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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/07/2025, n. 3767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3767 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
1
Sent. n.
Ruolo Generale n. 982/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dr. Fulvio Dacomo Presidente
dr. Antonio Mungo Consigliere Estensore
dr. Francesco Gesué Rizzi Ulmo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento contrassegnato con il n. 982/2021 r.g. degli affari civili,
avente ad oggetto “Controversie di diritto amministrativo – opposizione a
decreto ingiuntivo - pagamento prestazioni sanitarie”, riservato in decisione all'udienza collegiale del 12.3.2025, e vertente
TRA
, (per brevità l'acronimo Parte_1
), in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro – Pt_2
tempore, Dr. , con sede legale in , alla Via Unità Controparte_1 Pt_1
Italiana n. 28, Partita Iva n. , rappresentata e difesa, giusta P.IVA_1
procura alle liti in calce - allegata all'atto introduttivo e delibera di incarico 2
del Direttore Generale della del 23.02.2021, dall'avv. Michele Parte_3
Pascarella, c.f. , fax: 0823-498394, posta elettronica CodiceFiscale_1
certificata e comunicata all'Ordine degli Avvocati del Foro di S. Maria AP
RE: presso il cui Studio elettivamente Email_1
domicilia in alla Via Vincenzo Lamberti n. 29, Fabbr. A/2 e Pt_1
specificamente presso l'indirizzo pec: il Email_1
quale difensore Avv. Michele Pascarella dichiara e conferma di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi di cancelleria al seguente numero di fax: 0823-
498394 o al predetto indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).
APPELLANTE
E
in persona del legale Controparte_2
rapp.te pro – tempore, con sede in 81020 Maddaloni (CE) alla Via Appia n.
176, P.I. , rapp.to e difeso dall'Avv. Leonardo Cocco, c.f. P.IVA_2 [...]
, e con questi elett.te dom.to in alla Via Tanucci n. C.F._2 Pt_1
95, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
il procuratore costituito, ai sensi degli artt. 13, 134 e 176 c.p.c., dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al seguente indirizzo di posta elettronica pec: Email_2
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'appellante dell' , in persona Parte_4
del legale rapp.te pro – tempore, come da atto di citazione in appello avverso la sentenza n. 57/2021, insiste ancora una volta per l'integrale accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate, da ritenersi integralmente ripetute e trascritte, 3
con vittoria di spese e competenze di causa del doppio grado di giudizio, oltre spese generali di studio 15%, IVA e CPA come per legge.
Per l'appellata in persona del Controparte_2
legale rapp.te pro – tempore, riportandosi a tutte le eccezioni e deduzioni formulate in comparsa di costituzione, nonché in atti e verbali di causa, e reiterando le impugnative e contestazioni relative all'atto di appello,
precisando le conclusioni come da atti e verbali di causa, per il rigetto dell'appello con vittoria di spese e compensi con attribuzione al difensore anticipatario.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 28.12.2009, l' Parte_4
, in persona del legale rappresentante pro - tempore
[...]
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.1306 del 2009, emesso
dal Tribunale di Santa Maria AP RE (ex Sezione Distaccata di
Caserta) e depositato il 13.11.2009, notificato il 20.11.2009, con il quale era stato ad essa ingiunto il pagamento in favore della Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro - tempore, della somma di €
[...]
1.717.178,49, oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo per le prestazioni erogate in regime di ricovero ospedaliero e di alta specialità (cardiochirurgia)
relativamente ai periodi: 15.12.2002 - 31.12.2002 (€ 538.104,80), 1.1.2003 -
31.1.2003 (€ 1.037.368.48) e 1.2.2003 – 5.2.2003 (€ 141.705,23), esponendo che la somma ingiunta non era dovuta trattandosi di prestazioni erogate durante il periodo di sospensione dell'accreditamento decretato con delibera
n.725 del 29.11.2002 a seguito di pronuncia del TAR Campania che, con 4
sentenza n.7242 del 18.11.2002 aveva annullato la delibera n. 2905 del
06.09.1996 di concessione di accreditamento provvisorio per la erogazione di prestazioni di alta specializzazione, ai sensi e per gli effetti della L.724/94.
In particolare, l'opponente deduce in tale sede che la predetta sentenza del Tar n. 7242/2002 aveva statuito che "la concessa autorizzazione deve
Part essere annullata e che l' dovrà valutare i requisiti posseduti dalla
ricorrente a sostegno della propria domanda di accreditamento"; in conseguenza, la casa di cura, nei periodi indicati, non era in possesso di alcuna autorizzazione ad effettuare ricoveri in regime di accreditamento provvisorio e solo con la delibera n. 62 del 3.02.2003 l'accreditamento era stato ripristinato.
L'opponente eccepiva inoltre la prescrizione del credito di cui alla fattura azionata del 27.1.2009 e precisava ancora che, in data 9.12.2004, era stato sottoscritto tra le parti un verbale di ricognizione dei debiti finalizzato alla stipula di un atto transattivo per la determinazione dei crediti da liquidare in favore della per il periodo 1.1.1995 – 31.12.2003, Controparte_2
ratificato con delibera n. 857 del 16.12.2004.
A seguito di ciò, in data 17.12.2004, con atto transattivo tra la
[...]
, delegata al pagamento, la Parte_5 Controparte_2
e l' si prendeva atto della certificazione del credito
[...] Parte_6
determinando l'importo complessivo da corrispondere alla per i CP_2
suddetti periodi, esplicitamente prevedendo che le parti reciprocamente non avrebbero più nulla a pretendere a qualsiasi titolo.
Parte L' chiedeva quindi di revocare il decreto ingiuntivo opposto,
rigettando qualsiasi altra domanda, con condanna di parte opposta al 5
pagamento delle spese di lite.
Con comparsa di risposta depositata in data 5.5.2010 si costituiva la
, in persona del legale rappresentante pro – tempore, Controparte_2
contestando i motivi di opposizione e chiedendone il rigetto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In particolare, l'opposta precisava che in nessun modo, all'atto del ripristino dell'accreditamento avvenuto solo con la menzionata delibera n. 62
del 3.2.2003 ovvero con gli atti successivi - con particolare riguardo alla delibera aziendale n. 816 del 1911.2004 – era stato effettuato un riconoscimento retroattivo delle prestazioni rese nel periodo di sospensione.
All'esito del relativo giudizio, l'adito Tribunale di Santa Maria
AP RE, con sentenza n. 57/2021 del 12.1.2021, rigettava l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite.
Avverso detta decisione, con atto notificato il 2.3.2021 proponeva appello la , in persona del legale Parte_7
rapp.te pro-tempore, convenendo innanzi all'intestata Corte di Appello la
in persona del legale rapp.te pro-tempore, Controparte_2
allo scopo di veder accolte, previa sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata e per le ragioni ivi meglio esposte, le seguenti conclusioni:
“1) In via principale, in accoglimento del motivo di appello di cui al
punto I) del presente atto, accerti e/o dichiari il difetto di giurisdizione del
G.O. per essere la presente controversia soggetta alla giurisdizione del
Giudice Amministrativo ed in particolare del Tar Campania –Napoli e per 6
l'effetto revochi e/o annulli e/o riformi integralmente la impugnata sentenza
n. 57/2021 del Tribunale di Santa Maria AP RE, con ogni conseguenza
di legge e/o conseguenziale provvedimento, ivi compresa la revoca e
annullamento del Decreto Ingiuntivo opposto (D.I. n. 84/2018 Tribunale di S.
Maria C.V. – Sez. Distaccata di Caserta- ora Tribunale di S. Maria C.V.) e la
condanna della società opposta alla restituzione di tutte le (eventuali) somme
incassate e/o ricevute (comprese quelle incassate dal suo difensore), oltre
interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. e rivalutazione monetaria dal dì
del dovuto al saldo, ed al pagamento delle spese e competenze legali del
doppio grado di giudizio;
2) In via subordinata, in accoglimento dei motivi di appello di cui ai
punti II), III), IV) e V) del presente atto di appello, revochi e/o riformi
integralmente la impugnata sentenza n. 57/2021 del Tribunale di Santa Maria
AP RE, dichiarando in accoglimento dell'opposizione a decreto
ingiuntivo proposta dalla la non debenza e/o l'inesistenza e/o Pt_2
l'estinzione dell'importo ingiunto, con ogni conseguenza di legge e/o
conseguenziale provvedimento, ivi compresa la revoca e annullamento del
Decreto Ingiuntivo opposto (D.I. n. 84/2018 Tribunale di S. Maria C.V. – Sez.
Distaccata di Caserta- ora Tribunale di S. Maria C.V.) e la condanna della
società opposta alla restituzione di tutte le (eventuali) somme incassate e/o
ricevute (comprese quelle incassate dal suo difensore), oltre interessi legali
ex art. 1284, comma 4, c.c. e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al
saldo, ed al pagamento delle spese e competenze legali del doppio grado di
giudizio;
4) Vittoria di spese e competenza del doppio grado di giudizio, oltre 7
spese generali di studio 15%, IVA se dovuta e CPA come per legge”.
Con comparsa del 22.6.2021 si costituiva l'appellata
[...]
, in persona del legale rapp.te pro-tempore, eccependo Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello, e comunque contestando, per le ragioni ivi meglio esplicitate, la fondatezza dello stesso;
chiedeva pertanto di disattendere la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione della sentenza impugnata, con condanna ex art. 283, comma 2 c.p.c., nonché
rigettarsi l'appello, in quanto infondato in fatto ed in diritto e per gli effetti confermare l'impugnata sentenza.
Con ordinanza del 2.7.2021, all'esito della trattazione, la Corte
rigettava la predetta richiesta sospensiva e, rinviata la causa per le conclusioni all'udienza del 12.3.2025, quest'ultima veniva quindi riservata in decisione,
con assegnazione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***********************
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità
dell'appello, ai sensi dell'art. 342, n.1, c.p.c., come sollevata da parte dell'appellata Controparte_2
Ed invero, l'atto introduttivo contiene infatti censure alla motivazione della sentenza di primo grado, essendo pertanto conforme alla detta norma,
come da ultimo interpretata dalla Suprema Corte (sent. SS.UU. n. 21799/2017,
secondo cui gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012,
conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata 8
e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice,
senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado,
tenuto conto della permanente natura di 'revisio prioris instantiae' del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata).
Nel merito, l'appello è fondato e va quindi accolto, con conseguente riforma della gravata decisione, nei termini e per le motivazioni di seguito indicati.
Orbene, il primo giudice, quanto alla questione della decorrenza dell'accreditamento del dopo aver ricostruito la Controparte_2
vicenda amministrativa nei termini che si sono già in precedenza precisati,
nell'affermare il diritto della predetta opposta - originaria ricorrente in sede monitoria - a ricevere il corrispettivo per le prestazioni rese in maniera incontestata, precisava quanto segue:
Part
“Assume l' opponente che le prestazioni relative al periodo
15.12.2002- 5.2.2003, per le quali la struttura ha chiesto solo in data
27.10.2009 il rimborso, oggetto del presente decreto ingiuntivo opposto,
sarebbero state erogate in un periodo il cui provvisorio accreditamento era
stato dichiarato cessato in esecuzione della prima sentenza del TAR
Part Campania n.7242/2002, come da citata deliberazione dell' n.725/2002.
Risulta però in atti che con la delibera n.916 del 19.11.2004 la stessa
Part ha riconosciuto e confermato a tutti gli effetti il diritto della società
opposta ad erogare le prestazioni per cui è causa e ciò sin dall'adozione della 9
Part delibera n.2905 del 06.09.1996. In particolare con tale atto l' ritenuto di
dover prendere atto dell'istruttoria compiuta dalla Commissione in
esecuzione della sentenza del TAR Campania n.10784/2004, e per l'effetto
provvedere alla conferma, a tutti gli effetti di legge, dell'accreditamento
provvisorio alla di cui all'atto deliberativo n.2905 Controparte_3
del 06.09.1996, deliberava di prendere atto dell'istruttoria compiuta dalla
Commissione nominata con delibera n.610 dell'01.09.2004 in ottemperanza
a quanto disposto nella Sentenza del TAR Campania n.10784/04 e per l'effetto
provvedere alla conferma, a tutti gli effetti di legge, dell'accreditamento
provvisorio per l'esercizio di attività assistenziali di
[...]
concesso alla con Controparte_4 Controparte_3
delibera n.2905 del 06.09.1996.
Tale ultima delibera, recante espresso riferimento alla originaria
delibera di accreditamento del 1996 (e non a quella successiva del 2003),
riferimento da intendersi come clausola di retroattività, appare chiaramente
volta a salvaguardare l'incontestata attività compiuta continuativamente
dalla società opposta e quindi far salvi gli effetti del rapporto tra le parti con
effetto a far data dalla primitiva costituzione.
Pertanto tale motivo di opposizione non potrà essere accolto”.
L'appellante, con il proprio primo motivo di gravame, deduce innanzitutto che il primo giudice avrebbe errato per non avere rilevato di ufficio il proprio difetto di giurisdizione, per essere la controversia devoluta alla cognizione del Giudice amministrativo, vertendo la stessa in ordine al rapporto di accreditamento, avente natura concessoria.
L'appellata ha sul punto eccepito che oggetto del giudizio era il 10
mancato pagamento delle prestazioni da essa erogate nei periodi 15.12.2002 -
31.12.2002 (€ 538.104,80), 1.1.2003 – 31.1.2003 (€ 1.037.368,46), 1.2.2003
– 5.2.2003 (€ 141.705,23), configurandosi un diritto soggettivo e non un mero interesse legittimo, con conseguente giurisdizione appartenente al G.O.
Orbene, osserva la Corte che è evidente che la controversia in esame riguardi il solo riconoscimento dei corrispettivi spettanti alla Controparte_2
nel periodo oggetto di sospensione dell'accreditamento, alla luce di
[...]
Parte quanto disposto dalla stessa - a seguito dell'annullamento da parte del
TAR Campania con sentenza n. 10784/04 della deliberazione n.62 del
3.2.2003 - con la deliberazione n. 916 del 19.11.2004.
Non è quindi in discussione in potere autoritativo della Pubblica
Amministrazione di valutare la sussistenza o meno di un valido rapporto di
Parte accreditamento - essendo la più volte intervenuta sul punto, ed essendo stati sottoposti al vaglio del Giudice Amministrativo i relativi provvedimenti
- quanto piuttosto la sussistenza o meno del diritto della Controparte_2
sulla base di questi ultimi, di ottenere i corrispettivi vantati per
[...]
l'originario periodo di sospensione dell'accreditamento.
Non vi è dubbio quindi che, tenuto conto del petitum sostanziale,
sussista senz'altro la giurisdizione del G.O.
Parte Con ulteriore motivo di censura la lamenta che erroneamente il primo giudice avrebbe rigettato il primo motivo dell'originaria opposizione fondato sulla insussistenza del rapporto di accreditamento provvisorio -
inizialmente riconosciuto con la deliberazione n. 2905 del 6.9.1996, poi annullata con sentenza del TAR Campania n. 7242 del 18.11.2002 - nel periodo in cui le prestazioni in contestazione erano state rese, per effetto della 11
deliberazione n. 725 del 29.11.2002, conseguente appunto alla predetta pronuncia giudiziaria amministrativa.
In buona sostanza, secondo il Tribunale, al termine del complesso procedimento amministrativo e del susseguirsi dei vari atti amministrativi,
anche in esecuzione delle sentenze di annullamento del Tar Campania -
Napoli, l'atto finale, costituito dalla delibera n.916 del 19.11.2004 con la quale era stato definitivamente ripristinato il rapporto concessorio e l'accreditamento provvisorio della sarebbe Controparte_2
stato adottato con efficacia retroattiva, sanando quindi anche le prestazioni eseguite durante il periodo di cessazione e/o sospensione del rapporto concessorio e/o dell'accreditamento provvisorio.
Orbene, secondo l'appellante, erroneamente il primo giudice aveva riconosciuto valore retroattivo a quanto statuito con la deliberazione n. 916
del 19.11.2004, senza peraltro tener conto del fatto che, essendo passata in giudicato la precedente citata sentenza del TAR Campania n. 7242 del
Parte 18.11.2002, e quindi intervenuta la con la predetta deliberazione n. 725
del 29.11.2002, mai impugnata, la riattivazione del rapporto di accreditamento non poteva che essere ricondotta alla nuova deliberazione n. 62 del 2003,
senza quindi alcun effetto retroattivo, come invece risultante dalla pronuncia impugnata.
D'altra parte, non vi era stata alcuna espressa previsione di efficacia retroattiva del ripristino del rapporto concessorio e/o dell'accreditamento provvisorio che, in ogni caso, avrebbe richiesto il riconoscimento del debito fuori bilancio e la relativa copertura finanziaria;
invero, l'art. 191 del Testo
Parte Unico Enti Locali, applicabile anche alle prevedeva che l'atto e/o attività 12
senza la copertura finanziaria e/o che supera la copertura finanziaria doveva considerarsi nullo e/o non impegnativo per la P.A. potendosi solo configurare una responsabilità personale e diretta del funzionario che aveva consentito l'acquisizione di beni e servizi senza la copertura e/o oltre il limite di spesa.
Tra l'altro, con la delibera n.725 del 29.11.2002, notificata alla
[...]
era stata comunicata alla stessa la cessazione di Controparte_2
qualsiasi rapporto di provvisorio accreditamento relativamente alle prestazioni di alta specialità di Cardiologia Medico - Chirurgica, essendo pertanto la stessa a conoscenza della circostanza relativa alla sospensione delle attività; le prestazioni erano state peraltro effettuate e mai comunicate per i relativi controlli, se non dopo ben 7 anni.
L'appellata, nelle proprie difese, ribadisce la tesi della retroattività
degli effetti di quanto disposto con la delibera n. 916 del 19.11.2004.
Orbene, osserva la Corte che è del tutto pacifica l'originaria esistenza dell'originario rapporto di accreditamento tra la Controparte_5
e la , sorto in forza della deliberazione n. 2905 del
[...] Parte_8
6.9.1996; è allo stesso modo pacifico ed in atti documentato che, con sentenza
del TAR Campania – Napoli, n. 7242 del 18.11.2002, a seguito di ricorso proposto dal veniva Controparte_6
annullava la detta delibera, risultando quindi privata da tale momento la
[...]
dell'accreditamento necessario al fine di Controparte_5
rendere le prestazioni sanitarie in favore degli assistiti del S.S.N.
Infatti, con delibera n. 725 del 29.11.2002, non oggetto di gravame, la prendeva atto di tale pronuncia e, come pure sottolineato dal Parte_8
giudice di primo grado, disponeva l'annullamento della detta deliberazione, 13
con notifica alla prevedendo che, da tale data, Controparte_2
sarebbe cessato ogni rapporto di accreditamento tra quest'ultima l' Pt_4
relativamente alla erogazione delle prestazioni di alta specialità di Cardiologia
Medico – Chirurgica.
Non vi è alcun dubbio quindi che, a tale data, l'appellata fosse del tutto priva della qualifica necessaria per l'erogazione delle prestazioni per le quali ha invece richiesto il pagamento con l'originario ricorso monitorio.
Tuttavia, successivamente, con la delibera n.762 del 13.12.2002, come
Parte il Tribunale sottolinea, l' procedeva a nominare apposita Commissione
per la verifica dei requisiti delle due strutture richiedenti il medesimo accreditamento provvisorio per l'erogazione di alta specialità di cardiologia medico-chirurgica (la ed il Controparte_2 Controparte_6
, come disposto dalla sentenza del TAR.
[...] Controparte_2
Quest'ultima, infatti, nell'annullare la delibera n. 2905 del 1996, aveva
Parte espressamente previsto che la dovesse provvedere alla valutazione dei requisiti vantati da entrambe le strutture sopra menzionate, richiedenti il medesimo accreditamento, verificando comunque la domanda della
[...]
ove fondata su requisiti ed elementi diversi, nonché Controparte_2
indipendenti, da quelli vantati dalla controinteressata.
Terminati i lavori, compiuti i richiesti accertamenti, con nota n.33 del
31.1.2003 la Commissione rappresentava all'Amministrazione che l'accreditamento provvisorio poteva essere concesso esclusivamente alla
[...]
in quanto in possesso dei requisiti dettati dalla Controparte_2
Giunta Regionale della Campania con delibera n.7029 del 17.11.1995; in conseguenza, con deliberazione n.62 del 03.02.2003 veniva ripristinato il 14
rapporto di accreditamento provvisorio, già concesso in favore della
[...]
con la precedente delibera n.2905 del 6.9.1996, ma Controparte_2
anche tale delibera era impugnata innanzi al TAR Campania - Napoli dal e ancora una vota Controparte_6
annullata con sentenza n.10784/2004.
Ciò posto, solo a seguito dei lavori di altra Commissione nominata
Parte dalla con la più volte menzionata deliberazione n. 916 del 19.11.2004
(avente appunto ad oggetto “Conferma rapporto di accreditamento
provvisorio per l'esercizio di attività assistenziali di
[...]
concesso alla con Controparte_4 Controparte_2 CP_2
Part Deliberazione dell' CE1 n°2905 del 6.9.1996”- anche questa impugnata innanzi al TAR Campania Napoli, che questa volta tuttavia respingeva il ricorso con sentenza n. 9180/2006 - veniva stabilito quanto segue:
“Di prendere atto dell'istruttoria compiuta dalla Commissione
nominata con delibera n°610 dell'1.9.2004 in ottemperanza a quanto disposto
nella Sentenza del TAR Campania n°10784/04 e per l'effetto provvedere alla
conferma, a tutti gli effetti di legge, dell'accreditamento provvisorio per
l'esercizio di attività assistenziali di Controparte_4
concesso alla con delibera n°2905 del
[...] Controparte_3
6.9.1996”.
Orbene, osserva la Corte sul punto che non vi è alcun dubbio che, per effetto di detta delibera, la debba ritenersi Controparte_2
struttura accreditata per le prestazioni ivi previste, ma, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, ciò non significa che con tale atto siano state anche riconosciute come valide e legittime le prestazioni eseguite dalla 15
stessa successivamente alla sentenza del TAR Campania – Napoli, n. 7242
del 18.11.2002 e, soprattutto, alla deliberadell' n. 725 del Parte_8
29.11.2002, non oggetto di gravame;
con quest'ultimo provvedimento, anche
Parte comunicato all'odierna appellata, come non oggetto di contestazione, la prendeva atto di tale pronuncia e, come pure sottolineato dal giudice di primo grado e sopra riportato, disponeva l'annullamento della detta deliberazione,
con notifica alla prevedendo che, da tale data, Controparte_2
sarebbe cessato ogni rapporto di accreditamento tra quest'ultima l' Pt_4
relativamente alla erogazione delle prestazioni di alta specialità di Cardiologia
Medico – Chirurgica.
La cessazione a tale data del rapporto di accreditamento richiedeva quindi, come di fatto successivamente avvenuto, ai fini del suo ripristino, un nuovo provvedimento a tale fine adottato, che nella specie ha peraltro fatto seguito alle attività delle Commissioni successivamente nominate;
solo con la
delibera n.916 del 19.11.2004 è quindi nuovamente sorto il rapporto di accreditamento.
Non ignora questa Corte che quest'ultimo provvedimento abbia fatto effettivamente riferimento alla “conferma, a tutti gli effetti di legge,
dell'accreditamento provvisorio per l'esercizio di attività assistenziali di
[...]
concesso alla CP_4 Controparte_4 Controparte_3
con delibera n°2905 del 6.9.1996”, ma ciò non significa tuttavia che
[...]
gli effetti di tale riconoscimento retroagiscano a tale data e, soprattutto, che risulti legittimata l'esecuzione di prestazione avvenute in una situazione di assoluta assenza di accreditamento ed in violazione di quanto espressamente
Parte disposto dalla e comunicato alla . CP_2 16
Ad avviso di questo giudicante l'espressione letterale adottata implica semplicemente che l'iniziale sussistenza dei presupposti necessari per l'insorgenza del rapporto di accreditamento - inizialmente accertata con la menzionata delibera n. 2905 del 6.9.1996, definitivamente poi annullata per effetto di pronuncia giurisdizionale amministrativa - veniva riconosciuta - ex
novo - per effetto della nuova istruttoria compiuta, all'esito del contenzioso instaurato dal concorrente Controparte_6
[...]
Questa Corte ritiene quindi che, diversamente da quanto ritenuto dal
Tribunale, la previsione di un effetto retroattivo di tale accertamento del tipo affermato da quest'ultimo e, soprattutto, il riconoscimento postumo della legittimità delle prestazioni eseguite dalla in Controparte_2
assenza di un valido rapporto di accreditamento in essere, avrebbe richiesto
Parte una chiara espressione di volontà da parte dell' oggi appellante.
A ciò va aggiunto peraltro che, anche alla luce del principio della programmazione finanziaria della spesa sanitaria e dei limiti a tal fine annualmente previsti, il riconoscimento postumo della legittimità delle dette prestazioni rese, avrebbe richiesto un preciso impegno di spesa, nella specie del tutto mancante.
Ritiene quindi la Corte che la delibera n.916 del 19.11.2004 il rapporto di accreditamento tra la e la Parte_8 Controparte_2
sia sorto nuovamente con effetti ex nunc, senza alcuna retroattività degli stessi.
Tali considerazioni, aventi carattere del tutto assorbente, esonerano questa Corte da qualsivoglia pronuncia in ordine agli ulteriori motivi di censura proposti dall'appellante. 17
Ciò posto, in riforma della gravata decisione, va accolta l'originaria opposizione proposta con citazione del 28.12.2009 dalla
[...]
, in persona del legale rappresentante pro – Parte_9
tempore, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n.1306 del 2009,
emesso dal Tribunale di Santa Maria AP RE (ex Sezione Distaccata
di Caserta) e depositato il 13.11.2009, con il quale era stato ad essa ingiunto alla predetta opponente il pagamento in favore della Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro - tempore, della
[...]
somma di € 1.717.178,49, oltre interessi e spese.
Ciò posto, la con la comparsa conclusionale del Parte_8
9.5.2025, oltre a chiedere l'accoglimento dell'originaria opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo in premessa, ha anche chiesto, per l'effetto, la condanna della società opposta alla restituzione di tutte le somme incassate e/o ricevute (comprese quelle incassate dal suo difensore), pari complessivamente ad € 1.952.021,64 - come da relazione della Dr.ssa
Direttore dell'UOC Servizio Economico Finanziario Persona_1
dell' dell'8.5.2025 con allegate determine, mandati di pagamento e Pt_2
quietanze bancarie, in atti contestualmente allegati - oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo,
ed al pagamento delle spese e competenze legali del doppio grado di giudizio.
Orbene, osserva sul punto questa Corte che, trattandosi di domanda formulata per la prima volta in comparsa conclusionale, la stessa va ritenuta inammissibile, come da tempo chiarito dalla Suprema Corte (v. Cassazione
civile, Sez. II, Ordinanza del 14/03/2024, n.6788), secondo la quale “L'azione
di restituzione di somme pagate in base alla sentenza d'appello poi annullata 18
(e più in generale l'azione di restituzione o riduzione in pristino che in
relazione alle “prestazioni eseguite” venga proposta, a norma dell'articolo
389 del Cpc, dalla parte vittoriosa nel giudizio di cassazione) non è
riconducibile nello schema della condictio indebiti, perché si collega ad
un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale anteriore a detta
sentenza. Analoga natura giuridica deve essere riconosciuta alla richiesta di
restituzione delle somme, corrisposte in esecuzione della sentenza di primo
grado, essendo conseguente alla richiesta di modifica della decisione
impugnata. Ne consegue che il presupposto di tale domanda di restituzione è
dato dall'avvenuta corresponsione delle somme, in esecuzione della sentenza
di primo grado provvisoriamente esecutiva, mentre la natura è quella
ripristinatoria della situazione anteatta. Ciò comporta che tale richiesta deve
essere formulata, a pena di decadenza, con l'atto di appello, se proposto
successivamente all'esecuzione della sentenza, essendo invece ammissibile la
proposizione nel corso del giudizio soltanto qualora l'esecuzione della
sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell'impugnazione.
Resta in ogni caso inammissibile la domanda di restituzione proposta
con la comparsa conclusionale in appello, atteso che tale comparsa ha
carattere meramente illustrativo di domande già proposte, non rilevando in
contrario che l'esecuzione della sentenza sia successiva all'udienza di
conclusioni ed anteriore alla scadenza del termine per il deposito delle
comparse. (Nel caso di specie, ha osservato la Suprema Corte, risulta dalla
sentenza impugnata che la domanda di restituzione venne proposta in sede di
precisazione delle conclusioni sulla base di pagamenti successivi all'appello
e sotto questo profilo va esclusa la tardività della stessa)”. 19
Le spese e competenze di entrambi i gradi del presente giudizio seguono la soccombenza dell'appellata in Controparte_2
persona del legale rapp.te pro – tempore, e si liquidano di ufficio in favore dell'appellante ,in persona del Parte_7
legale rapp.te pro-tempore, come da dispositivo che segue, sulla base dello scaglione di riferimento (da € 1.000.001,00 ad € 2.000.000,00) di cui al D.M.
55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei
compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge
31 dicembre 2012 n. 247", aggiornato al D.M. n. 147 del 13/08/2022,
applicabile ratione temporis, in base al valore della controversia, nonché
tenendo conto del grado di difficoltà delle questioni trattate;
nulla viene liquidato per l'attività istruttoria, non essendosi la stessa svolta nel presente grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla in persona del legale rapp.te Controparte_2
pro – tempore, con citazione del 2.3.2021, nei confronti dell'
[...]
,in persona del legale rapp.te pro-tempore, , Parte_7
avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria AP RE n. 57/2021
del 12.1.2021, così provvede:
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza,
accoglie l'originaria opposizione proposta dalla
[...]
, in persona del legale rappresentante pro Parte_9
– tempore, con citazione del 28.12.2009, con conseguente revoca del
decreto ingiuntivo n.1306 del 2009, emesso dal Tribunale di Santa 20
Maria AP RE (ex Sezione Distaccata di Caserta) e depositato il 13.11.2009, con il quale era stato ad essa ingiunto alla predetta opponente il pagamento in favore della Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro - tempore, della
[...]
somma di € 1.717.178,49, oltre interessi e spese;
2) Dichiara inammissibile la domanda proposta nella comparsa conclusionale depositata il 9.5.2025 dalla Parte_9
, in persona del legale rappresentante pro –
[...]
tempore, di condanna della in Controparte_2
persona del legale rapp.te pro – tempore, alla restituzione di tutte le somme incassate e/o ricevute per effetto dell'esecuzione della sentenza di primo grado (comprese quelle incassate dal suo difensore), pari complessivamente ad € 1.952.021,64, oltre interessi legali ex art. 1284,
comma 4, c.c. e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo;
3) Condanna la in persona del legale Controparte_2
rapp.te pro-tempore, al pagamento in favore dell'
[...]
, in persona del legale rappresentante pro Parte_9
– tempore, delle spese e competenze di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in complessivi €
22.563,00, di cui € 563,00 per spese ed € 22.000,00 per compensi, il tutto oltre Iva e Cpa, se dovute, oltre rimb. forf. spese generali nella misura del 15% dei compensi, e, quanto al presente grado, in complessivi € 15.804,00, di cui € 804,00 per spese ed € 15.000,00 per compensi, il tutto oltre Iva e Cpa, se dovute, oltre rimb. forf. spese generali nella misura del 15% dei compensi. 21
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 2.7.2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Antonio Mungo
IL PRESIDENTE
Fulvio Dacomo
Sent. n.
Ruolo Generale n. 982/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dr. Fulvio Dacomo Presidente
dr. Antonio Mungo Consigliere Estensore
dr. Francesco Gesué Rizzi Ulmo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento contrassegnato con il n. 982/2021 r.g. degli affari civili,
avente ad oggetto “Controversie di diritto amministrativo – opposizione a
decreto ingiuntivo - pagamento prestazioni sanitarie”, riservato in decisione all'udienza collegiale del 12.3.2025, e vertente
TRA
, (per brevità l'acronimo Parte_1
), in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro – Pt_2
tempore, Dr. , con sede legale in , alla Via Unità Controparte_1 Pt_1
Italiana n. 28, Partita Iva n. , rappresentata e difesa, giusta P.IVA_1
procura alle liti in calce - allegata all'atto introduttivo e delibera di incarico 2
del Direttore Generale della del 23.02.2021, dall'avv. Michele Parte_3
Pascarella, c.f. , fax: 0823-498394, posta elettronica CodiceFiscale_1
certificata e comunicata all'Ordine degli Avvocati del Foro di S. Maria AP
RE: presso il cui Studio elettivamente Email_1
domicilia in alla Via Vincenzo Lamberti n. 29, Fabbr. A/2 e Pt_1
specificamente presso l'indirizzo pec: il Email_1
quale difensore Avv. Michele Pascarella dichiara e conferma di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi di cancelleria al seguente numero di fax: 0823-
498394 o al predetto indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).
APPELLANTE
E
in persona del legale Controparte_2
rapp.te pro – tempore, con sede in 81020 Maddaloni (CE) alla Via Appia n.
176, P.I. , rapp.to e difeso dall'Avv. Leonardo Cocco, c.f. P.IVA_2 [...]
, e con questi elett.te dom.to in alla Via Tanucci n. C.F._2 Pt_1
95, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
il procuratore costituito, ai sensi degli artt. 13, 134 e 176 c.p.c., dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al seguente indirizzo di posta elettronica pec: Email_2
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'appellante dell' , in persona Parte_4
del legale rapp.te pro – tempore, come da atto di citazione in appello avverso la sentenza n. 57/2021, insiste ancora una volta per l'integrale accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate, da ritenersi integralmente ripetute e trascritte, 3
con vittoria di spese e competenze di causa del doppio grado di giudizio, oltre spese generali di studio 15%, IVA e CPA come per legge.
Per l'appellata in persona del Controparte_2
legale rapp.te pro – tempore, riportandosi a tutte le eccezioni e deduzioni formulate in comparsa di costituzione, nonché in atti e verbali di causa, e reiterando le impugnative e contestazioni relative all'atto di appello,
precisando le conclusioni come da atti e verbali di causa, per il rigetto dell'appello con vittoria di spese e compensi con attribuzione al difensore anticipatario.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 28.12.2009, l' Parte_4
, in persona del legale rappresentante pro - tempore
[...]
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.1306 del 2009, emesso
dal Tribunale di Santa Maria AP RE (ex Sezione Distaccata di
Caserta) e depositato il 13.11.2009, notificato il 20.11.2009, con il quale era stato ad essa ingiunto il pagamento in favore della Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro - tempore, della somma di €
[...]
1.717.178,49, oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo per le prestazioni erogate in regime di ricovero ospedaliero e di alta specialità (cardiochirurgia)
relativamente ai periodi: 15.12.2002 - 31.12.2002 (€ 538.104,80), 1.1.2003 -
31.1.2003 (€ 1.037.368.48) e 1.2.2003 – 5.2.2003 (€ 141.705,23), esponendo che la somma ingiunta non era dovuta trattandosi di prestazioni erogate durante il periodo di sospensione dell'accreditamento decretato con delibera
n.725 del 29.11.2002 a seguito di pronuncia del TAR Campania che, con 4
sentenza n.7242 del 18.11.2002 aveva annullato la delibera n. 2905 del
06.09.1996 di concessione di accreditamento provvisorio per la erogazione di prestazioni di alta specializzazione, ai sensi e per gli effetti della L.724/94.
In particolare, l'opponente deduce in tale sede che la predetta sentenza del Tar n. 7242/2002 aveva statuito che "la concessa autorizzazione deve
Part essere annullata e che l' dovrà valutare i requisiti posseduti dalla
ricorrente a sostegno della propria domanda di accreditamento"; in conseguenza, la casa di cura, nei periodi indicati, non era in possesso di alcuna autorizzazione ad effettuare ricoveri in regime di accreditamento provvisorio e solo con la delibera n. 62 del 3.02.2003 l'accreditamento era stato ripristinato.
L'opponente eccepiva inoltre la prescrizione del credito di cui alla fattura azionata del 27.1.2009 e precisava ancora che, in data 9.12.2004, era stato sottoscritto tra le parti un verbale di ricognizione dei debiti finalizzato alla stipula di un atto transattivo per la determinazione dei crediti da liquidare in favore della per il periodo 1.1.1995 – 31.12.2003, Controparte_2
ratificato con delibera n. 857 del 16.12.2004.
A seguito di ciò, in data 17.12.2004, con atto transattivo tra la
[...]
, delegata al pagamento, la Parte_5 Controparte_2
e l' si prendeva atto della certificazione del credito
[...] Parte_6
determinando l'importo complessivo da corrispondere alla per i CP_2
suddetti periodi, esplicitamente prevedendo che le parti reciprocamente non avrebbero più nulla a pretendere a qualsiasi titolo.
Parte L' chiedeva quindi di revocare il decreto ingiuntivo opposto,
rigettando qualsiasi altra domanda, con condanna di parte opposta al 5
pagamento delle spese di lite.
Con comparsa di risposta depositata in data 5.5.2010 si costituiva la
, in persona del legale rappresentante pro – tempore, Controparte_2
contestando i motivi di opposizione e chiedendone il rigetto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In particolare, l'opposta precisava che in nessun modo, all'atto del ripristino dell'accreditamento avvenuto solo con la menzionata delibera n. 62
del 3.2.2003 ovvero con gli atti successivi - con particolare riguardo alla delibera aziendale n. 816 del 1911.2004 – era stato effettuato un riconoscimento retroattivo delle prestazioni rese nel periodo di sospensione.
All'esito del relativo giudizio, l'adito Tribunale di Santa Maria
AP RE, con sentenza n. 57/2021 del 12.1.2021, rigettava l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite.
Avverso detta decisione, con atto notificato il 2.3.2021 proponeva appello la , in persona del legale Parte_7
rapp.te pro-tempore, convenendo innanzi all'intestata Corte di Appello la
in persona del legale rapp.te pro-tempore, Controparte_2
allo scopo di veder accolte, previa sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata e per le ragioni ivi meglio esposte, le seguenti conclusioni:
“1) In via principale, in accoglimento del motivo di appello di cui al
punto I) del presente atto, accerti e/o dichiari il difetto di giurisdizione del
G.O. per essere la presente controversia soggetta alla giurisdizione del
Giudice Amministrativo ed in particolare del Tar Campania –Napoli e per 6
l'effetto revochi e/o annulli e/o riformi integralmente la impugnata sentenza
n. 57/2021 del Tribunale di Santa Maria AP RE, con ogni conseguenza
di legge e/o conseguenziale provvedimento, ivi compresa la revoca e
annullamento del Decreto Ingiuntivo opposto (D.I. n. 84/2018 Tribunale di S.
Maria C.V. – Sez. Distaccata di Caserta- ora Tribunale di S. Maria C.V.) e la
condanna della società opposta alla restituzione di tutte le (eventuali) somme
incassate e/o ricevute (comprese quelle incassate dal suo difensore), oltre
interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. e rivalutazione monetaria dal dì
del dovuto al saldo, ed al pagamento delle spese e competenze legali del
doppio grado di giudizio;
2) In via subordinata, in accoglimento dei motivi di appello di cui ai
punti II), III), IV) e V) del presente atto di appello, revochi e/o riformi
integralmente la impugnata sentenza n. 57/2021 del Tribunale di Santa Maria
AP RE, dichiarando in accoglimento dell'opposizione a decreto
ingiuntivo proposta dalla la non debenza e/o l'inesistenza e/o Pt_2
l'estinzione dell'importo ingiunto, con ogni conseguenza di legge e/o
conseguenziale provvedimento, ivi compresa la revoca e annullamento del
Decreto Ingiuntivo opposto (D.I. n. 84/2018 Tribunale di S. Maria C.V. – Sez.
