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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 10/02/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3018/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Meri Papalia ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3018/2022 promossa da:
Parte_1
ATTORE contro
Controparte_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso per l'integrale accoglimento della domanda con vittoria di spese e compensi e attribuzione al sottoscritto difensore per anticipo fattone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 10 ottobre 2022 la deduceva di aver stipulato un mutuo Parte_1 infruttifero avente ad oggetto la somma di €.30.000,00 da Controparte_2 restituirsi entro la data del 31 luglio 2022 che rimaneva inadempiuto nell'obbligazione restitutoria.
Domandava, quindi, accertarsi e dichiararsi la debenza della somma di €.30.000,00 in capo a parte convenuta e condannarsi la stessa al pagamento, oltre interessi.
Nessuno si costituiva per la e all'udienza del 1 febbraio 2023 Controparte_2
ne veniva dichiarata la contumacia.
***
Le domande attoree sono fondate e meritano accoglimento.
pagina 1 di 6 Giova premettere, in diritto, come parte attrice sia onerata della prova dei fatti costitutivi del rapporto contrattuale dedotto in atti ovvero dell'intervenuta erogazione (contratto reale) di denaro da un parte
(mutuante) e della sua ricezione dalla controparte (mutuatario) con impegno alla restituzione mentre eventuali fatti estintivi della pretesa attorea incombono (sia in termini di allegazione che di prova) in capo alla parte convenuta, che rimanendo contumace, ha rinunciato a farli valere.
In primo luogo, dall'analisi delle prove documentali in atti, emerge come la abbia Parte_1
effettuato un bonifico a favore della in data 31 maggio 2022 Controparte_2 con la causale “PRESTITO IN BUONI FRUTTIFERI” (doc. 1), avente ad oggetto la somma di
€.30.000,00. A seguito di sollecito di pagamento, che l'attrice effettua a mezzo del proprio legale con missiva elettronica (doc. 2), il rappresentante legale della convenuta dà atto di essere a conoscenza della debenza di €.30.000,00, seppur eccependo che i contatti contrattuali fossero intervenuti con un soggetto diverso ( ), negando alcuna conoscenza in essere tra le odierne parti in causa Persona_1
(doc. 3). Con tale missiva elettronica il rappresentante legale della parte convenuta da, altresì, atto di essere a conoscenza che tale somma andava, tuttavia, restituita a favore di parte attrice, seppur rilevando che essa era già stata restituita per mezzo di che aveva recuperato la somma Persona_1 da altro rapporto con l'Ing. , nonché dell'impossibilità di provvedere alla restituzione per Per_2 mancanza dell'IBAN e per successivo invio dello stesso in un periodo in cui il rappresentante legale era assente dalla società.
Orbene, in ordine all'effettiva conoscenza tra i rappresentanti legali delle società in causa e alla pattuizione tra gli stessi di un obbligo di restituzione della somma vengono in ausilio le prove orali espletate all'udienza del 29 novembre 2023 in cui due testi hanno assistito ad un incontro avente ad oggetto la promessa di restituzione della somma, che non può che riferirsi al successivo “prestito”
(giuridicamente perfezionamento del contratto di mutuo quale contratto reale) indicato nella missiva elettronica di cui sub. doc. 3: “A fine giugno/inizio luglio 2022 invece il Sig. ci chiese di Per_1 anticipare la restituzione del prestito infruttifero ricevuto il 01/06/2022.” (doc. 3).
A ciò si aggiunga che, sempre alla medesima udienza, il rappresentante legale della convenuta CP_2 ha omesso di presenziare all'interrogatorio formale sui seguenti capi di prova: a) Vero è che, in data
31/05-01-06/2022 la erogava, in favore della , Parte_1 Controparte_2 un mutuo infruttifero dell'importo complessivo di € 30.000,00 (trentamila/00); c) Vero è che tra le parti era convenuto che tale somma, ricevuta a titolo di mutuo infruttifero, fosse restituita entro e non oltre il pagina 2 di 6 31/07/2022;” così confessando i fatti ivi indicati, ovvero l'esistenza del rapporto contrattuale in essere tra le parti.
