Art. 10. (Norma transitoria).
1. Sino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 7 della presente legge, il territorio delle singole regioni resta ripartito nei collegi uninominali stabiliti dalla legge 27 febbraio 1958, n. 64 , e successive modificazioni, dalla legge 14 febbraio 1963, n. 55 , e dalla legge 30 dicembre 1991, n. 422 .
1. Sino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 7 della presente legge, il territorio delle singole regioni resta ripartito nei collegi uninominali stabiliti dalla legge 27 febbraio 1958, n. 64 , e successive modificazioni, dalla legge 14 febbraio 1963, n. 55 , e dalla legge 30 dicembre 1991, n. 422 .