Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 13/03/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 17008/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Michele Posio Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 17008/2024 R.G. promosso da
( ) (avv. DAU GIULIA) Parte_1 C.F._1
e
) (avv. DAU GIULIA) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 1/2/2025.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “1) i coniugi si sono preventivamente accordati per vivere separatamente nel Per_ reciproco rispetto e secondo i prescritti obblighi soprattutto nei confronti della figlia minore;
2) la casa coniugale sita in
Vestone (BS), Via Ottorino Garosio n. 4, individuata al Catasto Fabbricati di Vestone al foglio 7, particella 472, sub. 5, ca t.
A/3, di proprietà esclusiva per l'intero del sig. (doc. 09), verrà assegnata al sig. , unitamente agli Parte_1 Parte_1 arredi ed elettrodomestici che la compongono;
3) i coniugi danno atto che la sig.ra ha già provveduto a Parte_2 lasciare la casa coniugale, avendo asportato i suoi effetti personali e quanto altro a lei necessario, previo accordo con il sig.
, il quale dichiara di aver espressamente autorizzato la sig.ra ad allontanarsi dalla casa Parte_1 Parte_2 coniugale nel periodo transitorio intercorrente tra separazione di fatto e formalizzazione della separazione di diritto, senza che ciò possa considerarsi fonte di addebito per violazione dell'obbligo di coabitazione di cui all'art. 143 c.c. né di alcuno degli altri obblighi di cui al medesimo articolo;
4) la figlia minore è affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, Persona_2 con collocazione al 50% in capo ad entrambi compatibilmente con gli impegni lavorativi e scolastici di ciascuno e della minore, con abitazione e residenza principale e anagrafica presso il padre;
5) la madre preleverà la minore e la terrà presso la propria abitazione, anche con pernotto, accordandosi di volta in volta con il padre;
6) i genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà
1
8) il sig. provvederà al pagamento nella misura del Parte_1
100% delle spese straordinarie che non prevedono il previo consenso come da convenzione del Tribunale di Brescia del
16.7.2016; 9) le spese che prevedono il previo consenso, come da convenzione del Tribunale di Brescia del 16.7.2016, saranno altresì sostenute dal sig. nella misura del 100%, ma solo se concordate con la sig.ra 10) i Parte_1 Parte_2 coniugi si danno atto di essere economicamente indipendenti e pertanto ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento autonomamente e dichiarano di non aver da pretendere nulla nei confronti dell'altro; […] 13) in merito al profilo ricognitivo della minore , si evidenzia che ella attualmente frequenta la scuola primaria paritaria San Giuseppe in Salò (BS); Persona_2 svolge l'attività extrascolastica del nuoto (una volta a settimana), frequenta un corso di musica ed il catechismo;
le attività quotidiane, sia quando si trova con la madre che quando si trova con il padre, consistono perlopiù nel gioco libero e nello svolgimento dei compiti scolastici (doc. 17); 14) in merito al profilo programmatico della minore , si evidenzia che Persona_2 ella si accinge a frequentare la classe quinta della scuola elementare San Giuseppe sopra indicata ed a ricominciare, dopo la pausa estiva, lo svolgimento delle attività scolastiche ed extrascolastiche di cui al punto che precede (doc. 17); 15) i coniugi forniscono reciprocamente il più ampio assenso al rilascio del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio anche per la figlia minore;
16) i coniugi danno atto di aver tra loro già definito ogni questione economica;
17) le spese e i compensi legali relativi al presente procedimento saranno sostenute dal sig. il quale si impegna a tenere manlevata dalle stesse Parte_1 la sig.ra ed a non chiedere per esse rimborso alcuno”. Parte_2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 19/02/2011, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Montichiari (BS) (atto n. 2, parte II, serie A, anno 2011).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; pone le spese di lite a carico del sig. Parte_1
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 13/02/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Michele Posio Andrea Marchesi
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