Deve, quindi, concludersi come il rapporto di mutuo non sia intercorso tra e la Persona_1 [...]
come d'altro canto sembra far supporre la stessa dicitura confessata Controparte_2 stragiudizialmente dalla parte convenuta che nella missiva sub. doc. 3 afferma: “provvide a farci avere il prestito infruttifero di € 30.000,00 il 01/06/2022 da persone di Sua conoscenza” ovvero un prestito che è quindi pervenuto da terzi e non già da che ha solo “procacciato l'affare”; che, Persona_1
poi, tale soggetto abbia intrattenuto rapporti di intermediazione anche nella fase esecutiva del contratto, facendosi carico di tutte le richieste relative allo svolgimento contrattuale e sollecitando egli stesso l'adempimento della parte convenuta (oltre ad essere in parte smentito dalle dichiarazioni rese dal teste che ricorda una telefonata in cui avrebbe reso il recapito telefonico del rappresentante legale dell'attrice alla parte convenuta per consentire un contatto diretto tra i paciscenti volto ad una proroga del termine di restituzione delle somme erogate) è comunque fatto ininfluente in quanto le pattuizioni contrattuali si erano perfezionate tra le società odierne parti in causa, senza che vi sia nessun elemento in atti, nemmeno presuntivo, che possa far emergere che abbia ricoperto il ruolo di mutuante, Persona_1 impegnandosi in proprio all'erogazione della somma con diritto alla restituzione di quanto da lui erogato.
Per dovere di completezza va infine analizzato quanto affermato nella missiva elettronica sub. doc. 3, nei seguenti termini: “Ad oggi non abbiamo più avuto nessun altro riscontro e pertanto, per quanto ci riguarda, la società Sua cliente ha già ricevuto quanto gli spettava.” e ancora che “Non sarebbe stato comunque possibile provvedere alla restituzione entro il termine del 31/07/2022 in quanto non eravamo in possesso del codice IBAN su cui appoggiare il versamento. Le coordinate bancarie ci sono state inviate l'08/08/2022 data in cui il titolare non era presente in azienda e l'azienda era chiusa. A questo fece seguito la comunicazione del 16/08/2022 del Sig. .”. Il primo fatto attiene ad un elemento Per_1 estintivo dell'obbligazione pecuniaria gravante sul mutuatario per intervento di un terzo che abbia provveduto al pagamento altrui mentre il secondo attiene ad impossibilità temporanea della prestazione per fatto imputabile al creditore. Non giova entrare nel merito delle suddette questioni in quanto i fatti estintivi e modificativi della pretesa attorea devono essere eccepiti dalla parte convenuta con comparsa tempestivamente depositata almeno 20 giorni prima dell'udienza di prima trattazione (secondo le regole processuali vigenti ratione temporis, ante D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, c.d. Riforma
Cartabia). Ne consegue che esse sono inesistenti nel presente processo in cui la parte convenuta ha pagina 3 di 6 inteso rimanere contumace, rinunciando così a far valere fatti modificativi ed estintivi del proprio diritto.
Infine, con riguardo agli interessi domandati dall'attrice, deve evidenziarsi che si verte in un'ipotesi di mora ex re ai sensi dell'art. 1219 comma 2 n. 3), di talchè dal termine di scadenza dell'obbligazione decorrono in automatico gli interessi sulla somma capitale oggetto di ritardata restituzione €.30.000,00.
Orbene, è comprovato che il mutuo gratuito si è perfezionato in data 1 giugno 2022 in quanto in tale data la somma è stata effettivamente erogata a favore del mutuatario (doc. 1), con perfezionamento del contratto reale (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23149 del 25/07/2022; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 37654 del
30/11/2021; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2483 del 21/02/2001) mentre dalle prove testimoniali si evince come nell'alveo delle pattuizioni preliminari all'erogazione della somma intercorse tra le parti vi era un impegno alla restituzione nel termine, di uno o due mesi stando alle dichiarazioni del teste
[...]
e di 30 giorni ma con successiva ripattuizione del termine e dilazione di 20-30 giorni stando Tes_1 alle dichiarazioni del teste . L'incertezza probatoria va a sfavore della parte che era Persona_1
onerata della prova dei fatti costitutivi della domanda ovvero in punto di accessori del credito dell'esatta data di scadenza dell'obbligazione restitutoria, quale data di automatica messa in mora del mutuatario per le somme da consegnarsi al domicilio del creditore. Ne consegue che, per quanto emerso in seno all'istruttoria orale, è indubbio che il termine restitutorio massimo che ricordano i testi
(per effetto anche delle relative proroghe) sia quello di 60 giorni mentre non è stata raggiunta sufficiente prova che esso fosse inferiore ovvero di 30 giorni più una proroga di 20 giorni in quanto il teste sul punto è risultato incerto tra il termine di 20 e 30 giorni. A ciò si aggiunga che Persona_1
l'allegazione dei fatti attorei è andata a supportare la tesi più sfavorevole resa dal teste in ordine a tale fatto in quanto è stato allegato dall'attrice un termine di restituzione delle somme mutuate al 31 luglio
2022, ovvero a distanza di 60 giorni dall'erogazione della somma da parte del mutuante, elemento oggetto altresì, di confessione giudiziale al capo c) dell'interrogatorio formale omesso per mancata comparizione del rappresentante legale della parte convenuta. Deve, quindi, concludersi che il dies a quo per la decorrenza degli accessori è quello del 1 agosto 2022 (giorno successivo a quello di scadenza dell'obbligazione restitutoria). In ordine al tasso applicabile deve farsi riferimento all'art. 1284 c.c., risultando non applicabile il D. Lgs. 231/2002 in quanto il ritardato pagamento non attiene ad un corrispettivo per merci o servizi, erogati dalla bensì alla restituzione della somma Parte_1 mutuata. Ne consegue che dal giorno successivo alla scadenza del termine pattuito per l'adempimento dell'obbligazione restitutoria (1 agosto 2022) sulla somma capitale di €.30.000,00 decorrono gli pagina 4 di 6 interessi al saggio di cui all'art. 1284 comma 1 c.c. fino alla data della domanda giudiziaria (avvenuta con notifica del 10 ottobre 2022) dalla quale gli interessi sulla suddetta somma capitale decorrono al tasso di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. fino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e la liquidazione del compenso va effettuata ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M. 37/2018 e dal D.M. 147/2022), tenuto conto dei parametri per la sua determinazione di cui all'art. 4 e, in particolare, delle caratteristiche, dell'urgenza e del valore dell'affare, nonché del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate. La liquidazione deve avvenire in base allo scaglione da €.26.001,00 - a €.52.000,00, in considerazione del valore della controversia (€.30.000,00), determinato in base alla somma liquidata a parte attrice (art. 5),
e con applicazione dei compensi minimi previsti per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale, stante la non complessità delle questioni fattuali e giuridiche sottese alla domanda attorea, l'estrema concentrazione delle attività istruttorie in una sola udienza e la redazione di una memoria istruttoria n. 1 volta a precisare i fatti per effetto delle difese della parte convenuta che sono inesistenti a fronte della sua contumacia e indicazione di limitatissimi mezzi istruttori con la seconda memoria istruttoria senza produzione di alcun ulteriore documento, nonché la decisione con deposito di una sola delle memorie conclusionali senza trattazione di nuove questioni giuridiche rispetto a quelle già presenti in atti. Gli onorari vengono, pertanto liquidati in €.545,00 per esborsi ed in €.3.809,00 per compensi, oltre oneri accessori e rimborso spese forfettarie del 15% ai sensi dell'art. 2, co. 2, D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara la debenza della somma di €.30.000,00 in capo alla Controparte_2
(C.F. per i motivi di cui in parte motiva e per l'effetto la condanna al
[...] P.IVA_1 pagamento della somma di €.30.000,00 a favore della (C.F. ), oltre Parte_1 P.IVA_2 interessi al saggio di cui all'art. 1284 comma 1 c.c. dal 1 agosto 2022 fino alla data della domanda giudiziaria e successivamente al saggio di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. fino al soddisfo;
- condanna la (C.F. ) alla refusione delle spese di Controparte_2 P.IVA_1
lite del presente giudizio in favore della (C.F. , che liquida nella misura Parte_1 P.IVA_2
di €.545,00 per esborsi e di €.3.809,00 per compensi, oltre Iva, Cpa e spese forfettarie del 15% ai sensi pagina 5 di 6 dell'art. 2, co. 2, D.M. 55/2014.
