Rigetto
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 11/12/2025, n. 9781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9781 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09781/2025REG.PROV.COLL.
N. 06135/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6135 del 2024, proposto da DK 8.1 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Maurizio Piero Betti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Gestore dei Servizi Energetici – GS S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Giulio Napolitano, Raffaele Fragale e Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
RU S.r.l., non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza ter, 6 maggio 2024, n. 8975, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Gestore dei Servizi Energetici;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 novembre 2025 il consigliere UC EM CC;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto del giudizio è il provvedimento prot. P20180087141 del 20 marzo 2018, con cui il GS ha respinto la richiesta di accesso agli incentivi con riguardo all’intervento di nuova costruzione dell’impianto di generazione di energia elettrica da fonte eolica on shore sito nel Comune di Ruoti (PZ) e contrassegnato con il codice FER103661, di cui è soggetto responsabile la società DK 8.1 S.r.l.
2. Il provvedimento di diniego del GS si fonda sul riscontro di un artato frazionamento di un unico impianto, costituito dall’impianto sopra indicato e dell’ulteriore impianto contrassegnato dal codice FER103664, di cui è soggetto responsabile RU S.r.l.
2.1. Sono stati, in particolare, evidenziati i seguenti indici rilevatori di un artato frazionamento:
a) il collegamento sostanziale tra DK 8.1, soggetto responsabile dell’impianto FER103661 e RU, soggetto responsabile dell’impianto FER103664, per il tramite del signor GI De UC che ricopre sia la carica di amministratore di RU, sia la carica di rappresentante legale e di presidente del Consiglio di amministrazione di Windvest, la quale è, a sua volta, socia al 20% di DK 8.1. Il medesimo sig. GI De UC riveste, inoltre, la carica di amministratore di Leaf Capital S.r.l. (che detiene il 50% di Windvest) e quella di socio al 95% e amministratore di Flag S.r.l. (la quale risulta, a sua volta, socia al 33% di Leaf Capital S.r.l.);
b) l’identità della particella catastale (n. 1335 del foglio 39) su cui insistono i punti di connessione (POD) dei due impianti;
c) la coincidenza/prossimità delle date di richiesta dei titoli autorizzativi, delle date dei provvedimenti di voltura, delle date di inizio dei lavori e di entrata in esercizio degli impianti nonché l’unicità della particella catastale alla data della richiesta del titolo autorizzativo/abilitativo (particella n. 788 del foglio 39 del Comune di Ruoti).
2.2. Per tali ragioni, gli impianti FER103661 e FER103664 sono considerati dal GS come riconducibili « a un’unica iniziativa imprenditoriale, come un unico impianto di potenza cumulativa pari alla somma dei singoli impianti ”. Di qui la conclusione che “ l’impianto di cui alla richiesta in oggetto non può accedere direttamente agli incentivi avendo una potenza ai fini dell’individuazione del meccanismo di accesso pari a 0,100 MW superiore al valore individuato dall’art. 4, comma 3, lettera a), del Decreto pari a 0,060 MW ».
3. Avverso il sopra indicato provvedimento DK 8.1 ha proposto ricorso al T.a.r. per il Lazio che lo ha respinto con sentenza della sezione terza ter, n. 8975 del 6 maggio 2024, ritenendo sussistenti i presupposti oggettivi e soggettivi dell’artato frazionamento.
3.1. Il giudice di primo grado ha evidenziato, in particolare, che:
a) sul piano oggettivo, il frazionamento è comprovato dalla localizzazione dei punti di connessione in bassa tensione degli impianti FER 103661 e FER103664 sulla medesima particella catastale;
b) sul piano soggettivo, la circostanza che l’amministratore di RU sia anche rappresentante dell’impresa e presidente del c.d.a. di una società che detiene una partecipazione, sia pure minoritaria, in DK 8.1 e – risalendo nella catena di controllo societario di DK 8.1 – amministratore e socio di altre società titolari a cascata di quote societarie di DK 8.1, implica con sufficiente chiarezza l’esistenza del sostanziale collegamento societario, senza che possa darsi adito alla ponderazione della rilevanza economica e della concreta portata del controllo, in termini societari o sostanziali, da parte della predetta persona fisica.
4. Windcraft 8.1 ha interposto appello avverso la predetta sentenza, articolando tre motivi di gravame con cui deduce:
I. «Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto sussistente il presupposto soggettivo dell’artato frazionamento: erronea valutazione degli atti e dei documenti di causa e insufficienza della motivazione sul punto» . Ad avviso dell’appellante, non sussistono partecipazioni incrociate tra la RU e la DK e la mera partecipazione di minoranza in una società non è sufficiente a provare il collegamento sostanziale, non essendo nemmeno dedotto che il socio di minoranza si fosse ingerito nella gestione societaria o avesse esercitato un’influenza dominante.
II . «Erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistente il presupposto oggettivo dell’artato frazionamento: erronea valutazione degli atti e dei documenti di causa e integrazione postuma della motivazione» . Il T.a.r. avrebbe integrato in maniera postuma la motivazione del provvedimento che fa riferimento unicamente al posizionamento dei punti di connessione in bassa tensione sulla medesima particella catastale.
III . «Erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto indiziari dell’artato frazionamento anche ulteriori elementi: erronea valutazione dei fatti di causa» . L’appellante richiama la sentenza del Consiglio di Stato n. 10404/2022 secondo cui la mera coincidenza delle date relative alla fase burocratica e costruttiva degli impianti non paiono decisive ai fini dell’asserito artato frazionamento.
IV. «In ordine alla condanna alla refusione delle spese di lite» . Si chiede la riforma del capo relativa alla condanna alle spese di lite in esito all’accoglimento dell’appello.
5. Si è costituito in resistenza il GS.
6. In vista dell’udienza di trattazione entrambe le parti hanno depositato memorie, insistendo nelle rispettive difese.
7. All’udienza del 4 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. L’appello è infondato.
9. Con i primi tre motivi di appello, che possono essere esaminati congiuntamente per ragioni di connessione logico-giuridica, DK 8.1 contesta la sussistenza dei presupposti di un artato frazionamento deducendo che:
a) non vi è un collegamento societario tra DK 8.1 e RU e la mera partecipazione di minoranza di Windvest – il cui presidente del Consiglio di amministrazione è anche amministratore di RU – in DK è insufficiente a provare un collegamento sostanziale;
b) la localizzazione dei POD, che non sono parte dell’impianto, sulla medesima particella catastale non è idonea a provare l’elemento oggettivo dell’artato frazionamento;
c) la coincidenza delle fasi burocratiche e costruttive si giustifica con fatto che il Comune di Ruvo è un piccolo paese di montagna e che le due società si sono rivolte al medesimo professionista.
10. Le censure sono infondate.
11. Questa sezione, nell’esaminare censure di tenore analogo a quelle formulate dall’appellante, relative a fattispecie di artato frazionamento di impianti eolici on shore , finalizzate all’accesso al medesimo regime di incentivazione di cui al d.m. 23 giugno 2016 richiesto per l’impianto per cui è causa (sent. n.ri, 5437, 5436, 5432, 5424, 5439, 5440, 4350, 4351 del 2025; e anche sent. n. 1096 del 2025 relativa al precedente d.m. 6 luglio 2012) ha statuito che:
- sul piano probatorio, ai fini della sussistenza dell’artato frazionamento non è necessaria la dimostrazione della violazione, da parte del soggetto responsabile, del criterio di equa remunerazione degli investimenti e tanto meno una specifica motivazione sul punto, essendo, viceversa, sufficiente che l’artato frazionamento possa ragionevolmente e non illogicamente desumersi da fatti gravi, precisi e concordanti (cfr. Cons. Stato sez. II 8 agosto 2023, n. 7706);
- le procedure applicative adottate dal GS (punto 1.3.3.2) dando concretezza alla nozione di riconducibilità, a livello societario, degli impianti a un unico produttore, annoverano tra le figure sintomatiche dell’unicità dell’impianto una fattispecie aggiuntiva e autonoma rispetto a quelle contemplate dalla disciplina del codice civile agli artt. 2359 e 2497, consentendo, pertanto, di prescindere, ai fini della configurazione dell’artato frazionamento, dalla necessità di un’esatta sovrapposizione con le fattispecie civilistiche (cfr. Cons. Stato, sez. II, 11 giugno 2024, n. 5247; id . 31 luglio 2023, n. 7402);
