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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 19/11/2025, n. 692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 692 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. 974/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
– Sezione Unica Civile – Famiglia –
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati dott. Massimo DI PATRIA Presidente
dott.ssa ALESSANDRA MEDI Giudice rel.
dott.ssa SERENA CHIMICHI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I grado iscritto al n° 974 /2024 e promosso da
nata a [...] il [...], c.f. , e Parte_1 C.F._1 residente in [...] con il patrocinio dell'avv. PERRICCI
PIA, elettivamente domiciliata presso il difensore
RICORRENTE
nato a [...] il [...], c.f. e residente CP_1 C.F._2
in Via Mirtilli n. 57 a Cesena (FC) con il patrocinio dell'avv. NALDI WILMER, elettivamente domiciliato presso il difensore
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente alle condizioni di cui al foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 7.10.2025 per come di seguito integralmente trascritte:
''Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e quindi a omologare / pronunciare la loro separazione personale relativamente al matrimonio contratto in data 2.12.2023 a
OG (PU) ed iscritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 62 p.
2 S. C anno 2023 ed il relativo divorzio alle seguenti condizioni: 2) Autorizzare i coniugi a
1 vivere separatamente;
3) I coniugi dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro e in tal guisa di avere già regolato ogni rapporto patrimoniale conseguente al matrimonio che qui ci occupa. 4) si impegna a non costituirsi parte civile, Parte_1 qualora nonostante la remissione di querela di cui al punto precedente, venisse CP_1
tratto a giudizio;
5) I coniugi prestano il proprio consenso al rilascio dei rispettivi passaporti;
6) e chiedono concordemente che, decorso il CP_1 CP_2
termine previsto dall'art. 3 della L.
1.12.1970 n. 898, venga pronunciata la sentenza di scioglimento del matrimonio''
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24 aprile 2024, ha convenuto in giudizio il Parte_1 coniuge chiedendo la separazione personale con addebito, nonché lo CP_1
scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c.
La ricorrente ha dedotto che: le parti hanno contratto matrimonio civile in data 2 dicembre
2023 nel Comune di OG (PU), optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
già durante il periodo di fidanzamento, iniziato nel 2021, il resistente manifestava comportamenti verbali aggressivi e reazioni sproporzionate anche in occasione di lievi contrasti;
il giorno antecedente le nozze il resistente avrebbe distrutto la scheda telefonica della ricorrente e disattivato i suoi account social, impedendole di mantenere contatti con amici e conoscenti;
nei giorni successivi al matrimonio, la convivenza sarebbe divenuta insostenibile a causa di reiterati episodi di violenza verbale e fisica: la ricorrente ha riferito di essere stata insultata, minacciata, colpita fisicamente e abbandonata in stato di vulnerabilità, con conseguente intervento dei soccorsi e rilascio di certificazioni mediche attestanti lesioni personali. Ha inoltre allegato documentazione sanitaria e copia della denuncia sporta nei confronti del resistente.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 5 novembre 2024, ha CP_1
contestato integralmente le allegazioni della ricorrente, sostenendo l'infondatezza delle accuse e negando ogni forma di violenza fisica o morale. Ha dedotto che la crisi coniugale sarebbe da ricondurre alla difficoltà della moglie di distaccarsi dal proprio nucleo familiare d'origine e ha chiesto il rigetto della domanda di addebito, instando per la pronuncia di separazione senza attribuzione di responsabilità.
All'udienza del 8.10.2025 le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo e ne chiedevano l'accoglimento. Il Giudice, preso atto dell'accordo e trasformato il rito da giudiziale in consensuale, rimetteva la causa alla decisione del Collegio.
2 1-Ciò posto, osserva il Collegio che la domanda di separazione giudiziale è senz'altro fondata e merita accoglimento in ragione delle risultanze processuali, del comportamento, delle dichiarazioni rese dalla ricorrente e delle circostanze fattuali concretamente emerse e tali da ritenere comprovata la crisi del rapporto coniugale. Il tempo trascorso senza che la convivenza sia ripresa, il fallimento del tentativo di conciliazione, le posizioni reciprocamente assunte dai coniugi evidenziano che la comunione materiale e spirituale è venuta meno e non può essere ricostituita.
Non vi sono poi ragioni ostative al recepimento delle condizioni concordate, come sopra integralmente trascritte, che risultano conformi all'interesse dei figli (nato il Per_1
10/04/2003) e (nata il [...]) e non contrarie all'ordine pubblico di talché nulla Per_2 osta all'accoglimento della domanda congiunta.
Considerato per il resto che le hanno chiesto anche lo scioglimento del vincolo matrimoniale alle stesse condizioni formalizzate in sede di separazione come si evince pure dal verbale dell'udienza del giorno 8.10.2025 e che non essendo com'è noto tale domanda procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n° 2, lett. B), della legge n°
898/1970 e successive modificazioni e prima che la presente sentenza sia passata in giudicato, la causa deve allora essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data di comparazione dei coniugi – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 l. n°
898/1970 e attestazione del passaggio in giudicato della presente sentenza.
Spese di lite compensate, come richiesto dalle parti in virtù dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando in relazione alla domanda di separazione consensuale congiuntamente formulata dai coniugi, dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
(PU) il 13/09/2002, e nato a [...] il [...], unitisi in CP_1 matrimonio il 2.12.2023 nel Comune di OG (PU); ordina all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (Anno 2023 Atto n° 62 Parte II^ SERIE C); prende atto delle condizioni della separazione di cui sopra, da intendersi qui integralmente trascritte;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite relative alla domanda di separazione consensuale;
3 dispone con separata ordinanza la rimessione sul ruolo del Giudice delegato per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda congiunta di scioglimento del vincolo matrimoniale avanzata in atti dalle parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, disponendo che copia della presente sentenza venga trasmessa al competente Ufficiale dello Stato
Civile successivamente al passaggio in giudicato ed agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 17.10.2025 …….
Il Presidente Dott. Massimo Di Patria
Il Giudice dott. ssa Alessandra Medi
4
N. 974/2024 R.G.
TRIBUNALE di FORLÌ
- Sezione Civile -
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice rel. dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice
ha pronunziato la seguente
ORDINANZA nel procedimento civile di 1° grado iscritto al n° 974/2024 R.G. promosso da
, assistita e difesa dall'avv. PERRICCI PIA;
Parte_1
- ricorrente nei confronti di rappresentato e difeso dall'avv. NALDI WILMER;
CP_1
- resistente letti gli atti e i documenti di causa;
premessa la sentenza parziale emanata da questo collegio in data 17.10.2025; rilevato che il procedimento deve proseguire ai fini del vaglio della domanda cumulata di scioglimento del vincolo matrimoniale ex art. 473-bis.49 c.p.c., che va resa all'esito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale;
ritenuto dunque che la causa debba essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato
P.Q.M.
dispone la rimessione della causa sul ruolo istruttorio del Giudice delegato dott.ssa
Alessandra Medi;
fissa per la comparizione delle parti innanzi al Giudice delegato l'udienza del 12.05.2026 ore 9.00
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 17.10.2025
Il giudice rel. Il Presidente dott.ssa Alessandra Medi dott. Massimo Di Patria
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
– Sezione Unica Civile – Famiglia –
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati dott. Massimo DI PATRIA Presidente
dott.ssa ALESSANDRA MEDI Giudice rel.
dott.ssa SERENA CHIMICHI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I grado iscritto al n° 974 /2024 e promosso da
nata a [...] il [...], c.f. , e Parte_1 C.F._1 residente in [...] con il patrocinio dell'avv. PERRICCI
PIA, elettivamente domiciliata presso il difensore
RICORRENTE
nato a [...] il [...], c.f. e residente CP_1 C.F._2
in Via Mirtilli n. 57 a Cesena (FC) con il patrocinio dell'avv. NALDI WILMER, elettivamente domiciliato presso il difensore
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente alle condizioni di cui al foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 7.10.2025 per come di seguito integralmente trascritte:
''Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e quindi a omologare / pronunciare la loro separazione personale relativamente al matrimonio contratto in data 2.12.2023 a
OG (PU) ed iscritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 62 p.
2 S. C anno 2023 ed il relativo divorzio alle seguenti condizioni: 2) Autorizzare i coniugi a
1 vivere separatamente;
3) I coniugi dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro e in tal guisa di avere già regolato ogni rapporto patrimoniale conseguente al matrimonio che qui ci occupa. 4) si impegna a non costituirsi parte civile, Parte_1 qualora nonostante la remissione di querela di cui al punto precedente, venisse CP_1
tratto a giudizio;
5) I coniugi prestano il proprio consenso al rilascio dei rispettivi passaporti;
6) e chiedono concordemente che, decorso il CP_1 CP_2
termine previsto dall'art. 3 della L.
1.12.1970 n. 898, venga pronunciata la sentenza di scioglimento del matrimonio''
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24 aprile 2024, ha convenuto in giudizio il Parte_1 coniuge chiedendo la separazione personale con addebito, nonché lo CP_1
scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c.
La ricorrente ha dedotto che: le parti hanno contratto matrimonio civile in data 2 dicembre
2023 nel Comune di OG (PU), optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
già durante il periodo di fidanzamento, iniziato nel 2021, il resistente manifestava comportamenti verbali aggressivi e reazioni sproporzionate anche in occasione di lievi contrasti;
il giorno antecedente le nozze il resistente avrebbe distrutto la scheda telefonica della ricorrente e disattivato i suoi account social, impedendole di mantenere contatti con amici e conoscenti;
nei giorni successivi al matrimonio, la convivenza sarebbe divenuta insostenibile a causa di reiterati episodi di violenza verbale e fisica: la ricorrente ha riferito di essere stata insultata, minacciata, colpita fisicamente e abbandonata in stato di vulnerabilità, con conseguente intervento dei soccorsi e rilascio di certificazioni mediche attestanti lesioni personali. Ha inoltre allegato documentazione sanitaria e copia della denuncia sporta nei confronti del resistente.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 5 novembre 2024, ha CP_1
contestato integralmente le allegazioni della ricorrente, sostenendo l'infondatezza delle accuse e negando ogni forma di violenza fisica o morale. Ha dedotto che la crisi coniugale sarebbe da ricondurre alla difficoltà della moglie di distaccarsi dal proprio nucleo familiare d'origine e ha chiesto il rigetto della domanda di addebito, instando per la pronuncia di separazione senza attribuzione di responsabilità.
All'udienza del 8.10.2025 le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo e ne chiedevano l'accoglimento. Il Giudice, preso atto dell'accordo e trasformato il rito da giudiziale in consensuale, rimetteva la causa alla decisione del Collegio.
2 1-Ciò posto, osserva il Collegio che la domanda di separazione giudiziale è senz'altro fondata e merita accoglimento in ragione delle risultanze processuali, del comportamento, delle dichiarazioni rese dalla ricorrente e delle circostanze fattuali concretamente emerse e tali da ritenere comprovata la crisi del rapporto coniugale. Il tempo trascorso senza che la convivenza sia ripresa, il fallimento del tentativo di conciliazione, le posizioni reciprocamente assunte dai coniugi evidenziano che la comunione materiale e spirituale è venuta meno e non può essere ricostituita.
Non vi sono poi ragioni ostative al recepimento delle condizioni concordate, come sopra integralmente trascritte, che risultano conformi all'interesse dei figli (nato il Per_1
10/04/2003) e (nata il [...]) e non contrarie all'ordine pubblico di talché nulla Per_2 osta all'accoglimento della domanda congiunta.
Considerato per il resto che le hanno chiesto anche lo scioglimento del vincolo matrimoniale alle stesse condizioni formalizzate in sede di separazione come si evince pure dal verbale dell'udienza del giorno 8.10.2025 e che non essendo com'è noto tale domanda procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n° 2, lett. B), della legge n°
898/1970 e successive modificazioni e prima che la presente sentenza sia passata in giudicato, la causa deve allora essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data di comparazione dei coniugi – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 l. n°
898/1970 e attestazione del passaggio in giudicato della presente sentenza.
Spese di lite compensate, come richiesto dalle parti in virtù dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando in relazione alla domanda di separazione consensuale congiuntamente formulata dai coniugi, dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
(PU) il 13/09/2002, e nato a [...] il [...], unitisi in CP_1 matrimonio il 2.12.2023 nel Comune di OG (PU); ordina all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (Anno 2023 Atto n° 62 Parte II^ SERIE C); prende atto delle condizioni della separazione di cui sopra, da intendersi qui integralmente trascritte;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite relative alla domanda di separazione consensuale;
3 dispone con separata ordinanza la rimessione sul ruolo del Giudice delegato per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda congiunta di scioglimento del vincolo matrimoniale avanzata in atti dalle parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, disponendo che copia della presente sentenza venga trasmessa al competente Ufficiale dello Stato
Civile successivamente al passaggio in giudicato ed agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 17.10.2025 …….
Il Presidente Dott. Massimo Di Patria
Il Giudice dott. ssa Alessandra Medi
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N. 974/2024 R.G.
TRIBUNALE di FORLÌ
- Sezione Civile -
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice rel. dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice
ha pronunziato la seguente
ORDINANZA nel procedimento civile di 1° grado iscritto al n° 974/2024 R.G. promosso da
, assistita e difesa dall'avv. PERRICCI PIA;
Parte_1
- ricorrente nei confronti di rappresentato e difeso dall'avv. NALDI WILMER;
CP_1
- resistente letti gli atti e i documenti di causa;
premessa la sentenza parziale emanata da questo collegio in data 17.10.2025; rilevato che il procedimento deve proseguire ai fini del vaglio della domanda cumulata di scioglimento del vincolo matrimoniale ex art. 473-bis.49 c.p.c., che va resa all'esito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale;
ritenuto dunque che la causa debba essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato
P.Q.M.
dispone la rimessione della causa sul ruolo istruttorio del Giudice delegato dott.ssa
Alessandra Medi;
fissa per la comparizione delle parti innanzi al Giudice delegato l'udienza del 12.05.2026 ore 9.00
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 17.10.2025
Il giudice rel. Il Presidente dott.ssa Alessandra Medi dott. Massimo Di Patria
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