Distaccata di Caserta- ora Tribunale di S. Maria C.V.) e la condanna della
società opposta alla restituzione di tutte le (eventuali) somme incassate e/o
ricevute (comprese quelle incassate dal suo difensore), oltre interessi legali
ex art. 1284, comma 4, c.c. e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al
saldo, ed al pagamento delle spese e competenze legali del doppio grado di
giudizio;
4) Vittoria di spese e competenza del doppio grado di giudizio, oltre 7
spese generali di studio 15%, IVA se dovuta e CPA come per legge”.
Con comparsa del 22.6.2021 si costituiva l'appellata
[...]
, in persona del legale rapp.te pro-tempore, eccependo Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello, e comunque contestando, per le ragioni ivi meglio esplicitate, la fondatezza dello stesso;
chiedeva pertanto di disattendere la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione della sentenza impugnata, con condanna ex art. 283, comma 2 c.p.c., nonché
rigettarsi l'appello, in quanto infondato in fatto ed in diritto e per gli effetti confermare l'impugnata sentenza.
Con ordinanza del 2.7.2021, all'esito della trattazione, la Corte
rigettava la predetta richiesta sospensiva e, rinviata la causa per le conclusioni all'udienza del 12.3.2025, quest'ultima veniva quindi riservata in decisione,
con assegnazione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***********************
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità
dell'appello, ai sensi dell'art. 342, n.1, c.p.c., come sollevata da parte dell'appellata Controparte_2
Ed invero, l'atto introduttivo contiene infatti censure alla motivazione della sentenza di primo grado, essendo pertanto conforme alla detta norma,
come da ultimo interpretata dalla Suprema Corte (sent. SS.UU. n. 21799/2017,
secondo cui gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012,
conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata 8
e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice,
senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado,
tenuto conto della permanente natura di 'revisio prioris instantiae' del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata).
Nel merito, l'appello è fondato e va quindi accolto, con conseguente riforma della gravata decisione, nei termini e per le motivazioni di seguito indicati.
Orbene, il primo giudice, quanto alla questione della decorrenza dell'accreditamento del dopo aver ricostruito la Controparte_2
vicenda amministrativa nei termini che si sono già in precedenza precisati,
nell'affermare il diritto della predetta opposta - originaria ricorrente in sede monitoria - a ricevere il corrispettivo per le prestazioni rese in maniera incontestata, precisava quanto segue:
Part
“Assume l' opponente che le prestazioni relative al periodo
15.12.2002- 5.2.2003, per le quali la struttura ha chiesto solo in data
27.10.2009 il rimborso, oggetto del presente decreto ingiuntivo opposto,
sarebbero state erogate in un periodo il cui provvisorio accreditamento era
stato dichiarato cessato in esecuzione della prima sentenza del TAR
Part Campania n.7242/2002, come da citata deliberazione dell' n.725/2002.
Risulta però in atti che con la delibera n.916 del 19.11.2004 la stessa
Part ha riconosciuto e confermato a tutti gli effetti il diritto della società
opposta ad erogare le prestazioni per cui è causa e ciò sin dall'adozione della 9
Part delibera n.2905 del 06.09.1996. In particolare con tale atto l' ritenuto di
dover prendere atto dell'istruttoria compiuta dalla Commissione in
esecuzione della sentenza del TAR Campania n.10784/2004, e per l'effetto
provvedere alla conferma, a tutti gli effetti di legge, dell'accreditamento
provvisorio alla di cui all'atto deliberativo n.2905 Controparte_3
del 06.09.1996, deliberava di prendere atto dell'istruttoria compiuta dalla
Commissione nominata con delibera n.610 dell'01.09.2004 in ottemperanza
a quanto disposto nella Sentenza del TAR Campania n.10784/04 e per l'effetto
provvedere alla conferma, a tutti gli effetti di legge, dell'accreditamento
provvisorio per l'esercizio di attività assistenziali di
[...]
concesso alla con Controparte_4 Controparte_3
delibera n.2905 del 06.09.1996.
Tale ultima delibera, recante espresso riferimento alla originaria
delibera di accreditamento del 1996 (e non a quella successiva del 2003),
riferimento da intendersi come clausola di retroattività, appare chiaramente
volta a salvaguardare l'incontestata attività compiuta continuativamente
dalla società opposta e quindi far salvi gli effetti del rapporto tra le parti con
effetto a far data dalla primitiva costituzione.
Pertanto tale motivo di opposizione non potrà essere accolto”.
L'appellante, con il proprio primo motivo di gravame, deduce innanzitutto che il primo giudice avrebbe errato per non avere rilevato di ufficio il proprio difetto di giurisdizione, per essere la controversia devoluta alla cognizione del Giudice amministrativo, vertendo la stessa in ordine al rapporto di accreditamento, avente natura concessoria.
L'appellata ha sul punto eccepito che oggetto del giudizio era il 10
mancato pagamento delle prestazioni da essa erogate nei periodi 15.12.2002 -
31.12.2002 (€ 538.104,80), 1.1.2003 – 31.1.2003 (€ 1.037.368,46), 1.2.2003
– 5.2.2003 (€ 141.705,23), configurandosi un diritto soggettivo e non un mero interesse legittimo, con conseguente giurisdizione appartenente al G.O.
Orbene, osserva la Corte che è evidente che la controversia in esame riguardi il solo riconoscimento dei corrispettivi spettanti alla Controparte_2
nel periodo oggetto di sospensione dell'accreditamento, alla luce di
[...]
Parte quanto disposto dalla stessa - a seguito dell'annullamento da parte del
TAR Campania con sentenza n. 10784/04 della deliberazione n.62 del
3.2.2003 - con la deliberazione n. 916 del 19.11.2004.
Non è quindi in discussione in potere autoritativo della Pubblica
Amministrazione di valutare la sussistenza o meno di un valido rapporto di
Parte accreditamento - essendo la più volte intervenuta sul punto, ed essendo stati sottoposti al vaglio del Giudice Amministrativo i relativi provvedimenti
- quanto piuttosto la sussistenza o meno del diritto della Controparte_2
sulla base di questi ultimi, di ottenere i corrispettivi vantati per
[...]
l'originario periodo di sospensione dell'accreditamento.
Non vi è dubbio quindi che, tenuto conto del petitum sostanziale,
sussista senz'altro la giurisdizione del G.O.
Parte Con ulteriore motivo di censura la lamenta che erroneamente il primo giudice avrebbe rigettato il primo motivo dell'originaria opposizione fondato sulla insussistenza del rapporto di accreditamento provvisorio -
inizialmente riconosciuto con la deliberazione n. 2905 del 6.9.1996, poi annullata con sentenza del TAR Campania n. 7242 del 18.11.2002 - nel periodo in cui le prestazioni in contestazione erano state rese, per effetto della 11
deliberazione n. 725 del 29.11.2002, conseguente appunto alla predetta pronuncia giudiziaria amministrativa.
In buona sostanza, secondo il Tribunale, al termine del complesso procedimento amministrativo e del susseguirsi dei vari atti amministrativi,
anche in esecuzione delle sentenze di annullamento del Tar Campania -
Napoli, l'atto finale, costituito dalla delibera n.916 del 19.11.2004 con la quale era stato definitivamente ripristinato il rapporto concessorio e l'accreditamento provvisorio della sarebbe Controparte_2
stato adottato con efficacia retroattiva, sanando quindi anche le prestazioni eseguite durante il periodo di cessazione e/o sospensione del rapporto concessorio e/o dell'accreditamento provvisorio.
Orbene, secondo l'appellante, erroneamente il primo giudice aveva riconosciuto valore retroattivo a quanto statuito con la deliberazione n. 916
del 19.11.2004, senza peraltro tener conto del fatto che, essendo passata in giudicato la precedente citata sentenza del TAR Campania n. 7242 del
Parte 18.11.2002, e quindi intervenuta la con la predetta deliberazione n. 725
del 29.11.2002, mai impugnata, la riattivazione del rapporto di accreditamento non poteva che essere ricondotta alla nuova deliberazione n. 62 del 2003,
senza quindi alcun effetto retroattivo, come invece risultante dalla pronuncia impugnata.
D'altra parte, non vi era stata alcuna espressa previsione di efficacia retroattiva del ripristino del rapporto concessorio e/o dell'accreditamento provvisorio che, in ogni caso, avrebbe richiesto il riconoscimento del debito fuori bilancio e la relativa copertura finanziaria;
invero, l'art. 191 del Testo
Parte Unico Enti Locali, applicabile anche alle prevedeva che l'atto e/o attività 12
senza la copertura finanziaria e/o che supera la copertura finanziaria doveva considerarsi nullo e/o non impegnativo per la P.A. potendosi solo configurare una responsabilità personale e diretta del funzionario che aveva consentito l'acquisizione di beni e servizi senza la copertura e/o oltre il limite di spesa.
Tra l'altro, con la delibera n.725 del 29.11.2002, notificata alla
[...]
era stata comunicata alla stessa la cessazione di Controparte_2
qualsiasi rapporto di provvisorio accreditamento relativamente alle prestazioni di alta specialità di Cardiologia Medico - Chirurgica, essendo pertanto la stessa a conoscenza della circostanza relativa alla sospensione delle attività; le prestazioni erano state peraltro effettuate e mai comunicate per i relativi controlli, se non dopo ben 7 anni.
L'appellata, nelle proprie difese, ribadisce la tesi della retroattività
degli effetti di quanto disposto con la delibera n. 916 del 19.11.2004.
Orbene, osserva la Corte che è del tutto pacifica l'originaria esistenza dell'originario rapporto di accreditamento tra la Controparte_5
e la , sorto in forza della deliberazione n. 2905 del
[...] Parte_8
6.9.1996; è allo stesso modo pacifico ed in atti documentato che, con sentenza
del TAR Campania – Napoli, n. 7242 del 18.11.2002, a seguito di ricorso proposto dal veniva Controparte_6
annullava la detta delibera, risultando quindi privata da tale momento la
[...]
dell'accreditamento necessario al fine di Controparte_5
rendere le prestazioni sanitarie in favore degli assistiti del S.S.N.
Infatti, con delibera n. 725 del 29.11.2002, non oggetto di gravame, la prendeva atto di tale pronuncia e, come pure sottolineato dal Parte_8
giudice di primo grado, disponeva l'annullamento della detta deliberazione, 13
con notifica alla prevedendo che, da tale data, Controparte_2
sarebbe cessato ogni rapporto di accreditamento tra quest'ultima l' Pt_4
relativamente alla erogazione delle prestazioni di alta specialità di Cardiologia
Medico – Chirurgica.
Non vi è alcun dubbio quindi che, a tale data, l'appellata fosse del tutto priva della qualifica necessaria per l'erogazione delle prestazioni per le quali ha invece richiesto il pagamento con l'originario ricorso monitorio.
Tuttavia, successivamente, con la delibera n.762 del 13.12.2002, come
Parte il Tribunale sottolinea, l' procedeva a nominare apposita Commissione
per la verifica dei requisiti delle due strutture richiedenti il medesimo accreditamento provvisorio per l'erogazione di alta specialità di cardiologia medico-chirurgica (la ed il Controparte_2 Controparte_6
, come disposto dalla sentenza del TAR.
[...] Controparte_2
Quest'ultima, infatti, nell'annullare la delibera n. 2905 del 1996, aveva
Parte espressamente previsto che la dovesse provvedere alla valutazione dei requisiti vantati da entrambe le strutture sopra menzionate, richiedenti il medesimo accreditamento, verificando comunque la domanda della
[...]
ove fondata su requisiti ed elementi diversi, nonché Controparte_2
indipendenti, da quelli vantati dalla controinteressata.
Terminati i lavori, compiuti i richiesti accertamenti, con nota n.33 del
31.1.2003 la Commissione rappresentava all'Amministrazione che l'accreditamento provvisorio poteva essere concesso esclusivamente alla
[...]
in quanto in possesso dei requisiti dettati dalla Controparte_2
Giunta Regionale della Campania con delibera n.7029 del 17.11.1995; in conseguenza, con deliberazione n.62 del 03.02.2003 veniva ripristinato il 14
rapporto di accreditamento provvisorio, già concesso in favore della
[...]
con la precedente delibera n.2905 del 6.9.1996, ma Controparte_2
anche tale delibera era impugnata innanzi al TAR Campania - Napoli dal e ancora una vota Controparte_6
annullata con sentenza n.10784/2004.
Ciò posto, solo a seguito dei lavori di altra Commissione nominata
Parte dalla con la più volte menzionata deliberazione n. 916 del 19.11.2004
(avente appunto ad oggetto “Conferma rapporto di accreditamento
provvisorio per l'esercizio di attività assistenziali di
[...]
concesso alla con Controparte_4 Controparte_2 CP_2
Part Deliberazione dell' CE1 n°2905 del 6.9.1996”- anche questa impugnata innanzi al TAR Campania Napoli, che questa volta tuttavia respingeva il ricorso con sentenza n. 9180/2006 - veniva stabilito quanto segue:
“Di prendere atto dell'istruttoria compiuta dalla Commissione
nominata con delibera n°610 dell'1.9.2004 in ottemperanza a quanto disposto
nella Sentenza del TAR Campania n°10784/04 e per l'effetto provvedere alla
conferma, a tutti gli effetti di legge, dell'accreditamento provvisorio per
l'esercizio di attività assistenziali di Controparte_4
concesso alla con delibera n°2905 del
[...] Controparte_3
6.9.1996”.
Orbene, osserva la Corte sul punto che non vi è alcun dubbio che, per effetto di detta delibera, la debba ritenersi Controparte_2
struttura accreditata per le prestazioni ivi previste, ma, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, ciò non significa che con tale atto siano state anche riconosciute come valide e legittime le prestazioni eseguite dalla 15
stessa successivamente alla sentenza del TAR Campania – Napoli, n. 7242
del 18.11.2002 e, soprattutto, alla deliberadell' n. 725 del Parte_8
29.11.2002, non oggetto di gravame;
con quest'ultimo provvedimento, anche
Parte comunicato all'odierna appellata, come non oggetto di contestazione, la prendeva atto di tale pronuncia e, come pure sottolineato dal giudice di primo grado e sopra riportato, disponeva l'annullamento della detta deliberazione,
con notifica alla prevedendo che, da tale data, Controparte_2
sarebbe cessato ogni rapporto di accreditamento tra quest'ultima l' Pt_4
relativamente alla erogazione delle prestazioni di alta specialità di Cardiologia
Medico – Chirurgica.
La cessazione a tale data del rapporto di accreditamento richiedeva quindi, come di fatto successivamente avvenuto, ai fini del suo ripristino, un nuovo provvedimento a tale fine adottato, che nella specie ha peraltro fatto seguito alle attività delle Commissioni successivamente nominate;
solo con la
delibera n.916 del 19.11.2004 è quindi nuovamente sorto il rapporto di accreditamento.
Non ignora questa Corte che quest'ultimo provvedimento abbia fatto effettivamente riferimento alla “conferma, a tutti gli effetti di legge,
dell'accreditamento provvisorio per l'esercizio di attività assistenziali di
[...]
concesso alla CP_4 Controparte_4 Controparte_3
con delibera n°2905 del 6.9.1996”, ma ciò non significa tuttavia che
[...]
gli effetti di tale riconoscimento retroagiscano a tale data e, soprattutto, che risulti legittimata l'esecuzione di prestazione avvenute in una situazione di assoluta assenza di accreditamento ed in violazione di quanto espressamente
Parte disposto dalla e comunicato alla . CP_2 16
Ad avviso di questo giudicante l'espressione letterale adottata implica semplicemente che l'iniziale sussistenza dei presupposti necessari per l'insorgenza del rapporto di accreditamento - inizialmente accertata con la menzionata delibera n. 2905 del 6.9.1996, definitivamente poi annullata per effetto di pronuncia giurisdizionale amministrativa - veniva riconosciuta - ex
novo - per effetto della nuova istruttoria compiuta, all'esito del contenzioso instaurato dal concorrente Controparte_6
[...]
Questa Corte ritiene quindi che, diversamente da quanto ritenuto dal
Tribunale, la previsione di un effetto retroattivo di tale accertamento del tipo affermato da quest'ultimo e, soprattutto, il riconoscimento postumo della legittimità delle prestazioni eseguite dalla in Controparte_2
assenza di un valido rapporto di accreditamento in essere, avrebbe richiesto
Parte una chiara espressione di volontà da parte dell' oggi appellante.
A ciò va aggiunto peraltro che, anche alla luce del principio della programmazione finanziaria della spesa sanitaria e dei limiti a tal fine annualmente previsti, il riconoscimento postumo della legittimità delle dette prestazioni rese, avrebbe richiesto un preciso impegno di spesa, nella specie del tutto mancante.
Ritiene quindi la Corte che la delibera n.916 del 19.11.2004 il rapporto di accreditamento tra la e la Parte_8 Controparte_2
sia sorto nuovamente con effetti ex nunc, senza alcuna retroattività degli stessi.
Tali considerazioni, aventi carattere del tutto assorbente, esonerano questa Corte da qualsivoglia pronuncia in ordine agli ulteriori motivi di censura proposti dall'appellante. 17
Ciò posto, in riforma della gravata decisione, va accolta l'originaria opposizione proposta con citazione del 28.12.2009 dalla
[...]
, in persona del legale rappresentante pro – Parte_9
tempore, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n.1306 del 2009,
emesso dal Tribunale di Santa Maria AP RE (ex Sezione Distaccata
di Caserta) e depositato il 13.11.2009, con il quale era stato ad essa ingiunto alla predetta opponente il pagamento in favore della Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro - tempore, della
[...]
somma di € 1.717.178,49, oltre interessi e spese.
Ciò posto, la con la comparsa conclusionale del Parte_8
9.5.2025, oltre a chiedere l'accoglimento dell'originaria opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo in premessa, ha anche chiesto, per l'effetto, la condanna della società opposta alla restituzione di tutte le somme incassate e/o ricevute (comprese quelle incassate dal suo difensore), pari complessivamente ad € 1.952.021,64 - come da relazione della Dr.ssa
Direttore dell'UOC Servizio Economico Finanziario Persona_1
dell' dell'8.5.2025 con allegate determine, mandati di pagamento e Pt_2
quietanze bancarie, in atti contestualmente allegati - oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo,
ed al pagamento delle spese e competenze legali del doppio grado di giudizio.
Orbene, osserva sul punto questa Corte che, trattandosi di domanda formulata per la prima volta in comparsa conclusionale, la stessa va ritenuta inammissibile, come da tempo chiarito dalla Suprema Corte (v. Cassazione
civile, Sez. II, Ordinanza del 14/03/2024, n.6788), secondo la quale “L'azione
di restituzione di somme pagate in base alla sentenza d'appello poi annullata 18
(e più in generale l'azione di restituzione o riduzione in pristino che in
relazione alle “prestazioni eseguite” venga proposta, a norma dell'articolo
389 del Cpc, dalla parte vittoriosa nel giudizio di cassazione) non è
riconducibile nello schema della condictio indebiti, perché si collega ad
un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale anteriore a detta
sentenza. Analoga natura giuridica deve essere riconosciuta alla richiesta di
restituzione delle somme, corrisposte in esecuzione della sentenza di primo
grado, essendo conseguente alla richiesta di modifica della decisione
impugnata. Ne consegue che il presupposto di tale domanda di restituzione è
dato dall'avvenuta corresponsione delle somme, in esecuzione della sentenza
di primo grado provvisoriamente esecutiva, mentre la natura è quella
ripristinatoria della situazione anteatta. Ciò comporta che tale richiesta deve
essere formulata, a pena di decadenza, con l'atto di appello, se proposto
successivamente all'esecuzione della sentenza, essendo invece ammissibile la
proposizione nel corso del giudizio soltanto qualora l'esecuzione della
sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell'impugnazione.
Resta in ogni caso inammissibile la domanda di restituzione proposta
con la comparsa conclusionale in appello, atteso che tale comparsa ha
carattere meramente illustrativo di domande già proposte, non rilevando in
contrario che l'esecuzione della sentenza sia successiva all'udienza di
conclusioni ed anteriore alla scadenza del termine per il deposito delle
comparse. (Nel caso di specie, ha osservato la Suprema Corte, risulta dalla
sentenza impugnata che la domanda di restituzione venne proposta in sede di
precisazione delle conclusioni sulla base di pagamenti successivi all'appello
e sotto questo profilo va esclusa la tardività della stessa)”. 19
Le spese e competenze di entrambi i gradi del presente giudizio seguono la soccombenza dell'appellata in Controparte_2
persona del legale rapp.te pro – tempore, e si liquidano di ufficio in favore dell'appellante ,in persona del Parte_7
legale rapp.te pro-tempore, come da dispositivo che segue, sulla base dello scaglione di riferimento (da € 1.000.001,00 ad € 2.000.000,00) di cui al D.M.
55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei
compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge
31 dicembre 2012 n. 247", aggiornato al D.M. n. 147 del 13/08/2022,
applicabile ratione temporis, in base al valore della controversia, nonché
tenendo conto del grado di difficoltà delle questioni trattate;
nulla viene liquidato per l'attività istruttoria, non essendosi la stessa svolta nel presente grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla in persona del legale rapp.te Controparte_2
pro – tempore, con citazione del 2.3.2021, nei confronti dell'
[...]
,in persona del legale rapp.te pro-tempore, , Parte_7
avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria AP RE n. 57/2021
del 12.1.2021, così provvede:
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza,
accoglie l'originaria opposizione proposta dalla
[...]
, in persona del legale rappresentante pro Parte_9
– tempore, con citazione del 28.12.2009, con conseguente revoca del
decreto ingiuntivo n.1306 del 2009, emesso dal Tribunale di Santa 20
Maria AP RE (ex Sezione Distaccata di Caserta) e depositato il 13.11.2009, con il quale era stato ad essa ingiunto alla predetta opponente il pagamento in favore della Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro - tempore, della
[...]
somma di € 1.717.178,49, oltre interessi e spese;
2) Dichiara inammissibile la domanda proposta nella comparsa conclusionale depositata il 9.5.2025 dalla Parte_9
, in persona del legale rappresentante pro –
[...]
tempore, di condanna della in Controparte_2
persona del legale rapp.te pro – tempore, alla restituzione di tutte le somme incassate e/o ricevute per effetto dell'esecuzione della sentenza di primo grado (comprese quelle incassate dal suo difensore), pari complessivamente ad € 1.952.021,64, oltre interessi legali ex art. 1284,
comma 4, c.c. e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo;
3) Condanna la in persona del legale Controparte_2
rapp.te pro-tempore, al pagamento in favore dell'
[...]
, in persona del legale rappresentante pro Parte_9
– tempore, delle spese e competenze di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in complessivi €
22.563,00, di cui € 563,00 per spese ed € 22.000,00 per compensi, il tutto oltre Iva e Cpa, se dovute, oltre rimb. forf. spese generali nella misura del 15% dei compensi, e, quanto al presente grado, in complessivi € 15.804,00, di cui € 804,00 per spese ed € 15.000,00 per compensi, il tutto oltre Iva e Cpa, se dovute, oltre rimb. forf. spese generali nella misura del 15% dei compensi. 21
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 2.7.2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Antonio Mungo
IL PRESIDENTE
Fulvio Dacomo