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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 05/12/2025, n. 5336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5336 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________ Addì _____________
REPUBBLICA ITALIANA
Rilasciata spedizione in forma IN NOME DEL POPOLO ITALIANO esecutiva all'Avv.
TRIBUNALE DI ER ______________________
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro in Per ___________________ persona del Giudice Dr. FA LE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 7409 R.G.L. 2024, promossa
DA
rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Parte_1
Il Cancelliere TODARO, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso
lo studio di questi, all'indirizzo PEC indicato in ricorso;
Ricorrente
C O N T R O
rappresentato e difeso dall'Avv. DELIA CERNIGLIARO, CP_1
giusta procura generale richiamata in memoria, ed elettivamente
domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dell'Istituto, in Palermo,
Via Laurana 59;
Resistente
OGGETTO : RIPETIZIONE DI INDEBITO.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi
All'esito del deposito di note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza del
5/11/2025 ha pronunciato SENTENZA, avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1
DISPOSITIVO
Definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti costituite;
Rigetta il ricorso.
Dichiara interamente compensate, fra le parti, le spese processuali.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15/05/2024, adì questo Parte_1
Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza e premesso di essere stato titolare di prestazione assistenziale per invalidità civile, con diritto all'indennità di accompagnamento sin dal 2010 e che, sottoposto a visita di revisione il 12/04/2013, gli era stata riconosciuta una invalidità civile in misura pari all'80%, lamentò che con nota del
17/08/2023 l' gli avesse contestato un indebito di Euro 118.839,25, per l'avvenuta CP_1
corresponsione di una prestazione di invalidità civile non spettante nel periodo dall'1/10/2012 al 30/09/2023.
Aggiunse di aver proposto ricorso amministrativo avverso tale provvedimento, che,
tuttavia, era stato respinto.
Dedusse, pertanto, l'illegittimità della pretesa dell'Istituto, alla luce del proprio affidamento incolpevole sulla spettanza della prestazione, ingenerato dalla corresponsione della medesima per oltre un decennio ed invocò pertanto i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, in materia di indebito assistenziale.
Chiese, quindi, l'annullamento del provvedimento impugnato, con condanna dell' alle spese di lite. CP_1
L'Istituto, ritualmente costituitosi, ha chiesto il rigetto della domanda avversaria,
deducendone l'infondatezza, alla luce dei principi affermati dalla Corte di legittimità in materia di indebito per il venir meno dei requisiti sanitari.
All'esito del deposito di note difensive e di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza del 5/11/2025, la causa è stata decisa come da suindicato dispositivo.
Il ricorso non può trovare accoglimento.
E' principio consolidato (Cass. civ., Sez. lav. 29/10/2003, n. 16260; Cass. civ., Sez. lav. 26/4/2002, n.
6091; Cass. civ., Sez. lav., 19/09/2013, n. 21453) che "con riferimento alla revoca delle prestazioni
2 assistenziali in favore degli invalidi civili, alla stregua della disciplina via via succedutasi nel tempo a partire
dall'art. 11, quarto comma, legge n. 537 del 1993 (art. 4, comma terzo ter, D.L. n. 323 del 1996, convertito
in legge n. 425 del 1996, art. 37, ottavo comma, legge n. 448 del 1998) deve ritenersi che la ripetizione delle
prestazioni indebitamente erogate operi dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei
requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato
rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale
provvedimento di revoca entro termini prefissati;
ne' il sistema normativo così interpretato può essere
ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo,
ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella
definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta".
La Suprema Corte, con ordinanza n° 24180/2022 ha chiarito poi che l'indebito assistenziale che si è
determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di legittimo affidamento.
Nel caso in esame, escluso che l'erogazione sia addebitabile all'assistito, il verbale della visita di revisione è stato comunicato al percipiente in data 23/04/2013 e quindi, da tale momento, in cui si
è realizzata l'effettiva conoscenza dell'esito dell'accertamento sanitario, è venuto meno l'affidamento del in ordine alla spettanza della pensione di inabilità e dell'indennità Pt_1
di accompagnamento, essendo stato il ricorrente riconosciuto esclusivamente invalido nella misura dell'80%.
Né può rilevare, sul piano della meritevolezza dell'affidamento, il fatto che soltanto a distanza di
CP_ oltre dieci anni, in data 17/08/2023 l si sia attivato per revocare la prestazione e ripetere i ratei indebitamente erogati ( v. in tal senso, C.A. Palermo n° 204/24).
Va, inoltre, sottolineato che il verbale sanitario prevedeva come scadenza per la revisione della invalidità dell'80% il Maggio 2014 e, pertanto, a tale data il riconoscimento dello stato di invalidità
aveva perso efficacia, non essendo ancora entrato in vigore, all'epoca, l'art. 25, comma 6 bis, L.
11/08/2014 n° 114, che ha previsto che : "nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e
del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista
rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi
natura, La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale . CP_1
3 Ne consegue che neppure l'assegno mensile di assistenza era più dovuto dal Giugno 2014.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso non può che essere respinto.
Il complessivo atteggiarsi della vicenda e la natura della questione giuridica trattata integrano gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle di cui all'art. 92 cod. proc.civ. per compensare interamente, fra le parti, le spese processuali.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, il 5/12/2025, all'esito del deposito di note di trattazione scritta, in
sostituzione dell'udienza del 5/11/2025.
