Articolo 3 della Legge 7 febbraio 1979, n. 29
Articolo 2Articolo 4
Versione
24 febbraio 1979
Art. 3.

Gli oneri residui eventualmente derivanti dall'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, primo e terzo comma, e all'articolo 2, terzo comma, restano a carico della gestione presso la quale opera la ricongiunzione.
Entrata in vigore il 24 febbraio 1979
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente