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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/03/2025, n. 885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 885 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. 119/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice, Rel.Est.
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 27.12.2024 da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Marco Falappi presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Controparte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Marco Falappi presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in NT
(anno 2013 atto n. 5 parte 2 serie A)
In separazione dei beni. con i seguenti figli: , codice fiscale , nata a [...] il Persona_1 C.F._3
27.03.2017, cittadina italiana, e , codice fiscale , nato a Persona_2 C.F._4
NT il 11.09.2018, cittadino italiano
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 27.12.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
a. i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
b. i figli minori e sono affidati a entrambi i genitori, con Persona_1 Persona_2 collocazione prevalente presso la madre, con la quale si trasferiranno non appena la stessa avrà reperito una nuova abitazione e, provvisoriamente, continueranno ad abitare insieme ai genitori nella casa coniugale di NT, via Beata G. Beretta Molla, 57, che in seguito al trasferimento della moglie resterà nella definitiva disponibilità del sig. ; Per_1
c. il padre potrà vedere e tenere con sé i figli a fine settimana alternati, dal venerdì al lunedì, compresi i pernottamenti fino alla notte tra lunedì e martedì e l'accompagnamento a scuola il martedì mattina;
d. il padre potrà inoltre vedere e tenere con sé i figli dal lunedì successivo al martedì, compresi i pernottamenti fino alla notte tra martedì e mercoledì e l'accompagnamento a scuola il mercoledì mattina;
e. in tutti i giorni infrasettimanali il padre potrà vedere e tenere con sé i figli dall'orario di uscita da scuola fino al momento in cui la madre, in base ai propri impegni lavorativi, andrà a prenderli;
f. durante le vacanze natalizie i figli trascorreranno con un genitore la prima settimana di vacanze e con l'altro la seconda, in base agli accordi che i genitori si impegnano a definire entro il mese di novembre di ogni anno;
g. i figli trascorreranno le vacanze pasquali (dal Venerdì Santo al Lunedì dell'Angelo) con l'uno o l'altro genitore ad anni alterni;
h. nel periodo estivo i figli trascorreranno con il padre almeno tre settimane, di cui due settimane preferibilmente consecutive, secondo gli accordi che i genitori si impegnano a definire entro la fine del mese di maggio di ogni anno;
i. i figli trascorreranno le altre vacanze e festività con l'uno o l'altro genitore ad anni alterni;
j. i genitori si impegnano a garantire ai figli la conservazione dei rapporti con i nonni e i parenti di ciascun ramo genitoriale;
k. è fatto salvo ogni diverso accordo tra i genitori nel rispetto della volontà e degli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli;
l. a titolo di contributo al mantenimento dei figli e fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica degli stessi, tenuto conto dei sopra indicati rapporti personali con i figli, del regime di ripartizione delle spese ordinarie e straordinarie come infra specificato, nonché che della mancata assegnazione della casa coniugale al genitore collocatario, il sig. si Per_1 impegna a versare mensilmente in favore della sig.ra a far data dal trasferimento CP_1 della stessa e dei figli presso una nuova abitazione, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di Euro 280,00 (duecentottanta/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
m. saranno sostenute da entrambi i genitori, in misura del 50% ciascuno, sia le spese straordinarie di mantenimento dei figli, sia le spese ordinarie, ad eccezione delle spese di vitto e alloggio presso ciascun genitore, secondo il seguente regime:
• senza preventivo accordo tra i genitori:
- spese mediche: medicinali da banco;
farmaci prescritti dal medico curante o dallo specialista;
visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
trattamenti sanitari prescritti dal medico di base o dallo specialista erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; cure dentistiche;
ticket sanitari;
visite oculistiche, occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
- spese scolastiche: tasse scolastiche (eccetto quelle per scuole private e università); libri di testo;
materiale scolastico di cancelleria;
dotazione informatica imposta dalla scuola;
assicurazione scolastica;
mensa; uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
tasse per università pubbliche;
- spese extrascolastiche: attività sportive già praticate dai figli;
centro ricreativo estivo
(es.: oratorio, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); ricariche del cellulare, mezzi di trasporto pubblico (es.: autobus, treno, metro);
• previo consenso di entrambi i genitori:
- spese mediche: trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
cure ortodontiche;
cure termali e fisioterapiche, farmaci omeopatici;
- spese scolastiche: gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
eventuali spese per l'alloggio, ove fuori sede, di università pubbliche e private;
corsi di specializzazione/master e corsi post universitari;
- spese extrascolastiche: spese per abbigliamento;
corsi di lingue straniere;
corsi di musica;
conservatorio e acquisto di strumenti musicali;
attività sportive non ancora praticate dai figli e relativi abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); attività ludiche e ricreative;
organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli;
baby sitter;
viaggi studio in Italia e all'estero; vacanze senza i genitori;
acquisto di strumenti informatici e tecnologici (es.: computer, tablet, cellulare, ecc.); spese per il conseguimento della patente di guida;
acquisto e mantenimento (es.: bollo, assicurazione, manutenzione, ecc.) dei mezzi di trasporto dei figli;
n. l'assegno unico per i figli sarà percepiti da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
Per_ o. l'animale domestico della famiglia, il cane di nome resterà presso l'abitazione del sig.
e le relative spese, debitamente documentate, saranno sostenute da entrambi i Per_1 coniugi in misura del 50% ciascuno, senza necessità di previo consenso quanto alle spese ordinarie e previo accordo per le eventuali spese straordinarie (es.: visite veterinarie, esami, trattamenti sanitari);
p. ferme le sopra estese condizioni, a definiva tacitazione di tutti rapporti patrimoniali pendenti tra i coniugi, il sig. , in ragione del contributo economico della moglie nell'acquisto Per_1 dell'arredamento della casa coniugale, al quale la stessa rinuncia definitivamente in favore del marito, riconosce alla sig.ra la somma di Euro 10.000,00, impegnandosi a CP_1 corrisponderla secondo la seguente dilazione: - rata 1: Euro 5.000,00 entro il 28.02.2025;
- rata 2: Euro 1.250,00 entro il 28.08.2025;
- rata 3: Euro 1.250,00 entro il 28.02.2026;
- rata 4: Euro 1.250,00 entro il 28.08.2026;
- rata 5: Euro 1.250,00 entro il 28.02.2027.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il
16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi - trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte - provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio in NT il 25.05.2013;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NT perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
6) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato dr. Giuseppe Gennari.
Così deciso in Milano, il 12.02.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice, Rel.Est.
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 27.12.2024 da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Marco Falappi presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Controparte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Marco Falappi presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in NT
(anno 2013 atto n. 5 parte 2 serie A)
In separazione dei beni. con i seguenti figli: , codice fiscale , nata a [...] il Persona_1 C.F._3
27.03.2017, cittadina italiana, e , codice fiscale , nato a Persona_2 C.F._4
NT il 11.09.2018, cittadino italiano
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 27.12.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
a. i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
b. i figli minori e sono affidati a entrambi i genitori, con Persona_1 Persona_2 collocazione prevalente presso la madre, con la quale si trasferiranno non appena la stessa avrà reperito una nuova abitazione e, provvisoriamente, continueranno ad abitare insieme ai genitori nella casa coniugale di NT, via Beata G. Beretta Molla, 57, che in seguito al trasferimento della moglie resterà nella definitiva disponibilità del sig. ; Per_1
c. il padre potrà vedere e tenere con sé i figli a fine settimana alternati, dal venerdì al lunedì, compresi i pernottamenti fino alla notte tra lunedì e martedì e l'accompagnamento a scuola il martedì mattina;
d. il padre potrà inoltre vedere e tenere con sé i figli dal lunedì successivo al martedì, compresi i pernottamenti fino alla notte tra martedì e mercoledì e l'accompagnamento a scuola il mercoledì mattina;
e. in tutti i giorni infrasettimanali il padre potrà vedere e tenere con sé i figli dall'orario di uscita da scuola fino al momento in cui la madre, in base ai propri impegni lavorativi, andrà a prenderli;
f. durante le vacanze natalizie i figli trascorreranno con un genitore la prima settimana di vacanze e con l'altro la seconda, in base agli accordi che i genitori si impegnano a definire entro il mese di novembre di ogni anno;
g. i figli trascorreranno le vacanze pasquali (dal Venerdì Santo al Lunedì dell'Angelo) con l'uno o l'altro genitore ad anni alterni;
h. nel periodo estivo i figli trascorreranno con il padre almeno tre settimane, di cui due settimane preferibilmente consecutive, secondo gli accordi che i genitori si impegnano a definire entro la fine del mese di maggio di ogni anno;
i. i figli trascorreranno le altre vacanze e festività con l'uno o l'altro genitore ad anni alterni;
j. i genitori si impegnano a garantire ai figli la conservazione dei rapporti con i nonni e i parenti di ciascun ramo genitoriale;
k. è fatto salvo ogni diverso accordo tra i genitori nel rispetto della volontà e degli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli;