IL GIUDICE
FA LE
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Sezione Lavoro
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Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________ Addì _____________
REPUBBLICA ITALIANA
Rilasciata spedizione in forma IN NOME DEL POPOLO ITALIANO esecutiva all'Avv.
TRIBUNALE DI ER ______________________
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro in Per ___________________ persona del Giudice Dr. FA LE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 7409 R.G.L. 2024, promossa
DA
rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Parte_1
Il Cancelliere TODARO, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso
lo studio di questi, all'indirizzo PEC indicato in ricorso;
Ricorrente
C O N T R O
rappresentato e difeso dall'Avv. DELIA CERNIGLIARO, CP_1
giusta procura generale richiamata in memoria, ed elettivamente
domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dell'Istituto, in Palermo,
Via Laurana 59;
Resistente
OGGETTO : RIPETIZIONE DI INDEBITO.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi
All'esito del deposito di note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza del
5/11/2025 ha pronunciato SENTENZA, avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1
DISPOSITIVO
Definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti costituite;
Rigetta il ricorso.
Dichiara interamente compensate, fra le parti, le spese processuali.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15/05/2024, adì questo Parte_1
Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza e premesso di essere stato titolare di prestazione assistenziale per invalidità civile, con diritto all'indennità di accompagnamento sin dal 2010 e che, sottoposto a visita di revisione il 12/04/2013, gli era stata riconosciuta una invalidità civile in misura pari all'80%, lamentò che con nota del
17/08/2023 l' gli avesse contestato un indebito di Euro 118.839,25, per l'avvenuta CP_1
corresponsione di una prestazione di invalidità civile non spettante nel periodo dall'1/10/2012 al 30/09/2023.
Aggiunse di aver proposto ricorso amministrativo avverso tale provvedimento, che,
tuttavia, era stato respinto.
Dedusse, pertanto, l'illegittimità della pretesa dell'Istituto, alla luce del proprio affidamento incolpevole sulla spettanza della prestazione, ingenerato dalla corresponsione della medesima per oltre un decennio ed invocò pertanto i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, in materia di indebito assistenziale.
Chiese, quindi, l'annullamento del provvedimento impugnato, con condanna dell' alle spese di lite. CP_1
L'Istituto, ritualmente costituitosi, ha chiesto il rigetto della domanda avversaria,
deducendone l'infondatezza, alla luce dei principi affermati dalla Corte di legittimità in materia di indebito per il venir meno dei requisiti sanitari.
All'esito del deposito di note difensive e di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza del 5/11/2025, la causa è stata decisa come da suindicato dispositivo.
Il ricorso non può trovare accoglimento.
E' principio consolidato (Cass. civ., Sez. lav. 29/10/2003, n. 16260; Cass. civ., Sez. lav. 26/4/2002, n.
6091; Cass. civ., Sez. lav., 19/09/2013, n. 21453) che "con riferimento alla revoca delle prestazioni
2 assistenziali in favore degli invalidi civili, alla stregua della disciplina via via succedutasi nel tempo a partire
dall'art. 11, quarto comma, legge n. 537 del 1993 (art. 4, comma terzo ter, D.L. n. 323 del 1996, convertito
in legge n. 425 del 1996, art. 37, ottavo comma, legge n. 448 del 1998) deve ritenersi che la ripetizione delle
prestazioni indebitamente erogate operi dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei
requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato
rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale
provvedimento di revoca entro termini prefissati;
ne' il sistema normativo così interpretato può essere
ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo,
ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella
definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta".
La Suprema Corte, con ordinanza n° 24180/2022 ha chiarito poi che l'indebito assistenziale che si è
determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di legittimo affidamento.
Nel caso in esame, escluso che l'erogazione sia addebitabile all'assistito, il verbale della visita di revisione è stato comunicato al percipiente in data 23/04/2013 e quindi, da tale momento, in cui si
è realizzata l'effettiva conoscenza dell'esito dell'accertamento sanitario, è venuto meno l'affidamento del in ordine alla spettanza della pensione di inabilità e dell'indennità Pt_1
di accompagnamento, essendo stato il ricorrente riconosciuto esclusivamente invalido nella misura dell'80%.
Né può rilevare, sul piano della meritevolezza dell'affidamento, il fatto che soltanto a distanza di
CP_ oltre dieci anni, in data 17/08/2023 l si sia attivato per revocare la prestazione e ripetere i ratei indebitamente erogati ( v. in tal senso, C.A. Palermo n° 204/24).
Va, inoltre, sottolineato che il verbale sanitario prevedeva come scadenza per la revisione della invalidità dell'80% il Maggio 2014 e, pertanto, a tale data il riconoscimento dello stato di invalidità
aveva perso efficacia, non essendo ancora entrato in vigore, all'epoca, l'art. 25, comma 6 bis, L.
11/08/2014 n° 114, che ha previsto che : "nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e
del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista
rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi
natura, La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale . CP_1
3 Ne consegue che neppure l'assegno mensile di assistenza era più dovuto dal Giugno 2014.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso non può che essere respinto.
Il complessivo atteggiarsi della vicenda e la natura della questione giuridica trattata integrano gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle di cui all'art. 92 cod. proc.civ. per compensare interamente, fra le parti, le spese processuali.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, il 5/12/2025, all'esito del deposito di note di trattazione scritta, in
sostituzione dell'udienza del 5/11/2025.
IL GIUDICE
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