- il frazionamento di un impianto successivamente all’entrata in esercizio, che è il momento rilevante per l’individuazione della tariffa incentivante da applicare (secondo quanto dispone l’art. 6, commi 1, 2 e 8, del d.m. 23 giugno 2016), conduce al riconoscimento di un incentivo superiore a quello spettante ed integra la fattispecie di artato frazionamento perché un’operazione unitaria viene rappresentata come una serie d’interventi isolati;
- il contatore di scambio (M1) è normalmente posto sul punto di consegna (POD) che è il punto di confine tra l’impianto di rete e l’impianto del produttore (cfr. Guida per le connessioni alla rete elettrica di E-distribuzione- cap. A.4 della “Sezione A –Generalità” e cap. H.2 della “Sezione H – Misura dell’Energia”);
- per gli impianti che non usufruiscono dello scambio sul posto o del ritiro dedicato, quale quello per cui è causa (cfr. richiesta di accesso all’incentivo), il contatore di scambio M1 conteggia anche tutta l’energia prodotta che coincide con quella immessa in rete, sicché - contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante - esso è funzionale alla quantificazione degli incentivi, rientrando tra gli elementi costitutivi dell’impianto ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett a) d.m. 2016;
- se i POD degli impianti e, di conseguenza, anche i contatori di scambio insistono sulla medesima particella catastale, sussiste il requisito della contiguità degli impianti, indipendentemente dall’imputabilità al gestore di rete della soluzione tecnica minima generale, la quale è conformata sullo stato di fatto esistente;
- la coincidenza o prossimità delle date relative alle fasi di costruzione e autorizzazione è elemento che, unito a quelli della contiguità e della riconducibilità a un medesimo imprenditore in una valutazione globale, dimostra l’esistenza di un artato frazionamento.
12. L’applicazione delle sopra richiamate coordinate giurisprudenziali alla fattispecie per cui è causa conferma la sussistenza di una fattispecie di artato frazionamento, come rilevata nell’impugnato provvedimento.
13. Sussiste, infatti, un collegamento sostanziale tra DK 8.1 e RU, poiché l’amministratore della seconda, il signor De UC, è anche rappresentante legale e presidente del c.d.a. di Windvest – la quale, a sua volta, detiene il 20% di DK 8.1 – nonché amministratore e socio di ulteriori società che hanno partecipazioni, dirette e indirette, in Windvest. Ne discende che, a prescindere dalla configurabilità di una delle fattispecie civilistiche di controllo e collegamento di cui agli artt. 2359 e 2497 c.c., sussiste certamente un collegamento sostanziale tra le due società.
13.1. Il sistema di partecipazioni societarie “a cascata” non vale a porre in ombra un dato di fatto: l’identità delle persone fisiche e giuridiche presenti nel capitale sociale e nell’organo di amministrazione dei soggetti responsabili di due impianti per cui è causa.
13.2. La coincidenza tra il soggetto titolare del potere gestorio di RU e il rappresentante legale di Windvest, ossia della società socia di DK 8.1 (il quale è anche amministratore e azionista di ulteriori società presenti della compagine sociale di Windvest) costituisce un elemento a forte valenza indiziaria della convergenza delle iniziative imprenditoriali di RU verso quelle di DK 8.1.
14. Siffatta convergenza ha, poi, trovato riscontro e conferma nelle circostanze di fatto evidenziate dal GS e non smentite dall’appellante, consistenti: i) nella localizzazione dei punti di connessione dei due impianti (c.d. POD) sulla medesima particella catastale; ii) nella coincidenza delle date di richiesta dei titoli autorizzativi (PAS prot. n. 9378 del 23 ottobre 2013 per l’impianto FER103661 di cui è causa e PAS prot. n. 9377 del 23 ottobre 2013 per l’impianto FER103664); iv) nella prossimità delle date dei provvedimenti di voltura (il 22 aprile 2016 per l’impianto FER103661 e il 26 aprile 2016 per l’impianto FER103664); iv) nella coincidenza delle date di inizio dei lavori (17 giugno 2016); v) nella coincidenza delle date di entrata in esercizio degli impianti (21 giugno 2017); v) nell’unicità della particella catastale di localizzazione degli impianti alla data della richiesta del titolo autorizzativo (particella n. 788 del foglio 39 del Comune di Ruoti).
15. Gli elementi sopra indicati, complessivamente considerati, confermano che i due impianti costituiscono, in realtà, due sezioni di un unico impianto di potenza cumulata complessiva pari a 0,100 MW, superiore al valore individuato dall’art. 4, comma 3, lettera a), del d.m. 2016 per l’accesso all’incentivo richiesto (pari a 0,060 MW).