l. a titolo di contributo al mantenimento dei figli e fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica degli stessi, tenuto conto dei sopra indicati rapporti personali con i figli, del regime di ripartizione delle spese ordinarie e straordinarie come infra specificato, nonché che della mancata assegnazione della casa coniugale al genitore collocatario, il sig. si Per_1 impegna a versare mensilmente in favore della sig.ra a far data dal trasferimento CP_1 della stessa e dei figli presso una nuova abitazione, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di Euro 280,00 (duecentottanta/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
m. saranno sostenute da entrambi i genitori, in misura del 50% ciascuno, sia le spese straordinarie di mantenimento dei figli, sia le spese ordinarie, ad eccezione delle spese di vitto e alloggio presso ciascun genitore, secondo il seguente regime:
• senza preventivo accordo tra i genitori:
- spese mediche: medicinali da banco;
farmaci prescritti dal medico curante o dallo specialista;
visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
trattamenti sanitari prescritti dal medico di base o dallo specialista erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; cure dentistiche;
ticket sanitari;
visite oculistiche, occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
- spese scolastiche: tasse scolastiche (eccetto quelle per scuole private e università); libri di testo;
materiale scolastico di cancelleria;
dotazione informatica imposta dalla scuola;
assicurazione scolastica;
mensa; uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
tasse per università pubbliche;
- spese extrascolastiche: attività sportive già praticate dai figli;
centro ricreativo estivo
(es.: oratorio, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); ricariche del cellulare, mezzi di trasporto pubblico (es.: autobus, treno, metro);
• previo consenso di entrambi i genitori:
- spese mediche: trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
cure ortodontiche;
cure termali e fisioterapiche, farmaci omeopatici;
- spese scolastiche: gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
eventuali spese per l'alloggio, ove fuori sede, di università pubbliche e private;
corsi di specializzazione/master e corsi post universitari;
- spese extrascolastiche: spese per abbigliamento;
corsi di lingue straniere;
corsi di musica;
conservatorio e acquisto di strumenti musicali;
attività sportive non ancora praticate dai figli e relativi abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); attività ludiche e ricreative;
organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli;
baby sitter;
viaggi studio in Italia e all'estero; vacanze senza i genitori;
acquisto di strumenti informatici e tecnologici (es.: computer, tablet, cellulare, ecc.); spese per il conseguimento della patente di guida;
acquisto e mantenimento (es.: bollo, assicurazione, manutenzione, ecc.) dei mezzi di trasporto dei figli;
n. l'assegno unico per i figli sarà percepiti da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
Per_ o. l'animale domestico della famiglia, il cane di nome resterà presso l'abitazione del sig.
e le relative spese, debitamente documentate, saranno sostenute da entrambi i Per_1 coniugi in misura del 50% ciascuno, senza necessità di previo consenso quanto alle spese ordinarie e previo accordo per le eventuali spese straordinarie (es.: visite veterinarie, esami, trattamenti sanitari);
p. ferme le sopra estese condizioni, a definiva tacitazione di tutti rapporti patrimoniali pendenti tra i coniugi, il sig. , in ragione del contributo economico della moglie nell'acquisto Per_1 dell'arredamento della casa coniugale, al quale la stessa rinuncia definitivamente in favore del marito, riconosce alla sig.ra la somma di Euro 10.000,00, impegnandosi a CP_1 corrisponderla secondo la seguente dilazione: - rata 1: Euro 5.000,00 entro il 28.02.2025;
- rata 2: Euro 1.250,00 entro il 28.08.2025;
- rata 3: Euro 1.250,00 entro il 28.02.2026;
- rata 4: Euro 1.250,00 entro il 28.08.2026;
- rata 5: Euro 1.250,00 entro il 28.02.2027.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il
16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi - trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte - provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio in NT il 25.05.2013;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NT perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
6) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato dr. Giuseppe Gennari.
Così deciso in Milano, il 12.02.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG