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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/01/2025, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, dott. Maria Gaia Majorano, all'udienza del 16/01/2025 ha pronunciato, mediante lettura contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia previdenziale iscritta al n. 24451 /2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: ripetizione indebito;
TRA
nato il [...] a [...] e residente in [...]
Gigante n. 74, C.F.: , elettivamente domiciliata in Napoli alla C.F._1
Via Seggio del Popolo n. 22, presso lo studio dell'avv. Francesco Giliberti, C.F.:
, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al C.F._2
presente atto, presso cui elegge domicilio speciale, anche ai fini del pagamento ai sensi dell'art. 47 c.c. Ai sensi dell'art. 136 c.p.c., si dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura al numero di fax 02/70059889 ed all'indirizzo di posta elettronica nonché all'indirizzo di posta Email_1
elettronica certificata Email_2
RICORRENTE
CONTRO
1 (C.F. – P. Controparte_1 P.IVA_1
IVA ) in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in P.IVA_2
Roma, rappresentato e difeso, dall'avv. Amodio Marzocchella (C.F. C.F._3
- PEC t), giusta procura
[...] Email_3
generale alle liti per notar di Roma del 22.03.24, n. 37875 di repertorio Persona_1
ed elettivamente domiciliato, unitamente al procuratore, in Napoli, A. De Gasperi n.
55, presso l'ufficio legale dell'Istituto
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato esponeva che con Parte_1
CP_ comunicazione del 07 novembre 2022 l chiedeva la restituzione somme per pagamento non dovuto, per revoca/decadenza del reddito di cittadinanza (domanda prot. INPSRDC- 2020-2199487), “... per le seguenti motivazioni: Segnalazione da
Comune della mancata coincidenza tra nucleo DSU e famiglia anagrafica (fatte salve le differenze ammesse in applicazione dell'Art.3 del DPCM 159/2013). L'importo pari a euro 17.279,27 da lei ricevuto da marzo 2020 a giugno 2021 non era dovuto e deve essere restituito da lei o da altro componente maggiorenne del nucleo familiare.”
Evidenziando l'omessa indicazione nella suddetta nota delle ragioni del recupero CP_ della somma richiesta, conveniva l innanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di
Giudice del lavoro, chiedendo dichiararsi di non dovere nulla all'ente. CP_ Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l si costituiva in giudizio e chiedeva rigettarsi il ricorso
All'odierna udienza, acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva discussa e decisa, come da sentenza letta al termine della camera di consiglio.
Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni che seguono.
Le normative speciali che, in relazione alle prestazioni previdenziali ed assistenziali, limitano l'operatività delle norme del codice civile sulla ripetizione dell'indebito, prevedendo la irripetibilità delle somme indebitamente corrisposte, escludono l'applicabilità di detta disposizione di favore nel caso di dolo del
2 beneficiario. Tale stato soggettivo consiste nella semplice consapevolezza della effettiva insussistenza del diritto, non richiedendosi, agli effetti di cui si tratta, che l'interessato abbia posto in essere comportamenti attivi diretti ad ingannare l'ente erogatore, ed essendo configurabile il dolo anche nel caso in cui il pagamento non dovuto sia stato effettuato per errore, pur se determinato da negligenza dell'ente.
Pertanto, anche se la relativa prova è fornita prevalentemente, ma non necessariamente, da un comportamento fraudolento del beneficiario della prestazione, il dolo rileva, ove dimostrato, anche negli altri casi, come nella ipotesi di pagamenti di entità tale da rendere evidente l'esistenza di un errore e l'insussistenza del diritto del destinatario, oppure di pagamenti, a favore di soggetti di adeguata cultura ed esperienza, che siano privi di qualsiasi nesso con rapporti in essere o in via di attivazione. (CFR. Sez. L, Sentenza n. 1978 del 03/02/2004 (Rv. 569853)
Sul tema, giova richiamare quanto espresso di recente dalla Suprema Corte di
Cassazione nella sentenza n. 10337/2023: “L'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato (a cui è parificata "quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente), difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c.” (Cfr. anche Cass. Civ. Ord. N.
5984/2022).
Non v'è alcuna prova della sussistenza in capo alla ricorrente della CP_ consapevolezza dolosa della non spettanza delle somme richieste dall' . Non v'è prova che la ricorrente avesse consapevolezza ed appare verosimile che non ne abbia avuta.
Il ricorso va accolto e va dichiarata non dovuta la somma di €17.279,27
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede: accoglie il ricorso e dichiara non dovuta la somma di €17.279,27 CP_ condanna l alla refusione delle spese di lite che liquida in €.850,00 con attribuzione.