16. Non può essere, pertanto, condivisa la visione atomistica propugnata dall’appellante, atteso che l’artato frazionamento, in ragione del carattere elusivo della fattispecie, emerge dalla valutazione complessiva e unitaria di una pluralità di elementi indiziari, i quali, ove singolarmente considerati, possono anche assumere una portata equivoca.
16.1. È solo dall’analisi unitaria delle circostanze di fatto, nella loro interrelazione reciproca e alla luce della definizione normativa di artato frazionamento di cui all’art. 29, comma 1, d.m. 23 giugno 2016, che emerge la loro convergenza finalistica verso l’unitaria iniziativa imprenditoriale contestata dal GS.
17. Per tali ragioni, la partecipazione di minoranza di Windvest in DK 8.1, sebbene insufficiente ai fini della configurabilità in astratto di un potere di direzione e di controllo della prima sulla seconda, costituisce – unitamente alle plurime partecipazioni a cascata ed all’identità fisica dell’amministratore di RU e Windvest – elemento di un più ampio quadro indiziario da cui emerge l’esistenza in concreto di un inestricabile intreccio societario tra i soggetti responsabili dei due impianti.
18. L’inestricabile intreccio accertato dal GS è certamente suscettibile di riflettersi sulle scelte strategiche delle due società, che convergono verso l’unitaria operazione economica di cui si discute in questa sede.
19. Di qui l’irrilevanza del richiamo al precedente di questa sezione n. 1404/2022 – su cui principalmente si appuntano le difese dell’appellante – poiché in quella sede il gestore non aveva fornito la prova dell’univoca convergenza degli elementi di fatto verso un’operazione di artato frazionamento.
20. Tale prova è stata, invece, raggiunta in questa sede, sia con riguardo all’elemento soggettivo, come sopra evidenziato, che con riguardo all’elemento oggettivo.
21. Sotto quest’ultimo profilo è sufficiente osservare che:
a) i POD dei due impianti sono localizzati sulla medesima particella catastale (doc. 23 produzione primo grado GS), sicché i misuratori dell’energia scambiata – che sono localizzati dove sono i POD – insistono anch’essi sulla medesima particella;
b) il giudice di primo grado ha correttamente assegnato rilievo alla circostanza indicata al punto precedente, valorizzando sia la planimetria dell’impianto as built (da cui risulta che i punti di connessione sono raggiunti all’interno della medesima particella 1335 dai cavi interrati di ciascun impianto) sia il rapporto di sostituzione del misuratore che conferma il collocamento del misuratore di scambio nell’ambito del POD corrispondente al punto di connessione;
c) poiché il contatore di scambio è posto necessariamente sul punto di consegna, è sufficiente l’indicazione, nel provvedimento impugnato, della localizzazione dei POD (da cui discende l’identica collocazione dei misuratori) e il richiamo, in esso, alla definizione normativa di impianto, la quale include anche i misuratori (art. 2, comma 1, del d.m. 2016: cfr. pag. 1 e 2 del provvedimento impugnato), per ritenere dimostrata la contiguità degli impianti artatamente frazionati (cfr. sent. 5440/2025 e gli altri precedenti sopra citati);
d) la localizzazione del contatore di scambio sul POD non è stata contestata dalla società, che lamenta unicamente un vizio di integrazione postuma della motivazione, non sussistente per la ragione indicata al punto c);
e) la coincidenza temporale delle fasi burocratiche e di costruzione degli impianti, considerate nel loro insieme e unitamente ai presupposti soggettivi e oggettivi sopra indicati, integrano altrettanti indici dell’artato frazionamento. L’assunto difensivo per cui siffatta coincidenza è da imputare all’identità del professionista che ha istruito le pratiche, oltre ad essere rimasta del tutto priva di riscontro fattuale, accede ad una visione atomistica dei singoli elementi costitutivi della fattispecie di artato frazionamento della cui infondatezza si è sopra trattato.
22. Per le ragioni sopra indicate i primi tre motivi di appello devono essere respinti.
23. Parimenti infondato è il quarto motivo di appello con cui è stato impugnato il capo relativo alla condanna alle spese, correttamente disposta dal T.a.r. in applicazione del principio della soccombenza.
24. In conclusione l’appello deve essere respinto
25. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante alla rifusione a favore del GS delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre a spese generali e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
UI LI AN, Presidente FF
Giovanni Sabbato, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
UC EM CC, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UC EM CC | UI LI AN |
IL SEGRETARIO