Ivrea, 9 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Meri Papalia
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Meri Papalia ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3018/2022 promossa da:
Parte_1
ATTORE contro
Controparte_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso per l'integrale accoglimento della domanda con vittoria di spese e compensi e attribuzione al sottoscritto difensore per anticipo fattone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 10 ottobre 2022 la deduceva di aver stipulato un mutuo Parte_1 infruttifero avente ad oggetto la somma di €.30.000,00 da Controparte_2 restituirsi entro la data del 31 luglio 2022 che rimaneva inadempiuto nell'obbligazione restitutoria.
Domandava, quindi, accertarsi e dichiararsi la debenza della somma di €.30.000,00 in capo a parte convenuta e condannarsi la stessa al pagamento, oltre interessi.
Nessuno si costituiva per la e all'udienza del 1 febbraio 2023 Controparte_2
ne veniva dichiarata la contumacia.
***
Le domande attoree sono fondate e meritano accoglimento.
pagina 1 di 6 Giova premettere, in diritto, come parte attrice sia onerata della prova dei fatti costitutivi del rapporto contrattuale dedotto in atti ovvero dell'intervenuta erogazione (contratto reale) di denaro da un parte
(mutuante) e della sua ricezione dalla controparte (mutuatario) con impegno alla restituzione mentre eventuali fatti estintivi della pretesa attorea incombono (sia in termini di allegazione che di prova) in capo alla parte convenuta, che rimanendo contumace, ha rinunciato a farli valere.
In primo luogo, dall'analisi delle prove documentali in atti, emerge come la abbia Parte_1
effettuato un bonifico a favore della in data 31 maggio 2022 Controparte_2 con la causale “PRESTITO IN BUONI FRUTTIFERI” (doc. 1), avente ad oggetto la somma di
€.30.000,00. A seguito di sollecito di pagamento, che l'attrice effettua a mezzo del proprio legale con missiva elettronica (doc. 2), il rappresentante legale della convenuta dà atto di essere a conoscenza della debenza di €.30.000,00, seppur eccependo che i contatti contrattuali fossero intervenuti con un soggetto diverso ( ), negando alcuna conoscenza in essere tra le odierne parti in causa Persona_1
(doc. 3). Con tale missiva elettronica il rappresentante legale della parte convenuta da, altresì, atto di essere a conoscenza che tale somma andava, tuttavia, restituita a favore di parte attrice, seppur rilevando che essa era già stata restituita per mezzo di che aveva recuperato la somma Persona_1 da altro rapporto con l'Ing. , nonché dell'impossibilità di provvedere alla restituzione per Per_2 mancanza dell'IBAN e per successivo invio dello stesso in un periodo in cui il rappresentante legale era assente dalla società.
Orbene, in ordine all'effettiva conoscenza tra i rappresentanti legali delle società in causa e alla pattuizione tra gli stessi di un obbligo di restituzione della somma vengono in ausilio le prove orali espletate all'udienza del 29 novembre 2023 in cui due testi hanno assistito ad un incontro avente ad oggetto la promessa di restituzione della somma, che non può che riferirsi al successivo “prestito”
(giuridicamente perfezionamento del contratto di mutuo quale contratto reale) indicato nella missiva elettronica di cui sub. doc. 3: “A fine giugno/inizio luglio 2022 invece il Sig. ci chiese di Per_1 anticipare la restituzione del prestito infruttifero ricevuto il 01/06/2022.” (doc. 3).
A ciò si aggiunga che, sempre alla medesima udienza, il rappresentante legale della convenuta CP_2 ha omesso di presenziare all'interrogatorio formale sui seguenti capi di prova: a) Vero è che, in data
31/05-01-06/2022 la erogava, in favore della , Parte_1 Controparte_2 un mutuo infruttifero dell'importo complessivo di € 30.000,00 (trentamila/00); c) Vero è che tra le parti era convenuto che tale somma, ricevuta a titolo di mutuo infruttifero, fosse restituita entro e non oltre il pagina 2 di 6 31/07/2022;” così confessando i fatti ivi indicati, ovvero l'esistenza del rapporto contrattuale in essere tra le parti.
