai dati tecnici di ciascun apparecchio) ma solo sulla capacità di portata del cavo elettrico, la cui sezione misurava 4 x 6 mm2.
Ciò in quanto la sezione del cavo era indicativa solo del quantitativo di elettricità teoricamente prelevabile per cui, da essa, non poteva trarsi la prova dell'entità di energia elettrica effettivamente consumata dall'attrice,
né era veritiera l'affermazione dei verificatori secondo cui “al momento della verifica non è stato
possibile…rilevare i dati di targa degli utilizzatori” poiché tanto il consulente di parte quanto il c.t.u. avevano tranquillamente individuato la capacità di consumo di tutte le apparecchiature della Parte_1
[...]
Muovendo da tali dati, ed acquisendo dalle maestranze informazioni sul ciclo produttivo dell'azienda e sui tempi di funzionamento delle singole apparecchiature elettriche, il c.t.p. ing. tramite la relazione in atti, Per_2
aveva quindi correttamente accertato che vi era piena corrispondenza tra i consumi stimabili in base alla capacità
di assorbimento delle apparecchiature elettriche ed i consumi registrati dal contatore.
Le informazioni sulla cui base il c.t.p. aveva effettuato la propria verifica erano state poi confermate dai testi di parte attrice. Il teste aveva infatti indicato i tempi e i modi di impiego dei macchinari Testimone_1
aziendali alimentati ad elettricità dal maggio 2010 all'agosto 2012 specificando: “Tanto so perché utilizzavo
giornaliermente parte di queste apparecchiature”. Lo stesso teste aveva inoltre confermato anche la circostanza indicata nel capo 3 della memoria istruttoria attorea, e cioè che “nell'anno 2012 veniva realizzata la zona
esterna scoperta sul retro del locale”, riferendo, in particolare, che “il giardino ha funzionato nel giugno luglio
del 2012”. Il teste in questione aveva inoltre confermato le circostanze di cui ai capi 4 e 5 della predetta memoria istruttoria precisando, con riferimento al capo 5, che “nel periodo invernale nel pomeriggio non si
faceva produzione ma solo decorazione o altre attività manuali”. Il sig. aveva altresì confermato il capo 6 Tes_1
della prova, secondo cui “nell'anno 2012 le zone esterne scoperte dell'attività hanno funzionato solo nei mesi di
giugno, luglio ed agosto ed esclusivamente negli orari serali”, nonché la circostanza di cui al capo 8 secondo cui
“in data 09.08.2012 in occasione dell'accertamento a seguito del distacco del contatore da parte degli
accertatori tutti i macchinari e gli impianti ad alimentazione elettrica della cessavano il Parte_1
funzionamento”. Le stesse circostanze sin qui indicate erano state poi confermate anche dagli altri due testi pagina 9 di 17 attorei, e . Parte_3 Testimone_2
Alle stesse conclusioni del perito di parte attrice era poi pervenuto anche il c.t.u. ing. con Per_3 CP_8
il suo primo elaborato. Il consulente., dopo aver individuato tutti i macchinari e gli apparecchi alimentati ad energia elettrica e le relative potenze di assorbimento, aveva infatti così concluso: “Da quanto riportato si
deduce che la potenza complessiva è di 68,483 Kw, dei quali 24,300 KW sono stati impegnati dal locale
ristorante con annesso giardino esterno: le attrezzature dell'attività di ristorazione e giardino esterno
impegnano una potenza pari a oltre il 35% della potenza totale (24,300/68,487 = 35,48 %). Sulla scorta delle
fatture fornite dal consulente tecnico della parte attrice (allegato A), si è proceduto ad elaborare una tabella che
CP_ riporta i consumi in KWh fatturati dall' alla società attrice dal dicembre 2010 al Dicembre 2014 (periodo
ante e post verifica). Detta tabella è allegata con la lettera B. Inoltre, è stata elaborata una seconda tabella,
allegato C, che confronta i consumi medi giornalieri in KWh degli stessi periodi negli anni prima e dopo la
verifica. Sia il Sig. , marito della titolare , che i consulenti tecnici di parte Parte_3 Parte_1
attrice, Ing. e Ing. , hanno dichiarato che l'attività di ristorazione ha avuto Persona_4 Persona_5
inizio ad Agosto 2012, e cioè subito dopo la verifica inoltre il CTP della parte attrice, Ing. CP_2 Per_5
ha consegnato al sottoscritto anche una copia del contratto di comodato d'uso delle attrezzature
[...]
