Versione
21 agosto 1993
21 agosto 1993
Art. 10. (Norma transitoria).
1. Sino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 7 della presente legge, il territorio delle singole regioni resta ripartito nei collegi uninominali stabiliti dalla legge 27 febbraio 1958, n. 64 , e successive modificazioni, dalla legge 14 febbraio 1963, n. 55 , e dalla legge 30 dicembre 1991, n. 422 .
1. Sino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 7 della presente legge, il territorio delle singole regioni resta ripartito nei collegi uninominali stabiliti dalla legge 27 febbraio 1958, n. 64 , e successive modificazioni, dalla legge 14 febbraio 1963, n. 55 , e dalla legge 30 dicembre 1991, n. 422 .
Giurisprudenza • 4
- 1. Corte Cost., sentenza 31/01/2020, n. 10Provvedimento: […] Nella medesima prospettiva si inquadrerebbero anche le disposizioni contenute nell'art. 10 della legge 4 agosto 1993, n. 276 (Norme per l'elezione del Senato della Repubblica) e nell'art. 10 della legge 4 agosto 1993, n. 277 (Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati), con le quali veniva introdotta una disciplina transitoria che subordinava la produzione dell'effetto abrogativo della pregressa disciplina elettorale all'entrata in vigore di quella di attuazione.Leggi di più...
- referendum·
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