Così deciso in Napoli, il 16/01/2025 Il Giudice
4
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, dott. Maria Gaia Majorano, all'udienza del 16/01/2025 ha pronunciato, mediante lettura contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia previdenziale iscritta al n. 24451 /2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: ripetizione indebito;
TRA
nato il [...] a [...] e residente in [...]
Gigante n. 74, C.F.: , elettivamente domiciliata in Napoli alla C.F._1
Via Seggio del Popolo n. 22, presso lo studio dell'avv. Francesco Giliberti, C.F.:
, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al C.F._2
presente atto, presso cui elegge domicilio speciale, anche ai fini del pagamento ai sensi dell'art. 47 c.c. Ai sensi dell'art. 136 c.p.c., si dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura al numero di fax 02/70059889 ed all'indirizzo di posta elettronica nonché all'indirizzo di posta Email_1
elettronica certificata Email_2
RICORRENTE
CONTRO
1 (C.F. – P. Controparte_1 P.IVA_1
IVA ) in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in P.IVA_2
Roma, rappresentato e difeso, dall'avv. Amodio Marzocchella (C.F. C.F._3
- PEC t), giusta procura
[...] Email_3
generale alle liti per notar di Roma del 22.03.24, n. 37875 di repertorio Persona_1
ed elettivamente domiciliato, unitamente al procuratore, in Napoli, A. De Gasperi n.
55, presso l'ufficio legale dell'Istituto
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato esponeva che con Parte_1
CP_ comunicazione del 07 novembre 2022 l chiedeva la restituzione somme per pagamento non dovuto, per revoca/decadenza del reddito di cittadinanza (domanda prot. INPSRDC- 2020-2199487), “... per le seguenti motivazioni: Segnalazione da
Comune della mancata coincidenza tra nucleo DSU e famiglia anagrafica (fatte salve le differenze ammesse in applicazione dell'Art.3 del DPCM 159/2013). L'importo pari a euro 17.279,27 da lei ricevuto da marzo 2020 a giugno 2021 non era dovuto e deve essere restituito da lei o da altro componente maggiorenne del nucleo familiare.”
Evidenziando l'omessa indicazione nella suddetta nota delle ragioni del recupero CP_ della somma richiesta, conveniva l innanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di
Giudice del lavoro, chiedendo dichiararsi di non dovere nulla all'ente. CP_ Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l si costituiva in giudizio e chiedeva rigettarsi il ricorso
All'odierna udienza, acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva discussa e decisa, come da sentenza letta al termine della camera di consiglio.
Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni che seguono.
Le normative speciali che, in relazione alle prestazioni previdenziali ed assistenziali, limitano l'operatività delle norme del codice civile sulla ripetizione dell'indebito, prevedendo la irripetibilità delle somme indebitamente corrisposte, escludono l'applicabilità di detta disposizione di favore nel caso di dolo del
2 beneficiario. Tale stato soggettivo consiste nella semplice consapevolezza della effettiva insussistenza del diritto, non richiedendosi, agli effetti di cui si tratta, che l'interessato abbia posto in essere comportamenti attivi diretti ad ingannare l'ente erogatore, ed essendo configurabile il dolo anche nel caso in cui il pagamento non dovuto sia stato effettuato per errore, pur se determinato da negligenza dell'ente.
Pertanto, anche se la relativa prova è fornita prevalentemente, ma non necessariamente, da un comportamento fraudolento del beneficiario della prestazione, il dolo rileva, ove dimostrato, anche negli altri casi, come nella ipotesi di pagamenti di entità tale da rendere evidente l'esistenza di un errore e l'insussistenza del diritto del destinatario, oppure di pagamenti, a favore di soggetti di adeguata cultura ed esperienza, che siano privi di qualsiasi nesso con rapporti in essere o in via di attivazione. (CFR. Sez. L, Sentenza n. 1978 del 03/02/2004 (Rv. 569853)
Sul tema, giova richiamare quanto espresso di recente dalla Suprema Corte di
Cassazione nella sentenza n. 10337/2023: “L'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato (a cui è parificata "quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente), difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c.” (Cfr. anche Cass. Civ. Ord. N.
5984/2022).
Non v'è alcuna prova della sussistenza in capo alla ricorrente della CP_ consapevolezza dolosa della non spettanza delle somme richieste dall' . Non v'è prova che la ricorrente avesse consapevolezza ed appare verosimile che non ne abbia avuta.
Il ricorso va accolto e va dichiarata non dovuta la somma di €17.279,27
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede: accoglie il ricorso e dichiara non dovuta la somma di €17.279,27 CP_ condanna l alla refusione delle spese di lite che liquida in €.850,00 con attribuzione.
Così deciso in Napoli, il 16/01/2025 Il Giudice
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