utilizzate nel locale ristorazione, allegato D. Si fa notare che dopo la verifica si è avuto un incremento dei
consumi mediamente del 50%. Detto risultato scaturisce analizzando il consumo degli stessi periodi pre e post
verifica come da tabella dell'allegato B. L'aumento di potenza impegnata dall'attività, dopo la verifica,
potrebbe essere attribuita ai consumi delle attrezzature a servizio della sala ristorazione e giardino esterno. Per
quanto detto, potrebbe apparire congruo il consumo e quindi il prelievo di energia regolarmente fatturato alla
parte attrice prima della verifica;
è possibile quindi che non si sia verificato un prelievo fraudolento di energia
nel periodo 1.5.2010 al 9.8.2012”.
Dopo il deposito dell'elaborato tecnico, controparte aveva tuttavia eccepito l'irrituale acquisizione durante le operazioni peritali del contratto di comodato d'uso di apparecchiature elettriche, chiedendo la sua espunzione dal giudizio, ed il c.t.u., redigendo la consulenza suppletiva secondo le indicazioni ricevute dal tribunale, aveva ignorato la documentazione contestata affermando: “…il sottoscritto c.t.u. elaborò una tabella con l'indicazione
CP_ dei consumi in Kwh fatturati dall' alla società attrice dal dicembre 2010 a novembre 2014 (tabella A).
Inoltre, fu elaborata una seconda tabella nella quale furono riportati i consumi medi giornalieri e mensili dei
pagina 10 di 17 periodi pre e post verifica. Utilizzando i dati riportati nelle precedenti Tabelle A e B, è stata redatta una terza
tabella C che riporta un raffronto tra i consumi medi giornalieri e mensili dei periodi pre e post verifica. Da
essa si evince che nel mese di agosto c'è una differenza tra i consumi pre e post verifica al giorno di 116 Kwh,
per settembre 107 Kwh, per ottobre 87 Kwh, per novembre 81 Kwh, per dicembre di 138 Kwh, per il mese di
gennaio di 109 Kwh, per febbraio di 92 Kwh, per marzo di 109 Kwh, per aprile di 123 Kwh, per maggio di 103
Kwh, per giugno di 135 Kwh, per luglio di 143 Kwh. Moltiplicando lo scarto medio giornaliero per il n. di
giorni del mese si ha l'energia utilizzata mensilmente prima e dopo la verifica…in tal modo si considerano tutte
le apparecchiature in funzione senza prendere in considerazione il contratto di comodato d'uso; pertanto
all'energia fatturata dal 01/06/2010 al 09/08/2012 va aggiunto lo scarto di energia media di 91.202 Kwh…
Conclusioni: Escludendo il comodato d'uso delle apparecchiature al servizio del locale ristorante e giardino
esterno, le doglianze dell in merito all'impegno di potenza nel periodo nel periodo…dal 01/06/2010 al CP_2
09/08/2012 possono essere giustificate e dai calcoli effettuati dal sottoscritto…la differenza tra il consumo di
CP_ energia fatturato nel periodo di riferimento e quanto richiesto con la fattura emessa dall' (considerando
come già in dotazione ed esistente nell'esercizio commerciale i macchinari di tutto il comodato d'uso) appare
congrua con i calcoli di consumo medio effettuati dal sottoscritto che ammontano all'incirca a 91.202 Kwh”.
La prova della istallazione e dell'uso di quelle attrezzature elettriche solo in epoca successiva o coeva alla verifica dell'agosto 2012, a ben vedere, era stata tuttavia già fornita dall'attrice attraverso le rese testimonianze le quali avevano confermato che il giardino e la zona destinata ad attività di ristorazione avevano cominciato a funzionale solo nell'estate dell'anno 2012.
§§§§§§
L'appello deve essere rigettato perché infondato a cominciare dalla censura relativa alla mancata dichiarazione di inammissibilità dell'intervento volontario spiegato nel giudizio dalla Controparte_3
che, a dire della , non sarebbe titolare di alcun interesse meritevole di tutela atto a Parte_1
giustificare il suo ingresso nel giudizio.
All'intervento ad adiuvandum in considerazione è infatti sotteso un interesse giuridicamente rilevante e qualificato, determinato dall'esistenza di un rapporto giuridico sostanziale fra adiuvante e adiuvato e dalla necessità di evitare che nella propria sfera giuridica possano ripercuotersi eventuali conseguenze dannose prodotte dagli effetti riflessi o indiretti del giudicato di futura formazione.
pagina 11 di 17 Il Distributore, a seguito della liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica avviata dal D. lgs.
16.03.1999 n. 79 in attuazione della direttiva 96/92/CE, è infatti il soggetto che, in virtù di una concessione governativa, ha il compito di trasportare e di consegnare ai clienti finali l'energia elettrica attraverso le reti di distribuzione in media e bassa tensione di cui cura la manutenzione, intervenendo quando si verificano guasti o problemi con il contatore, oppure quando si devono effettuare nuovi allacciamenti della corrente elettrica. Anche
la lettura dei consumi è poi un compito del Distributore in quanto essa avviene tramite i contatori che, come evidenziato, appartengono alla società di distribuzione la quale è responsabile della loro installazione,
manutenzione e verifica come pure della raccolta, validazione e ricostruzione dei dati di consumo e della loro trasmissione alle imprese che si occupano della vendita dell'energia immessa sulla rete ai clienti finali.
Tutto ciò evidentemente non avviene a titolo gratuito. Se è infatti vero che il Distributore non partecipa alla stipula dei contratti di somministrazione di energia con gli utenti finali, i quali hanno rapporti solo con le imprese fornitrici, è anche vero che queste ultime fatturano il corrispettivo dell'energia venduta ai consumatori finali sulla base dei dati di consumo ricevuti dal Distributore procedendo anche all'incasso degli oneri di trasporto e gestione del contatore, da riversare all'impresa di distribuzione, i quali sono costituiti da una quota fissa e da una quota variabile individuata in proporzione al consumo di energia somministrata.
Tutto ciò rende palese l'ammissibilità dell'intervento spiegato nel presente giudizio della
[...]
, vale a dire della società che: a) ha compiuto la verifica ispettiva del 09.08.2012 procedendo CP_7
all'individuazione ed alla rimozione di un allaccio abusivo costituito da un cavo multipolare di sezione 4 x 6
mm2 avente lo scopo di prelevare dalla rete di distribuzione un quantitativo di energia non registrato in parallelo a quello ufficiale;
b) ha curato la ricostruzione dei consumi non registrati dal contatore trasmettendo il dato relativo ai Kwh evasi alla S.p.A. Enel Servizio Elettrico Nazionale che, sulla sua base, ha emesso la fattura n.
0638010601036479 di € 16.797,66 che è attualmente oggetto di controversia.
L'intervento adesivo dipendente, previsto dall'art. 105 co. 2 c.p.c., è infatti consentito tutte le volte in cui il terzo interventore sia titolare di un interesse non di mero fatto ma giuridico nel senso che il terzo deve essere titolare, come nella fattispecie in esame, di un rapporto giuridico connesso con quello dedotto in lite da una delle parti, o da esso dipendente, tale che la propria posizione sia suscettibile di essere pregiudicata, in via indiretta o riflessa, dal disconoscimento delle ragioni che il soggetto adiuvato sostiene contro il proprio avversario (cfr. in termini cass. n. 12758/1993, cass. n. 1111/2003 e cass. n. 25145/2014).
pagina 12 di 17 §§§§§§
Infondate sono anche le altre censure formulate dalla società appellante. Sul punto occorre innanzi tutto evidenziare come il processo ordinario di cognizione risultante dalla novella di cui alla L. n. 353 del 1990 e dalle sue successive modifiche sia caratterizzato da una rigida sequenza procedimentale la quale prevede in prima battuta il compimento di attività finalizzate all'individuazione del “thema decidendi” e la successiva definizione del “thema probandi”.
In altri termini le parti sono tenute dapprima ad indicare i fatti rilevanti in funzione della decisione da assumere così da poter individuare quelli contestati su cui dovrà svolgersi l'istruttoria attraverso l'articolazione di prove dirette e contrarie. Tutto ciò seguendo una scansione temporale caratterizzata da preclusioni e decadenze le quali non possono essere aggirate dalla parte che vi sia incorsa mediante la successiva introduzione di nuovi temi d'indagine.
Ciò che non è stato tempestivamente allegato o contestato non potrà pertanto essere neppure provato in quanto esula dal thema decidendi così come si è in precedenza cristallizzato. Del tutto correttamente, una volta chiusa la fase deputata alla definitiva determinazione del thema decidendi, non vanno quindi presi in considerazione i fatti non tempestivamente allegati dal soggetto interessato.
Ciò premesso, occorre passare ad evidenziare come nell'atto introduttivo della lite e nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. della non sia presente il benché minimo accenno ad un ampliamento Parte_1
dell'attività aziendale, in origine limitata all'esercizio di un bar ed alla produzione e vendita di pasta fresca e prodotti da forno, che sarebbe avvenuto soltanto dopo la verifica ispettiva del 09.08.2012, destinando talune aree anche all'attività di ristorazione e procurandosi la disponibilità di apparecchiature elettriche deputate al suo svolgimento, con conseguente incremento dei consumi energetici.
Tali circostanze, di non poco rilievo ai fini decisori, non sono state neanche provate in via documentale e,
a ben vedere, non sono state neppure dedotte, sia pur tardivamente e perciò del tutto inutilmente, allorché si è
proceduto alla capitolazione della prova testimoniale con la seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c.
Ai testi non è stato infatti chiesto di riferire quali apparecchiature funzionanti ad elettricità fossero rispettivamente presenti nei locali aziendali prima e dopo la data spartiacque del 09.08.2012 e tanto meno di confermare che, dopo tale data, alle originarie attività aziendali di somministrazione al pubblico di bevande e di produzione di pasta e prodotti da forno si aggiungeva quella di ristorazione con acquisto di ulteriori pagina 13 di 17 apparecchiature elettriche funzionali a tale scopo.
Nei capi 3 e 6, senza nessuna ulteriore specificazione, ci si limitava infatti ad affermare che “nell'anno
2012 veniva realizzata la zona esterna scoperta sul retro del locale” e che “nell'anno 2012 le zone esterne
scoperte dell'attività hanno funzionato solo nei mesi di giugno, luglio ed agosto ed esclusivamente negli orari
serali”. Con i capi 4 e 5 veniva poi chiesto ai testimoni di riferire quali fossero gli orari osservati dalla
[...]
durante il ciclo produttivo mentre i capi 1 e 2 contengono un elenco di apparecchiature Parte_1
funzionanti ad elettricità, tutte relative all'attività di bar e di produzione di pasta e prodotti da forno (macchina per caffè espresso, macina caffè, banco frigo gelati, frullino frappè, impastatrice, armadio frigo, etc.) con la richiesta ai testi di riferire non già se quelle erano tutte le apparecchiature elettriche utilizzate nell'attività
aziendale prima della verifica ispettiva ma se le apparecchiature elencate erano o meno presenti in loco.
Il thema decidendi, per come delineatosi con l'atto introduttivo della lite e con la prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., aveva dunque ad oggetto soltanto l'attendibilità del criterio di ricostruzione dei consumi
CP_ impiegato dall' (basandosi solo sulle dimensioni e caratteristiche del cavo abusivamente istallato a monte del contatore e non anche sulla considerazione dell'energia assorbita dagli apparecchi elettrici presenti in loco e degli orari osservati durante il ciclo produttivo) nonché la correttezza del periodo temporale preso in esame ai fini di tale ricostruzione (di cui la convenuta e l'interventrice hanno esaustivamente e condivisibilmente chiarito le ragioni) e la prova del prelievo abusivo ma non anche la non coincidenza tra le apparecchiature presenti in azienda prima e dopo la verifica ispettiva e l'espansione dell'attività aziendale dopo tale verifica che, di conseguenza, neppure potevano essere provate e che, comunque, nemmeno erano state esplicitamente dedotte in sede di capitolazione della prova.
È dunque solo nel corso delle indagini peritali che, con un vero e proprio “coup de theatre”, i consulenti di parte dell'attrice ed il sig. , marito della legale rappresentante della , Parte_3 Parte_1
CP_ dichiaravano al c.t.u. che “l'attività di ristorazione ha avuto inizio ad Agosto 2012 e cioè dopo la verifica
consegnando all'ausiliare un contratto di comodato d'uso datato 21.12.2012 ed avente ad oggetto tutta una serie di apparecchiature elettriche funzionali all'esercizio di tale attività (bistecchiera, friggitrice, forno a convenzione,
piastra panini, cappa con espulsore, lavapiatti, affettatrice, etc.). Ciò posto, appare evidente come tali allegazioni tardive e tale documentazione prodotta dopo lo spirare dei termini di legge sia stata indebitamente considerata dal consulente tecnico d'ufficio allorché fu redatto il primo elaborato peritale.
pagina 14 di 17 L'accertamento di fatti principali diversi da quelli dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni compiuto dal c.t.u. nel rispondere ai quesiti sottopostigli dal giudice, a meno che vengano in considerazione eccezioni rilevabili anche d'ufficio, determina infatti la violazione del principio della domanda e del principio dispositivo ed è fonte di una nullità assoluta che è rilevabile d'ufficio o, in mancanza, costituisce un motivo di impugnazione suscettibile di essere fatto valere ai sensi dell'art. 161 c.p.c. (cfr. in termini Cass. S.U. n.