Deve, quindi, concludersi come il rapporto di mutuo non sia intercorso tra e la Persona_1 [...]
come d'altro canto sembra far supporre la stessa dicitura confessata Controparte_2 stragiudizialmente dalla parte convenuta che nella missiva sub. doc. 3 afferma: “provvide a farci avere il prestito infruttifero di € 30.000,00 il 01/06/2022 da persone di Sua conoscenza” ovvero un prestito che è quindi pervenuto da terzi e non già da che ha solo “procacciato l'affare”; che, Persona_1
poi, tale soggetto abbia intrattenuto rapporti di intermediazione anche nella fase esecutiva del contratto, facendosi carico di tutte le richieste relative allo svolgimento contrattuale e sollecitando egli stesso l'adempimento della parte convenuta (oltre ad essere in parte smentito dalle dichiarazioni rese dal teste che ricorda una telefonata in cui avrebbe reso il recapito telefonico del rappresentante legale dell'attrice alla parte convenuta per consentire un contatto diretto tra i paciscenti volto ad una proroga del termine di restituzione delle somme erogate) è comunque fatto ininfluente in quanto le pattuizioni contrattuali si erano perfezionate tra le società odierne parti in causa, senza che vi sia nessun elemento in atti, nemmeno presuntivo, che possa far emergere che abbia ricoperto il ruolo di mutuante, Persona_1 impegnandosi in proprio all'erogazione della somma con diritto alla restituzione di quanto da lui erogato.
Per dovere di completezza va infine analizzato quanto affermato nella missiva elettronica sub. doc. 3, nei seguenti termini: “Ad oggi non abbiamo più avuto nessun altro riscontro e pertanto, per quanto ci riguarda, la società Sua cliente ha già ricevuto quanto gli spettava.” e ancora che “Non sarebbe stato comunque possibile provvedere alla restituzione entro il termine del 31/07/2022 in quanto non eravamo in possesso del codice IBAN su cui appoggiare il versamento. Le coordinate bancarie ci sono state inviate l'08/08/2022 data in cui il titolare non era presente in azienda e l'azienda era chiusa. A questo fece seguito la comunicazione del 16/08/2022 del Sig. .”. Il primo fatto attiene ad un elemento Per_1 estintivo dell'obbligazione pecuniaria gravante sul mutuatario per intervento di un terzo che abbia provveduto al pagamento altrui mentre il secondo attiene ad impossibilità temporanea della prestazione per fatto imputabile al creditore. Non giova entrare nel merito delle suddette questioni in quanto i fatti estintivi e modificativi della pretesa attorea devono essere eccepiti dalla parte convenuta con comparsa tempestivamente depositata almeno 20 giorni prima dell'udienza di prima trattazione (secondo le regole processuali vigenti ratione temporis, ante D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, c.d. Riforma
Cartabia). Ne consegue che esse sono inesistenti nel presente processo in cui la parte convenuta ha pagina 3 di 6 inteso rimanere contumace, rinunciando così a far valere fatti modificativi ed estintivi del proprio diritto.
Infine, con riguardo agli interessi domandati dall'attrice, deve evidenziarsi che si verte in un'ipotesi di mora ex re ai sensi dell'art. 1219 comma 2 n. 3), di talchè dal termine di scadenza dell'obbligazione decorrono in automatico gli interessi sulla somma capitale oggetto di ritardata restituzione €.30.000,00.
Orbene, è comprovato che il mutuo gratuito si è perfezionato in data 1 giugno 2022 in quanto in tale data la somma è stata effettivamente erogata a favore del mutuatario (doc. 1), con perfezionamento del contratto reale (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23149 del 25/07/2022; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 37654 del
30/11/2021; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2483 del 21/02/2001) mentre dalle prove testimoniali si evince come nell'alveo delle pattuizioni preliminari all'erogazione della somma intercorse tra le parti vi era un impegno alla restituzione nel termine, di uno o due mesi stando alle dichiarazioni del teste
[...]
