Ordinanza cautelare 12 luglio 2023
Sentenza 20 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 20/04/2026, n. 759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 759 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00759/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00649/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 649 del 2023, proposto da
OL CH, rappresentata e difesa dall'avvocato Anna Brambilla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
del decreto di respingimento dell’istanza di ripristino delle misure di accoglienza emesso dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Pisa in data 6.4.2023 e notificato a mezzo comunicazione PEC inviata alla scrivente in data 6/7.04.2023;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 il dott. EL ER e udita la difesa di parte ricorrente come specificato nel verbale;
Premesso che:
- il ricorso verte sulla lamentata illegittimità del provvedimento con cui la Prefettura di Pisa, nel cui territorio ha trovato temporaneo alloggio privato la ricorrente, ha negato alla stessa il ripristino delle misure di accoglienza chiesto ai sensi dell’art. 23, comma 3, del D.Lgs. n. 142/2015;
- tali misure, originariamente concesse, sono state revocate con atto della Prefettura di Viterbo, ai sensi dell’art. 23, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 142/2015, nella cui circoscrizione ha sede il centro di accoglienza da cui la ricorrente si è allontanata, senza previa comunicazione e giustificato motivo, per raggiungere il marito, a sua volta destinatario di un provvedimento di revoca ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. e) del medesimo decreto, all’epoca dei fatti vigente;
- la ricorrente, in data 17.02.2026, ha depositato memoria nella quale evidenzia che, anche a seguito del reinserimento provvisorio in strutture di accoglienza a valle di provvedimenti cautelari ottenuta dal Giudice Amministrativo, lei stessa e il coniuge sono stati trasferiti in una struttura di accoglienza per nuclei familiari, sempre situata in provincia di Viterbo, e attualmente sono in procinto di lasciare la struttura di accoglienza avendo ottenuto, rispettivamente, il riconoscimento della protezione sussidiaria e della protezione speciale;
Considerato che, a valle di tali sopravvenienze, la ricorrente dichiara la piena soddisfazione dell'interesse dedotto nel presente giudizio con conseguente cessazione della materia del contendere;
Ritenuto pertanto, ai sensi dell’art. 35, comma 1 lett. c) c.p.a. di dover dichiarare il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere;
Ritenuto, in considerazione della peculiarità dei fatti di causa, che le spese di lite possono essere compensate;
Appurato che la ricorrente è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato con decreto n. 34/2023 della competente Commissione istituita presso questo Tribunale e che l’avv. Anna Brambilla risulta abilitata al gratuito patrocinio e iscritta nella lista predisposta dall’Ordine forense di Milano, in applicazione degli artt. 82 e 130 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 si ritiene di liquidare il compenso professionale, considerato il basso grado di complessità della lite, secondo i valori minimi (fase di studio 1.027,00 euro, introduttiva 851,00 euro, cautelare 956,00 euro, decisionale 1.735,00 euro), con dimezzamento al 50% ai sensi dell’art. 130 D.P.R. n. 115/2002, e quindi di quantificare l’onorario nella metà di 4.569,00 euro, cioè in complessivi euro 2.284,50 (duemiladuecentottantaquattro/50) a titolo di compenso professionale per la difesa svolta, cui devono essere aggiunte le somme per le spese generali e gli altri oneri accessori.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Liquida a favore dell’avv. Anna Brambilla, a titolo di onorario, la somma di 2.284,50 (duemiladuecentottantaquattro/50) oltre spese generali e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
SS AR, Presidente
Andrea Vitucci, Consigliere
EL ER, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL ER | SS AR |
IL SEGRETARIO