3086/2022). Allo stesso modo l'accertamento da parte del c.t.u. di fatti secondari diversi da quelli dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni salvo, quanto a queste ultime, che si tratti di fatti rilevabili d'ufficio, come pure l'acquisizione di documenti in violazione del principio del contraddittorio o diretti a provare i fatti principali dedotti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni, che è onere delle parti provare, è sanzionata da nullità relativa ex art. 157 c.p.c., rilevabile ad iniziativa di parte nella prima difesa o istanza successiva all'atto viziato o alla notizia di esso (così Cass. S.U. n. 3086/2022 cit. e Cass. 17916/2022).
Nella fattispecie in esame, essendo mancata l'allegazione e la prova nei termini e modi di legge del fatto che ha acquistato la disponibilità delle apparecchiature elettriche deputate alla Parte_1
ristorazione solo dopo la verifica ispettiva del 09.08.2012, non potrà dunque tenersi conto di tale circostanza ai fini della nella verifica della congruità tra i consumi energetici registrati prima e dopo la rimozione dell'allaccio abusivo che, a dire della convenuta e dell'interventrice, consentiva prelievi paralleli non contabilizzati.
Del tutto correttamente il giudice di primo grado ha dunque chiesto al c.t.u. di ripetere le indagini senza tener conto dei fatti e dei documenti per la prima volta dedotti e prodotti solo nel corso delle indagini peritali in quanto il thema decidendi, per come delineatosi con l'atto introduttivo della lite e con la prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., ha ad oggetto soltanto l'attendibilità del criterio di ricostruzione dei consumi impiegato
CP_ dall' basandosi sulla sezione del cavo abusivo e la prova dell'esistenza del lamentato prelievo abusivo.
Ad entrambi tali quesiti l'elaborato suppletivo ha fornito risposta positiva. Il c.t.u. ha infatti accertato che,
dopo la verifica ispettiva del 09.08.2012, vi è stato un incremento di circa il 50% dei consumi registrati come era del resto logico attendersi dal momento che, come giustamente evidenziato dal giudice di prime cure, è del tutto irrealistico pensare che un allaccio abusivo sia stato realizzato senza l'intenzione di utilizzarlo come pure ipotizzare che la manomissione sia avvenuta all'insaputa della e che di essa si sia Parte_2
avvantaggiato un soggetto diverso dall'intestatario della fornitura.
Allo stesso modo il rinnovo delle indagini peritali ha condotto ad accertare l'attendibilità del criterio di pagina 15 di 17 ricostruzione dei consumi non contabilizzati adoperato dal Distributore in quanto il prelievo abusivo di Kwh
individuato dal c.t.u., previa rilevazione della capacità di assorbimento di tutte le apparecchiature aziendali e tenuto conto, come richiestogli dal tribunale, anche di quanto emerso dalla prova testimoniale circa gli orari osservati nel ciclo produttivo, è risultato sostanzialmente coincidente con quello accertato dalla società di distribuzione e comunicato alla società di vendita per la conseguente fatturazione.
Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con riconoscimento dei compensi medi previsti per le cause di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00 dal
DM n. 147 del 13.08.2022.
Occorre infine dare atto dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione prevista dall'art. 13 co.
1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115 che ha per oggetto il versamento, da parte di chi ha proposto un'impugnazione rigettata nel merito o dichiarata inammissibile, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Napoli - ottava Sezione civile - con definitiva pronunzia sulla causa di appello di cui in narrativa, così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto da in vista della riforma Parte_1
della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1725/2019 pubblicata il 05.07.2019.
2) Condanna al rimborso delle spese del giudizio di Parte_1
appello sostenute dalla e dalla che si liquidano, per Controparte_3 Controparte_1
ciascuna di dette parti, in € € 5.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese in misura pari al 15% di detti compensi ed accessori di legge.
3) Dà atto dell'applicabilità, a carico di , di una sanzione Parte_1
pari al contributo unificato dovuto per la proposizione dell'appello.
Così deciso in Napoli, in camera di consiglio, il 24.02.2025
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST.
Dr. Alessandro Cocchiara Dr. Alberto Canale
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione dell' dr.ssa Antonella Mauriello. CP_9
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