e di 30 giorni ma con successiva ripattuizione del termine e dilazione di 20-30 giorni stando Tes_1 alle dichiarazioni del teste . L'incertezza probatoria va a sfavore della parte che era Persona_1
onerata della prova dei fatti costitutivi della domanda ovvero in punto di accessori del credito dell'esatta data di scadenza dell'obbligazione restitutoria, quale data di automatica messa in mora del mutuatario per le somme da consegnarsi al domicilio del creditore. Ne consegue che, per quanto emerso in seno all'istruttoria orale, è indubbio che il termine restitutorio massimo che ricordano i testi
(per effetto anche delle relative proroghe) sia quello di 60 giorni mentre non è stata raggiunta sufficiente prova che esso fosse inferiore ovvero di 30 giorni più una proroga di 20 giorni in quanto il teste sul punto è risultato incerto tra il termine di 20 e 30 giorni. A ciò si aggiunga che Persona_1
l'allegazione dei fatti attorei è andata a supportare la tesi più sfavorevole resa dal teste in ordine a tale fatto in quanto è stato allegato dall'attrice un termine di restituzione delle somme mutuate al 31 luglio
2022, ovvero a distanza di 60 giorni dall'erogazione della somma da parte del mutuante, elemento oggetto altresì, di confessione giudiziale al capo c) dell'interrogatorio formale omesso per mancata comparizione del rappresentante legale della parte convenuta. Deve, quindi, concludersi che il dies a quo per la decorrenza degli accessori è quello del 1 agosto 2022 (giorno successivo a quello di scadenza dell'obbligazione restitutoria). In ordine al tasso applicabile deve farsi riferimento all'art. 1284 c.c., risultando non applicabile il D. Lgs. 231/2002 in quanto il ritardato pagamento non attiene ad un corrispettivo per merci o servizi, erogati dalla bensì alla restituzione della somma Parte_1 mutuata. Ne consegue che dal giorno successivo alla scadenza del termine pattuito per l'adempimento dell'obbligazione restitutoria (1 agosto 2022) sulla somma capitale di €.30.000,00 decorrono gli pagina 4 di 6 interessi al saggio di cui all'art. 1284 comma 1 c.c. fino alla data della domanda giudiziaria (avvenuta con notifica del 10 ottobre 2022) dalla quale gli interessi sulla suddetta somma capitale decorrono al tasso di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. fino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e la liquidazione del compenso va effettuata ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M. 37/2018 e dal D.M. 147/2022), tenuto conto dei parametri per la sua determinazione di cui all'art. 4 e, in particolare, delle caratteristiche, dell'urgenza e del valore dell'affare, nonché del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate. La liquidazione deve avvenire in base allo scaglione da €.26.001,00 - a €.52.000,00, in considerazione del valore della controversia (€.30.000,00), determinato in base alla somma liquidata a parte attrice (art. 5),
e con applicazione dei compensi minimi previsti per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale, stante la non complessità delle questioni fattuali e giuridiche sottese alla domanda attorea, l'estrema concentrazione delle attività istruttorie in una sola udienza e la redazione di una memoria istruttoria n. 1 volta a precisare i fatti per effetto delle difese della parte convenuta che sono inesistenti a fronte della sua contumacia e indicazione di limitatissimi mezzi istruttori con la seconda memoria istruttoria senza produzione di alcun ulteriore documento, nonché la decisione con deposito di una sola delle memorie conclusionali senza trattazione di nuove questioni giuridiche rispetto a quelle già presenti in atti. Gli onorari vengono, pertanto liquidati in €.545,00 per esborsi ed in €.3.809,00 per compensi, oltre oneri accessori e rimborso spese forfettarie del 15% ai sensi dell'art. 2, co. 2, D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara la debenza della somma di €.30.000,00 in capo alla Controparte_2
(C.F. per i motivi di cui in parte motiva e per l'effetto la condanna al
[...] P.IVA_1 pagamento della somma di €.30.000,00 a favore della (C.F. ), oltre Parte_1 P.IVA_2 interessi al saggio di cui all'art. 1284 comma 1 c.c. dal 1 agosto 2022 fino alla data della domanda giudiziaria e successivamente al saggio di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. fino al soddisfo;
- condanna la (C.F. ) alla refusione delle spese di Controparte_2 P.IVA_1
lite del presente giudizio in favore della (C.F. , che liquida nella misura Parte_1 P.IVA_2
di €.545,00 per esborsi e di €.3.809,00 per compensi, oltre Iva, Cpa e spese forfettarie del 15% ai sensi pagina 5 di 6 dell'art. 2, co. 2, D.M. 55/2014.
Ivrea, 9 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Meri Papalia
pagina 6 di 6